Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 24 aprile 2018, n. 18092

le operazioni dolose di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 24 aprile 2018, n. 18092

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROBERTO AMATORE;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PICARDI ANTONIETTA che ha concluso per l’inammissibilita’.

Udito il difensore l’avvocato (OMISSIS), chiede accoglimento del ricorso.

l’avvocato (OMISSIS), riporta ai motivi e chiede l’annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna dei predetti imputati emessa dal Tribunale di Monza in data 4.4.2014 per il reato di cui alla L. Fall., articolo 219 e articolo 223, comma 2, n. 2, perche’, in concorso tra loro, il (OMISSIS), in qualita’ di presidente del consiglio di amministrazione, ed il (OMISSIS), in qualita’ di consigliere con l’attribuzione di poteri di gestione, nonche’ entrambi nella qualita’ di reali gestori di fatto e di diritto della societa’ (OMISSIS), anch’essa fallita, cagionavano il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. con dolo e per effetto di diverse operazioni dolose, cosi’ come meglio descritte nel capo di imputazione che qui si richiama.

Avverso la predetta sentenza ricorre in primo luogo l’imputato (OMISSIS), per mezzo del suo difensore Avv. (OMISSIS), affidando la sua impugnativa a ben otto motivi di doglianza attinenti al merito delle incolpazioni, e a tre motivi di doglianza di carattere processuale, ritenuti dal ricorrente assorbenti.

1.1 Partendo per ragioni di ordine logico-argomentativo da quest’ultime doglianze, denunzia il ricorrente, con il primo motivo di carattere processuale e ai sensi dunque dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c, inosservanza di norme stabilite a pena di nullita’, e piu’ in particolare l’omessa citazione dell’imputato all’udienza preliminare, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’articolo 161 e articolo 161, comma 4, e comunque nullita’ ai sensi dell’articolo 179, medesimo codice, e vizio argomentativo.

Si rileva la nullita’ della predetta notifica perche’, avendo eletto domicilio per l’odierno giudizio in (OMISSIS), l’ufficiale giudiziario accertava nella relativa relata di notifica del 25.5.2001 l’impossibilita’ della esecuzione della notifica con la dizione “non potuto notificare”.

Assume la difesa che la momentanea assenza al domicilio eletto dell’imputato non poteva legittimare la notifica intervenuta successivamente, ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, presso il suo difensore, notifica che riguardava tanto il decreto di fissazione della udienza preliminare, quanto la successiva notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado.

1.2 Con il secondo motivo di doglianza di carattere processuale, si denunzia, sempre ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c, inosservanza e falsa applicazione dell’articolo 161, comma 4 e articolo 179, nonche’ vizio argomentativo sul medesimo punto.

Assume la difesa dell’imputato la nullita’ della notificazione della fissazione della udienza di discussione in appello, giacche’ la stessa era stata effettuata direttamente ai sensi dell’articolo 161, comma 4, presso il difensore, anziche’ provare, come fatto in precedenza, la notificazione presso il domicilio eletto in (OMISSIS), e cio’ a fortiori, nel caso di specie, ove successivamente la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado era stata effettuata con successo presso il predetto domicilio eletto.

1.3 Con il terzo motivo sempre di carattere processuale si assume la violazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), dell’articolo 148 e articolo 148, comma 2 bis, con conseguente nullita’ prevista dall’articolo 171, lettera a, b, c e d, nonche’ violazione e falsa applicazione della L. n. 221 del 2012, articolo 16, comma 8 e del Decreto Legge n. 193 del 2009, articolo 4, nonche’ della L. n. 24 del 2010, n. 24 e successive modifiche e del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 51.

Assume la difesa che le notifiche eseguite al difensore, nella sua qualita’ di domiciliatario, erano affette da nullita’ per violazione dell’articolo 148 c.p.p., n. 2 bis perche’, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, la notifica effettuata a mezzo pec era mancante dell’attestazione all’originale della copia cosi’ inviata al difensore, attestazione effettuata da un ufficiale giudiziario ovvero da un cancelliere.

Venendo invece alla ulteriori otto doglianze avanzate dal (OMISSIS), la prima, sempre di carattere piu’ strettamente processuale, riguarda la violazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b e c, degli articoli 12 e 16 c.p.p..

2.1 Assume la difesa che, essendovi una evidente connessione tra il procedimento di bancarotta della societa’ (OMISSIS). S.p.a. e quello relativo al fallimento (OMISSIS) s.r.l. per cui e’ oggi processo, operava la vis actrattiva della competenza del Tribunale di Milano al cui procedimento di bancarotta doveva essere riunito l’odierno giudizio.

2.2 Con il secondo motivo di doglianza si lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b, c ed e, violazione degli articoli 236 e 238 bis, nonche’ violazione dell’articolo 111 Cost..

Assume la difesa che il convincimento dei giudici di merito in ordine alla responsabilita’ dell’imputato si era radicato, nel ragionamento probatorio posto alla base della motivazione, sugli elementi di valutazione emergenti dalla sentenza di condanna per l’altro procedimento di bancarotta incardinato presso il Tribunale di Milano e che, pertanto, tale valutazione era inammissibile, ai sensi delle sopra richiamate norme processuali, giacche’ la sentenza oggetto di valutazione non era ancora definitiva. Deduce inoltre la difesa che nessuna rilevanza assumeva la circostanza processuale, invece valorizzata – sul punto qui da ultimo in discussione – dalla Corte di merito, secondo cui la predetta sentenza era stata acquista come documento con il consenso di tutte le parti processuali, e dunque anche degli imputati oggi ricorrenti.

2.3 Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b e c, della violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 223 in relazione all’articolo 42 c.p. e in relazione agli articoli 125 e 546 c.p.p..

2.3.1 Si assume l’erroneita’ del ragionamento probatorio seguito dalla Corte di merito in ordine alle seguenti circostanze:

a) l’errata considerazione di una presunta volonta’ di non dotare la societa’ di capitali sufficienti;

b) le ragioni per cui erano state ritenute rilevanti condotte eventualmente solo omissive, come l’asserita mancata creazione di un patrimonio sufficiente ad operare;

c) l’evidente inconfigurabilita’ nelle condotte del (OMISSIS) del dolo richiesto dalla fattispecie penale contestata;

d) l’inconfigurabilita’ in capo all’odierno ricorrente di un ruolo qualificato di amministratore di fatto;

e) le ragioni per cui erano state considerate rilevanti e dolose le sottoscrizioni delle fideiussioni rilevatesi successivamente false, nonostante cio’ riguardasse, come detto, altro procedimento penale;

2.3.2 Deduce, sul punto, la difesa dell’imputato che, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volonta’ protesa al dissesto, inteso non gia’ quale intenzionalita’ dell’insolvenza, bensi’ quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.

