in tema di condominio negli edifici è invalida la deliberazione dell’assemblea che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio e il singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo (pro quota) il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione la relativa ipotesi di cui agli arti. 1132 e 1101 c.c. nemmeno in via analogica.
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Tribunale|Benevento|Civile|Sentenza|14 febbraio 2020| n. 353
Data udienza 3 febbraio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott.ssa Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 3316 R.G.A.C., anno 2015, avente ad oggetto: altri contratti d’opera, passata in decisione all’udienza del 25.09.2019, vertente
TRA
Ro.An., nato (…) e residente in Montesarchio alla Via (…), rapp.to e difeso dall’Avv. Fr.Ce. e domto in Montesarchio alla Via (…) presso il suo studio legale, giusta procura in calce all’atto di citazione.
Attore
Ol.Ma., nata (…) ed ivi residente alla Via Tesa Centro n. 48, rapp.ta e difesa dall’avv. Pa.So. e dom.ta alla Via (…) in Montesarchio (BN) presso il suo studio legale, giusta procura in atti.
Attrice
E
CONDOMINIO PA. SCALA B e SCALA A, Via (…), Montesarchio (BN), in persona del legale rapp.te p.t., Avv. De.Lo., con sede in Montesarchio (BN), alla Via (…), rapp.to e difeso dall’Avv. Pa.Me., presso il cui studio legale sito in Moiano (BN) alla Via (…) elegge domicilio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.07.2015 il Sig. Ro.An. conveniva in giudizio il Condominio Pa. di Montesarchio dinnanzi all’odierno Tribunale evidenziando che, il giorno 21 Aprile 2015, l’Amministratore recapitava a mani (facendo sottoscrivere la ricevuta, a causa della sua mancata partecipazione all’assemblea) il verbale di condominio da cui si evinceva, tra l’altro, l’accordo dei condomini di ripartire le spese di condanna di cui alla sentenza n. 102/2015 e le spese di onorario spettanti all’Avv. Ma.So. secondo la tabella millesimale di proprietà generale: a detta ripartizione avrebbe dovuto partecipare anche il Sig. Ro., in quanto condomino, e, in quanto tale, non escluso dal complesso condominiale quale soggetto passivo della predetta condanna.
L’attore Ro. impugnava quanto richiesto da parte convenuta poiché la suddetta sentenza accoglieva le richieste avanzate dallo stesso Ro., e l’Enel (altro convenuto soccombente della sentenza de quo) correttamente, si dichiarava subito disponibile ad eseguire la stessa provvedendo anche pro quota delle legali spettanze liquidate in suo danno; il Condominio, al contrario, con l’impugnata delibera decideva di proporre appello avverso la menzionata decisione ed inoltre ripartiva anche in danno dell’attore-esponente le quote relative alle spese di condanna ex sentenza n. 102/2015 e le competenze spettanti al legale che aveva difeso il Condominio, Ma.So., nella causa da egli stesso intentata.
Il Sig. Ro.An. chiedeva di dichiarare nulla e/o annullabile e/o priva di efficacia la deliberazione dell’Assemblea dei condomini del citato Condominio emessa in data 10.04.2015; nonché, chiedeva di dichiarare che, in ogni caso, nessuna somma poteva essere richiesta dal Condominio ad esso attore così come ripartita nei punti 2) e 3) dell’o.d.g. della suddetta deliberazione; per l’effetto chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di quella somma che tenesse conto delle spese e competenze sostenute dal Ro. per l’obbligatorio tentativo di mediazione ed ex art. 96 c.p.c., chiedeva, infine, la condanna del Condominio alle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge (incluso il rimborso forfettario spese generali) da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con separato atto di citazione Ol.Ma. (con separato giudizio iscritto al R.G. 3317/2015, poi riunito nel principale giudizio di cui al R.G. 3316/2015 per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva) chiedeva la dichiarazione di nullità e/o annullabilità della deliberazione condominiale emessa il 10.04.2015 dall’assemblea di Condominio Pa. Scala B di Via (…) in Montesarchio (BN); nonché l’accertamento della somma effettivamente dovuta per la sua quota di proprietà in merito alla ripartizione della spese di cui al punto 2) dell’o.d.g. e la conseguente condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio, tenendo conto delle spese sostenute dall’attrice per l’esperimento dell’obbligatorio tentativo di mediazione (nella somma in cui l’adito Giudicante riterrà equo liquidare).
Si costituiva in entrambi i procedimenti il convenuto Condominio Pa. chiedendone la riunione, poi disposta in data 21.01.2016.
