I criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, di cui all’articolo 1123 c.c., possono essere derogati soltanto mediante convenzione modificatrice della disciplina codicistica contenuta o nel regolamento condominiale “di natura contrattuale”, o in una deliberazione dell’assemblea approvata all’unanimita’ da tutti i condomini.

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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1187

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25610-2017 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 486/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Condominio (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 486/2017 del 15 marzo 2017. La Corte di Palermo ha respinto l’appello del Condominio Generale contro la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Palermo l’8 aprile 2012, la quale aveva accolto l’impugnazione spiegata dalla condomina (OMISSIS) con riguardo alla Delib. Assembleare approvata il 12 febbraio 2010.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di nullita’ della Delib. Assembleare 12 febbraio 2010 di approvazione del consuntivo 2008-2009 e del preventivo 2010, per aver ripartito in quote uguali fra tutti i condomini le spese relative agli spazi comuni dei sette edifici costituenti il complesso condominiale.

Al riguardo, la Corte d’Appello ha affermato che fosse mancata la prova di una convenzione approvata all’unanimita’ da tutti i condomini in deroga all’articolo 1123 c.c., come anche di una applicazione di un criterio di ripartizione convenzionale per facta concludentia, escludendo l’ammissibilita’ delle nuove produzioni documentali effettuate dal Condominio appellante nel giudizio di secondo grado.

La ritenuta nullita’ della Delibera ha quindi indotto la Corte di Palermo a reputare assorbita la censura inerente alla decadenza dall’impugnazione ex articolo 1137 c.c..

Il primo motivo di ricorso del Condominio (OMISSIS), denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 2712 e 2719 c.c., dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 345 c.p.c..

Il secondo motivo censura l’omesso esame di fatto decisivo quanto alla prova fornita della convenzione derogatrice ai sensi dell’articolo 1123 c.c..

Il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1123 c.c..

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1137 c.c..

Il quinto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

La controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.

E’ invece inammissibile la memoria depositata a mezzo posta dal ricorrente e pervenuta in ogni caso soltanto il 19 novembre 2018, non essendo con riguardo ad essa applicabile l’articolo 134 sisp. att. c.p.c., previsto esclusivamente per il ricorso ed il controricorso (cfr. Cass. Sez. 6-3, 10/04/2018, n. 8835; Cass. Sez. 2, 19/04/2016, n. 7704).

L’eccezione della controricorrente circa il difetto di autorizzazione assembleare per la proposizione del ricorso va respinta, in quanto, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’amministratore di condominio puo’ resistere all’impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, atteso che l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni dell’amministratore (Cass. Sez. 2, 23 gennaio 2014, n. 1451; Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865; Cass. Sez. 2, 20/03/2017, n. 7095).

I cinque motivi di ricorso risultano connessi fra loro e vanno percio’ esaminati congiuntamente.

La sentenza della Corte d’Appello di Palermo si struttura su una pluralita’ di “rationes decidendi”, anche autonome fra di loro, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la pronuncia adottata.

L’infondatezza del ricorso discende dalla non decisivita’ delle censure rivolte dal Condominio (OMISSIS), ovvero dall’inidoneita’ delle stesse a determinare un esito diverso della controversia, in punto di difetto di prova della “diversa convenzione” ex articolo 1137 c.c., asserzione della sentenza impugnata superabile soltanto in presenza di un vizio riconducibile all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale, come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, si riferisce pero’ unicamente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e avente, appunto, carattere decisivo.

I criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, di cui all’articolo 1123 c.c., possono essere derogati soltanto mediante convenzione modificatrice della disciplina codicistica contenuta o nel regolamento condominiale “di natura contrattuale”, o in una deliberazione dell’assemblea approvata all’unanimita’ da tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 24/02/2017, n. 4844; Cass. Sez. 2, 04/08/2016, n. 16321; Cass. Sez. 2, 17/01/2003, n. 641; Cass. Sez. 2, 19/03/2010, n. 6714; Cass. Sez. 2, 27/07/2006, n. 17101; Cass. Sez. 2, 08/01/2000, n. 126).

