L’art. 1132 c.c. prevede che il condomino, di fronte alla decisione dell’assemblea condominiale di promuovere o subire un giudizio dinnanzi all’autorità giudiziaria, possa decidere di estraniarsi dalla delibera assembleare, manifestando il proprio dissenso rispetto alle conseguenze della lite, nell’ipotesi che il condominio soccomba. Occorre precisare che il condomino dissenziente separa la propria responsabilità soltanto dalle conseguenze della lite, ma non dal procedimento giudiziario, che interessa il condominio. Può, infatti, verificarsi che l’esito della causa sia favorevole al condominio, con la conseguenza che anche il condomino dissenziente ne tragga un vantaggio. In questo caso, l’ultimo comma dell’art. 1132 c.c., prevede che il condomino dissenziente concorra alle spese di giudizio. In definitiva l’art. 1132 c.c. esonera espressamente il condomino dissenziente soltanto dal pagamento di esborsi dovuti nel caso di soccombenza processuale del condominio, ma non lo dispensa dal pagamento delle altre spese connesse al giudizio.

Tribunale|Roma|Sezione 5|Civile|Sentenza|31 marzo 2020| n. 5573

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48711/2014 promossa da:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CA.MI. e dell’avv. (…) ((…)) VIA (…) ROMA, elettivamente domiciliato in VIA POLONIA 7 ROMA presso il difensore avv. CA.MI.

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. (…) e dell’avv. CA.DE. ((…)) VIA POLONIA 7 ROMA;, elettivamente domiciliato in VIA (…) 00100 ROMA presso il difensore avv. (…)

ATTORI

contro

CONDOMINIO VIA (…), con il patrocinio dell’avv. MI.AN. elettivamente domiciliato in VIA (…) ROMA presso il difensore avv. MI.AN.

CONVENUTO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato al Comdominio di Via (…), di cui fanno parte, gli epigrafati attori hanno impugnato la delibera assembleare del 10 giugno 2014 contestando l’avvenuto addebito, in sede di riparto, delle “spese legali delle cause in essere con la (…)”, avendo essi espresso dissenso alle liti ai sensi dell’art. 1232 c.c.

Gli attori hanno, inoltre, censurato la delibera per aver l’assemblea deciso in contrasto con una precedente determinazione assembleare che li vedeva esonerati dalle predette spese (decisione assunta all’unanimità dei presenti e non impugnata) e per aver conferito mandato ai difensori senza previo accordo scritto sui compensi.

Instauratasi la lite si è costituito il Condominio, contestando l’avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto, sotto molteplici profili deducendo, in particolare, l’inapplicabilità dell’art. 1132 c.c. alle liti tra condomini, la mancata formalizzazione e la mancata comunicazione del dissenso nelle forme di legge, il potere dell’assemblea di agire in autotutela sostituendo una precedente delibera illegittima.

Acquisita la documentazione hic et inde prodotta, il giudice, all’udienza del 12 settembre 2019, ha assunto la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

L’art. 1132 c.c. prevede che il condomino, di fronte alla decisione dell’assemblea condominiale di promuovere o subire un giudizio dinnanzi all’autorità giudiziaria, possa decidere di estraniarsi dalla delibera assembleare, manifestando il proprio dissenso rispetto alle conseguenze della lite, nell’ipotesi che il condominio soccomba.

Tale fattispecie normativa, che è ricompresa dal legislatore tra le norme inderogabili di cui all’art. 1138 ultimo comma c.c., riconosce al condomino dissenziente la facoltà di potersi tutelare, preventivamente, dall’eventuale esito negativo della causa, riconoscendo allo stesso dissenziente il diritto di non pagare le spese liquidate dal giudice a carico del condominio soccombente.

Occorre precisare che il condomino dissenziente separa la propria responsabilità soltanto dalle conseguenze della lite, ma non dal procedimento giudiziario, che interessa il condominio.

Può, infatti, verificarsi che l’esito della causa sia favorevole al condominio, con la conseguenza che anche il condomino dissenziente ne tragga un vantaggio. In questo caso, l’ultimo comma dell’art. 1132 c.c., prevede che il condomino dissenziente concorra alle spese di giudizio.

In definitiva l’art. 1132 c.c. esonera espressamente il condomino dissenziente soltanto dal pagamento di esborsi dovuti nel caso di soccombenza processuale del condominio, ma non lo dispensa dal pagamento delle altre spese connesse al giudizio.

Il requisito indispensabile, affinché ogni condomino possa far valere il proprio dissenso alla lite, è rappresentato dalla assunzione di una delibera dell’assemblea condominiale, che deve riguardare le cause, attive o passive, alle quali il condominio abbia stabilito di partecipare.

Un altro presupposto dell’art. 1132 c.c. è che le cause debbono coinvolgere il condominio e uno o più soggetti terzi estranei al condominio stesso, giacché il dissenso non opera nel caso in cui la lite sia contro uno o più condòmini (ex multis, Cass. n. 13885 del 18-06-2014).

