Nel contratto di conto corrente l’incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all’approvazione tacita dell’estratto conto a norma dell’art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l’approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile o inefficace (o comunque su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.

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Tribunale Milano, Sezione 6 civile Sentenza 13 febbraio 2019, n. 1411

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57279/2013 promossa da:

(…) (C.F. (…)), E. (DECEDUTO) (…) (C.F. ), (…) (C.F. (…)), (…) (C.F. (…)), (…) (EREDE DI (…) ) (…) (C.F. (…)), (…) (EREDE DI (…) ) (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’Avv. SE.SI. ed elettivamente domiciliato in VIA (…) 20145 MILANO presso lo studio dell’Avv. SE.SI.

ATTORI OPPONENTI

contro

(…) SPA (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. GI.CA. e elettivamente domiciliato in PIAZZA (…) 20121 MILANO presso lo studio dell’avv. GIOVANARDI CA.AL.

CONVENUTO OPPOSTO

(…) SRL, in giudizio con mandataria (…) spa, con l’avv. An.Do.

INTERVENUTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I fideiussori omnibus (doc. 15 monitorio) e la società correntista (…) srl proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15643/2012 emesso provvisoriamente esecutivo a favore di (…) SPA deducendo la non autonomia del credito da anticipazioni bancarie su fatture e comunque eccependo in compensazione il credito della società stessa -di cui veniva chiesto l’accertamento-derivante dal ricalcolo del saldo di conto corrente n. (…) sottoscritto in data 9 ottobre 1984 (doc. 2) a seguito della eliminazione della capitalizzazione perché prevista in maniera non paritetica e senza specifica sottoscrizione, delle commissioni di massimo scoperto in quanto non pattuite e della espunzione dei tassi debitori non pattuiti con applicazione del tasso legale.

La banca rilevava la autonomia dei crediti ingiunti derivanti da cessioni pro solvendo, come ampiamente documentato in atti e riteneva infondate le domande relative al rapporto di conto corrente e non contestabili le poste addebitate.

Il processo veniva dapprima interrotto a seguito di fallimento della società correntista e poi riassunto dai fideiussori, o loro eredi.

La eccezione di compensazione veniva istruita a seguito di subentro del nuovo giudice titolare del ruolo e la consulenza tecnica di ufficio veniva espletata da un secondo c.t.u. in quanto il primo riteneva non sufficiente la documentazione in atti.

In sede di precisazione delle conclusioni, la banca chiedeva di essere estromessa e si costituiva la terza cessionaria del solo credito ingiunto.

Tutto ciò premesso osserva quanto segue.

I crediti derivanti dalle anticipazioni delle fatture -quale utilizzo delle aperture di credito concesse sul c/c principale- godono di una tutela autonoma rispetto al saldo di conto corrente in cui sono avvenuti gli accrediti in quanto il credito derivante dalle fatture era stato oggetto di specifica cessione pro solvendo (“da intendersi ceduto pro solvendo” – docc. 11 e 29; doc. 4 e ss fase monitoria nonché i contratti sub a e ss della memoria n. 1 banca); inoltre sebbene gli accrediti degli anticipi venivano effettuati sul conto corrente principale, gli addebiti degli insoluti no. Inoltre il numeri debitori considerati per il calcolo degli interessi erano quelli del conto evidenza n. (…).

Ciononostante, i fideiussori possono sollevare tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e quindi anche l’eccezione riconvenzionale relativa al rapporto principale (1945 c.c.).

Non è stata accolta la istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto è onere di chi propone un’eccezione offrire i documenti a sostegno (art. 2697 comma 2 c.c.).

Il contratto del conto corrente (…) contiene la seguente clausola art. 7 comma 3: “Gli interessi dovuti dal Correntista alla Cassa, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”; comma 2: “I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali. I conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal Correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dalla Cassa e operate le ritenute fiscali di legge” (doc. 2).

1. Anatocismo.

La clausola di capitalizzazione degli interessi -art. 7 comma 2 del contratto di conto corrente- va dichiarata nulla per violazione del disposto dell’art. 1283 c.c. in quanto non corrisponde ad un uso normativo.

Sul punto va rammentato che nel nostro ordinamento, ai sensi dell’art. 1283 c.c., “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano interessi dovuti da almeno sei mesi”.

