Indice dei contenuti
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 4 maggio 2018, n. 10802
La negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l’intermediario e’ autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 1, essendo essa una delle modalita’ con le quali l’intermediario puo’ dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente. Ne deriva che l’esecuzione dell’ordine in conto proprio non comporta, di per se’ sola, l’annullabilita’ dell’atto ai sensi degli articoli 1394 o 1395 c.c.
Per ulteriori approfondimenti inmateria di diritto bancario si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni
Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica
Il contratto di mutuo: aspetti generali.
Mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.
Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tossa soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 4 maggio 2018, n. 10802
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CAIAZZO Luigi Consiglie –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12265/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) ((OMISSIS)) S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 292/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, del 14/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.
RITENUTO IN FATTO
CHE:
(OMISSIS) e (OMISSIS) avevano acquistato bond argentini in data 02/ 01/2001 per il tramite della (OMISSIS) ((OMISSIS)) Soc. coop per azioni.
A seguito del default delle obbligazioni argentine occorso nel dicembre del 2001, gli investitori, lamentando la violazione degli obblighi informativi, avevano agito in via giudiziaria ottenendo dal Tribunale l’accoglimento della domanda risolutoria, sulla scorta del ravvisato inadempimento della banca agli obblighi informativi e la condanna di quest’ultima a restituire la somma investita, maggiorata degli interessi legali.
La Corte di appello ha accolto il gravame della Banca e, dopo avere dichiarato la nullita’ della prima decisione, la ha riformata integralmente, respingendo le domande degli investitori.
La Corte territoriale ha osservato che i bond in questione erano stati emessi quando il rating dei titoli non dava luogo a preoccupazioni, essendo indicato BB; che gli investitori si erano avvalsi della facolta’ di non indicare la propria esperienza negli investimenti finanziari ed avevano ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti; che il contratto di negoziazione era stato stipulato tra le parti il 30/06/1998, prima dell’entrata in vigore del Regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998; che non sussisteva un conflitto di interessi; che la forma scritta, pur non obbligatoria, era stata adottata: ha concluso quindi per la insussistenza di un inadempimento della banca per violazione degli obblighi informativi.
Gli investitori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi, corroborato da memoria ex articolo 378 c.p.c.; la banca (ora Ente Cambiano SCPA) ha replicato con controricorso e memoria ex articolo 378 c.p.c..
Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c., e articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1.1. Preliminarmente l’eccezione di nullita’ della notifica del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente va respinta perche’ infondata. La notifica risulta infatti eseguita dall’avvocato difensore dei ricorrenti ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e lo scopo e’ stato raggiunto: la questione circa la busta utilizzata appare priva di ricadute rispetto all’effetto conseguito dalla notifica.
2.1. Primo motivo – Violazione dell’articolo 281 sexies c.p.c., comma 1, del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 16, e di norme processuali (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Secondo i ricorrenti la Corte di appello ha errato nel dichiarare la nullita’ della sentenza di primo grado, per essere stata la stessa depositata in cancelleria in data 16/10/2007 (data in cui fu posta in deliberazione) e non invece immediatamente dopo l’udienza di discussione svoltasi il 16/09/2007.
2.2. Il primo motivo e’ inammissibile.
2.3. Nel caso in esame, invero, difetta l’interesse del ricorrente all’accoglimento del motivo e la sua decisivita’, pur apparendo fondata, in tesi, la doglianza, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “La sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c., senza l’osservanza delle forme previste dal codice non puo’ essere dichiarata nulla ove sia stato raggiunto lo scopo dell’immodificabilita’ della decisione e della sua conseguenzialita’ rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all’esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge.” (Cass. n. 10453 del 14/05/2014, v. anche Cass. n. 17028 del 23/06/2008, n. 2736 del 12/02/2015).
2.4. Va osservato, infatti, che la Corte di appello ha giudicato in grado di appello, proprio come avrebbe dovuto, partendo dalla sentenza di primo grado e dando spazio e risposta alle argomentazioni sviluppate nei motivi di appello (fol. 6 della sent. imp.), di guisa che alcun pregiudizio e’ maturato a danno dei ricorrenti.