Osserva pertanto la difesa come la Corte di Appello non avesse sciolto il nodo interpretativo principale della odierna vicenda processuale, e cioe’ e’ a dirsi, non aveva chiarito la contraddizione, invece evidenziata nei motivi di gravame, secondo cui vi sarebbe stata la contemporanea volonta’ del ricorrente, da un lato, di raggiungere l’obiettivo del salvataggio della (OMISSIS). s.p.a. e, dall’altro, di assicurare la continuita’ aziendale del suo business grazie alla (OMISSIS) s.r.l., e cio’ nonostante la Corte di merito aveva invece affermato, in modo apodittico ed immotivato, che emergeva chiara la volonta’ dell’imputato di cagionare il dissesto della societa’.

2.3.3 Deduce la difesa, sempre in punto di fatto, che il salvataggio della (OMISSIS). S.p.a. doveva passare attraverso due operazioni di affitto di ramo d’azienda, una delle quali effettuata proprio con la (OMISSIS) s.r.l.. Si osserva ancora che tali operazioni negoziali (che solo oggi, ex post, possono essere ritenute al piu’ non convenienti, stante gli esiti) avrebbero consentito, da un lato, alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. di poter continuare l’attivita’ del ramo d’azienda produttivo trasferito unitamente ai dipendenti e di poter realizzare frutti patrimoniali e, dall’altro, di evitare che la (OMISSIS). S.p.a. potesse invece avviarsi al dissesto, e cio’ proprio secondo le iniziali volonta’ degli autori della complessa operazione negoziale sopra descritta. Si deduce un mancato approfondimento del punto da ultimo evidenziato da parte della Corte di merito, onde verificare l’effettivita’ della volonta’ dolosa contestata agli imputati, e cio’ anche in ragione dell’ulteriore circostanza fattuale secondo cui l’operazione negoziale dei due affitti di rami d’azienda e la contestuale richiesta di ammissione della (OMISSIS) s.r.l. alla procedura di concordato preventivo erano stato il frutto di approfonditi progetti imprenditoriali affidati a professionisti del settore, circostanza quest’ultima idonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato. Detto altrimenti, la realizzazione del dissesto delle due societa’ sopra indicate era riconducibile – secondo le deduzioni difensive – a meri errori di valutazione economica, e non gia’ ad una volonta’ dolosa diretta a cagionare il dissesto delle predette compagini societarie.

Si deduce, sul punto qui da ultimo in esame, una omessa motivazione, stante la proposizione di un preciso e specifico motivo di doglianza sollevato in appello.

2.3.4 Si evidenzia, poi, in punto di ricostruzione giuridica della fattispecie contestata all’imputato, l’impossibilita’ giuridica di contestare l’addebito penale di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 4,

2, n. 2, anche in relazione ad un presunto comportamento omissivo, e cioe’ la contestata mancata dotazione della (OMISSIS) s.r.l. di un adeguato patrimonio sufficiente a sostenere economicamente l’intera operazione negoziale programmata, e cio’ con riguardo al pagamento degli oneri finanziari del contratto di affitto di ramo d’azienda, sulla base del contratto oggetto di successiva novazione oggettiva.

2.4 Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b. c ed e, per violazione ed erronea applicazione della L. Fall., articolo 224 e degli articoli 125 e 546.

Deduce la difesa l’omessa motivazione della Corte di merito in ordine alla richiesta derubricazione del reato contestato in quello richiesto di cd. bancarotta impropria semplice di cui alla L. Fall., articolo 224, n. 2.

2.5 Con il quinto motivo si deduce violazione ed erronea applicazione della L. Fall., articolo 223, comma 2, in relazione agli articoli 125 e 546 c.p.p. e vizio argomentativo in riferimento alla erronea ricostruzione in fatto degli accadimenti posti alla base dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato e sulla mancata sussunzione del reato contestato nell’alveo applicativo della L. Fall., articolo 216, comma 3.

2.5.1 Si contesta la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di merito in ordine ai seguenti punti:

a) il fallimento delle societa’;

b) la costituzione della (OMISSIS) s.r.l. al solo fine del concordato preventivo della (OMISSIS). s.p.a.;

c) il prezzo di affitto del ramo d’azienda convenuto tra la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS). s.p.a.;

d) la sottocapitalizzazione della (OMISSIS) s.r.l.;

e) la carica ricoperta dal (OMISSIS) nella (OMISSIS) s.r.l. quale presidente del consiglio di amministrazione;

f) l’affermata costituzione della (OMISSIS) s.r.l. al solo fine della sua dichiarazione di fallimento.

2.5.2 Si evidenzia l’illogicita’ della motivazione impugnata laddove quest’ultima aveva affermato la sussistenza del dolo in relazione alla constatazione che mai la (OMISSIS) s.r.l. era stata dotata di capitali e che i finanziamenti effettuati dai soci erano stati effettuati solo per pagare i canoni di affitto a (OMISSIS). s.p.a..

Si deduce la contraddittorieta’ di tale affermazione argomentativa in ragione del fatto che i soci dotavano di capitali la (OMISSIS) s.r.l. proprio al fine di pagare il canone di affitto che il tribunale aveva ritenuto gravoso e sproporzionato.

Si evidenzia ancora l’illogicita’ della motivazione impugnata nella misura in cui la stessa, da un lato, ammetteva che i finanziamenti dei soci andavano ad estinguere preferenzialmente i debiti con la societa’ (OMISSIS). s.p.a. per i canoni di affitto anziche’ per il pagamento dei dipendenti e dei relativi oneri previdenziali e contributivi e, dall’altro, non riconosceva la riconducibilita’ delle condotte nel paradigma applicativo di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 3.

2.6. Con il sesto motivo si censura, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b ed e, la sentenza impugnata in relazione all’articolo 219 L. Fall..

Si contesta l’applicazione dell’aggravante di cui al sopra richiamato indice normativo alle fattispecie di bancarotta impropria, applicazione che avverrebbe in via analogica ed in malam partem, e dunque in modo illegittimo.

2.7 Con il settimo motivo si censura la sentenza per violazione di legge e vizio argomentativo in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p..

Si contesta, sul piano argomentativo, la motivazione posta alla base del diniego delle reclamate circostanze atipiche e che si incentra sulla affermata incensuratezza solo formale del (OMISSIS), perche’ le altre sentenze di condanna per bancarotta ancora non sarebbero divenute definitive.

2.8 Con la ottava ed ultima censura si deduce la violazione dell’articolo 216, comma 4, L.F. e vizio argomentativo in relazione all’automatica applicazione della pena accessoria interdittiva per dieci anni, senza alcuna valutazione della peculiarita’ della fattispecie.

Con separato ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) propone otto motivi di doglianza anche l’altro imputato (OMISSIS), motivi in parte sovrapponibili a quelli gia’ proposti dal (OMISSIS) nel primo ricorso ed ai quali, dunque per ragioni di sintesi, ci si riportera’ di volta in volta, evitando inutili ripetizioni.