La Corte Suprema di Cassazione (Sez. I, 11/11/1999, n. 12507) ha chiarito che “La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l’art. 1283 c.c. L’inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'(…), non esclude la suddetta nullità, poichè a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi”. Il principio della nullità delle suddette clausole ha ottenuto anche l’imprimatur delle sezioni unite di Cassazione (Cass. SSUU 4 novembre 2004, n. 21095).

A seguito delle note sentenze del 1999 della Suprema Corte, il legislatore delegato -ossia il Governo su delega del Parlamento- è intervenuto con l’art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999, lasciando inalterato l’art. 1283 c.c. ma inserendo -con il proprio comma 2- il comma 2 dell’art. 120 del T.U.B. con cui si demandava al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) -per i contratti ancora da concludere- il compito di determinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi su interessi nelle operazioni bancarie e con il comma 3 introducendo una sanatoria per il passato e un metodo di adeguamento senza però integrare o modificare l’art. 120 T.u.b.

Detto 3 comma dell’art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999 -contenente la sanatoria e l’adeguamento (“Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell’adeguamento”) e integralmente investito del vaglio di illegittimità costituzionale- è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000 per eccesso di delega in quanto la disciplina retroattiva o genericamente validante senza distinguere tra contratti ed effetti contrattuali anteriori o posteriori alla data della propria entrata in vigore e prescindendo dal tipo di vizio da cui dette clausole sarebbero colpite e da ogni collegamento con il testo unico bancario -che miravano a integrare- che non fosse meramente occasionale, fa venir meno la continuità logica con la delega.

Così disponendosi, continua il Giudice delle Leggi, si rompe la necessaria consonanza che deve intercorrere tra la delega e la norma delegata.

L’indeterminatezza della fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 342 del 1999 non consente di ricondurre la denunciata norma nell’ambito dei princìpi e criteri della legge di delegazione (art. 25 della L. 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l’attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989 denominata Seconda direttiva, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE e che riguarda solo il mutuo riconoscimento delle attività svolte dalle Autorità di Vigilanza nonché la libertà di stabilimento dell’attività creditizia; pertanto attività di macroeconomia e non di microeconomia come l’intervento sui singoli contratti di diritto privato).

Questi, infatti, non possono ragionevolmente interpretarsi come abilitanti l’emanazione d’una disciplina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge delegata e quella della delibera del CICR) di clausole anatocistiche bancarie, del tutto avulsa da qualsiasi riferimento ai vizi ed alle cause di inefficacia da tenere per irrilevanti ossia senza una necessaria e sicura rispondenza (diretta od indiretta) ai princípi e criteri informatori del Testo Unico Bancario.

Ove la Corte Costituzionale avesse voluto o ritenuto di poter salvare parte del terzo comma avrebbe potuto emettere sentenza interpretativa di rigetto o interpretativa di accoglimento parziale solo per la sanatoria degli effetti già prodotti.

La Corte delle leggi ha invece escluso la possibilità di un’interpretazione adeguatrice della legge delegata alla legge delegante e -esplicitamente omettendo ogni considerazione sulla ragionevolezza intrinseca della norma denunciata, e dichiarando assorbito ogni altro profilo delle sollevate questioni- ha statuito che la norma in esame víola l’art. 76 della Costituzione (C.Cost. n. 425 del 2000); dal 2000, quindi tale norma è stata cancellata con effetto ex tunc dall’Ordinamento.

Né il secondo comma dell’art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999 -non dichiarato incostituzionale-conferisce la facoltà di emanare norme transitorie statuenti, con effetti validanti, la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente, nonchè di prevedere disposizioni di adeguamento e tempi delle medesime, tanto meno intervenendo con efficacia sanante condizionata unicamente a modalità procedimentali unilaterali.

Esso infatti si limita a conferire al CICR l’autorità di stabilire modalità e criteri per la produzione dell’anatocismo bancario per il futuro.

Inoltre, l’art. 161 6 c. T.U.B. esclude che ai contratti già conclusi possa essere applicata la normativa sopravvenuta (“I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”) (così Trib., Torino, sent. 6204/07).

La Corte Costituzionale -dichiarando la illegittimità dell’art. 25 comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342- ha provocato la caducazione a catena dell’art. 7 della Del.CICR 9 febbraio 2000, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento della entrata in vigore della medesima delibera CICR ma rimasto privo di autorizzazione a deliberare sul punto.