Inoltre, parte convenuta adduceva a sostegno della propria tesi che fosse dichiarata l’avvenuta cessazione della materia del contendere (o sopravvenuto difetto di interesse) rispetto al punto 1 dell’o.d.g. della delibera. Sempre in via preliminare, parte convenuta chiedeva dichiararsi carenza di legittimazione attiva del Ro. (sprovvisto di un titolo di proprietà valido sul garage di cui si affermava proprietario); nel merito il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e la condanna degli attori (in solido e/o alternativamente) al pagamento di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% su diritti e onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti di causa, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità fa notare come la cessazione della materia del contendere costituisca un’ipotesi di sopravvenuto venir meno dell interesse delle parti alla prosecuzione del processo a seguito di una vicenda che può essere di natura processuale o sostanziale. Si verifica cessazione della materia del contendere quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice.
La stessa giurisprudenza subordina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere alla sussistenza di un accordo delle parti circa l’esistenza del fatto di cessazione; nello stesso tempo, però, afferma che la relativa declaratoria, incidendo sul diritto sostanziale, impone al giudice di darne atto anche d’ufficio tutte le volte che, indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere risulti d’ufficio acquisito al processo.
La giurisprudenza, con indirizzo ormai unitario, afferma che la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio, quando, successivamente alla proposizione dell’atto introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga l’avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le stesse.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, espressa in una sentenza dichiarativa dell’impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Quindi la sua emanazione comporta, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, dall’altro, l’inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in quanto l’efficacia di giudicato è limitata al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, con l’ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa.
Contro tale pronunzia la parte può dolersi, in sede di impugnazione, solo contestando l’esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura.
Nel caso di specie, non può essere dichiarata, come richiesto dal convenuto, la intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo il thema decidendum cristallizzato a seguito del deposito degli atti costitutivi delle parti, delle memorie ex art. 183 c.p.c. e delle rassegnate conclusioni, non interessando i fatti successivi; peraltro la sentenza invocata dal condominio non è passata in giudicato (come evidenziato dall’attore, egli intende impugnare la sentenza con cui è stata parzialmente riformata la sentenza n. 102/2015 che, al contrario, in primo grado accoglieva tutte le richieste avanzate dall’odierno attore nei confronti del convenuto Condominio).
Per lo stesso ordine di motivi è da escludere, altresì, il difetto di legittimazione ad agire dell’attore (in quanto l’attore non avrebbe allegato valido titolo di proprietà a sostegno della propria pretesa): il deliberato oggetto d’impugnazione del giudizio de quo non riguardava la proprietà del garage, bensì il pagamento delle somme di cui alla sentenza n. 102/2015 (richieste al Ro. esclusivamente in virtù della sua qualità di condomino) e le conseguenti spese di onorario dell’Avv. Ma.So. (difensore del Condominio nella causa proposta dallo stesso Ro.) secondo la tabella millesimale di proprietà generale.
Nel merito deve rilevarsi che, sul punto, pronunciando in una fattispecie analoga, si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza n. 13885/2014, in cui ha evidenziato che:
“in tema di condominio negli edifici è invalida la deliberazione dell’assemblea che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio e il singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo (pro quota) il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione la relativa ipotesi di cui agli arti. 1132 e 1101 c.c. nemmeno in via analogica. La ratio sottostante l’orientamento risiede nel fatto che nell’ipotesi di controversia tra condomini, la singola unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, par dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia dovrà anche provvedere definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare (nulla significando che nel giudizio il gruppo di condomini costituenti la maggioranza sia stato rappresentato dall’amministratore).
Ci si riferisce al criterio delle spese processuali, le quali seguono criteri autonomi rispetto al motivo della causa stessa (Cass. n. 9259/2018). Per quanto concerne la richiesta attorea di declaratoria di invalidità della delibera assembleare (sulla base del presupposti di fatto e di diritto sopra esposti), in particolare con riferimento al punto 3 dell’o. d. g della stessa, è opportuno precisare che non essendo stata eccepita la mancata convocazione all’assemblea, il condomino assente ben avrebbe potuto sollevare le sue doglianze in seno all’assemblea, rimanendo pregiudicato rispetto ad una decisione assunta a maggioranza dei condomini.
La delibera dunque è nulla relativamente al solo punto 2; l’accertata nullità rende superfluo l’esame della domanda avanzata dalla Ol., che comunque aveva interesse ad agire (ma solo ad adiuvandum) per i motivi da lei esposti.
Appaiono assorbite nella decisione tutte le altre domande.
Le spese seguono la soccombenza tra il Ro. e il condominio, mentre vanno compensati tra la Ol. e il Condominio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Ro.An. e Ol.Ma., nei confronti del Condominio Pa. scala A di Via (…) Montesarchio, così provvede:
1) Accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla l’impugnata delibera dell0.4.15, relativamente al punto 2
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessive Euro 2000,00,oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione in favore dell’avv. F.Ce., ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Così deciso in Benevento il 3 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.