E’ errato altresi’ il riferimento alla non contestazione ed anzi al riconoscimento da parte del Curatore degli estratti conto dell’ultimo biennio, atteso che non si applicano nei confronti del Curatore gli articoli 1832 c.c. e articolo 119 t.u.b., stante la posizione di terzieta’ dello stesso rispetto al rapporto banca-correntista (sul principio, si richiama la pronuncia Cass. 9/5/2001, n. 6465, che ha affermato che l’istituto di credito, il quale prospetti una sua ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l’ammissione allo stato passivo, ha l’onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare pie prova del suo credito, assolvendo al relativo onere secondo il disposto della norma generale dell’articolo 2697 c.c. attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, “ex” articolo 1832 c.c., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni e in senso conforme, la successiva pronuncia del 20/1/2006, n. 1543).

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 3 maggio 2017, n. 10724

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18714/2011 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in perso del Curatore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine della memoria di nomi di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., che ha incorporato la (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto n. 7648/2011 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 06/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in perso del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo, per l’accoglimento per quanto di ragione dei motivi terzo, quarto, quinto e sesto, per l’accoglimento integrale del settimo motivo.

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 6 giugno 2011, il Tribunale di Milano ha ammesso (OMISSIS) s.p.a., cessionaria dei crediti di (OMISSIS), allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione per la somma di Euro 610.885,52 in chirografo.

Il Tribunale ha ritenuto ricavabile la data certa dei doc. sub a (contratto di conto corrente n. (OMISSIS)), sub c e d (contratto di affidamento e richieste di anticipo fatture estere ed anticipi finanziari), ed f (finanziamento di cui al rapporto (OMISSIS)) dalla raccomandata R.R. di costituzione in mora e risoluzione dei detti contratti spedita da (OMISSIS) e ricevuta da (OMISSIS) il 12/3/07, ed avuto riguardo altresi’ alla produzione degli estratti conto dell’ultimo biennio non contestati ed anzi riconosciuti dalla Curatela, aggiungendo che la conoscenza dei rapporti bancari in oggetto emergeva dalla proposta transattiva del liquidatore della societa’ del 27/7/2007, e che la natura speciosa delle eccezioni del Curatore era desumibile dalle due lettere di questi del 18/9/09 e 12/10/09.

Il Giudice del merito, quanto al credito derivante dalle operazioni di conto corrente ordinario n. (OMISSIS), ha valorizzato la produzione degli estratti conto dell’ultimo biennio ed il riconoscimento del curatore di cui alla lettera del 18/9/09; sul credito da prodotti derivati, ha ritenuto non contestato l’importo di Euro 15820,00 e che i crediti opposti in compensazione “per interessi indebitamente corrisposti ed altro” non erano stati provati.

Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, sulla base di sette motivi.

Si difende con controricorso (OMISSIS).

Il Fallimento ha depositato memoria di nomi di nuovo difensore.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, il Fallimento si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 2704 c.c., per avere il Tribunale ritenuto certa la data dei documenti contrattuali prodotti da (OMISSIS) in quanto indicati nella lettera della Banca alla correntista, senza inoltre la prova della ricezione da parte della destinataria della detta missiva in data anteriore al fallimento (nel caso, il timbro e’ apposto sull’avviso di ricevimento separato dalla lettera raccomandata).

1.2.- Col secondo mezzo, il ricorrente censura la pronuncia impugnata per la violazione e falsa applicazione degli articoli 1832 e 2697 c.c. e articolo 119, comma 3, t.u.b., per avere ritenuto provato il credito con la produzione degli estratti conto dell’ultimo biennio non contestati, mentre dette norme non si applicano al Fallimento, quale terzo rispetto al rapporto banca-correntista, da cui la necessita’ della produzione di tutta la documentazione relativa allo svolgimento del rapporto o al piu’, non essendo invocabile l’articolo 1832 c.c., la produzione integrale degli estratti conto, per consentire alla Curatela di sollevare senza limitazioni le proprie contestazioni.

1.3.- Col terzo, della violazione della L. Fall., articolo 99, comma 2, n. 4, per avere il Tribunale considerata decisiva la lettera del 27/7/07 del liquidatore della societa’ in bonis, prodotta con la memoria del 16/7/2010, oltre i termini di legge.

1.4.- Col quarto, del vizio di motivazione, per l’interpretazione della lettera del liquidatore, atteso che e’ illogico desumere dalla proposta transattiva l’espresso riconoscimento del credito della banca.

1.5.- Col quinto, della violazione e falsa applicazione degli articoli 1423 e 1988 c.c., per avere il Tribunale ritenuto il riconoscimento da parte del Curatore del credito della controparte con le lettere del 18/9/09 e 12/10/09, prima dell’udienza di verifica, e conseguentemente convalidato il contratto di conto corrente n. (OMISSIS) nullo per difetto di forma, mentre il Curatore non puo’ disporre dei diritti della massa dei creditori, ne’ sanare la nullita’ del contratto per carenza della forma scritta.

