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I comproprietari di un’unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 cod. civ.

 

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Tribunale Cassino, civile Sentenza 23 luglio 2018, n. 912

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO

In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2420 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi dell’anno 2013 avente ad oggetto “Comunione e Condominio”

TRA

(…), c.f. (…), elettivamente domiciliato in Cassino al Corso (…), presso lo studio dell’avv. Va.Be., dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti

OPPONENTE

E

CONDOMINIO DI VIA (…), in persona dell’amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Cassino alla via (…), presso lo studio dell’avv. Gi.Gi., dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti

OPPOSTO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto dell’11/10/2013 il Sig. (…) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 317/2013 con cui gli veniva ingiunto il pagamento di Euro 6.790,50 per il mancato pagamento degli oneri condominiali relativi agli anni 2010-2011-2012. Contestava la fondatezza della pretesa creditoria per il parziale difetto di legittimazione passiva, per la nullità del decreto ingiuntivo notificatogli, per la mancanza della prova scritta ex art. 634 c.p.c., per la nullità delle delibere assembleari (adottate in difetto di tabelle millesimi regolarmente approvate e senza il rispetto delle formalità di legge) nonché per l’erroneità delle somme richieste.

Con comparsa del 18/02/2014 si costituiva il Condominio opposto, contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto per infondatezza sia in fatto sia in diritto, chiedendo, in via preliminare, la conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell’opposizione con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Ritenuta irrilevante o inammissibile la prova orale articolata, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 28/02/2018 con i termini di rito.

L’opposizione è infondata.

Quanto al primo motivo di opposizione, si richiama l’orientamento della S. C. dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui “I comproprietari di un’unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 cod. civ.” (sent. 21907/2011).

In merito all’insufficienza della documentazione prodotta a supporto del ricorso monitorio, si osserva che l’art. 63 disp. att. c.c. prevede che, per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. L’art. 2719 c.c., dal canto suo, equipara le copie fotografiche di scritture a quelle autentiche, se la loro conformità non è espressamente (e specificamente – cfr. Cass. 18042/2014) disconosciuta.

Nella specie, sono state prodotte le copie dei verbali delle assemblee nelle quali sono state approvate le diverse spese nonché i relativi riparti, atti che l’opponente ha provveduto a contestare in modo del tutto generico.

Relativamente alla nullità delle delibere, si rammenta che “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto” (Cass. 4806/2005).

L’opponente denunzia la mancanza di tabelle millesimali, l’omissione di avvisi e l’esistenza di spese non approvate ma, oltre a non aver mai impugnato le delibere, non ha indicato in modo specifico le somme che il Condominio avrebbe illegittimamente richiesto e ripartito.

Infine, in merito al credito eccepito in via di compensazione basti richiamare il precedente provvedimento con cui si rilevava la mancata specifica allegazione nei termini di rito delle circostanze di fatto da cui desumere il danno subito e la responsabilità del Condominio.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in ragione del valore e della complessità della lite e dell’attività espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) nei confronti del Condominio di Via S. S. N. 5, C., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 317/2013, già esecutivo;

2) condanna l’opponente al pagamento, in favore dell’opposto, delle spese di lite che liquida in Euro 4.835,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Cassino il 29 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2018.

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Avv. Umberto Davide

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