Nel caso di lite tra condominio e condomino non è applicabile la fattispecie di cui all’art. 1132 c.c. nemmeno per analogia; non è cioè valida la delibera assembleare con cui la maggioranza pone a carico dei condomini antagonisti le spese legali sostenute nella controversia contro di loro (Cass. n. 13885/2014).

Nell’ipotesi di controversie tra condomini, infatti, l’unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dar vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra di loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la contesa, provvede anche definitivamente sulle spese del giudizio, sicché la parte soccombente non può essere tenuta a pagare alla parte vittoriosa, per le spese di giudizio, una somma maggiore per quella per cui ha riportato condanna (Cass. n. 11126 del 15/5/2006).

Con riferimento ai termini ed alla forma del dissenso, il condomino deve manifestare ritualmente il proprio dissenso dal giudizio, che deve essere comunicato all’amministratore, per iscritto, anche mediante una lettera raccomandata a.r., con la quale il dissenziente dichiara che intende separare la propria responsabilità da quella dell’assemblea di condominio, in ordine alle conseguenze e spese, nel caso di soccombenza nella lite del condominio, a norma dell’art. 1132 del codice civile.

In proposito non è necessario adottare le forme di cui agli art. 137 ss. c.p.c., per la notificazione degli atti giudiziari. L’importante è che il dissenso venga reso noto entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di trenta giorni decorrenti dalla data in cui il condomino dissenziente ha avuto notizia della deliberazione, cioè da quando ha ricevuto l’avviso di consegna del verbale dell’assemblea alla quale era assente.

Nel caso, invece, di presenza in assemblea, come nel caso in esame, il condomino dissenziente deve, dapprima, votare contro la partecipazione del condominio alla causa e, poi, deve espressamente far inserire nel verbale una dichiarazione con cui ribadisce la sua contrarietà alla causa, nonché la sua richiesta di essere esonerato dalle spese di lite, in caso di soccombenza del condominio.

Sotto tale profilo, è da ritenersi valida la manifestazione del dissenso mediante dichiarazione “a verbale” seppure distinta dall’espressione del voto contrario alla delibera, che dispone la lite (Trib. di Napoli, sentenza del 08/01/2003).

Tutto ciò considerato, con riferimento alle spese legali del procedimento, in cui è presente un condomino dissenziente, ne consegue che le stesse spese, nel caso di soccombenza del condominio, devono essere ripartite, con i millesimi di proprietà, soltanto tra i condòmini che non si sono dissociati dalla lite.

Riguardo agli effetti del dissenso si evidenzia, infine, che il condomino dissenziente conserva, comunque, la facoltà di impugnare, ai sensi dell’art. 1137 c.c., la deliberazione assembleare avente ad oggetto la lite, in quanto trattasi di un rimedio differente rispetto alla fattispecie di cui all’art. 1132 c.c., espressamente riferita alla possibilità di scindere la sua responsabilità da quella degli altri condòmini, nel caso di soccombenza del condominio in una lite giudiziaria.

Tanto premesso, nel caso di specie, alla luce di quanto allegato e documentato dalle parti, risulta, sì che gli attori hanno espresso il dissenso a verbale, ma anche che le iniziative giudiziarie vagliate dall’assemblea hanno avuto come controparte (o come controinteressato nel caso dei giudizi amministrativi) sempre un condomino, la società (…).

Tale ipotesi, come chiarito dalla giurisprudenza, anche di legittimità, richiamata in premessa, esula dall’ambito applicativo della norma invocata. Appare pertanto corretto il riparto operato sul punto dall’assemblea del 10 giugno 2014; né può considerarsi rilevante la pregressa decisione assunta dalla assemblea in data anteriore (18 marzo 2014), ben potendo il consesso assembleare, salvo che nel caso di specifiche convezioni derogatorie assunte dalla totalità dei proprietari, rivedere una propria decisione, ancor più quando prende atto della sua non conformità ai criteri normativi.

Quanto, infine, alle censure riguardanti il preventivo dei compensi dei professionisti scelti dal Condominio – e fermo restando che il dissenso espresso non impedisce e non esonera dall’impugnare, tempestivamente, la delibera per vizi suoi propri (trattandosi di due strumenti autonomi e con finalità distinte) – deve rilevarsi che tali omissioni incidono sulla validità del mandato e sulla conseguente possibilità di esigere i crediti professionali (riguardando adempimenti che la legge impone ai professionisti) ma non anche sulla validità della delibera che, avendo ad oggetto la scelta dei professionisti stessi e la decisione di affidare loro l’incarico, ha una funzione propedeutica rispetto alla stipula del contratto.

Per quanto detto la domanda va respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta la domanda. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare al Condominio le spese di lite, che si liquidano, tenuto conto del valore e della natura documentale della causa, in Euro 5.534,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali ed i.v.a. e c.p.a come per legge.

Così deciso in Roma il 30 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.