l’ipotesi prevista dall’art. 2598, n. 3, cod. civ.- consistente nell’avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo “non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”- si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici previsti dai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione e costituisce un’ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell’idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente.
Pertanto, se a fondamento della domanda sono allegati atti di imitazione servile, come tali integranti concorrenza sleale per la loro intrinseca idoneità a creare confusione con i prodotti e l’attività del concorrente, non può il giudice sostituire alla “causa petendi” della domanda una “causa petendi” diversa sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dei fatti materiali, né porre i medesimi fatti, invocati dall’attore come atti di imitazione servile, a fondamento dell’accertamento della concorrenza sleale sotto il diverso profilo dell’art. 2598, n. 3 cod. civ. senza con ciò andare oltre i limiti della domanda proposta, sulla quale soltanto si è validamente instaurato il contraddittorio.

Tribunale Bologna, civile Sentenza 20 febbraio 2019, n. 457

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

QUARTA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Salina – Presidente Relatore

dott. Vittorio Serra – Giudice

dott.ssa Antonella Rimondini – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 756/2016 promossa da:

(…) (C.F.: (…)), con il patrocinio dell’avv. AN.MA., elettivamente domiciliata in CASTELFRANCO DI SOTTO (PI), via (…), presso lo studio del difensore avv. AN.MA.

ATTRICE

contro

(…) S.R.L. (C.F./P.I.: (…)) con il patrocinio dell’avv. GI.GU. e dell’avv. MA.ZO., elettivamente domiciliata in BOLOGNA, Piazza (…), presso lo studio del difensore avv. MA.ZO.

CONVENUTA

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, (…) conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, la società (…) s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al fine di sentir dichiarare la responsabilità della società convenuta a titolo sia di contraffazione dei propri modelli comunitari non registrati, aventi ad oggetto i capi di abbigliamento meglio descritti in atti, contrassegnati dal marchio registrato “(…)”, sia di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e 3 cod. civ.

In particolare, l’attrice lamentava che la società convenuta, dopo essersi rifiutata di formalizzare il rapporto di licenza d’uso dei suoi modelli e disegni in precedenza, di fatto, instauratosi tra le parti, aveva illegittimamente commercializzato, con altro marchio, i predetti modelli e disegni, imitandone, in modo servile, le caratteristiche stilistiche, con conseguente violazione dei suoi diritti di privativa industriale, nonché dei principi di correttezza professionale.

Concludeva, pertanto, l’attrice chiedendo inibirsi alla convenuta la produzione e la vendita di capi di abbigliamento lesivi del suoi diritti di proprietà industriale, il sequestro dei beni illegittimamente prodotti e commercializzati e la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dei denunciati illeciti.

In pendenza del giudizio di merito come sopra promosso, l’attrice, con ricorso ex artt. 669 ter e segg. c.p.c., 6 Reg. CE n. 6/2002, 2599 e 2600 cod. civ., chiedeva all’adito Tribunale di inibire, in via cautelare, alla predetta società la prosecuzione delle denunciate attività illecite, con fissazione di penale pecuniaria per ogni violazione o ritardo nell’attuazione dell’invocato provvedimento, disponendo anche il sequestro, previa loro descrizione, dei prodotti in asserita contraffazione.

Nella suddetta procedura cautelare si costituiva la società convenuta, la quale, ricusando ogni addebito e contestando la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedeva l’integrale reiezione delle domande cautelari formulate da controparte.

Successivamente, con ordinanza riservata resa in data 22/04/2016, il Giudice rigettava il ricorso cautelare proposto dalla (…), riservando all’esito del pendente giudizio di merito ogni determinazione in ordine alle spese della definita procedura cautelare.

Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la società (…) s.r.l. si costituiva anche nel giudizio di merito, contestando l’ammissibilità e la fondatezza delle domande ex adverso formulate, in ragione dell’eccepita decadenza dell’attrice dall’invocata tutela di diritto industriale, della carenza dei requisiti di novità e carattere individuale dei modelli azionati da controparte, nonché dell’insussistenza della denunciata concorrenza sleale.

Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all’art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dalle parti, rigettando le restanti istanze istruttorie.

Infine, all’udienza del 07/06/2018, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate dall’attrice non siano meritevoli di accoglimento.

