L’azione proposta ai sensi dell’articolo 1526 c.c., avendo come fondamento la circostanza che il contratto era stato gia’ risolto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, non poteva (e non puo’) considerarsi attratta dal foro fallimentare (L. Fall., articolo 24). Il principio per cui spetta alla competenza del tribunale fallimentare, ai sensi della L. Fall., articolo 24, l’azione restitutoria promossa dal curatore fallimentare in ordine alle somme corrisposte dal fallito in bonis in esecuzione di un contratto di leasing finanziario, che si prospetti riconducibile alla disciplina dell’articolo 1526 c.c., vale solo ove l’azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto ai sensi dell’articolo 72 della stessa legge. Solo in tal caso infatti e’ possibile dire che l’azione, rispetto all’ambito applicativo della L. Fall., articolo 24, derivi dal fallimento, poiche’ il fondamento del principio e’ che non osta all’attrazione al foro fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti ex tunc, abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto ab origine. Ove pero’ l’azione non consegua allo scioglimento operato dal curatore, ma a risoluzione gia’ avvenuta prima del fallimento, il richiamato principio non puo’ operare perche’ l’azione stessa va annoverata tra quelle gia’ esistenti nel patrimonio del fallito. Come tale, essa non nasce dal fallimento e dunque sfugge alla regola di cui alla L. Fall., articolo 24 e alla sua ratio.

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 18 giugno 2018, n. 15958

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19590/2017 R.G. proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2179/2017 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 30/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che visto l’articolo 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il presente regolamento.

FATTI DI CAUSA

La curatela del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ha impugnato con regolamento di competenza la sentenza con la quale il tribunale di Vicenza si e’ dichiarato incompetente, in favore del tribunale di Brescia, relativamente alla domanda di restituzione di canoni di locazione finanziaria riscossi da (OMISSIS) s.p.a., incorporata da (OMISSIS) s.p.a., detratte le somme spettanti alla concedente a titolo di equo compenso per l’uso della cosa (articolo 1526 c.c.); domanda che la curatela aveva proposto contro (OMISSIS) s.p.a. in via principale con la citazione a comparire del 23-1-2016.

L’intimata ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo la ricorrente denunzia alcune violazioni procedimentali che a suo dire inficerebbero la decisione.

Segnatamente eccepisce la violazione dell’articolo 281-sexies o dell’articolo 281-quinquies e degli articoli 101, 183 e 190 c.p.c., in quanto la sentenza sarebbe stata pronunciata in asserita applicazione dell’articolo 281-sexies, senza lettura del dispositivo e della motivazione ma mediante trattenimento della causa in decisione e conseguente pubblicazione, senza sottoscrizione del verbale, essendo avvenuta la pubblicazione in data 30-6-2017 mediante deposito. In tal modo sarebbero state violate le norme sopra dette anche ove si ritenesse che, nonostante il nomen iuris, la decisione fosse stata adottata ai sensi dell’articolo 281-quinquies, dal momento che sarebbe in tal caso mancata la concessione dei termini per le conclusionali e repliche.

Col secondo motivo la curatela ulteriormente denunzia la violazione degli articoli 43, 187, 276, 183 e 101 c.p.c. e articolo 111 Cost., poiche’ la sentenza in ogni caso non si sarebbe limitata a dirimere la questione di competenza, essendo entrata anche nel merito della domanda subordinata.

Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 10 e 38 c.p.c., per avere il Tribunale accolto l’avversa eccezione di incompetenza non considerando che l’eccezione era stata paralizzata dal rilievo in ordine alla mancata contestazione di tutti i restanti possibili profili di radicamento della competenza, stante l’omesso riferimento alla competenza relativa alla domanda subordinata L. Fall., ex articolo 72-quater.

Col quarto motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 45 e articolo 2704 c.c., avendo il giudice vicentino erroneamente e comunque immotivatamente disatteso la contestazione di data certa dei documenti contrattuali posti al fondo dell’eccezione di incompetenza.

Col quinto mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 24, a motivo dell’essere la domanda annoverabile tra quelle presidiate dalla competenza inderogabile del tribunale fallimentare.

Infine col sesto mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 33 c.p.c., la curatela lamenta che il tribunale abbia esaminato il merito della domanda subordinata L. Fall., ex articolo 72-quater, ritenendola non pertinente al leasing traslativo e come tale inidonea a radicare per connessione la competenza del foro fallimentare ai sensi della L. Fall., articolo 24.