E’ in ogni caso necessario, perche’ sia giustificata l’applicazione di un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello legale, commisurato alla quota di proprieta’ di ciascun condomino, che la deroga convenzionale sia prevista espressamente (Cass. Sez. 2, 23/12/2011, n. 28679; Cass. Sez. 2, 29/01/2000, n. 1033).

Il ricorrente deduce a sostegno delle sue critiche il regolamento approvato in data 22 maggio 2004, che prevedeva una clausola di ripartizione “in eque parti tra i condomini delle 172 unita’ immobiliari” delle spese per le parti comuni.

Al riguardo, la Corte di Palermo, al di la’ della considerazione della produzione di una semplice copia fotostatica, ha evidenziato come mancasse la dimostrazione che si trattasse di convenzione intercorsa tra tutti i condomini, e questa argomentazione rivela portata assorbente. Contro tale statuizione, nulla viene indicato in ricorso, come imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, per specificare che tale Reg. del 22 maggio 2004, fosse stato effettivamente approvato dalla unanimita’ dei partecipanti alla comunione.

Trattasi, comunque, di questione attinente alla sussistenza di un fatto costitutivo del contratto dedotto in lite dal Condominio, il cui rilievo non e’ subordinato alla tempestiva allegazione della parte interessata.

Ne’ il ricorrente precisa in ricorso, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, da quali atti del giudizio di merito dovesse desumersi che l’avvenuta approvazione del regolamento di condominio fosse circostanza di fatto “pacifica” tra le parti, ovvero allegata esplicitamente dal convenuto Condominio ed ammessa nelle proprie difese dall’attrice (OMISSIS).

Quanto all’assunto del Condominio ricorrente, secondo cui la diversa convenzione di ripartizione delle spese, peraltro contenuta nel Reg. del 22 maggio 2004, sarebbe stata comunque approvata per fatti concludenti da tutti i condomini interessati, va considerato come, per quanto precisato da Cass. Sez. U, 30/12/1999, n. 943, la formazione del regolamento condominiale e’ sempre soggetta al requisito della forma scritta “ad substantiam”, desumendosi la prescrizione di tale requisito formale dall’articolo 1138 c.c., comma 4, dall’articolo 1136 c.c., comma 7, nonche’, ove si tratti di clausole di natura contrattuale, dalla loro incidenza sull’estensione dei diritti immobiliari dei condomini.

Gli stessi documenti, ritenuti dalla Corte d’Appello inammissibilmente prodotti soltanto in sede di gravame, in ordine ai quali il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 345 c.p.c., non rivelano comunque il connotato di indispensabilita’ di cui all’articolo 345 c.p.c., comma 3 (nel testo, ratione temporis applicabile, previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), non risultando comunque idonei ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato (arg. da Cass. Sez. U, 04/05/2017, n. 10790).

In ogni caso, i “fatti”, di cui il condominio lamenta l’omesso esame nel secondo motivo, sono privi di decisivita’, in quanto neppure dimostrerebbero l’esistenza di comportamenti univocamente concludenti, protrattisi nel tempo, dai quali sarebbe stato possibile ricavare l’accettazione da parte di tutti i 172 condomini del complesso immobiliare del metodo di distribuzione delle spese in quote uguali.

Una deliberazione adottata a maggioranza di ripartizione degli oneri derivanti dalla manutenzione di parti comuni in parti uguali, proprio come avvenuto nell’impugnata Delib. 12 febbraio 2010, in deroga ai criteri di proporzionalita’ fissati dagli articoli 1123 c.c. e segg., va, quindi, ritenuta nulla per impossibilita’ dell’oggetto, giacche’ tale statuizione, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni dell’assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l’accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale (Cass. Sez. 2, 16/02/2001, n. 2301; Cass. Sez. 2, 04/12/2013, n. 27233; Cass. Sez. 2, 04/08/2017, n. 19651).

La nullita’ di una Delib. condominiale che provveda a maggioranza ad approvare un criterio capitario di ripartizione delle spese e’, inoltre, assoluta ed insanabile, il che comporta la non soggezione della relativa impugnazione al termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’articolo 1137 c.c., con conseguente irrilevanza del quarto motivo di ricorso.

Ne’ il ricorrente ha ragione di lamentare la regolamentazione delle spese di lite, che la Corte d’Appello ha operato facendo applicazione del criterio della soccombenza.

Il ricorso va percio’ rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.