Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all’importanza dell’opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’articolo 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest’ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all’articolo 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l’inderogabilita’ dei minimi tariffari non importa la nullita’, ex articolo 1418 c.c., comma 1, del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioe’ dell’intera collettivita’, ma solo ad un interesse della categoria professionale.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 24 luglio 2018, n. 19545

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21653-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) con procura notarile rep. (OMISSIS);

– resistenti con procura –

avverso la sentenza n. 1442/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 01/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.

FATTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1442/2013 che, in parziale riforma di quella di primo grado, ha riconosciuto la validita’ della scrittura privata conclusa in data 1.9.2000 tra il ricorrente e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed ha conseguentemente determinato in Euro 46.481,12 Euro il compenso dovuto all’ing. (OMISSIS), quale progettista e direttore dei lavori per la costruzione di quattro villette, nel comune di Nichelino commissionata dalle controparti.

Al netto dell’importo gia’ versato, pari a 37.200,75 Euro, e della richiesta di risarcimento danni per inadempienze, transatta nella somma di Euro 3.333,33 Euro, liquidava pertanto all’odierno ricorrente l’importo di Euro 5.947,04, oltre a contributo previdenziale, iva ed interessi, fino al soddisfo.

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno depositato procura speciale ed in prossimita’ dell’odierna adunanza hanno depositato memorie illustrative ex articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 404 del 1977, articolo 6, comma 1 di interpretazione autentica della L. n. 340 del 1976 nonche’ dell’articolo 1418 c.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3; la manifesta contraddittorieta’ nella parte motiva della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo e’ infondato.

La Corte territoriale, riconoscendo validita’ alla scrittura privata intercorsa tra le parti che quantificava in Euro 46.481,12 il compenso dovuto all’ing. (OMISSIS), ha correttamente applicato il principio espresso da questa Corte secondo cui “Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all’importanza dell’opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’articolo 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest’ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all’articolo 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l’inderogabilita’ dei minimi tariffari non importa la nullita’, ex articolo 1418 c.c., comma 1, del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioe’ dell’intera collettivita’, ma solo ad un interesse della categoria professionale. “(Cass. 1900/2017; e con specifico riferimento al compenso per ingegneri e architetti, Cass. 21235/2009).

Quanto al secondo profilo censurato nel medesimo motivo esso si configura inammissibile.

Secondo la Giurisprudenza di Questa Corte: “In seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, non sono piu’ ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimita’ sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullita’ della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorieta’” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo’ essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass. 23940/2017).

Con il secondo motivo di ricorso si censura l’omesso esame e/o manifesta contraddittorieta’ nella parte motiva della sentenza in relazione all’articolo 360, n. 5 in merito ad un punto decisivo della sentenza.

Il motivo come formulato appare inammissibile per le stesse ragioni di cui sopra.

Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in riferimento all’articolo 360, n. 3 e comunque l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul regolamento delle spese di lite, ai sensi dell’articolo 360, n. 5.

Il motivo e’ infondato. “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e’ pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti”. (Cass. Ord. 19613/2017).

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater articolo 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, che liquida in 2.300,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.