l’atto con il quale il contraente esercita il recesso convenzionale (articolo 1373 c.c.) o legale (articolo 1385 c.c.), costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall’articolo 1372 c.c., comma 1, e’ immediatamente vincolante sia per l’emittente che per la controparte, anche quando l’efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti;
il recesso e’, di conseguenza, irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia, ai sensi dell’articolo 1334 c.c., derivandone l’estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale;
l’irrevocabilita’ unilaterale del recesso, dal momento in cui l’emittente lo abbia comunicato alla controparte, non puo’ comportare l’esclusione della facolta’ per le parti, nell’esercizio della loro autonomia (articolo 1322 c.c.), di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volonta’ che, nel caso di contratto in forma scritta ad substantiam, deve risultare da atto scritto.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 18 gennaio 2019, n. 1454

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6917/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), gia’ (OMISSIS) SA NV, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) Emilio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3655/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 30 giugno 2008, (OMISSIS) SA NV conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, (OMISSIS), chiedendo accertarsi la sussistenza di un credito nei confronti del convenuto per l’importo di Euro 180.709,90, pari a quanto dal medesimo dovuto, alla data dell’1 aprile 2009, a titolo di scoperto di conto corrente.

Costituitosi in giudizio, il (OMISSIS) spiegava domanda riconvenzionale, ai fine di ottenere la declaratoria di nullita’ dei contratti di gestione patrimoniale, di apertura di credito, di pegno e di conto corrente intercorsi con la banca, dalla data successiva al recesso da tali contratti comunicato all’istituto di credito il 22 novembre 2006, ovvero – in subordine – la pronuncia di risoluzione di tali contratti per inadempimento della (OMISSIS), con condanna della medesima alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 3320/2013, rigettava le domande proposte dall’istituto di credito, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale del convenuto, dichiarando la nullita’ dei contratti di gestione patrimoniale e di apertura di credito in conto corrente.

Quindi, operata la compensazione nei rapporti di dare ed avere tra le parti, accertava la sussistenza di un debito del cliente nei confronti della banca, per l’ammontare di Euro 28.948,96 alla data del 31 marzo 2009, importo poi corretto – con ordinanza del 19 giugno 2013, emessa a seguito di istanza ex articolo 287 c.p.c. – in quello di Euro 189,84.

2. Con sentenza n. 3655/2016, depositata il 5 ottobre 2016, la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, condannava il (OMISSIS) al pagamento, in favore della (OMISSIS) ( (OMISSIS)) (cessionaria del ramo di azienda in precedenza esercitato dalla (OMISSIS)), della somma di Euro 180.708,90, oltre interessi dall’1 aprile 2009 al saldo. Il giudice di seconde cure riteneva che le parti avessero concordemente posto nel nulla – mediante espressa dichiarazione di revoca del recesso da parte del (OMISSIS), implicitamente accettata dalla banca gli effetti del richiesto scioglimento del rapporto da parte del correntista, e che non sussistessero i presupposti per l’emissione della chiesta pronuncia di risoluzione del contratto di gestione patrimoniale per inadempimento dell’istituto di credito agli obblighi informativi relativi alla gestione.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), affidato a due motivi. La resistente ha replicato con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – il (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1334 e 1373 c.c., Decreto Legislativo 12 febbraio 1998, n. 58, articolo 23 e Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 117, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che il recesso comunicato dal (OMISSIS) alla (OMISSIS) in data 22 novembre 2006 sia stato concordemente posto nel nulla dalle parti, a seguito della revoca del recesso operata con lettera del cliente in data 5 dicembre 2006, riscontrata dalla banca mediante missiva del 16 gennaio 2007, con la quale l’istituto di credito – come si evince dall’impugnata sentenza – accettava la richiesta, formulata dal (OMISSIS), “di estensione della linea di credito ad Euro 945.000,00”.