Occorre, preliminarmente, osservare che, con l’atto introduttivo del presente giudizio di merito (di contenuto identico a quello con il quale la medesima parte ha, in corso di causa, radicato anche il procedimento cautelare definito con ordinanza di rigetto), l’odierna attrice ha allegato la titolarità di privative di diritto industriale aventi ad oggetto modelli e disegni non registrati di asserita rilevanza comunitaria, lamentando la loro contraffazione ad opera della società convenuta mediante la produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento che, in modo servile, riprodurrebbero le medesime caratteristiche estetiche di quelli tutelati dalle azionate privative, nonché la violazione, sempre da parte della società (…) s.r.l., dei principi di correttezza professionale e di lealtà concorrenziale di cui all’art. 2598 c.c. n. 1 e 3.

La (…), inoltre, ma solo in sede di trattazione scritta della causa, con la memoria di cui all’art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., in replica alle argomentate contestazioni ed eccezioni sollevate dalla società convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha, per la prima volta, introdotto in giudizio temi di indagine e di valutazione in precedenza non dedotti ed afferenti la titolarità in capo alla (…) di un diritto d’autore nascente dai predetti modelli e disegni costituenti opere dell’ingegno, asseritamente dotate di creatività e originalità, nonché opere di “industrial design”, pretesamente dotate anche di carattere artistico e, per ciò, a suo dire, assoggettabili alla relativa disciplina/tutela speciale, lamentando, altresì, l’indebito utilizzo da parte di (…) s.r.l. del proprio patrimonio di esperienze e conoscenze, costituente know-how, anch’esso meritevole di autonoma tutela.

Sul punto, occorre considerare una recente pronuncia (cfr. Cass. sez. Un. sent. 22404/2018) con cui la Suprema Corte, a Sezioni Unite, risolvendo una vexata questio, ha delineato in modo chiaro i confini tra mutatio ed emendatio libelli.

Infatti, la Corte di legittimità, mutando il proprio orientamento in tema di modifica della domanda e pur mantenendo fermo il divieto di introdurre c.d. “nova” in corso di lite, ha ampliato notevolmente il diametro dello ius variandi, proponendo un’impostazione più elastica, incentrata sull’intera vicenda sostanziale intercorsa tra le parti.

Tali recenti statuizioni, attestandosi in controtendenza rispetto al precedente orientamento in materia, pongono le basi per un’estensione dell’oggetto del giudizio nel corso della prima udienza o nelle memorie ex art. 183 c. 6, n. 1 c.p.c., senza che questo comporti tuttavia un pregiudizio al diritto di difesa o un ostacolo all’economia processuale.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, infatti, pur riconoscendo che si ha mutamento della domanda quando variano il petitum e/o la causa petendi, ha però ammesso la proposizione della domanda nuova con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1. c.p.c. quand’essa sia inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, oppure sia connessa per incompatibilità a quella in origine proposta, ovvero non comporti la compressione del diritto di difesa avversario o un allungamento eccessivo dei tempi processuali.

Tutto ciò premesso, non può l’odierno Collegio esimersi dal valutare se, nel caso di specie, si ravvisino i presupposti di una mutatio libelli, ovvero di una semplice emendatio.

Anzitutto, la disposizione normativa di cui all’art. 183 c.VI n.1) c.p.c. prevede che “se richiesto, il giudice concede alle parti un termine di ulteriori 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni della domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”.

Orbene, nel caso di specie (come argomentato dall’adito Tribunale anche in sede di rigetto delle istanze cautelari formulate in corso di causa da parte attrice), trattandosi di allegazioni e deduzioni, in fatto e in diritto, del tutto nuove, non rinvenibili né nell’atto introduttivo del presente giudizio di merito, né tantomeno in quello del concluso procedimento cautelare, deve rilevarsi la loro inammissibilità in quanto idonee a determinare un non consentito ampliamento dell’originario thema decidendum e costituenti, pertanto, una inammissibile mutatio libelli, sotto forma, peraltro, di domanda ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quello ab origine proposte.

Siffatta ricostruzione si pone in linea di continuità con la tradizionale impostazione secondo cui il petitum e la causa petendi concorrono all’esatta identificazione della domanda e del diritto fatto valere, cosicché la variazione dell’uno o dell’altro elemento comporta una domanda nuova/ulteriore e, come tale, inammissibile.

Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalle superiori considerazioni e volendo, quindi, procedere ad una delibazione nel merito delle ulteriori allegazioni svolte dall’attrice sul presupposto della ammissibile introduzione nel presente giudizio di temi di indagine e di valutazione relativi alla invocata tutela autoriale per i suddetti disegni e modelli non registrati, in ogni caso, a queste andrebbero comunque estese le valutazioni di merito negative che, di seguito, verranno svolte in relazione alle domande così come originariamente prospettate e formulate, risultando anche per esse del tutto inesistenti i presupposti di legge.

