Infatti, come correttamente ritenuto dal tribunale, la banca non puo’ limitarsi a fornire la prova della mera sussistenza e dell’ammontare di un credito nascente da un contratto che richiede la forma scritta ad substantion.

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 27 aprile 2017, n. 10470

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8606-2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del curatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere D.ssa. CRISTIANO MAGDA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1) Il Tribunale di Napoli, con decreto del 5.3.014, pronunciando sull’opposizione L.Fall., ex articolo 98, proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo del (OMISSIS) s.r.l. dei crediti derivanti dai rapporti bancari intrattenuti con la societa’ poi fallita, ha accolto la domanda unicamente in relazione al credito di Euro 9.460,68 (in tal misura determinato dal ctu, previa esclusione di spese, commissioni ed interessi superiori a quelli legali) scaturente dal contratto di conto corrente n. (OMISSIS), stipulato per iscritto ed avente data certa anteriore al fallimento, mentre l’ha respinta per i crediti pretesi a titolo di saldo debitore dei conti contraddistinti dai nn. (OMISSIS), attesa la nullita’- per difetto di forma scritta ad substantiam – dei corrispondenti contratti bancari.

In particolare, per cio’ che nella presente sede rileva, il tribunale., ha escluso che potessero trovare applicazione nella specie la L. n. 154 del 1992, articolo 3, comma 3, la direttiva CICR del 4.3.03 e le istruzioni della Banca d’Italia del 24.7.03, rilevando che non v’era prova che i contratti relativi ai tre conti fossero collegati a quello di conto corrente e fossero stati posti in essere in esecuzione delle previsioni in quest’ultimo contenute; ha inoltre osservato che difettava anche la prova – neppure allegata- della anteriorita’ della stipula dei predetti contratti al Fallimento.

2) (OMISSIS) s.p.a. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

3) Entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di fissazione dell’udienza camerale di cui all’articolo 380 bis c.p.c..

4) (OMISSIS) ha depositato memoria.

5) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 154 del 1992, articolo 3, comma 3, e Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 117, comma 2, degli articoli 1341, 1342 e 1362, c.c., nonche’ vizio di motivazione, sostiene che il contratto esibito per il conto corrente n. (OMISSIS), prevedendo le condizioni e le modalita’ di svolgimento del servizio, era utile e sufficiente a ritenere provati anche gli altri rapporti regolati sul conto, per i quali non v’era necessita’ di specifica pattuizione per iscritto.

5.1) Col secondo deduce, in subordine, che le schede integrali del conto da essa prodotte erano sufficienti a provare l’ammontare dei crediti insinuati.

6) Il primo motivo e’ inammissibile.

(OMISSIS) si e’ limitata a riprodurre alcune clausole del documento contrattuale prodotto ed a richiamare il principio giurisprudenziale (Cass. nn. 14470/05, 19941/06) secondo il quale non e’ necessario che il contratto di affidamento sia stipulato per iscritto nel caso in cui risulti applicabile la deroga a tale requisito – prevista nelle disposizioni adottate dal CICR e dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 117 t.u.l.b (e, anteriormente, L. n. 154 del 1992, ex articolo 3) – per essere stato tale contratto gia’ previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, ma non ha tenuto conto che, nel caso di specie, il giudice del merito ha escluso che il principio potesse trovare applicazione per un duplice ordine di ragioni di fatto (e non di diritto): in primo luogo perche’ il contratto di conto corrente non riportava le specifiche condizioni, ne’ le modalita’, di svolgimento dei distinti servizi bancari regolati sui c/c nn. (OMISSIS); in secondo luogo perche’ non v’era prova che i contratti relativi a quei conti avessero data certa anteriore al fallimento.

Il motivo non investe in alcun modo la seconda delle predette rationes decidendi, e tanto basterebbe a dichiarare inammissibile la doglianza, posto che la sua eventuale fondatezza non potrebbe condurre all’annullamento della statuizione impugnata, che resterebbe sorretta dalla ragione non censurata.

Va aggiunto che la ricorrente non ha specificato quale sia il fatto decisivo, oggetto di contraddittorio fra le parti ed ignorato dal giudice del merito, che, ove esaminato, avrebbe condotto ad accertare che i contratti di cui si discute fossero disciplinati da quello di conto corrente (circostanza, questa, che, nel caso esaminato da Cass. n. 14470/05, era invece incontroversa): difetta, infatti, persino l’allegazione dell’effettiva natura di tali contratti, sicche’ deve escludersi la loro pacifica riconducibilita’ a quelli di affidamento, usualmente regolati in c/c (cio’ che la banca, nella memoria, sembra dare per scontato, senza pero’ chiarire da quali elementi dovrebbe essere ricavato tale dato e senza spiegare perche’ gli estratti del conto ordinario non siano inclusivi degli addebiti relativi alle anticipazioni non andate a buon fine) o agli altri servizi richiamati nell’unico documento contrattuale prodotto da (OMISSIS).

3.1) Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.

Infatti, come correttamente ritenuto dal tribunale, la banca non puo’ limitarsi a fornire la prova della mera sussistenza e dell’ammontare di un credito nascente da un contratto che richiede la forma scritta ad substantion (cfr. da ultimo Cass. n. 17080/016).

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.