Il giudice di secondo cure non avrebbe tenuto conto, ad avviso dell’istante, del fatto che – in forza del combinato disposto degli articoli 1373 e 1334 c.c. – il recesso, una volta venuto a conoscenza della banca, aveva determinato l’estinzione dei contratti di gestione e di apertura di credito in conto corrente, con conseguente irrevocabilita’ del medesimo da parte del cliente, la cui dichiarazione del 5 dicembre 2006 sarebbe esclusivamente prodromica alla costituzione di un nuovo rapporto contrattuale con l’istituto di credito.

Sicche’, la nuova proposta di quest’ultimo – contenuta nella missiva del 16 gennaio 2007, successiva alla risoluzione del contratto – sarebbe stata finalizzata alla costituzione di un rapporto diverso ed autonomo dal precedente.

1.2. D’altro canto – osserva il ricorrente – la revoca consensuale dell’effetto risolutivo del contratto, connesso all’esercizio del recesso, avrebbe richiesto una manifestazione di volonta’ delle parti in forma scritta – atteso che i contratti bancari richiedono la forma scritta ad substantiam, ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23 e Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 117 – forma che, nel caso concreto, peraltro, non sussisterebbe.

2. Le censure sono infondate.

2.1. Va osservato, in proposito, che – secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti – l’atto con il quale si esercita il recesso convenzionale (articolo 1373 c.c.) o legale (articolo 1385 c.c.) costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall’articolo 1372 c.c., comma 1, – e’ immediatamente vincolante sia per l’emittente che per la controparte, anche quando l’efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti al recesso (nella specie la vendita dei titoli contenuti nel portafoglio del correntista).

Il recesso e’, di conseguenza, irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia, ai sensi dell’articolo 1334 c.c., derivandone l’estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale.

L’esercizio del diritto di recesso – sia esso convenzionale o legale – importa, invero, la risoluzione ipso iure del rapporto obbligatorio con effetto ex nunc; di guisa che esso, rappresentando un quid pluris, rispetto alla semplice domanda giudiziale di risoluzione del contratto, preclude, al pari di quest’ultima, ogni forma di adempimento tardivo (Cass., 16/05/1962, n. 1098).

Sotto tale profilo, pertanto, le deduzioni del ricorrente circa l’irrevocabilita’ del recesso comunicato alla controparte, una volta che quest’ultima ne sia venuta a conoscenza, devono considerarsi fondate e condivisibili.

2.2. E tuttavia, le suesposte affermazioni di principio, circa l’irrevocabilita’ unilaterale del recesso dal momento in cui l’emittente lo abbia comunicato alla controparte, non possono comportare l’esclusione della facolta’ per le parti del contratto, nell’esercizio della loro autonomia (articolo 1322 c.c.), di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volonta’ che, nel caso di contratto in forma scritta ad substantiam, deve risultare da atto scritto (Cass., 14/11/2000, n. 14730).

Tale principio – come correttamente osservato dalla Corte d’appello – e’ stato, d’altro canto, affermato piu’ volte da questa Corte in altri campi del diritto.

Ed invero, con riferimento alla societa’ di persone, si e’ ritenuta legittima una manifestazione di volonta’ concorde di tutti i soci diretta a porre nel nulla la dichiarazione di recesso emessa da uno di essi (Cass., 24/09/2009, n. 20544); del pari, in materia di contratto di lavoro, si e’ affermato che le parti, d’accordo, possono fare cessare gli effetti del recesso del datore di lavoro, o del lavoratore (Cass., 15/06/2011, n. 13090, Cass., 18/05/2006, n. 11664, secondo cui il licenziamento disciplinare, intimato senza il rispetto delle garanzie procedimentali di cui all’articolo 7 dello statuto dei lavoratori, puo’ ritenersi revocato ed il rapporto di lavoro ricostituito mediante un accordo delle parti; Cass., 29/04/2011, n. 9575, in tema di revoca delle dimissioni del lavoratore).