Sotto quest’ultimo profilo, infatti, l’attrice ha espressamente chiesto l’applicazione al caso di specie della Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli al fine di affermare il cumulo tra la tutela d’autore e delle altre opere dell’ingegno.

Tuttavia, l’art. 17 della suddetta Direttiva, statuendo che “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno stato membro o con effetti in uno stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale stato”, consente di desumere che le suddette disposizioni si applichino esclusivamente ai disegni o modelli oggetto di registrazione, non essendo individuabile alcun appiglio normativo che consenta di estendere la tutela apprestata ai diritti d’autore anche ai disegni e ai modelli non registrati, quali quelli oggetto di causa, sulla base di una pretesa applicazione analogica non consentita dall’eccezionalità della normativa e, in ogni caso, non suffragata da alcuna risultanza probatoria.

Risulta altresì inconferente l’esegesi, così come operata dall’attrice, dell’art. 2, comma 1, n.10 della L. n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, il quale appresta protezione alle “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

A tal riguardo, la disposizione in commento presuppone che si tratti di opere del disegno industriale, ed è noto che il disegno industriale sia disciplinato dall’art. 38 C.P.I., il quale, a sua volta, afferma che “i diritti sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione” o, in via d’eccezione, dal Reg. Ce n. 6/2002 che introduce la tutela per i modelli e i disegni non registrati che presentino i caratteri della novità e dell’individualità.

Ebbene, nel caso di specie, la non applicabilità della norma in esame discende dalla assoluta carenza dei presupposti sostanziali che consentano di qualificare i disegni non registrati della (…) come disegni industriali, essendo questi ultimi privi, come si vedrà meglio nel prosieguo, dei requisiti richiesti dall’art. 5 e dall’art. 6 Reg. CE, della novità e della individualità.

La disposizione in commento, inoltre, accorda protezione autoriale a quelle opere del disegno industriale recanti quel quid pluris, identificabile nel “valore artistico”, rispetto alle opere dell’ingegno, per le quali è semplicemente richiesto che siano “di carattere creativo”.

Nella fattispecie in esame, alcun “valore artistico” può essere riconosciuto ai disegni della (…), anche alla luce dei principi enunciati, in subecta materia, dalla Corte di legittimità, secondo cui “ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d’autore, di una creazione d’arte applicata all’industria, l’art. 2, n. 10, della L. n. 633 del 1941 esige che l’opera di “industrial design” abbia un “quid pluris” costituito dal valore artistico, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, che può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista” (Cass. Civ. 13.11.2015, n. 23292; Cass. Civ. Sez. I, 29.10.2015, n. 22118).

Deve pure osservarsi l’assoluto deficit, assertivo e probatorio, del denunciato indebito utilizzo da parte della società convenuta di know-how nella titolarità dell’attrice, in difetto di specifiche ed esaurienti allegazioni circa le conoscenze, le esperienze e le qualifiche che la (…) avrebbe messo a disposizione al tempo della primigenia collaborazione con (…) ed anche successivamente all’interruzione di tale rapporto, al fine di realizzare i modelli delle collezioni in contestazione.

Tutto ciò premesso e passando, quindi, all’esame delle domande e delle questioni così come ab inizio dedotte in causa, si ritiene che, nel caso de quo, non siano ravvisabili gli estremi della denunciata contraffazione di disegni e modelli comunitari non registrati.

Come noto, l’illecito in questione presuppone, oltre alla validità e alla dimensione comunitaria della azionata privativa, anche la sua persistente efficacia.

La società convenuta, a quest’ultimo riguardo, ha, in via preliminare, eccepito, a norma dell’art. 11 Reg. CE n. 6/2002, la decadenza dell’attrice dalla invocata tutela riconosciuta a livello comunitario per modelli e disegni non registrati, per effetto del decorso del termine triennale dalla sua divulgazione.

Tale eccezione, anche a prescindere dalla valutazione circa l’effettiva rilevanza comunitaria dei modelli e disegni oggetto di controversia, appare, in ogni caso, fondata, essendo inequivocabilmente decorso il temine triennale indicato dal citato art. 11 reg. CE n. 6/2002 dall’epoca della divulgazione dei suddetti modelli e disegni non registrati, che, per allegazione della stessa parte attrice, risale all’anno 2010 (v. doc. all. n. 3).

