sono comunque oggetto di proprieta’ comune dei proprietari delle singole unita’ immobiliari dell’edificio, agli effetti dell’articolo 1117 c.c. (in tal senso, peraltro, testualmente integrato, con modifica, in parte qua, di natura interpretativa, proprio dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220) i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune. Altrimenti, ove non sia evincibile il collegamento funzionale, ovvero il rapporto di accessorieta’ supposto dall’articolo 1117 c.c. tra il sottotetto e la destinazione all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, giacche’ lo stesso sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidita’ l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, esso va considerato pertinenza di tale appartamento. La proprieta’ del sottotetto si determina, dunque, in base al titolo e, in mancanza, in base alla funzione cui esso e’ destinato in concreto.
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Corte di Cassazione Sezione 6 2 Civile Ordinanza 15 marzo 2019 n. 7483
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3245-2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1352/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 8 giugno 2017, n. 1352/2017, resa dalla Corte d’Appello di Bologna, che ha deciso l’appello formulato da (OMISSIS) contro la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Ferrara il 29 agosto 2011.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
Il Tribunale di Ferrara, per quanto qui ancora rilevi, pronunciando sulle contrapposte domande delle parti, aveva escluso che fosse applicabile la presunzione di condominialita’ ex articolo 1117 c.c. al sottotetto dell’edificio comprendente le unita’ immobiliari appartenenti ai contendenti, oggetto del punto sette dell’atto di citazione di (OMISSIS), in relazione al muro divisorio ivi eretto dai convenuti.
La Corte d’Appello di Bologna ha poi confermato che l’istruttoria non avesse comprovato la natura comune del sottotetto in contesa, non risultando lo stesso, per caratteristiche strutturali e funzionali, destinato all’uso collettivo.
I giudici di secondo grado hanno in particolare richiamato il documento n. 23, dimostrante l’accesso al sottotetto dall’appartamento di proprieta’ dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), negando al contrario significativita’ alla fotografia n. 15 prodotta dal (OMISSIS), in quanto non attestante l’accesso al sottotetto dal vano scala.
La sentenza impugnata ha ancora escluso che fosse stata provata la calpestabilita’ del sottotetto e tratto dalle fotografie esibite il convincimento che la rampa di scale ivi riprodotta non consenta di accedere al sottotetto dalle aree comuni, con conseguente utilizzabilita’ dello stesso limitata ai proprietari del collegato appartamento.
Infine la Corte di Bologna ha sminuito la valenza dimostrativa delle deposizioni testimoniali e della espletata CTU, relative alla sola costruzione della parete in legno all’interno del sottotetto.
L’unico motivo del ricorso di (OMISSIS) adduce l’omessa motivazione circa un punto decisivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 5., quanto all’errata ritenuta insussistenza della destinazione del sottotetto all’uso comune ed all’omesso esame delle fotografie prodotte, che dimostrerebbero, al contrario di quanto affermato dalla Corte d’Appello, una metratura ed un’altezza tali da rendere calpestabile il medesimo sottotetto.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Va agevolmente disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, formulato dai controricorrenti per non aver il ricorrente specificato se domandasse la cassazione con rinvio o senza rinvio della sentenza impugnata.
Non costituisce, invero, elemento necessario del contenuto del ricorso per cassazione richiesto, a pena d’inammissibilita’, dall’articolo 366 c.p.c., l’esplicita richiesta di annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata, in quanto la stessa proposizione del ricorso presuppone, ex se, l’intendimento di ottenere la riforma della decisione gravata da parte del ricorrente, spettando poi alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti, rispettivamente, di cui all’articolo 383 c.p.c., commi 1 e 3, o all’articolo 384 c.p.c., comma 2 (arg. da Cass. Sez. 1, 12/06/1999, n. 5808).
Il motivo di ricorso e’ comunque infondato.
Si controverte, nella specie, di un sottotetto sovrastante all’appartamento di proprieta’ esclusiva (OMISSIS) – (OMISSIS). Tale bene non e’ espressamente nominato nell’elenco esemplificativo contenuto nell’articolo 1117 c.c. (formulazione applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220).
Secondo, tuttavia, la consolidata interpretazione di questa Corte, sono comunque oggetto di proprieta’ comune dei proprietari delle singole unita’ immobiliari dell’edificio, agli effetti dell’articolo 1117 c.c. (in tal senso, peraltro, testualmente integrato, con modifica, in parte qua, di natura interpretativa, proprio dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220) i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune (Cass. Sez. 6-2, 14/02/2018, n. 3627; Cass, Sez. 6 2, 10/03/2017, n. 6314; Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23902; Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n. 6143; Cass. Sez. 2, 20/06/2002, n. 8968; Cass. Sez. 2, 20/07/1999, n. 7764).
Altrimenti, ove non sia evincibile il collegamento funzionale, ovvero il rapporto di accessorieta’ supposto dall’articolo 1117 c.c. tra il sottotetto e la destinazione all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, giacche’ lo stesso sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidita’ l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, esso va considerato pertinenza di tale appartamento.
La proprieta’ del sottotetto si determina, dunque, in base al titolo e, in mancanza, in base alla funzione cui esso e’ destinato in concreto: nel caso in esame, la Corte di Appello di Bologna, con apprezzamento di fatto spettante in via esclusiva al giudice del merito, ha accertato che il locale sottotetto fosse posto in destinazione pertinenziale a servizio dell’appartamento di proprieta’ esclusiva (OMISSIS) – (OMISSIS), e non fosse invece destinato all’uso comune, tenuto conto delle modalita’ di accesso ad esso, nonche’ del mancato collegamento con le scale condominiali. Non sussistendo i presupposti di fatto per il riconoscimento di una contitolarita’ necessaria del sottotetto, e dunque non operando la presunzione di attribuzione al condominio ex articolo 1117 c.c., vanamente il ricorrente intende invocare il sindacato di legittimita’ per ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie, ed in particolare delle fotografie prodotte.
Deve infatti escludersi che l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, consenta genericamente di censurare la ricostruzione della situazione di fatto operata dal giudice di merito: la sentenza della Corte d’Appello di Bologna contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si limita a dare rilievo all’omesso esame di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra mai, di per se’, il vizio in questione qualora il fatto storico (nella specie, la metratura e l’altezza del sottotetto, o la botola posta sul tetto del pianerottolo) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
L’apprezzamento delle prove, il controllo della loro attendibilita’ e concludenza e la scelta, tra gli elementi istruttori, di quelli ritenuti idonei a dimostrare i fatti in discussione nella causa sono prerogative del giudice di merito, in quanto suppongono un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non consentiti davanti alla Corte di Cassazione.
Il ricorso va percio’ rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all’articolo 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.