Detta caducazione è stata chiarita già nel 2005 dalla Suprema Corte

“La fondatezza del mezzo di gravame è quindi evidente, dal momento che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima, quale che sia la natura del vizio accertato, cessa di avere efficacia (e non può quindi più essere applicata) dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136, primo comma, Cost.).

Il venir meno di tale disposizione, eliminando l’eccezionale salvezza della validità e degli effetti delle clausole già stipulate, lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3589 del 22/02/2005, Rv. 579453 – 01).

Tale ricostruzione ha ottenuto l’ulteriore imprimatur della Suprema Corte di Cassazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20172 del 03/09/2013, Rv. 627515 – 01 rel. Cons. Carlo De Chiara) che ha esplicitamente ribadito quanto già chiaramente evincibile dalla pronuncia della Corte Costituzionale:

“Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1283 c.c., poiché la Corte d’appello ha ritenuto applicabile al rapporto bancario originato dal contratto, stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 (e dunque persistentemente nullo, in parte qua, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 425 del 2000, della sanatoria disposta dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3), la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale dichiarata nulla.

Il ricorso è fondato.

Si osserva che Cass. Sez. Un. 24418/2010, richiamata dal ricorrente, ha chiarito che, una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.

Pertanto, ai sensi della pronuncia della Cass. civ. Sez. Unite, 02-12-2010, n. 24418 (rv. 615490-B.P. Scarl c. L.)

“È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all’interpretazione sistematica delle clausole, l’interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”.

Per la giurisprudenza di merito concorde:

Con il venir meno dell’articolo 25 D.Lgs. n. 342 del 1999, atto di normazione primaria, è venuto meno il fondamento dello stesso art. 7 della Del.CICR del 9 febbraio 2000, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuarlo; di tal che con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi anatocismo bancario necessita una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e una mera comunicazione unilaterale della banca ancorchè rispondente a quanto stabilito dall’art. 7 (oramai travolto) della Del.CICR del 9 febbraio 2000″ (Tribunale di Venezia, 7 marzo 2014, n. 518; Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27-10-2014; Tribunale Benevento sentenza n. 252 del 18.2.2008; Tribunale di Padova, sentenza del 27 aprile 2008; Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi; Tribunale Teramo n. 1071 dell’11.2.2006 Giudice Marcheggiani; Tribunale Pescara n. 722 del 30.3.2006 Giudice Falco; Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni; Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Rapelli).

“La ritenuta nullità comporta l’esclusione di ogni capitalizzazione, in quanto non si rinviene nella normativa alcun criterio sussidiario che legittimi una capitalizzazione seppur a periodicità maggiore del trimestre; non è possibile il richiamo all’art. 1831 c.c. (relativo al conto corrente ordinario) laddove l’art. 1857 c.c. ne esclude espressamente l’applicabilità al conto corrente bancario.

Ciò non solo per il periodo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, in particolare l’art. 25 comma 2, e della delibera CICR attuativa, ma anche successivamente. Non risultano infatti espresse successive pattuizioni tra le parti in relazione alla previsione di una capitalizzazione paritaria tra interessi attivi ed interessi passivi” (Tribunale di Milano, sez. VI, (…) dott.ssa Alda Maria Vanoni, sentenza n. 1554 del 06/02/2008).

In particolare, in maniera motivata, la Corte di Appello di Milano ha ribadito che “mentre per i contratti di conto corrente bancario stipulati successivamente al 9/2/00 la Del.CICR 9 febbraio 2000 stabilisce che le “clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto”, per i contratti in corso all’entrata in vigore della predetta Delibera, il sopra citato art. 7 prevede che l’adeguamento debba essere esplicitamente approvato dalla clientela solo nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Poiché all’assenza di capitalizzazione o alla capitalizzazione annuale, quali conseguenze della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, si è sostituita la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, è di tutta evidenza che vi è stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, con la conseguenza che tale modifica peggiorativa doveva essere espressamente approvata dal cliente.

Inoltre, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 25 comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è venuta meno la possibilità per il CICR di sanare la nullità derivante dalla pattuizione anatocistica preesistente ed è venuto meno anche il presupposto legittimante l’art. 7 della Del.CICR 9 febbraio 2000, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento della entrata in vigore della medesima Delibera CICR.