Infatti, ai sensi del citato art. 11 Reg. CE n. 6/2002, i disegni o modelli che presentino i requisiti della novità e del carattere individuale sono protetti come disegni o modelli comunitari non registrati per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta.

Si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato.

Orbene, nella fattispecie de qua, è indubbio che i modelli azionati dall’attrice siano stati divulgati, per la prima volta, oltre il triennio antecedente l’instaurazione del presente giudizio.

Infatti, la stessa attrice, in citazione, ha espressamente affermato che la pubblicazione, esposizione, commercializzazione e divulgazione dei propri modelli e disegni risaliva già all’anno 2008, epoca coincidente con quella di registrazione del marchio, o, quantomeno, all’anno 2010, con la realizzazione e diffusione, con cadenza annuale, dei cataloghi delle collezioni create dalla (…) (v. all. parte attrice doc. n. 3).

Del resto, a conferma della fondatezza della questione preliminare posta dalla società convenuta, deve rilevarsi come l’odierna attrice, al fine di sottrarsi all’eccepita decadenza, abbia allegato e dedotto, ma, come in precedenza evidenziato, in modo processualmente non ammissibile, nuove ed ulteriori ragioni di diritto che, ove consentite, le avrebbero permesso di godere di una tutela temporalmente più ampia rispetto a quella riconosciuta dal legislatore comunitario ai modelli e disegni non registrati, ricorrendo a tal fine alla Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli al fine di affermare l’applicabilità al caso di specie della tutela autoriale.

Conseguentemente, alla luce delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi la decadenza dell’attrice dalla tutela comunitaria invocata in citazione a seguito e per effetto dell’integrale decorso del termine triennale dalla prima divulgazione dei disegni e modelli non registrati.

Ad ogni modo, anche a voler disattendere l’eccepita (e riscontrata) decadenza, e volendo, quindi, apprezzare la fondatezza o meno della domanda di contraffazione proposta dalla (…) con riferimento agli abiti della collezione 2016 prodotti da (…) s.r.l., le relative deduzioni ed allegazioni appaiono, nel merito, comunque prive di pregio.

A tal proposito, giova anzitutto precisare che la registrazione nella titolarità dell’attrice ha ad oggetto unicamente il marchio denominativo “(…)”, identificabile, pertanto, nel nome e cognome con caratteri stilizzati.

Alcun modello/disegno o materiale ovvero altro specifico articolo risulta collegato al suddetto marchio, avuto riguardo alla sua descrizione contenuta nella relativa domanda di registrazione presso l’UIBM (v. doc. 8).

Per quanto concerne i requisiti richiesti ai fini dell’applicabilità dell’invocata tutela comunitaria (id est, i caratteri della novità e dell’individualità di cui agli artt. 5 e 6 Reg. CE n. 6/2002), l’odierna attrice ne asserisce l’incontrovertibile sussistenza sulla base del (solo) presupposto della mancata precedente divulgazione di un modello identico, e, inoltre, sulla scorta di elementi individualizzanti descritti sub all. da 3 a 7.

In forza dei superiori assunti, la (…) ha, per ciò, contestato a controparte la violazione dei diritti di privativa derivanti dalla titolarità di modelli non registrati, asserendo che i suddetti modelli, per le loro spiccate caratteristiche, sarebbero in grado di differenziarsi da tutti gli altri presenti in commercio.

Orbene, ai sensi dell’art. 5 Reg. CE n. 6/2002, un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico, mentre, ai sensi dell’art. 6 Reg. CE n. 6/2002, si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

Ne deriva che il requisito del carattere individuale pone, in primo luogo, il problema dell’identificazione dell’utilizzatore informato.

Il Tribunale e la Corte di Giustizia, in ambito comunitario, ritengono che la nozione di utilizzatore informato sia intermedia tra quella di consumatore medio applicabile in materia di marchi (al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto) e quella della persona competente in materia provvista di competenze tecniche approfondite.

Pertanto, per costante orientamento, l’utilizzatore informato non ha, né tantomeno deve possedere le competenze di un esperto tecnico del settore di riferimento, bensì, utilizzando il prodotto per l’uso cui è destinato, è tuttavia “dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere dal se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato” (CG UE 20-10-2011, C-281/10).

La normativa comunitaria in esame dispone, inoltre, che la valutazione del carattere individuale debba tener conto del “margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello”.