3.1 Con il primo motivo di doglianza si ripropone la medesima doglianza avanzata nel primo motivo del (OMISSIS), e cioe’ la violazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b e c, degli articoli 12 e 16.

3.2 Con il secondo motivo di doglianza si propone, invece, un’autonoma censura di carattere processuale, e cioe’ la violazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b, c ed e, dell’articolo 420 ter, in relazione all’articolo 178, comma 1, lettera c e articolo 179, comma 1.

Si assume come immotivato ed illegittimo il rigetto di una istanza difensiva avanzata per ottenere il rinvio di udienza del 15 novembre 2012 innanzi al Tribunale di Monza per legittimo impedimento del difensore, con conseguente violazione del diritto di assistenza dell’imputato. Deduce la difesa che l’Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia del (OMISSIS), aveva tempestivamente comunicato al predetto Tribunale, e cioe’ sette giorni prima della fissata udienza dibattimentale, il contemporaneo impegno professionale per la fissazione nel medesimo giorno di un giudizio abbreviato a carico di un soggetto detenuto di cui era l’unico difensore.

Si deduce l’erroneita’ della motivazione adottata dal giudice di primo grado che aveva argomentato il diniego del richiesto rinvio sulla base del fatto che il difensore aveva rinunziato al mandato difensivo, come peraltro cio’ preannunciato alla cancelleria a mezzo comunicazione telefonica.

3.3 Con il terzo motivo di doglianza si propone la medesima censura avanzata dal (OMISSIS) nel secondo motivo di doglianza e cioe’, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b, c ed e, violazione degli articoli 236 e 238 bis, nonche’ violazione dell’articolo 111 Cost..

3.4 Con il quarto motivo si avanzano le medesime censure sollevate dal (OMISSIS) nel terzo motivo di censura e cioe’, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b e c, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 223 L.F. in relazione all’articolo 42 c.p. e in relazione agli articoli 125 e 546 c.p.p..

3.4.1 Puntualizza, tuttavia, la difesa del ricorrente, diversamente da quanto dedotto dall’altro imputato, sul motivo di doglianza in esame, che la semplice sottoscrizione da parte del (OMISSIS) del contratto di affitto del ramo d’azienda, in quanto mera rivisitazione della situazione giuridica creata da soggetti a cio’ autorizzati, non poteva certo rappresentare la prova indiziaria richiesta anche dalla giurisprudenza di legittimita’ per l’accertamento della penale responsabilita’ dell’imputato in relazione al capo di imputazione in esame, atteso che, in materia di amministratore di fatto, e’ necessario accertare tutti gli elementi sintomatici di gestione o cogestione della societa’ emergenti dall’organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive in qualsiasi momento della vita aziendale della impresa fallita.

3.4.2 Aggiunge, peraltro, la difesa dell’imputato, sul punto qui da ultimo in discussione, che, in realta’, nulla avevano motivato i giudici del gravame in relazione alla contestata irrilevanza della sottoscrizione delle polizze fideiussorie, negoziate originariamente per garantire le due operazioni di affitto di ramo d’azienda, giacche’ le predette sottoscrizioni riguardavano altra societa’ fallita, e cioe’ la (OMISSIS). s.p.a, e dunque attenevano, al piu’, ad altro procedimento di bancarotta fraudolenta imputabile al (OMISSIS).

Assume, inoltre, sempre la difesa che tale erronea imputazione e la mancanza di precisi riferimenti nel capo di imputazione comportava anche una evidente violazione dell’articolo 516 c.p.p., e cio’ con particolare riferimento al profilo della correlazione tra accusa e sentenza di condanna, giacche’ – come ripete la parte ricorrente – quelle polizze fideiussorie riguardavano altra societa’, e cioe’ (OMISSIS). S.p.a..

3.5 Con il quinto motivo si ripropone la medesima doglianza sollevata dalla difesa del (OMISSIS) nel quarto motivo di censura, e cioe’ violazione ed erronea applicazione della L. Fall., articolo 224 e degli articoli 125 e 546.

3.6 Con la sesta doglianza si ripropone, anche qui, la censura avanzata anche dal (OMISSIS) nel suo sesto motivo di censura, e cioe’ la violazione, in relazione alla sentenza impugnata, dell’articolo 219 L. Fall.. Si contesta, invero, l’applicazione dell’aggravante di cui al sopra richiamato indice normativo alle fattispecie di bancarotta impropria, applicazione che avverrebbe in via analogica ed in malam partem, e dunque in modo illegittimo.

3.7 Con il settimo motivo si ripropongono le medesime doglianze sollevate dalla difesa del (OMISSIS) in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p. in ordine alla dosimetria della pena. 3.8 E con l’ottavo ed ultimo motivo si solleva doglianza in ordine alle modalita’ applicative della pena accessoria di cui all’articolo 216 L. Fall., comma 4, anche qui con le medesime argomentazioni sollevate dal coimputato.

Con note d’udienza datata 26 gennaio 2018 la difesa di (OMISSIS) chiede inoltre il rinvio della udienza di discussione in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimita’ costituzionale gia’ sollevata dalla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione in relazione alle pene accessorie dei reati di bancarotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

Vanno esaminati per primi i tre motivi di censura di stampo processuale sollevati dalla difesa del (OMISSIS).

5.1 Il primo motivo e’ manifestamente infondato.

5.1.1 Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo piu’ volte di affermare che l’impossibilita’ della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall’articolo 161 c.p.p., comma 4, puo’ essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilita’, cosi’ da qualificare come definitiva l’impossibilita’ di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo – ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico – e segnatamente l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale (Sez. 6, n. 42548 del 15/09/2016 – dep. 07/10/2016, Corradini, Rv. 26822301; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016 – dep. 31/03/2016, Pinto, Rv. 26815801; Sez. 5, n. 13051 del 19/12/2013 – dep. 20/03/2014, Barra e altro, Rv. 26254001; cosi’, si legga anche Sez. U, Sentenza n. 28451 del 28/04/2011 Cc. (dep. 19/07/2011).

Di talche’, in caso di impossibilita’ ad eseguire la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, l’ufficiale giudiziario non ha alcun potere o dovere di procedere ad accertamenti volti a rintracciare il nuovo domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare direttamente la notifica a mani del difensore (Sez. 4, n. 36479 del 04/07/2014 – dep. 01/09/2014, Ebbole, Rv. 26012601).

Da ultimo, va segnalato che il contrasto esegetico che era sorto in ordine alla questione da ultimo evidenziata e’ stato ora superato dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017 Ud. (dep. 29/12/2017) Rv. 271772), nel senso da ultimo ricordato, affermando definitivamente il principio secondo cui, verbatim, “L’impossibilita’ della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’articolo 161 c.p.p., comma 4, e’ integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilita’ dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’articolo 157 c.p.p.”.