1.6.- Col sesto, rivolge la censura motivazionale sempre in relazione alle due lettere del Curatore del 18/9 e del 12/10 del 2009, aventi mera valenza transattiva.

1.7.- Col settimo, si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 1283, 1284 e 2697 c.c., per avere il Tribunale ritenuto sprovviste di prova le contestazioni del Curatore sull’addebito degli interessi passivi sul conto corrente, mentre avrebbe dovuto tenere conto dell’eccezione di illegittima applicazione sul conto n. (OMISSIS) di interessi ultralegali e della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, spettando alla Banca provare il proprio credito, producendo tutti gli estratti a partire dall’apertura del conto.

2.1.- I motivi dal primo al sesto possono essere valutati unitariamente, in quanto intesi a censurare gli argomenti usati dal Tribunale per ritenere l’opponibilita’ e la fondatezza dei crediti derivanti dalle voci indicate alle lettere sub a), b), c), d), f) nella pagina 1 del decreto impugnato, e sono da ritenersi fondati, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.

E’ in primis errata la deduzione della prova della data certa alla stregua della raccomandata A.R. di messa in mora e risoluzione dei contratti in oggetto, spedita da (OMISSIS) alla societa’, anche ad ammettere la ricezione in data 12/3/07, come indicato nel decreto impugnato.

Ed infatti, la mera indicazione del documento di cui si vuole provare la data certa in altro documento e’ fatto inidoneo a stabilire l’anteriorita’ della formazione del documento in oggetto, ex articolo 2704 c.c.: sul principio si richiama la pronuncia di questa Corte 15/11/1995, n. 11824, (e in senso conforme, la successiva del 19/11/2009, n. 24414), che ha affermato che, in tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, il fatto che un documento sia indicato in un atto di citazione non vale a conferire al documento (solo successivamente depositato nel fascicolo) data anteriore alla notifica della citazione stessa con il criterio di certezza richiesto dall’articolo 2704 c.c., non rientrando il caso in alcuna delle ipotesi specifiche previste da tale disposizione ne’ integrando le altre situazioni che, in base allo stesso articolo, stabiliscono in modo egualmente certo l’anteriorita’ della formazione del documento.

E’ errato altresi’ il riferimento alla non contestazione ed anzi al riconoscimento da parte del Curatore degli estratti conto dell’ultimo biennio, atteso che non si applicano nei confronti del Curatore gli articoli 1832 c.c. e articolo 119 t.u.b., stante la posizione di terzieta’ dello stesso rispetto al rapporto banca-correntista (sul principio, si richiama la pronuncia Cass. 9/5/2001, n. 6465, che ha affermato che l’istituto di credito, il quale prospetti una sua ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l’ammissione allo stato passivo, ha l’onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare pie prova del suo credito, assolvendo al relativo onere secondo il disposto della norma generale dell’articolo 2697 c.c. attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, “ex” articolo 1832 c.c., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni e in senso conforme, la successiva pronuncia del 20/1/2006, n. 1543).

Ne’ poteva il Giudice del merito avere riguardo alla lettera del 27 luglio 2007 del liquidatore della societa’, in quanto prodotta tardivamente, successivamente al ricorso che, ai sensi dell’articolo 99, comma 2, n. 4, prevede a pena di decadenza, che siano indicati nell’atto introduttivo specificamente i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi ed i documenti prodotti.

Il Tribunale ha infine attribuito alle lettere del Curatore del 18/9/09 e 12/10/09 la valenza di riconoscimento delle risultanze dei conti correnti intestati alla societa’ e sante della nullita’ per difetto della forma scritta del conto corrente n. (OMISSIS).

E’ di chiara evidenza l’erroneita’ delle due affermazioni, atteso che il Curatore non puo’ disporre dei diritti della massa dei creditori ne’ puo’ essere sanata la nullita’ del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta.

2.2.- Il settimo motivo va accolto.

Il Tribunale ha ritenuto sfornito di prova il controcredito di Euro 15820,56, per l’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, portato dal Fallimento in compensazione della pari somma dovuta per il credito sub f).

Detta conclusione non e’ condivisibile, spettando alla Banca, e quindi alla cessionaria (OMISSIS), a fronte dell’eccezione della Curatela, produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto per consentire la ricostruzione dei movimenti di dare ed avere tra le parti, al fine di provare che la capitalizzazione non aveva avuto luogo (sul principio, cfr. le pronunce di questa Corte del 23/11/2010, n. 23974 e del 10/5/2007, n. 10692).

3.1.- Conclusivamente, accolti i motivi di ricorso, va cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.