Questa regola impone in particolare di valorizzare gli elementi individualizzanti che il designer ha saputo introdurre nella forma alla luce dei vincoli di progettazione specifici al bene considerato, derivanti specie dalle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto e/o da eventuali prescrizioni legislative applicabili al medesimo.

Orbene, la tesi attorea, secondo cui la novità e l’individualità dei modelli a marchio (…) siano facilmente riscontrabili nell’ampio uso di pieghe, nel particolare design di modelli di caftani impreziositi con l’uso di passamanerie doppie o sfalsate e di applicazioni in rilievo, tanto da potersi riconoscere l’originalità di suddetti elementi, non può non essere recepita dal Collegio.

Infatti, come documentato anche dalla società convenuta, il mercato di riferimento risulta, quantomeno, affollato, se non addirittura, saturo di modelli che propongono il motivo delle pieghe, l’uso delle passamanerie, anche con applicazioni asimmetriche o doppie.

Diversamente opinando, si riconoscerebbe alla (…) la paternità di modelli che, invece, nel panorama collettivo (e non solo nello specifico settore di riferimento), si configurano come classici ed intramontabili (camicioni e caftani), da sempre rivisitati, secondo le mode del momento, dalle varie aziende produttrici del settore (v., sul punto, le produzioni documentali di parte convenuta sub all. n. 10 ).

Inoltre, fermo restando che tali elementi (applicazioni, pieghettature, passamanerie applicate sfalsate) non paiono dotati del carattere della originalità, deve osservarsi che, per quanto concerne i modelli non registrati, non è sufficiente la riproduzione di tutte le caratteristiche individualizzanti, ma la tutela è ristretta ai casi di identità dei modelli, che si verifica quando la violazione derivi dalla integrale “copiatura” del modello (art. 19 dir. 71/98/CE e CGE 345/2014, C-345).

Infatti, per valutare se un modello possiede una propria individualità, requisito imprescindibile ai fini della tutela, deve accertarsi se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il modello differisce nettamente da quella prodotta dai modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il modello si applica e il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello (art. 6 reg.).

Nel caso di specie, precisato che può essere oggetto di tutela solo la forma e non l’idea, e che non ricadono nell’ambito di tutela le caratteristiche che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica, gli elementi asseritamente individualizzanti indicati dalla parte non appaiono dotati di sufficiente originalità, in quanto elementi standardizzati e senz’altro anticipati sul mercato, come risulta dalla sopra richiamata documentazione prodotta dalla società convenuta (cfr. all. doc. n 10).

Accertata, dunque, l’insussistenza delle condizioni richieste per la tutela industrialistica dei modelli/disegni in questione e, conseguentemente, esclusa la loro contraffazione, va parimenti ritenuto insussistente il denunciato illecito anticoncorrenziale di cui all’art. 2598 nn. 1 e 3 c.c.

Come noto, l’invocata tutela consente di ascrivere il compimento di atti di concorrenza sleale a chiunque “usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente” ovvero “si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

Ed invero, la sopra affermata insussistenza di modelli e disegni comunitari non registrati meritevoli di tutela a norma del citato Reg. CE, di per sé, depotenzia fortemente l’addebito mosso dalla (…) alla società convenuta di aver svolto attività concorrenzialmente sleale attraverso l’imitazione servile dei propri capi di abbigliamento.

Oltretutto, l’illecito in esame è, come noto, configurabile quando (v. in giurisprudenza, ad es., Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, 18/09/2014; Trib. Bologna Sez. Specializzata in materia di imprese, 26/02/2015), l’imprenditore imiti un prodotto la cui forma abbia valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall’essere il prodotto stesso oggetto di privativa, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente.

Dunque, l’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità, non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e, cioè, idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.

Di contro, laddove non sussista una privativa a tutela di una determinata funzione e di una determinata forma, alla libera riproducibilità della funzione corrisponde la altrettanto libera riproducibilità della forma che, necessariamente, la realizza.

Come noto, la fattispecie della concorrenza sleale per imitazione servile, ex art. 2598 n.1 c.c., postula l’accertamento del carattere distintivo e della notorietà qualificata dei capi di abbigliamento in oggetto, in quanto, per la loro capacità distintiva, i prodotti sono percepiti dal pubblico dei consumatori di riferimento come segno che denota la provenienza da un determinato imprenditore.

Verificandosi tale situazione, l’imprenditore può impedire ad altri la riproduzione servile di beni che contraddistinguono la sua attività e, pertanto, idonei a provocare confusione con essa.