Orbene, e’ la stessa parte ricorrente ad affermare, nel relativo motivo di doglianza, che aveva eletto domicilio per l’odierno procedimento in (OMISSIS) e che l’ufficiale giudiziario accertava nella relativa relata di notifica del 25.5.2001 la impossibilita’ della esecuzione della notifica con la dizione “non potuto notificare”.

Alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza sopra ricordata e che qui si intendono riaffermare, non e’ pertanto condivisibile l’assunto difensivo secondo cui la momentanea assenza dell’imputato al suo domicilio eletto non poteva legittimare la notifica intervenuta successivamente, ai sensi dell’articolo 161, comma 4, presso il suo difensore, notifica che riguardava – si ricorda ancora una volta – tanto il decreto di fissazione della udienza preliminare, quanto la successiva notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado.

5.2 Ma anche il secondo motivo di doglianza, sempre di carattere processuale, risulta, del pari, manifestamente infondato.

Anche qui va rilevato, sempre alla luce dei principi giurisprudenziali da ultimo evidenziati, che la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado e’ stata regolarmente e validamente eseguita, atteso che la relativa relata attesta che il ricorrente si era trasferito e che, dunque, in assenza di ulteriori comunicazioni dell’imputato (di cui lo stesso e’ normativamente onerato) la notifica ben poteva essere eseguita direttamente al difensore Peraltro, va anche aggiunto che vi era stato anche un tentativo di notifica a mezzo raccomandata all’indirizzo eletto senza esito.

Ne consegue, dunque, la manifesta infondatezza della eccezione processuale cosi’ sollevata.

5.3 La terza doglianza e’ anch’essa manifestamente infondata.

Assume la difesa del ricorrente che le notifiche eseguite al difensore, nella sua qualita’ di domiciliatario, erano affette da nullita’ per violazione dell’articolo 148 c.p.p., n. 2 bis perche’ la notifica effettuata a mezzo pec era mancante dell’attestazione all’originale della copia cosi’ inviata al difensore, attestazione effettuata da un ufficiale giudiziario ovvero da un cancelliere.

La censura rappresenta, in realta’, la reiterazione della doglianza sollevata gia’ in grado di appello e sulla quale la Corte ambrosiana aveva gia’ fornito condivisibile risposta.

Come gia’ affermato nel provvedimento impugnato, il decreto di fissazione della udienza di discussione dell’appello era stata correttamente notificata a mezzo pec ed ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, proprio dal soggetto legittimato a farlo, e cioe’ dal cancelliere, di talche’ tutte le ulteriori doglianze sollevate in merito all’allegata (e non dimostrata) non conformita’ delle copie inviate rispetto all’originale del provvedimento risultano del tutto pretestuose e prive di giuridico fondamento.

Venendo ora ad esaminare le ulteriori otto doglianze avanzate dal (OMISSIS), va precisato come la prima sia sempre di carattere piu’ strettamente processuale, riguardando, invero, la violazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b e c, degli articoli 12 e 16.

6.1 Si assume da parte della difesa che, essendovi una evidente connessione tra il procedimento di bancarotta della societa’ (OMISSIS). s.p.a. e quello relativo al fallimento (OMISSIS) s.r.l. (per cui e’ oggi processo), sarebbe operativa la vis actrattiva della competenza del Tribunale di Milano al cui procedimento di bancarotta doveva essere riunito l’odierno giudizio.

6.1.1 Anche in questo caso, la risposta gia’ fornita dalla Corte distrettuale e’ pienamente condivisibile, atteso che, in mancanza di idonea documentazione attestante lo stato dei processi ed anche gli allegati profili di connessione tra gli stessi, ben ha operato il tribunale nel respingere l’eccezione di connessione, che risulta, a questo punto, solo pretestuosa e meramente reiterativa delle censure gia’ in precedenza sollevate.

6.2 Il secondo motivo denunzia violazione degli articoli 236 e 238 bis c.p.p..

La doglianza e’ infondata, atteso che la Corte di merito spiega in modo giuridicamente corretto e dunque scevro dalla ipotizzate violazioni di legge che vi era comunque il consenso delle parti in ordine all’acquisizione probatoria documentale da parte del Tribunale di Milano, di talche’ il predetto documento era stato legittimamente acquisito e, pertanto, anche fruibile ai fini della decisione. Va, peraltro, aggiunto come la fonte del convincimento – su cui riposa il giudizio di penale responsabilita’ dell’imputato – sia rappresentata, in realta’, dalla relazione ex L. Fall., articolo 33 e comunque sulle dichiarazioni del curatore e degli altri testi escussi, sicche’ la dedotta inutilizzabilita’ non risulta, qualora accolta, neanche decisiva ai fini della valutazione complessiva delle fonti di prova poste a sostegno del convincimento giudiziale.

6.3 La terza censura si incentra sull’allegata violazione e falsa applicazione dell’articolo 223 I. fall. in relazione all’articolo 42 c.p. e sul conseguente vizio motivazionale.

Il motivo di doglianza, per come formulato in relazione alla ricostruzione fattuale della vicenda, e’ inammissibile e, in ordine alle valutazioni di carattere piu’ strettamente giuridico in riferimento all’elemento soggettivo del reato contestato, risulta manifestamente infondato. 6.3.1 Sotto il primo profilo, occorre ricordare che, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimita’ sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che questo non concerne ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito, ma e’ circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Ed invero, il sindacato demandato alla Corte di Cassazione si limita al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilita’ di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della “manifesta illogicita’” della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica “rispetto a se’ stessa”, cioe’ rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica.

Sintetizzando sul punto, si e’ detto che il sindacato del giudice di legittimita’ sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia “effettiva” e non meramente apparente, cioe’ realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilita’ logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Alla Corte di Cassazione non e’ quindi consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) e non possono dar luogo all’annullamento della sentenza le minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisivita’), posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto.

Al contrario, e’ solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisivita’ degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789).

6.3.1.1 Cosi’ delineata la circoscrizione di giudizio del giudice di legittimita’, non si puo’ non rilevare come, nel caso di specie, la parte ricorrente intenda sollecitarla ad una rivisitazione contenutistica degli elementi di prova gia’ ampiamente e correttamente scrutinati dai giudici di merito, proponendo, invero, censure in fatto e volte ad una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale che invece, per le ragioni gia’ sopra esaminate, risulta inibita al giudice di legittimita’.