2. – Il primo motivo e’ inammissibile.

In sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza medesima, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr. tra le tante Cass. n. 12983-04, Cass. n. 15996-11, Cass. n. 12126-16).

3. – Il secondo e il sesto motivo possono essere esaminati unitariamente perche’ tra loro connessi.

I motivi sono infondati per la comune ragione che qualunque sentenza che decida esclusivamente sulla competenza – a eccezione delle sentenze del giudice di pace – deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza. La sentenza non perde natura di pronuncia sulla sola competenza se il giudice esamina anche questioni pregiudiziali di rito o di preliminari merito, purche’ l’estensione sia strumentale alla pronunzia sulla questione di competenza, come appunto e’ avvenuto nella fattispecie (Cass. n. 8165-03).

Per tale ragione, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, ben poteva il tribunale esaminare il fondamento della domanda subordinata al fine di escluderne la rilevanza in rapporto alla competenza.

Non rileva l’istituto della connessione, al quale la ricorrente ha fatto riferimento.

La pretesa e’ difatti unica e risulta alternativamente qualificata ai sensi dell’articolo 1526 c.c. o ai sensi della L. Fall., articolo 72-quater.

Essendosi trattato di un’unica domanda, alternativamente lualificata, dirimente la considerazione che la L. Fall., articolo 72-quater, trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia ancora pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore (v. Cass. n. 2538-16, Cass. n. 20890-17), mentre nella specie risulta dalla sentenza (e non e’ smentito nel ricorso) che la risoluzione del contratto era gia’ intervenuta allorche’ venne dichiarato il fallimento dell’utilizzatore.

4. – I motivi dal terzo al quinto, essi pure suscettibili di esame unitario, sono egualmente infondati.

Il tribunale di Vicenza ha declinato la competenza in base all’articolo 21, dei contratti di locazione finanziaria posti a base della pretesa, esattamente ritenendo che tale clausola contenesse la determinazione del foro di Brescia quale foro esclusivo: “esclusa qualsiasi altra competenza concorrente”.

Per tale ragione (articolo 29 c.p.c., comma 2) non assume rilevanza il principio di necessitata contestazione della competenza territoriale con riguardo a eventuali fori alternativi.

La parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operativita’ di un foro convenzionale esclusivo, non e’ tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano percio’ inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (ctr. Cass. n. 10449-01, Cass. n. 14052-01, Cass. n. 3407-98).

La prospettazione inerente la certezza di data e’ stata giustamente disattesa in base al rilievo che la stessa curatela aveva posto a fondamento della domanda i contratti contenenti la clausola derogatoria.

L’azione proposta ai sensi dell’articolo 1526 c.c., avendo come fondamento la circostanza che il contratto era stato gia’ risolto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, non poteva (e non puo’) considerarsi attratta dal foro fallimentare (L. Fall., articolo 24).

Il principio per cui spetta alla competenza del tribunale fallimentare, ai sensi della L. Fall., articolo 24, l’azione restitutoria promossa dal curatore fallimentare in ordine alle somme corrisposte dal fallito in bonis in esecuzione di un contratto di leasing finanziario, che si prospetti riconducibile alla disciplina dell’articolo 1526 c.c. (v. Cass. n. 27304-13), vale solo ove l’azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto ai sensi dell’articolo 72 della stessa legge. Solo in tal caso infatti e’ possibile dire che l’azione, rispetto all’ambito applicativo della L. Fall., articolo 24, derivi dal fallimento, poiche’ il fondamento del principio e’ che non osta all’attrazione al foro fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti ex tunc, abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto ab origine.

Ove pero’ l’azione non consegua allo scioglimento operato dal curatore, ma a risoluzione gia’ avvenuta prima del fallimento, il richiamato principio non puo’ operare perche’ l’azione stessa va annoverata tra quelle gia’ esistenti nel patrimonio del fallito. Come tale, essa non nasce dal fallimento e dunque sfugge alla regola di cui alla L. Fall., articolo 24 e alla sua ratio.

La causa dovra’ dunque proseguire dinanzi al tribunale di Brescia, il quale provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il rigetto implica peraltro il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giusta applicazione della norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater (v. Cass. n. 11331-14).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Brescia.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.