tra le pensioni alle quali fa riferimento la disposizione della L. Fall., articolo 46, comma 1, n. 2, nel prevedere i beni e i diritti esclusi dal fallimento nei limiti fissati da giudice delegato entro quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, vanno annoverate anche quelle di invalidita’, che assolvono una funzione reintegratrice della permanente capacita’ di guadagno del lavoratore in occupazioni confacenti alla sua attitudine.

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Corte di Cassazione|Sezione 6|Civile|Ordinanza|11 ottobre 2019| n. 25629

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13001-2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 71/2011 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- In tempo successivo alla dichiarazione di fallimento della s.n.c. (OMISSIS) e suo, quale socio di questa, (OMISSIS) ha aperto un libretto di deposito postale, cointestato con la consorte Giuseppa Urso, per farvi confluire le somme mensilmente rivenienti dall’assegno di invalidita’ erogatogli dall’INPS.

Il giudice delegato ha ritenuto l’inefficacia sia dell’apertura del libretto, che degli atti di accredito ai sensi della L. Fall., articolo 44, con acquisizione all’attivo fallimentare della meta’ del saldo del libretto e autorizzazione alla prosecuzione del rapporto “a nome esclusivo del coniuge Urso”.

Il Tribunale di Lecce, con provvedimento depositato il 9 febbraio 2018, ha respinto il ricorso presentato, ex articolo 26 L. Fall., da (OMISSIS), osservando non essere “dubbio che l’ipotesi ricade nell’ambito previsionale non della L. Fall., articolo 44, ma in quello della L. Fall., articolo 42, comma 2.

2.- Avverso questo provvedimento ricorre (OMISSIS), presentando due motivi di cassazione.

Il Fallimento non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

3.- Rammentata l’ammissibilita’ del ricorso presentato con riferimento al disposto dell’articolo 111 Cost., il ricorso svolge, nel suo primo motivo, due ordini di censura: una sotto il profilo della violazione dell’articolo 112 c.p.c.: l’altra, per violazione della norma della L. Fall., articolo 46.

Quella resa dal giudice – assume dunque il ricorrente – e’ una motivazione meramente apparente. In ogni caso, la pensione di invalidita’, qual e’ quella di specie, ha funzione sostanzialmente alimentare, rientrando nell’ambito delle attribuzioni patrimoniali previste dalla L. Fall., 46, comma 1, n. 2.

Il secondo motivo assume, poi, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c.”.

4.- Il primo motivo di ricorso e’ fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “tra le pensioni alle quali fa riferimento la disposizione della L. Fall., articolo 46, comma 1, n. 2, nel prevedere i beni e i diritti esclusi dal fallimento nei limiti fissati da giudice delegato entro quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, vanno annoverate anche quelle di invalidita’, che assolvono una funzione reintegratrice della permanente capacita’ di guadagno del lavoratore in occupazioni confacenti alla sua attitudine”. Si veda cosi’, in particolare, Cass., 7 febbraio 2008, n. 2939; nonche’, ancora prima, Cass., 2 settembre 1995, n. 9268.

In effetti, il tenore letterale dell’articolo 46, comma 1, n. 2 fa espresso riferimento alla voce “pensioni”; ne’ si vede ragione per distinguere, al riguardo, tra pensioni di anzianita’ e pensione di invalidita’, posto che quest’ultima – come ha appunto rilevato la richiamata Cass. n. 2939/2008 – possiede funzione di reintegra della diminuita capacita’ lavorativa, quale danno causato al soggetto dalla sopravvenuta invalidita’: nel tempo presente, come pure destinato a continuare a svolgersi in quello futuro.

Nell’eventualita’, provvedera’ poi il giudice delegato, su sollecitazione del curatore, a rilasciare L. Fall., ex articolo 46, comma 2 il decreto occorrente per determinare quanto del reddito cosi’ prodotto sopravanza rispetto alle esigenze di mantenimento del fallito e della propria famiglia (decreto che la giurisprudenza di questa Corte ritiene avere natura dichiarativa ed effetti retroattivi: Cass., 3 settembre 2014, n. 18598).

5.- Il secondo motivo di ricorso e’ assorbito.

6.- All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della controversia alla Corte di Appello di Lecce che vi provvedera’ in diversa composizione, regolando anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il rimo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia anche per le spese alla Corte di Appello di Lecce che vi provvedera’ in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.