Sul punto, occorre evidenziare che, come gia’ correttamente rilevato dalla Corte meneghina, l’ipotizzato “salvataggio” della (OMISSIS). s.p.a. – attraverso le due operazioni di affitto di ramo d’azienda (una delle quali effettuata proprio con la (OMISSIS) s.r.l.) – non puo’ essere considerato, come vorrebbe invece la difesa dell’imputato, una mera operazione negoziale da interpretarsi, oggi, come una sfortunata vicenda imprenditoriale non conclusa positivamente, atteso che emerge con chiarezza come la stessa fosse invece finalizzata allo svuotamento patrimoniale della (OMISSIS) s.r.l. in favore dell’altra societa’ (OMISSIS). s.p.a., che doveva essere ammessa al concordato preventivo in una ottica di trasferimento delle garanzie patrimoniali da un compendio aziendale all’altro. E cio’ e’, peraltro, avvenuto con una spregiudicatezza di rara frequenza, atteso che le due polizze fideiussorie che avrebbero dovuto garantire il pagamento dei canoni di affitto d’azienda erano state anche materialmente contraffatte, come, poi, accertato dal commissario giudiziale della societa’ (OMISSIS). s.p.a. nel momento del tentativo della escussione delle polizze stesse.

Sotto quest’ultimo profilo preso in esame, le censure sollevate (si ripete, ancora una volta, in fatto) dalla difesa del ricorrente in punto di ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato contestato si presentano anche decentrate rispetto al tema di indagine ben argomentato dalla Corte distrettuale e consistente nella operazione di doloso svuotamento patrimoniale della societa’ (OMISSIS) s.r.l., come tali eziologicamente diretta al dissesto e al fallimento di quest’ultima societa’.

6.3.2 Sotto quest’ultimo profilo, non puo’ esser dimenticato che, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volonta’ dell’amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della societa’, nonche’ dell’astratta prevedibilita’ dell’evento di dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volonta’ dell’evento fallimentare (cosi’, Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014 – dep. 23/09/2014, Rampino, Rv. 26220701: fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto correttamente affermata la responsabilita’, ex articolo 223, comma 2, n. 2., L. Fall., nei confronti dell’amministratore di una societa’ che con le sue condotte, in particolare l’accensione di un ingente mutuo; il pagamento delle sole due prime rate del piano di ammortamento, nonostante la societa’ avesse liquidita’ per farvi fronte e la conservazione assolutamente imprudente ed illogica della liquidita’ cosi’ ottenuta non gia’ in banca ma nella cassaforte della sede sociale poi oggetto di furto, ha integrato le operazioni dolose che hanno causato il dissesto della societa’; cfr. anche Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010 – dep. 07/05/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 24731501;

Dunque, deve essere riaffermato, anche in questa sede decisoria, che – in tema di bancarotta fraudolenta impropria – nell’ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della societa’, la condotta di reato e’ configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, alla prevedibilita’ del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015 – dep. 17/11/2015, Lubrina e altri, Rv. 26551001).

6.3.2.1 Alla luce dei sopra riferiti principi non e’ dunque rintracciabile, nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, neanche il lamentato vizio argomentativo.

Ed invero, la complessiva operazione dolosa volta al dissesto patrimoniale della societa’ fallita (OMISSIS) s.r.l. e alla sua dichiarazione di fallimento si articola, come ben argomentato dalla Corte milanese, sulla doppia operazione negoziale sopra descritta.

Da un lato, si assiste all’affitto di ramo di azienda da (OMISSIS) s.r.l. a (OMISSIS). s.p.a. con una novazione contrattuale cui ha partecipato fattivamente il (OMISSIS), il cui effetto, sul piano piu’ strettamente contrattuale, e’ quello di porre condizioni svantaggiosissime per la fallita per il pagamento dei relativi canoni di affitto che, addirittura, vengono periziati con una sproporzione del 325% rispetto al reale valore di mercato del ramo di azienda trasferito.

Ne consegue che risulta indubitabile la volonta’ di “trasferimento” del debito da (OMISSIS). s.p.a. in danno della (OMISSIS) s.r.l., che diventa pertanto, nella operazione fraudolentemente articolata, la “bad company” da avviare al fallimento, anche in ragione della evidente carenza di mezzi finanziari idonei a sostenere i debiti cosi’ contratti.

Dall’altro, la complessiva operazione negoziale e’ diretta, all’evidenza, ad avviare alla procedura concorsuale di concordato preventivo la (OMISSIS). s.p.a., che poteva, dunque, contare sul credito relativo ai canoni di affitto nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e, comunque, sulla garanzia poi rivelatasi falsa (perche’ contraffatta materialmente) delle due polizze assicurative che erano state poste a garanzia del pagamento del credito per i canoni.

Come gia’ sopra evidenziato e come ben argomentato nella motivazione impugnata, allorquando, poi, il commissario giudiziale della (OMISSIS). s.p.a. tento’ di escutere le due polizze, emerse con chiarezza la complessiva operazione fraudolenta diretta al fallimento della societa’ sopra piu’ volte menzionata ed emergera’ anche la falsita’ delle precedenti operazioni di finanziamento e ricapitalizzazione della (OMISSIS). s.p.a..

Come e’ dato riscontare e come emerge a luce meridiana dalle argomentazioni spese nella sentenza impugnata, la complessiva operazione dolosa diretta al fallimento della (OMISSIS) s.r.l. si reggeva, da un lato, sullo svuotamento patrimoniale di quest’ultima attraverso il pagamento di un canone di affitto evidentemente sproporzionato e, dall’altro, sulla fraudolenta falsificazione delle polizze assicurative poste a garanzie del predetto pagamento. Alla luce delle corrette argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito nessun dubbio puo’ residuare sulla integrazione dell’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 223, comma 2, n. 2, L. Fall., per come sopra ricostruito.

6.3.3 Ma anche l’ulteriore censura di carattere piu’ strettamente giuridico sulla inconfigurabilita’ del reato da ultimo ricordato nella forma omissiva e’ manifestamente infondata.

Sul punto, e’ utile ricordare che – in tema di bancarotta fraudolenta – le operazioni dolose di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedelta’ ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalita’ di pregiudizio patrimoniale discendente non gia’ direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensi’ da un fatto di maggiore complessita’ strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralita’ di atti coordinati all’esito divisato (cosi’, Sez. 5, n. 17408 del 12/12/2013 – dep. 18/04/2014, Kurt e altri, Rv. 25999801).

In realta’, le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono sempre comportare un’indebita diminuzione dell’attivo, ossia un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, mentre la valutazione degli abusi di gestione o dell’infedelta’ ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo concretizzanti tali operazioni non puo’ essere assunta in via generale ed astratta, ma dipende dal rilievo dei peculiari doveri statutari, dalla tipologia dell’organismo societario e dalla situazione economico e patrimoniale in cui la condotta si compie (cosi’, Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010 – dep. 07/05/2010, Cassa Di

Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 24731301).

Ne consegue, come ulteriore corollario, che le operazioni dolose di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013 – dep. 17/03/2014, P.G. e p.c. in proc. Beretta e altri, Rv. 25999701; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015 – dep. 24/04/2015, Casale e altri, Rv. 26408001).

