il Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, in base all’art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo.

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Tribunale Salerno, civile Sentenza 18 marzo 2019, n. 999

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla L. 69/2009, applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della stessa, in virtù dell’art. 58 comma II disp. transit. della citata Legge di riferimento.

Con atto di citazione ritualmente notificato, F.A. conveniva in giudizio il “Condominio G. e P.” per l’udienza del 03.12.2010 chiedendo la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni quantificati in Euro 15.500,00, oltre al pagamento delle spese di CTU e di ATP quantificate in Euro 2.500,00, asseritamente cagionati all’appartamento di sua proprietà, ubicato al piano (…) interno (…) del “G. e P.” di via (…) in Salerno, da infiltrazioni d’acqua provenienti dal soprastante terrazzo di copertura di proprietà condominiale.

Precisava che le infiltrazioni, scoperte del mese di febbraio 2008, avevano danneggiato, in particolare, l’ingresso, il soggiorno, il ripostiglio, i due bagni e la camera da letto, ragion per cui ella ed il suo nucleo familiare avevano subito parziale impedimento a godere dell’immobile.

Evidenziava di aver subito, oltre che danni patrimoniali, anche danni non patrimoniali dovuti connessi ai disagi ed ai fastidi derivanti dalla lesività della condotta posta in essere dal convenuto.

L’attrice, poi, dava atto del fatto di aver già instaurato innanzi al Tribunale di Salerno, nel perdurare del fenomeno infiltrativo, giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c., iscritto al RGN. 395/2008, nel corso del quale era stata espletata C.T.U., la quale aveva accertato che le infiltrazioni erano state causate dalle cattive condizioni del terrazzo di copertura e dalla mancanza di manutenzione, ovvero acclarato il nesso di causalità tra il danno lamentato e le cattive condizioni del terrazzo di copertura, stimar danno patito dall’attrice in Euro 8.425,59.

Si costituiva in giudizio il “Condominio G. e P.” con comparsa di costituzione e risposta, il quale impugnava l’avversa pretesa evidenziando, in particolare, che il terrazzo sovrastante la proprietà A. è solo in piccola parte di proprietà condominiale essendone la maggior parte proprio di proprietà dell’attrice.

Disconosceva, invero, il rapporto causa – effetto, come ricostruito dall’A. addebitando la manifestazione di tali fenomeni alla veranda del sig. R. realizzata nell’area di proprietà che avrebbe costituito, con la sua giacitura, ostacolo allo smaltimento delle acque meteoriche.

Precisava, ancora, che la presenza di forme arboree, così come la presenza di crepe e scrostamenti della finitura esterna delle pareti del vano scale, dei cornicioni e dei solai, sarebbe da intendersi non “causa” ma “effetto” di processi di degrado innescati dall’infiltrazione di acqua meteorica nei corrispondenti elementi edilizi.

Evidenziava, inoltre, che, in ordine alle cause generatrici dei fenomeni infiltrativi, il CTU nel procedimento ex art. 696 c.p.c. RGN. 395/08, giammai aveva assegnato la responsabilità esclusiva dell’accaduto al Condominio ma, invero, aveva testualmente affermato: “(…) le infiltrazioni di acqua sono da ritenersi causate dalle cattive condizioni di manutenzione del terrazzo di copertura dell’appartamento, sia di quello condominiale che di quello di proprietà esclusiva della sig.ra A.”.

Il Condominio convenuto concludeva chiedendo, in via preliminare, l’autorizzazione a chiamare in causa la Compagnia A. S.p.a. per vedersi manlevato da eventuali conseguenze pregiudizievoli e, nel merito ed in via principale, il rigetto della domanda dell’attrice e, nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, il riconoscimento della corresponsabilità nella produzione del danno da parte dell’attrice con conseguente riduzione della misura del risarcimento in una percentuale indicata nel 75% dell’intero.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo e provvedutosi alla regolare notifica, si costituiva in giudizio la Compagnia A. S.p.a. la quale, oltre ad aderire alle eccezioni e difese già sollevate da convenuto “Condominio G. e P.”, evidenziava l’assoluta estraneità rispetto ai fatti di causa non rientrando la fattispecie dedotta in giudizio tra le garanzie incluse nella polizza in essere col Condominio, non trattandosi di danni prodottisi a seguito di rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato.