Infatti, il comma 2 dell’art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999 non conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento con effetti validanti in relazione alle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.

Ne deriva che, per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della più volte citata Del.CICR 9 febbraio 2000, la modifica delle condizioni contrattuali introdotta dalla banca conformemente all’art. 7 della predetta delibera, in mancanza dell’approvazione scritta del cliente, risulta priva di qualsivoglia effetto obbligatorio” (CDA Milano 22/5/12 n. 1796).

In ogni caso, ove si ammettesse -cosa che si esclude- la permanente vigenza della possibilità di adeguamento del contratto nel nostro Ordinamento, lo stesso art. 7 delibera CICR non ammette l’adeguabilità unilaterale del contratto sul presupposto “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”; in tal caso, dette clausole “devono essere approvate dalla clientela”; poiché alla assenza di capitalizzazione, quale conseguenza della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica (art. 1374 c.c.), viene sostituita la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, è di tutta evidenza che vi sarebbe un peggioramento delle condizioni contrattuali di diritto applicabili al conto corrente per cui è causa; con la conseguenza che tale modifica peggiorativa sarebbe dovuta essere espressamente approvata dal cliente (Così Corte di Appello di Ancona 420/2016 del 31.3.2016; Trib. Torino, sent. 6204/07; App. Milano Sez. I, Sent., 22-05-2012 n. 1796; Corte App. Milano, I sezione, n. 1162/2016, del 23/3/2016; Tribunale Treviso 10 giugno 2013; Tribunale di Messina, Dott. D.C.M., Sent. n. 618 del 21 marzo 2013); “Per i rapporti di conto corrente iniziati prima dell’entrata in vigore della Del.CICR 9 febbraio 2000, è richiesta una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La delibera CICR, infatti, esclude la necessità di una specifica pattuizione solo per il caso di modifiche migliorative rispetto a quelle previste dalla clausola nulla” (Tribunale Napoli 27 giugno 2013 – Est. Macrì).

Di conseguenza, va dichiarata la nullità della clausola anatocistica e eliminata la capitalizzazione degli interessi a debito senza procedere ad alcuna capitalizzazione. Tanto è stato ordinato di calcolare al consulente tecnico di ufficio.

2. Interessi ultralegali.

Visto il rinvio all’uso piazza (art. 7 comma 3 CGC, doc. 2) manca la pattuizione dei tassi ultralegali (art. 1284 c.c.) e pertanto correttamente il consulente tecnico di ufficio ha applicato il tasso legale, non essendo ancora intervenute -alla data della conclusione del contratto- le successive novità normative della L. n. 154 del 1992 e dell’art. 117 T.u.b..

La sostituzione è avvenuta fino all’1.12.2006 (ult. Doc. 2) in quanto in quella data sono state pattuite le condizioni economiche (interessi, capitalizzazione trimestrale, cms e spese) a mezzo di atto sottoscritto da (…), allora titolare di tutti i poteri ordinari e straordinari di amministrazione, come provato con visura camerale depositata dalla banca.

Per tale ultimo motivo, risulta irrilevante il disconoscimento della sottoscrizione da parte di altro procuratore della società.

3. Commissione di massimo scoperto.

Nulla risulta pattuito in tema di commissione di massimo scoperto.

Mancando una pattuizione vincolante (art. 1321 c.c.), correttamente è stato ordinato al c.t.u. di espungere i relativi addebiti.

Pertanto, fino all’1.12.2006, sono state espunte dal conteggio le commissioni di massimo scoperto; dopo, sono state applicate nei limiti di come pattuite ossia solo le c.m.s. ultra-fido pattuite nel contratto dell’1.12.2006.

4. Spese.

Le spese sono state espunte (art. 1321 c.c.) fino alla loro pattuizione per iscritto (1.12.2006).

5. Decadenza per non contestazione.

Va rigettata la eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c. formulata dalla banca convenuta in quanto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la mancata contestazione da parte del correntista delle risultanze contabili contenute negli estratti conto “rende inoppugnabili gli addebiti sotto il profilo meramente contabile ma non sotto quello della validità e dell’inefficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano le partite inserite” (per tutte Cass. n. 870/06; 18626/03; Cass. n. 10129/01; Cass. 12507/99; Cass. n. 4846/98; Cass. n, 1978/96; Cass. 1112/84; Cass. 4735/86).