3.1. Secondo motivo – Violazione in ordine all’interpretazione ed all’applicazione dell’articolo 23, comma 6, del TUF, dell’articolo 21 del TUF, degli articoli 26, 28 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998 in tema di informativa attiva e passiva, inadempimento degli obblighi di diligenza: contraddittorieta’, errore e falsa applicazione di legge, errata valutazione degli elementi probatori, assenza di motivazione.
La censura riguarda la statuizione con cui e’ stata ritenuta l’adeguatezza dell’investimento al profilo di rischio dei clienti.
Ricordano i ricorrenti di avere denunciato in primo e secondo grado la violazione degli obblighi informativi, anche formali, da parte della banca in ordine alla natura, alle caratteristiche ed alla rischiosita’ dell’investimento e di avere evidenziato la inadeguatezza dell’operazione al profilo di rischio; lamentano, quindi, la cattiva interpretazione da parte incombenti sulla banca dell’adeguatezza del rischio.
Lamentano che la Corte di appello, informativo della banca, avrebbe omesso di dar conto delle precise informazioni fornite ai clienti e avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dagli appellanti.
3.2. Il secondo motivo e’ inammissibile perche’ sostanzialmente sollecita una rivalutazione dei fatti, anche se e’ proposto prevalentemente come violazione di legge. Invero la censura e’ centrata su esclusivamente fatti, a detta dei ricorrenti, non correttamente valutati dalla Corte di appello con l’obiettivo inammissibile – di pervenire ad una decisione conforme alle aspettative della parte.
4.1. Terzo motivo- Violazione articolo 23 del TUF e 30 del Reg. cit. in tema di forma del contratto, omessa pronuncia (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).
I ricorrenti ricordano di avere contestato la nullita’ dell’ordine di acquisto dei titoli argentini per non conformita’ del contratto quadro alla normativa vigente.
Eccepiscono quindi la mancanza del perfezionamento del contratto quadro nella forma prescritta per legge, perche’ il modulo contrattuale relativo alla disciplina dei servizi di intermediazione finanziaria risultava privo della sottoscrizione della banca, si dolgono che la Corte di appello abbia laconicamente affermato che i ricorrenti avevano sottoscritto il contratto e che il contratto non necessitava di essere adeguato alla nuova normativa.
4.2. Il motivo e’ infondato.
4.3. Sul punto trova applicazione il principio di recente espresso dalle Sezioni Unite, secondo il quale “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, e’ rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario.” (Cassazione Sezioni Unite n. 898/2018).
4.4. Quanto agli altri profili, la denuncia e’ priva della necessaria specificita’.
5.1. Quarto motivo – Violazione articolo 23, comma 6, e articolo 21 del TUF e articoli 27 e 32 del Reg. cit. e articolo 8 del Reg. 11768/1998, violazione da inadempimento degli obblighi di diligenza, contraddittorieta’, errore e falsa applicazione di legge (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), con riferimento alla violazione da parte della banca della normativa in tema di informazione sul conflitto di interesse, atteso che la Banca era stata ad un tempo venditrice del titolo e compratrice dello stesso per conto del cliente; inoltre si denuncia anche omessa pronuncia (fol. 50).
I ricorrenti sostanzialmente sostengono di avere contestato che la banca avesse venduto i titoli in contropartita diretta senza avere rispettato la normativa vigente in ipotesi di conflitto di interesse.
5.2. Il quarto motivo e’ infondato.
5.3. Va qui ribadito che “La negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l’intermediario e’ autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 1, essendo essa una delle modalita’ con le quali l’intermediario puo’ dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente. Ne deriva che l’esecuzione dell’ordine in conto proprio non comporta, di per se’ sola, l’annullabilita’ dell’atto ai sensi degli articoli 1394 o 1395 c.c.” (Cass. n. 11876 del 09/06/2016).
Invero la sentenza pronuncia sul punto con una motivazione molto sintetica che tuttavia, pur non soffermandosi sull’adeguatezza o meno dell’operazione, valorizza anche l’adozione della non necessaria forma scritta per l’ordine di acquisto: ne consegue che la censura avrebbe richiesto l’indicazione di aspetti e specifiche circostanze, tali da rendere inattendibili le avversate conclusioni, mentre la doglianza e’ meramente assertiva.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ vanno compensate, alla luce della recente soluzione del contrasto giurisprudenziale in tema di sottoscrizione da parte dell’intermediario del contratto di investimento.
Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Compensa le spese del giudizio di legittimita’;
– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.