Anche in materia contrattuale, peraltro, sia pure con riferimento a fattispecie di scioglimento del contratto diverse dal recesso, questa Corte ha affermato che la rinuncia agli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento, che si sia gia’ verificata per una delle cause previste dalla legge (articoli 1454, 1455 e 1457 c.c.), ovvero anche per effetto di pronuncia giudiziale (articolo 1453 c.c.), costituisce tipica espressione dell’autonomia privata (articolo 1322 c.c.), che come riconosce al creditore il diritto potestativo di non eccepire preventivamente l’inadempimento che potrebbe dare causa alla risoluzione del contratto, cosi’ non gli nega quello di non avvalersi della risoluzione gia’ verificatasi o gia’ dichiarata, e di ripristinare contestualmente l’obbligazione rimasta inadempiuta (Cass., 04/05/1991, n. 4908).

2.3. Ebbene, nel caso di specie, non puo’ revocarsi in dubbio che le parti abbiano concordemente posto nel nulla il recesso comunicato dal cliente alla banca con comunicazione in data 22 novembre 2006, mediante uno scambio di successivi atti scritti, costituiti dalla missiva del (OMISSIS) del 5 dicembre 2006, di revoca del precedente recesso, e dalla accettazione implicita di tale revoca da parte dell’istituto di credito, operata con missiva del 16 gennaio 2007, con la quale la banca ampliava, altresi’, la linea di credito accordata al correntista.

Deve trovare, invero, applicazione – nella fattispecie concreta – il principio secondo cui, in tema di contratti soggetti alla forma scritta “ad substantiam”, il perfezionarsi del negozio puo’ avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte.

Sempre che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volonta’ contrattuale, ivi compresa l’individuazione o quantomeno l’individuabilita’ del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volonta’ non sia stata revocata dal proponente, prima che lo stesso abbia avuto notizia, anche in forma verbale o “per facta concludentia”, purche’ in modo idoneo a giungere a conoscenza dell’altra parte, dell’accettazione della controparte (Cass., 15/04/2016, n. 7543).

2.4. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato che la banca – con missiva del 16 gennaio 2007, indirizzata al (OMISSIS) – accettava implicitamente la revoca del recesso; tanto vero che, non soltanto non dava corso alla vendita dei titoli esistenti nel portafoglio del cliente – che l’istituto di credito era tenuto ad alienare, in caso di recesso, nei successivi quindici giorni, ai sensi dell’articolo 11 del contratto di gestione patrimoniale -, ma riconosceva altresi’ al cliente un’estensione della linea di credito da Euro 625.000,00 ad Euro 945.000,00.

Se ne deve inferire la sussistenza, nella specie, di una manifestazione di volonta’ concorde delle parti, espressa nella forma scritta richiesta dalla legge, diretta a porre nel nulla gli effetti del recesso del cliente ed a proseguire il medesimo rapporto, che in effetti – come accertato dalla Corte territoriale (p. 6) – veniva proseguito regolarmente per circa due anni dopo la comunicazione del recesso, essendosi estinto soltanto in data 26 settembre 2008.

Va infine soggiunto, al riguardo, che il ricorrente non ha neppure riprodotto, ne’ allegato al ricorso, il contenuto della missiva del 16 gennaio 2007, che – a suo dire – conterrebbe una nuova proposta contrattuale, onde consentire alla Corte di delibarne il contenuto, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

3. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso del (OMISSIS) deve essere rigettato.

Devono trovare applicazione i seguenti principi di diritto:

“l’atto con il quale il contraente esercita il recesso convenzionale (articolo 1373 c.c.) o legale (articolo 1385 c.c.), costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall’articolo 1372 c.c., comma 1, e’ immediatamente vincolante sia per l’emittente che per la controparte, anche quando l’efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti; il recesso e’, di conseguenza, irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia, ai sensi dell’articolo 1334 c.c., derivandone l’estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale; l’irrevocabilita’ unilaterale del recesso, dal momento in cui l’emittente lo abbia comunicato alla controparte, non puo’ comportare l’esclusione della facolta’ per le parti, nell’esercizio della loro autonomia (articolo 1322 c.c.), di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volonta’ che, nel caso di contratto in forma scritta ad substantiam, deve risultare da atto scritto”.

4. Le spese del presente giudizio, in forza del principio di soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma i quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.