Nessun dubbio puo’ pertanto residuare, anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e qui sopra ricordati, sulla configurabilita’ del reato di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, anche nella forma omissiva, e dunque, anche nella modalita’ contestata nella fattispecie in esame, come omessa patrimonializzazione della (OMISSIS) s.r.l., a fronte della insorgenza di una ingentissima debitoria indotta a carico di quest’ultima. Peraltro, va anche ricordato che, ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta impropria prevista dal Regio Decreto 16 maggio 1942, n. 267, articolo 223, comma 2, n. 2, non interrompono il nesso di causalita’ tra l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della societa’, ne’ la preesistenza alla condotta di una causa in se’ efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’articolo 41 c.p., ne’ il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto gia’ in atto, poiche’ la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, e’ ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in se’ reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014 – dep. 02/10/2014, Concu e altro, Rv. 26218901; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010 – dep. 07/05/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 24731601).

Il terzo motivo di doglianza va, dunque, dichiarato inammissibile.

6.4 Il quarto motivo di censura e’ invece infondato.

Si censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione della L. Fall., articolo 224 e degli articoli 125 e 546.

Anche in tal caso la Corte di merito ha reso una motivazione convincente e giuridicamente ineccepibile, spiegando le corrette ragioni che impediscono di derubricare il reato contestato in quello richiesto di cd. bancarotta impropria semplice di cui all’articolo 224, n. 2, L. Fall., e cio’ proprio in ragione delle argomentazioni sopra ricordare che evidenziano la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.

6.5 Il quinto motivo, per come articolato, e’ invece inammissibile.

Si reiterano, ancora una volta, censure in fatto dirette ad accreditare una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale che risulta, per le ragioni gia’ sopra evidenziate, irricevibile nel giudizio di legittimita’.

Neanche si allega un serio vizio argomentativo da parte del ricorrente, ma si volge la critica direttamente alla valutazione del compendio probatorio, e cio’ a fronte di una motivazione, quella impugnata, che, al contrario, argomenta, in modo adeguato e scevro da criticita’, in ordine alla sussistenza sia dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato contestato.

6.6 Il sesto motivo si incentra sulla denunziata violazione di legge in relazione all’articolo 219 L. Fall..

La censura e’ infondata.

Sul punto si richiama l’orientamento espresso da questa Corte secondo cui la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita’ di cui all’articolo 219, comma 1, L.F. e’ applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta “impropria”, considerata l’integralita’ del richiamo contenuto nell’articolo 223 L.F. alla fattispecie di cui all’articolo 216 L. Fall., da intendersi implicitamente riferito anche all’elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dalla L. Fall., articolo 219, comma 1.

(Sez. 5, Sentenza n. 2903 del 22/03/2013 Ud. (dep. 22/01/2014) Rv. 258446).

Ne consegue che alla luce della opzione esegetica da ultimo ricordata ed alla quale anche questo Collegio intende aderire occorre affermare il principio secondo cui l’aggravante del danno di rilevante entita’ debba applicarsi anche alle ipotesi di bancarotta impropria ex articolo 223, comma 2, L. Fall., e non solo a quelle di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

In realta’, la piu’ recente giurisprudenza di questa Sezione ha superato l’orientamento espresso con la sentenza Truzzi (n. 8829 del 18/12/2009), menzionata nel ricorso difensivo.

Si e’ infatti affermato, ritenendo la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita’ applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria, che per le condotte di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 1, in ragione del rinvio formale ai fatti di bancarotta contemplati dalla L. Fall., articoli 216 e 217 (…), e’ invero del tutto compatibile l’applicazione dell’aggravante (ad effetto speciale) gia’ prevista da queste disposizioni per le pene indicate in detti articoli. E’, dunque, riscontrabile un’innegabile continuita’ prescrittiva del precetto penale, senza indebita estensione dello stesso in pregiudizio del reo.

Invece, relativamente alle condotte che soltanto in forza della previsione della L. Fall., articolo 223, assumono rilievo penale, quali le previsioni di cui al comma 2, ai nn. 1 e 2 di detta norma, il discorso deve essere sviluppato in modo piu’ articolato.

In realta’, un raccordo naturale tra la norma incriminatrice e la statuizione della L. Fall., articolo 219, comma 1, e’ costituito dall’inciso che rinvia alle “pene stabilite dall’articolo 216”, inciso che si coniuga con quella della L. Fall., articolo 219, disposizione quest’ultima che richiama la prima. Pertanto, nel caso della violazione della L. Fall., articolo 216 (articoli 217 e 218), per la quale quando il danno ai creditori e’ di rilevante gravita’ – e’ contemplata sanzione aggravata nella misura speciale dettata dalla L. Fall., articolo 219, non si ravvisa un incolmabile iato tra la fattispecie incriminatrice e quella che configura le circostanze per la bancarotta “propria”, considerata la espressa continuita’ nascente dal raccordo testuale delle previsioni. Cio’ esclude l’inevitabile necessita’ di ricorrere ad interpretazione analogica, inammissibile perche’ pregiudizievole per l’imputato, e diversamente dal caso dell’aggravante dettata dalla L. Fall., articolo 219, comma 2 – nel caso di pluralita’ di fatti di bancarotta – estensivamente applicabile alla L. Fall., articolo 223, perche’ foriera di un risultato piu’ favorevole per l’autore dei plurimi fatti di reato, rispetto al cumulo materiale dei reati o alla disciplina della continuazione ex articolo 81 cpv. c.p.) e che ragionevolmente consente di equiparare il trattamento sanzionatorio per la bancarotta impropria di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, alla generale disciplina del reato.

Per converso, diversamente opinando, si perverrebbe ad un irragionevole esito sperequato a scapito dell’imprenditore individuale, passibile di pena ben piu’ severa (o dell’autore del comportamento riconducibile all’articolo 223, comma 1, nel suo richiamo alla L. Fall., articolo 216), rispetto al trattamento disposto per il soggetto societario, astrattamente responsabile di fatti che appaiono ben piu’ gravi (si pensi al caso della causazione volontaria del fallimento) o parimenti dannosi, il quale risulterebbe destinatario della sola aggravante comune di cui all’articolo 61 c.p., n. 7 (che impone aumento di pena pari ad un terzo del massimo edittale), foriera di piu’ lieve trattamento repressivo” (Cass., Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti).