Con comparsa si costituivano i condomini R.C. e A.L., i quali rilevavano che i fenomeni degenerativi delle finiture interne dell’appartamento di proprietà A. sarebbero stati ascrivibili all’imperfetta allocazione di opere realizzate dall’attrice (veranda costituente ostacolo allo smaltimento delle acque meteoriche, tubo metallico non zincato corredato da esiguo diametro del foro di smaltimento), non autorizzate né conosciute dai condomini e, per la residua parte, dalla non corretta messa in opera della guaina di impermeabilizzazione del lastrico solare di copertura di entrambi i terrazzi.

Davano atto di aver sostenuto i lavori di risanamento del terrazzo condominiale e del torrino scale finalizzati alla eliminazione degli inconvenienti indicati dall’attrice e riferiti al degrado delle parti condominiali, effettivamente eseguiti a loro spese dalla Ditta C.P. S.r.l., e spiegavano domanda riconvenzionale al fine di vedersi riconosciuta la somma di Euro 14.834,10 in favore di R.G. la somma di Euro 3.674,46 in favore di A.L.

Inoltre, si costituivano anche i condomini V.R. (poi deceduta), A.D., M.R.D. e G.D., i quali, nel sostenere le ragioni del Condominio e nell’evidenziare che alcuna responsabilità poteva essere addebitata al Codominio, chiedevano il rigetto della domanda attorea.

Richiesti ed ottenuti i termini ex 183 comma VI c.p.c., all’udienza fissata per la verifica dei mezzi istruttori, il precedente giudice si riservava e, con ordinanza del 10.02.2012, nominava quale C.T.U. l’ing. M.C..

Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c..

La domanda dell’attrice è fondata e deve essere accolta.

Ed, invero, alcuna contestazione è stata mossa convenuti al fatto storico delle infiltrazioni che, dal terrazzo soprastante, sono discese nell’appartamento dell’attrice.

Quanto alla responsabilità, invece, nonostante le contestazioni delle convenute, questo Giudicante ritiene di poter condividere le conclusioni cui perviene il nominato Ctu e, cioè, che le infiltrazioni di acqua piovana derivano dal cattivo stato di manutenzione di competenza condominiale.

In particolare, il Ctu ha specificato che “il cattivo stato di manutenzione del fabbricato, cui si è aggiunto il pessimo stato di consistenza degli intonaci dei muri del torrino, l’ammalorata impermeabilizzazione della copertura dello stesso e la concomitanza delle copiose piogge durante l’esecuzione dei lavori su di esso, siano stati la causa dei danni lamentati all’interno dell’appartamento di proprietà della parte attrice e pertanto la provenienza dei fenomeni di infiltrazione di acqua piovana è da imputare alle sole parti condominiali”(pag. 10 della Relazione del Ctu).

Relativamente al quantum, tenuto conto del fatto che risultano essere state effettuate le opere sulle parti condominiali necessarie ad eliminare la causa dei danni, ed impedire che in futuro il fenomeno infiltrativo possa ripetersi, questo concerne le sole opere ed i lavori da eseguirsi all’interno dell’appartamento di proprietà F.A., come elencati e descritti nella Relazione sempre del Ctu.

Sicché, le opere da eseguirsi per riadattare l’appartamento di proprietà della parte attrice ammontano ad Euro 8.679,33, oltre I.V.A., come indicato a pag. 15 della Relazione del Ctu, e consistono nella demolizione e rifacimento della controsoffittatura danneggiata, nella spicconatura dell’intonaco ammalorato, nel rifacimento intonaco, nella tinteggiatura dell’intera superficie sulla quale si è presentato il danno.

