caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.

 

Giudice di Pace Milano, Sezione 2 civile Sentenza 4 settembre 2018, n. 7238

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Avv. Tommaso CATALDI

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta in primo grado al n. 5917/2016 R.G.

PROMOSSA DA

In.An., nella sua qualità di titolare della ditta individuale Immobiliare In., corrente in Milano, Via (…), elettivamente domiciliata in Milano, via (…), presso lo studio degli Avv.ti Ve.Be. e Sa.Ma., che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente.

ATTRICE

CONTRO

Di.Al., in qualità di titolare della Ditta individuale “La.” (…), in persona del legale rappresentante Sig. Al.Di., con sede in Milano, Via (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.El. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Milano, C.so (…).

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e merita pertanto accoglimento.

Risulta dagli atti di causa e dall’istruttoria espletata che il Sig. Di. si era impegnato a corrispondere all’attrice la complessiva somma di Euro 2.500,00 a titolo di compenso per l’attività di segnalazione di clientela ed, in particolare, perché l’attrice gli aveva procacciato due clienti che avevano necessità di ristrutturare i rispettivi appartamenti (meglio indicati in citazione). Da tanto scaturivano due contratti di appalto.

Tanto è stato provato sia dalla documentazione prodotta, sia con piova per testi (cfr. deposizioni dei testi Fe. e Bu., già clienti dell’attrice per aver acquistato, con la mediazione della stessa, rispettive unità immobiliari).

Oltretutto, la circostanza che la ristrutturazione dei due immobili dei sig.ri Bu. e Fe. sia avvenuta ad opera della società del Di. perché conosciuto grazie all’intervento della In. non è stata mai contestata dal convenuto. Quest’ultimo contesta solo il rapporto giuridico che parte attrice vorrebbe far valere a sostegno della sua richiesta, ritenendo che nel caso di specie ricorra, comunque, la fattispecie del contratto di mediazione e che a questo deve essere ricollegato l’eventuale riconoscimento del compenso.

Non appare neppure contestato che per i due incarichi ricevuti, erano stati pattuiti due compensi con importi ben stabiliti. Uno per Euro 500,00 (in relazione alla ristrutturazione Bu.) ed uno per Euro 2.000,00 (in relazione alla ristrutturazione Fe.).

In realtà nella fattispecie non si versa in una ipotesi di vera e propria mediazione/intermediazione immobiliare.

Al riguardo giova richiamare la giurisprudenza di legittimità relativa alla distinzione fra la fattispecie negoziale tipica del contratto di agenzia e quella atipica del procacciamento di affari, sia sul piano formale con riguardo in particolare all’onere della prova scritta del negozio, sia sul piano sostanziale e funzionale.

La Suprema Corte ha infatti affermato che “caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (cfr. ex multis Cass. Sez. L, n. 13629 del 24/06/2005; nello stesso senso Cass. Sez. L, n. 1078 del 08/02/1999).

Ne deriva, sul piano della disciplina del rapporto e dei rispettivi obblighi delle parti, che ai procacciamento d’affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) die non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle – di legge o di contratto – che lo presuppongono (come nella specie l’indennità di mancato preavviso, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità di cessazione del rapporto) (Cass. Sez. L, n. 13629 del 24/06/2005).

Ed ancora. “Nel rapporto di agenzia – che si distingue dal rapporto di procacciatore d’affari, per la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente che, non limitandosi a raccogliere episodicamente le ordinazioni dei clienti promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale – le parti possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell’agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull’importo degli affari conclusi, come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso, od anche un minimo forfetario; ne consegue che l’esiguità dei compensi percepiti dal lavoratore non esclude la configurabilità del rapporto di agenzia” (Cass. Civ., Sez. I, n. 12776 del 23/07/2012).

Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale si ritiene che la fattispecie concreta dedotta in causa! integri l’ipotesi del procacciamento di affari e non del contratto di agenzia.

Trattandosi di rapporto di procacciamento d’affari e sussistendo idonea prova di specifiche pattuizioni intercorse fra le parti, l’ammontare del compenso spettante all’attrice, in relazione ai due contratti di appalto per la ristrutturazione di due immobili procurati al preponente, odierno convenuto, va confermato nella complessiva somma di Euro 2.500,00, oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

La sentenza è ex lege provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda dell’attrice nel contraddittorio delle parti così dispone:

accoglie la domanda attorea;

condanna il convenuto DI.Al., in qualità di titolare della Ditta individuale “La.” al pagamento in favore di parte attrice, della somma di Euro 2.500,00, oltre interessi legali, come in motivazione;

Condanna il convenuto al rimborso delle spese del giudizio a favore dell’attrice che, tenuto conto della natura della lite e del valore della causa, liquida in Euro 850,00 per compensi ed in Euro 120,00 per spese a cui va aggiunto il rimborso delle spese generali al 15% sui compensi nonché CPA e IVA come per legge;

dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti per legge.

Così deciso in Milano il 6 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

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