A identiche conclusioni e’ pervenuta una successiva pronuncia, secondo cui “la diversa struttura del reato di bancarotta c.d. “impropria” di cui alla L. Fall., articolo 223, rispetto alla fattispecie “propria” contemplata dal precedente articolo 216, non puo’ condurre ad una indiscriminata preclusione verso l’applicazione dell’aggravante di cui si discute; e cio’ in quanto il citato articolo 223, comma 1, contenendo un rinvio formale a tutti i reati di bancarotta propria puniti dalla L. Fall., articoli 216 e 217, rende compatibile l’applicazione dell’aggravante in virtu’ del raccordo normativo tra la norma incriminatrice e la statuizione della L. Fall., articolo 219, comma 1, costituito dall’inciso che rinvia alle “pene stabilite dall’articolo 216″: inciso che si coniuga con quello della L. Fall., articolo 219, disposizione quest’ultima che richiama la prima” (Cass., Sez. 5,

44933 del 26/09/2011, Pisani; nella pronuncia si ribadisce altresi’ che “la soluzione adottata ha anche il pregio di evitare la disparita’ di trattamento che, diversamente opinando, si realizzerebbe a discapito dell’imprenditore individuale rispetto all’amministratore di societa’, in rapporto ad illeciti di pari gravita’ se non piu’ gravi nel caso del soggetto societario: il che, sebbene non possa costituire il criterio dominante nella ricostruzione della voluntas legis, vale comunque a confortare l’esito interpretativo raggiunto”).

Per quanto qui interessa, deve osservarsi che un’analisi limitata al rinvio contenuto nella L. Fall., articolo 219, comma 1, indiscutibilmente riferito ai soli articoli 216, 217 e 218 della citata Legge, e’ riduttiva. Ed invero, la complessita’ del sistema di rinvii esistente fra le norme operanti nel caso di specie richiede che detta analisi comprenda anche il rinvio che lo stesso articolo 223 fa all’articolo 216 e per effetto del quale le condotte e le pene previste da quest’ultima norma sono richiamate per sancire l’applicabilita’ delle seconde alle prime anche laddove le condotte siano realizzate nell’ambito di societa’ dichiarate fallite da amministratori o altri soggetti agli stessi equiparati per la loro funzione gestionale.

Il raffronto rende evidente la diversita’ sostanziale delle due disposizioni di rinvio.

La prima, infatti, opera configurando per i fatti tipici previsti dalla L. Fall., articolo 216, oltre che per quelli incriminati dagli articoli 217 e 218, la circostanza aggravante data dalla rilevante gravita’ del danno; il rinvio svolge pertanto in questo caso una funzione integrativa, sotto il profilo degli elementi accidentali del reato, delle fattispecie criminose di cui alle norme richiamate.

La seconda, invece, ricomprende nella fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 216 i fatti, corrispondenti alla stessa, posti in essere nella gestione di societa’ fallite da parte di soggetti della stessa incaricati; ed ha in conseguenza una funzione estensiva dell’ambito di operativita’ della stessa fattispecie-base del reato di bancarotta fraudolenta.

Ne consegue che e’ partendo dal rinvio presente nell’articolo 223 che deve, dunque, procedersi nella costruzione della complessiva fattispecie della bancarotta impropria del gestore di societa’. E l’integralita’ del richiamo contenuto nello stesso alla fattispecie di cui all’articolo 216 non puo’ che intendersi come implicitamente riferito anche all’elemento accidentale di quest’ultima, costituito dalla circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto, in detta fattispecie, dal rinvio operato dall’articolo 219, comma 1; norma che deve, pertanto, ritenersi anch’essa indirettamente richiamata dall’articolo 223, comma 1, come applicabile al reato di bancarotta impropria ivi previsto.

Deve aggiungersi che elementi che si oppongano alle predette conclusioni non sono ravvisabili nella pronuncia di questa Corte (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv 249665) in ordine alla diversa aggravante di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 2, n. 1, costituita dalla commissione di una pluralita’ di condotte tipiche del reato di bancarotta nell’ambito della stessa procedura fallimentare, ed all’autonomia di dette condotte in una previsione strutturalmente improntata ad un regime di cumulo giuridico pur se formalmente qualificata in termini circostanziali; ed in particolare nei passaggi motivazionali nei quali detta previsione aggravatrice viene ritenuta operante per i fatti di bancarotta impropria di cui alla L. Fall., articolo 223, nonostante opposte indicazioni suggerite dal dato letterale, in quanto sostanzialmente favorevole all’imputato rispetto alle deteriori conseguenze sanzionatorie dell’ordinaria disciplina della continuazione, con cio’ intendendo a contrariis non applicabile ai fatti di cui sopra l’aggravante del danno rilevante, meramente pregiudizievole per l’imputato.

Orbene, la lettura integrale della motivazione della citata sentenza sul punto conferma quanto qui affermato e per la quale e’ agevole osservare, in aderenza al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, che il richiamo contenuto nelle norme incriminatici della bancarotta impropria allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per le corrispondenti ipotesi ordinarie non legittima margini di dubbio sull’applicabilita’ del relativo regime nella sua interezza, ivi compresa l’aggravante sui generis di cui si discute.

Del resto, avendo il legislatore posto su un piano paritario i reati di bancarotta propria e quelli di bancarotta impropria, non v’e’ ragione, ricorrendo readem ratio, di differenziare la disciplina sanzionatoria.

L’applicazione analogica della L. Fall., articolo 219, ai reati di bancarotta impropria non puo’ ritenersi preclusa nella fattispecie presa in esame dalle Sezioni Unite, trattandosi di disposizione favorevole all’imputato, e rende, viceversa, evidente come le Sezioni Unite abbiano puntualmente recepito i rilievi in precedenza esposti sull’inclusione, nell’oggetto del rinvio posto dalla L. Fall., articolo 223, di tutte le componenti del trattamento sanzionatorio della fattispecie della bancarotta fraudolenta, fra le quali non puo’ che comprendersi l’aggravante di cui si discute in questa sede, e sulla sostanziale equiparazione normativa delle fattispecie della bancarotta propria e di quella impropria, che rende irragionevole la limitazione alle prime dell’operativita’ dell’aggravante in parola.

Deve ritenersi, pertanto, puramente aggiuntivo l’ulteriore accenno al favor rei che contraddistingue in concreto la particolare posizione della disciplina della pluralita’ di fatti di bancarotta (Cass., Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo).

6.7 Il settimo motivo, declinato come violazione di legge e vizio argomentativo in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e’ invece inammissibile.

6.7.1 Sul punto, occorre ricordare che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e’ giustificata da motivazione esente da manifesta illogicita’, che, pertanto, e’ insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non e’ necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

6.7.2 Analogo discorso puo’ essere ripetuto anche in relazione alla censura sollevata per la graduazione complessiva della pena.

La graduazione della pena rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), cio’ che – nel caso di specie – non ricorre (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Ebbene, a fronte di una motivazione adeguata e scevra da aporie ovvero manifeste illogicita’ in punto di determinazione della pena, la parte ricorrente rivolge alla Corte doglianze in fatto che sono irricevibili in questo giudizio di legittimita’.

6.8 Anche le doglianze sollevate in relazione alla pena accessoria sono manifestamente infondate.

Sul punto, occorre concordare con la giurisprudenza espressa sempre da questa Corte secondo cui la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacita’ di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni, diversamente dalle pene accessorie previste per il reato di bancarotta semplice, che devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola di cui all’articolo 37 c.p.. (v. Corte Cost. n. 134 del 2012). (Sez. 5, n. 15638 del 05/02/2015 – dep. 15/04/2015, Assello, Rv. 26326701).