Anche la domanda riconvenzionale dei Sig.ri R.C. e A.L. è fondata e deve essere accolta.

Ed, invero, risulta non contestato il fatto dell’esecuzione delle opere e dei lavori eseguiti dagli stessi, volti ad eliminare in parte le cause delle infiltrazioni.

Il definitivo accoglimento giurisprudenziale del principio di non contestazione si è avuto con la nota sentenza n. 761/02, resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, con cui si è così imposto all’attenzione un principio di non contestazione con maggiore ampiezza applicativa, ed è qui recepito da questo Giudice.

Del resto pure il nominato Ctu, l’ing. M.C. ha constatato siffatta esecuzione, dandone atto nella relazione conclusiva.

È pacifico, in diritto, che il Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, in base all’art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo (ex multis: Cass., 8 maggio 2013, n. 10898 – Cass., 12 luglio 2011, n. 15291).

Nel caso de quo, poi, come rilevato dal Condominio convenuto, effettivamente opera la polizza assicurativa che così copre la responsabilità civile del Condominio verso terzi, ivi compresi i singoli condomini, giusto articolo 13 condizioni generali polizza prodotta agli atti.

Del resto, l’autorevole pronuncia della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 7766 del 30.03.2010, che si innesta in un filone giurisprudenziale conforme, dispone: “(…) l’assicurazione per la responsabilità civile non può certamente concernere fatti meramente accidentali, cioè dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, dai quali non sorge alcuna responsabilità, ma importa necessariamente, per la sua stessa denominazione e natura, l’estensione anche ai fatti colposi (vedasi anche Cass. Civ. 4118/95, 2863/90, 6071/836275/80) (..) nella specie, la clausola prevede espressamente l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, come civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimenti di danni involontariamente causati a terzi (ivi compresi i condomini), dove la non volontarietà delle conseguenze dannose qualifica una condotta esente da dolo e non anche immune da colpa e l’interpretazione secondo buona fede del contratto di polizza impedisce di intendere la previsione di un fatto accidentale come avulso dall’espresso richiamo della responsabilità dell’assicurato, che impone di imporre al termine accidentale il mero significato di involontario” (in questo senso, Cass. Civ. 28.02.2008, n.5273; Corte Appello Torino, 12.03.04; Tribunale Bari, 21.02.04; Corte Appello Milano, 16.10.2001; Tribunale Nocera, 25.02.99; Tribunale Milano, 18.05.95; Cass.civ. 4118/95; Cass. Civ. 7971/93).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice onorario dott.ssa L.C., definitivamente pronunciando sulla causa recante RG n. 8945/2010, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

– accoglie la domanda dell’attrice F.A. e, per l’effetto, condanna il “Condominio G. e P.”, in persona dell’amministratore legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di Euro 8.679,33 oltre Iva e oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo.

– Accoglie la domanda riconvenzionale, siccome proposta da R.C. e da M.L. e, per l’effetto, condanna il “Condominio G. e P.” in persona dell’amministratore legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di Euro 14.834,10 in favore di R.C. ed Euro 3.674,46 in favore di A.L. oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo.

– Condanna il “Condominio G. e P.” in persona dell’amministratore legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 300,00 per spese e Euro 3500,00 per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cassa, in favore di F.A.; Euro 2.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cassa, in favore di R.C.; e Euro 1.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cassa, in favore di A.L.

– Pone le spese di Ctu a carico del “Condominio G. e P.”, in persona dell’amministratore legale rapp.te p.t.

– Condanna la Compagnia A. S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., a tenere manlevato il “Condominio G. e P.”, in persona dell’amministratore legale rapp.te p.t., da tutte le somme da questo versato forza della presente sentenza, oltre alla rifusione delle spese processuali in favore del predetto, che si liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cassa.

Così deciso in Salerno, il 12 novembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.