Nel caso di specie, le allegazioni svolte da parte attrice in merito alle forme e alle caratteristiche esteriori altamente distintive ed individualizzanti risultano del tutto generiche ed apodittiche, quindi, insufficienti a valutare, secondo il parametro del consumatore medio, la sussistenza o meno del necessario collegamento tra il bene in contestazione e l’impresa che lo ha prodotto, tenuto anche conto della larga diffusione commerciale di abbigliamento, del conseguente affollamento del settore merceologico di riferimento e dell’uso, alquanto comune e ricorrente, da parte degli operatori del predetto settore, dei dettagli stilistici ed estetici genericamente allegati dalla (…).

Infine, per quel che concerne l’ipotizzata concorrenza sleale per violazione dei principi di correttezza professionale, ex art. 2598 n. 3 c.c., al riguardo, giova, innanzitutto, osservare che (v. anche Cass. Civ. Sez. I, 04/12/2014, n. 25652) l’ipotesi prevista dall’art. 2598, n. 3, cod. civ.- consistente nell’avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo “non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”- si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici previsti dai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione e costituisce un’ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell’idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente.

Pertanto, se a fondamento della domanda sono allegati atti di imitazione servile, come tali integranti concorrenza sleale per la loro intrinseca idoneità a creare confusione con i prodotti e l’attività del concorrente, non può il giudice sostituire alla “causa petendi” della domanda una “causa petendi” diversa sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dei fatti materiali, né porre i medesimi fatti, invocati dall’attore come atti di imitazione servile, a fondamento dell’accertamento della concorrenza sleale sotto il diverso profilo dell’art. 2598, n. 3 cod. civ. senza con ciò andare oltre i limiti della domanda proposta, sulla quale soltanto si è validamente instaurato il contraddittorio.

Quanto alla condotta concretamente integrante l’illecito in esame, sul punto, è sufficiente rilevare come la relativa domanda ex art. 2598 n. 3 c.c. si fondi sui medesimi fatti e sulle stesse circostanze allegate dalla (…) a titolo di imitazione servile, che, sulla scorta dei principi in precedenza enunciati, non possono però costituire valida causa petendi della diversa istanza in esame.

Da ultimo, occorre soffermarsi su un ulteriore profilo di responsabilità prospettato dall’attrice, afferente l’ipotizzata esistenza di un contratto di licenza d’uso intercorso tra le parti, rimasto asseritamente inadempiuto per fatto e colpa della licenziataria (…), rea, ancora una volta, anche di indebita imitazione servile dei modelli “(…)”.

Sotto il primo profilo, l’asserito contratto di licenza d’uso, oltre che contestato e negato dalla società resistente, non risulta, allo stato, in alcun modo dimostrato, non avendo la parte istante fornito alcun elemento di valutazione comprovante la concessione in favore della società (…) s.r.l. dell’utilizzo, a fini commerciali, dei modelli realizzati dalla (…) dietro il riconoscimento di determinate royalties.

Infatti, come dedotto e allegato dalla convenuta, e come del resto emerso dall’espletata istruttoria orale, i pregressi accordi economici convenuti tra le parti si poneva su un piano di sostanziale equilibrio sinallagmatico, prevedendo una divisione degli utili al 50% al netto di tutte le spese relative alla produzione, senza alcuna percentuale o royalties, contrariamente a quanto dedotto dall’attrice (cfr. doc. 3).

Né, a supporto della tesi attorea, possono desumersi significativi elementi di giudizio dalle deposizioni, in parte qua, rese dai testi dalla stessa indotti, sia per la genericità e marginalità delle circostanze da questi riferite, sia per il contenuto di segno specularmente contrario delle dichiarazioni rilasciate dai testi di controparte, né ancora dalle fatture prodotte dalla (…) sub. all. n. 12, in quanto concernenti prestazioni stilistiche asseritamente svolte dalla attrice, a diverso titolo, per conto della committente società resistente.

Pertanto, alla luce delle assorbenti argomentazioni sopra svolte, deve escludersi la configurabilità anche dell’ulteriore profilo di responsabilità dedotto dall’attrice, le cui domande vanno, per ciò, integralmente rigettate.

Infine, le spese di lite, comprensive di quelle relative alla espletata procedura cautelare, seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico dell’attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA

le domande formulate dall’attrice.

CONDANNA

l’attrice al rimborso in favore della società convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 15.150,00, di cui Euro 5.250,00 per la fase cautelare, a titolo di compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Cosi deciso in Bologna il 24 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.