Anche il ricorso del (OMISSIS) va rigettato.

Esso e’ in realta’ ripetitivo delle medesime doglianze sollevate dal ricorso del coimputato Capando e per la cui valutazione di infondatezza si rimanda a quanto sopra gia’ ampiamente esposto, per evitare inutili ripetizioni.

Le sole differenze da esaminare sono quelle qui di seguito precisate.

7.1 Si solleva da parte del (OMISSIS) una ulteriore eccezione processuale relativa all’allegato impedimento del difensore alla udienza del 15.11.2012.

Sul punto, occorre concordare con quanto argomentato dalla Corte di Appello.

Ed invero, si evidenzia nella motivazione impugnata che, trattandosi di una nullita’ a regime intermedio, la delega ex articolo 102 c.p.p. per la sostituzione del difensore con l’Avv. (OMISSIS) alla successiva udienza del 17.1.2013 (senza che quest’ultimo sollevasse doglianze sul punto) ha determinato, comunque, la sanatoria dell’eccepita nullita’.

7.2 Ulteriore profilo da esaminare del ricorso del Pamonella e’ quello contenuto nel quarto motivo.

Con il menzionato motivo si avanzano le medesime censure sollevate dal (OMISSIS) nel terzo motivo di censura e cioe’, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b e c, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 223 L. Fall., in relazione all’articolo 42 c.p. e in relazione agli articoli 125 e 546 c.p.p..

Puntualizza, tuttavia, la difesa del ricorrente, diversamente da quanto dedotto dall’altro imputato, che la semplice sottoscrizione da parte del (OMISSIS) del contratto di affitto del ramo d’azienda, in quanto mera rivisitazione della situazione giuridica creata da soggetti a cio’ autorizzati, non poteva certo rappresentare quel compendio indiziario richiesto anche dalla giurisprudenza di legittimita’ per l’accertamento della penale responsabilita’ dell’imputato in relazione al capo di imputazione in esame, atteso che, in materia di responsabilita’ dell’amministratore di fatto, e’ necessario accertare tutti gli elementi sintomatici di gestione o cogestione della societa’ emergenti dall’organico inserimento del soggetto.

Aggiunge, peraltro, la difesa dell’imputato, sul punto qui da ultimo in discussione, che, in realta’, nulla avevano motivato i giudici del gravame in relazione alla contestata irrilevanza della sottoscrizione delle polizze fideiussorie (negoziate originariamente per garantire le due operazioni di affitto di ramo d’azienda), giacche’ le predette sottoscrizioni riguardavano altra societa’ fallita, e cioe’ la (OMISSIS). Spa, e dunque attenevano, al piu’, ad altro procedimento di bancarotta fraudolenta imputabile al (OMISSIS).

La censura e’ manifestamente infondata giacche’ e’ proprio la operazione di novazione oggettiva del contratto di affitto di azienda ad integrare il “nucleo centrale” della operazione dolosa diretta al dissesto e al fallimento attraverso la negoziazione di clausole contrattuali estremamente svantaggiose per la (OMISSIS) srl, di talche’ non e’ possibile ritenere che tale operazione non fosse stata posta in essere proprio dal soggetto che aveva la responsabilita’ gestionale della societa’ fallita.

Inammissibile e’ anche la questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 216 e 223 L.F. – sollevata dal difensore dell’imputato (OMISSIS) e anche dal P.G. in udienza – nella parte in cui prevedono pene accessorie in misura fissa, per violazione degli articoli 3, 4, 27, 41 e 117 Cost..

Va premesso che e’ noto a questo Collegio come la questione sia gia’ stata portata – in un passato recente – alla cognizione del giudice delle leggi sia dalla Corte di appello di Trieste con ordinanza del 20 gennaio 2011 che da questa stessa Corte con ordinanza del 21 aprile 2011 e che la stessa sia stata dichiarata inammissibile dalla Consulta con sentenza n. 134 del 21 maggio 2012.

E’ poi vero che la soluzione data alla questione dall’organo competente e’ dipesa dal petitum formulato dai rimettenti (una pronuncia additiva che rendesse applicabile l’articolo 37 c.p.): pronuncia che la Corte non ha ritenuto di poter emettere perche’, si legge in sentenza, “sono inammissibili le questioni di costituzionalita’ relative a materie riservate alla discrezionalita’ del legislatore e che si risolvono in una richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato”.

E’ dato di fatto, pero’, che la Corte Costituzionale – pur auspicando una riforma delle pene accessorie nel loro complesso (e non solo di quelle previste dalla legislazione fallimentare) non ha inteso cogliere l’occasione per estendere l’indagine alla “pura” costituzionalita’ delle norme denunciate, come pure era in suo potere fare (e come ha fatto – concretamente – in molteplici occasioni), sul presupposto, implicito, che gli articoli 216 e 223 L.F. non contrastino con le norme costituzionali richiamate.

Non puo’ essere condivisa, infatti, l’opinione per la quale la pronuncia sopra richiamata conterrebbe un “monito”, rivolto dalla Corte al legislatore, affinche’ si affretti ad adeguare la disciplina delle pene accessorie ai principi della Costituzione repubblicana (con i quali – si assume – quelle norme contrasterebbero), dal momento che – a prescindere dal tenore letterale delle espressioni utilizzate nella sentenza del 2012 – costituisce orientamento consolidato del giudice costituzionale che la rigidita’ del sistema sanzionatorio collide col “volto costituzionale” dell’illecito penale allorche’ concerna le pene fisse nel loro complesso e non anche i “trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalita’ del giudice, ai fini dell’adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete” (cosi’, Corte Cost.., ordinanza n. 91 del 2008, che ribadisce principi gia’ affermati nelle sentenze n. 188 dell’8 novembre 1982 e n. 50 del 2 aprile 1980, che hanno ritenute legittime costituzionalmente previsioni di pene pecuniarie fisse, anche di importo elevato, congiunte a pene detentive variabili).

Tanto, senza considerare che, per giurisprudenza costante del giudice delle leggi, la scelta e la quantificazione delle sanzioni per i singoli fatti punibili rientra nella discrezionalita’ del legislatore, il cui esercizio e’ censurabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2007, n. 394 del 2006 e n. 144 del 2005): irragionevolezza che non e’ dato ravvisare a fronte di reati che, anche in astratto, sono considerati gravi dal legislatore, come dimostrato dalla cornice edittale – minima e massima – ad essi riferibile.

Non puo’ essere dato corso, pertanto, alla richiesta di sospensione del processo ovvero di un suo rinvio, avanzata dal ricorrente e dal P.G., ne’ alla richiesta di investire nuovamente della questione la Corte Costituzionale.

Ne discende il rigetto dei ricorsi.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.