Ciò perché -in difetto di una pattuizione dei tassi e commissioni nelle forme legali- il negozio è radicalmente nullo in parte qua e quindi il rapporto obbligatorio sottostante, dal quale le singole partite derivano, è conseguenzialmente inefficace ed improduttivo di effetto giuridici.

“Nel contratto di conto corrente l’incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all’approvazione tacita dell’estratto conto a norma dell’art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l’approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile o inefficace (o comunque su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile” (cfr. Cass. sez. F, 26/7/2001, n. 10186).

Per gli stessi motivi, va rigettata la domanda di accertamento della violazione della buona fede esecutiva sollevata dalla banca convenuta in quanto questa azione giudiziale rispetta le regole del corretto esercizio del diritto e il fluire del tempo ha unicamente avvantaggiato la banca non permettendo la ripetizione delle rimesse solutorie.

6. Usura.

Espunte le poste indebite (interessi, anatocismo, c.m.s. e spese), la verifica dell’usura è divenuta superflua in quanto avrebbe dato esiti negativi considerato che il tasso applicato è stato quello legale privo di ulteriori accessori.

7. Compensazione.

Vista la presenza degli estratti conto dal 2002 fino a chiusura, il c.t.u. rideterminava il saldo di conto corrente da -85.275,83Euro a +101.268,56Euro espungendo Euro 138.944,26 di maggiori interessi addebitati rispetto al tasso legale, Euro 42.986,19 come Commissioni di Massimo scoperto e Euro 4.613,95 come spese.

I calcoli risultano completi e le risposte alle osservazioni sono condivisibili in quanto motivate sulla base della corretta rilevazione dei numeri debitori.

Pertanto il nuovo saldo di conto corrente ammonta a +101.268,56Euro alla data della estinzione del conto con passaggio a sofferenza (30.6.2012).

Non trattandosi di somme di cui sono titolari i fideiussori, non è possibile condannare la banca ad alcuna restituzione.

7. Cessione del credito.

La cessione ha riguardato solo crediti ingiunti e passati a sofferenza ma non i rapporti sottostanti e quindi l’accertato credito derivante dal saldo di conto corrente e azionato in compensazione (cfr pubblicazione su (…)).

Ne consegue che a seguito della suddetta cessione, (…) resta unica legittimata passiva della eccezione riconvenzionale di compensazione svolta dai soci fideiussori nei suoi confronti e (…) s.r.l. è legittimata attiva ad insistere per la conferma del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che nessuna compensazione è possibile a causa della sopravvenuta trilateralità del rapporto.

Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato e la opposta non estromessa (giusto l’art. 111 comma 4 c.p.c).

Considerato che la mancata compensazione tra i reciproci crediti deriva dalla cessione del credito intervenuta a processo in stato di istruzione avanzata, ritenuto che detta eventualità rientri tra i casi eccezionali contemplati dalla pronuncia della Corte Costituzionale 77/2018, le spese di entrambe le c.t.u. vengono compensate e visto l’accertamento del nuovo saldo di conto corrente, le spese di lite sono compensate al 50% e per il resto poste a carico degli opponenti soccombenti e liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014.

Rimangono a carico della interveniente le spese del suo superfluo intervento (artt. 92 e 111 comma 1 e 3 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Conferma il decreto ingiuntivo n. 15643/2012 RG. 89239/2012, emesso dal Tribunale di Milano il 8.5.2013, che diviene definitivamente esecutivo;

2) Dichiara la nullità della clausola anatocistica e della mancata pattuizione del tasso ultralegale, della commissione di massimo scoperto e delle spese nel contratto del 9.10.1984, e accerta che nei rapporti tra (…), (…), (…), (…), (…) e (…) SPA, il saldo del conto corrente n. (…) è pari a + 101.268,56 Euro alla data del 30.6.2012;

3) Respinge la eccezione di compensazione;

4) Già operata la compensazione del 50% delle spese di lite, condanna (…), (…), (…), (…), (…) a rimborsare a (…) SPA le restanti spese di lite, che si liquidano in Euro 6500 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a;

5) Compensa tra le parti le spese delle due consulenze tecniche di ufficio già liquidate.

Così deciso in Milano il 12 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.