l’usufruttuario è legittimato a partecipare all’assemblea condominiale ed ad esprimere il proprio diritto di voto nelle delibere nelle quali si discute di questioni rientranti nelle materie di ordinaria gestione, godimento delle cose e dei servizi comuni.

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Tribunale|Roma|Sezione 5|Civile|Sentenza|14 febbraio 2020| n. 3353

Data udienza 13 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18154/2018 promossa da:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. FR.LA., elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FR.LA.

ATTORE

contro

CONDOMINIO VIA (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CA.EM., elettivamente domiciliato in VIA (…) 00195 ROMA presso il difensore avv. CA.EM.

CONVENUTO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(…) ha citato in giudizio il Condominio Via A. C. 8 di R., al fine di ottenere declaratoria di illegittimità sub specie di nullità/annullamento della delibera assembleare del 12.12.2017, previa declaratoria della sua sospensione, relativamente al punto 1) dell’ordine del giorno, lamentando la violazione degli artt. 69 disp. di att. al c.c. e 1136 c.c. in relazione ai quorum richiesti per la validità delle delibere di approvazione delle nuove tabelle millesimali.

Nel costituirsi in giudizio il Condominio convenuto ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva, nel merito ha contestato la domanda attorea e si è opposto alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della delibera assembleare.

Respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia della delibera assembleare e concessi i termini di cui all’art. 183 co. VI c.p.c. (con ordinanza del 22.11.2018), la causa di natura documentale è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all’udienza del 19.09.2019 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Letti gli atti ed i documenti di causa;

richiamati i precedenti provvedimenti istruttori in ordine al rigetto dell’istanza di sospensione della delibera assembleare per difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum;

rilevato che il presente giudizio può risolversi nell’accoglimento della preliminare, e pregiudiziale, eccezione di parte convenuta circa il difetto di legittimazione attiva (con conseguente inutilità di un vaglio della domanda nel merito) in considerazione del fatto che l’odierno attore riveste la qualifica di usufruttuario come tale legittimato a partecipare all’assemblea condominiale ed ad esprimere il proprio diritto di voto nelle delibere nelle quali si discute di questioni rientranti nelle materie di ordinaria gestione, godimento delle cose e dei servizi comuni (si cfr. art. 67 disp. di att. al c.c., co. VII);

rilevato che per i restanti ordini del giorno il legittimato è il proprietario, contro il quale l’amministrazione condominiale ha peraltro azione diretta per ottenere il pagamento degli oneri condominiali deliberati ed approvati;

ne consegue che la delibera assembleare è valida ed efficace e che l’odierno attore non ha la legittimazione attiva ad impugnare.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva dell’attore, (…) e per l’effetto respinge la domanda di annullamento della delibera assembleare impugnata del 12.12.2017, relativamente al punto 1) dell’ordine del giorno;

2) Condanna altresì (…) a rimborsare al Condominio di Via A. C. n. 8 le spese di lite che si liquidano Euro 3.100,00 per competenze professionali oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma il 13 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.