nel contratto di apprendistato, rispetto all’attività lavorativa, la formazione assume un ruolo assolutamente preminente, ponendosi essa quale strumento per la realizzazione di finalità considerate già di alto valore sociale dalla Costituzione (art. 35 comma 2); il che spiega quelle norme miranti, da una parte, a rendere effettiva quella finalità ( così quelle norme che disciplinano specificamente la formazione professionale dell’apprendista) e, dall’altra, a compensare gli oneri affrontati dal datore di lavoro connessi all’attività di addestramento, attraverso una serie di vantaggi (di varia natura, dalle agevolazioni contributive alla non computabilità degli apprendisti nell’organico dell’azienda, ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale prevista per l’applicabilità di determinate tutele od obblighi a carico del datore, ecc.)
Tribunale Firenze, Sezione Lavoro civile Sentenza 6 giugno 2018, n. 387
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2440/2017 promossa da:
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MU.RO. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in VIA (…) – FIRENZE presso il difensore avv. MU.RO.
Parte ricorrente
contro
(…) SRL (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. (…) e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (…)
Parte resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente agisce in giudizio per ottenere la condanna di (…) srl al pagamento di:
– Euro 5225,41 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito quale apprendista e quanto avrebbe avuto diritto a percepire in virtù dell’inquadramento nel V liv ccnl metalmeccanici industria, in ragione della allegata invalidità del contratto di apprendistato sottoscritto con la datrice;
– Euro. 2891,28 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e rimborso della somma illegittimamente trattenuta a tale titolo dalla datrice nell’ultima busta paga;
– Euro 101,05 a titolo di differenza sull’elemento perequativo.
Il ricorso è stato accolto per le seguenti ragioni.
Differenze retributive connesse al V livello rivendicato.
Il ricorrente ha documentalmente dimostrato l’esistenza del contratto di apprendistato (cfr. doc. 1 ric.) e la durata del rapporto , conclusosi per dimissioni (cfr. doc. 3 ric.).
La contumacia della parte convenuta le ha impedito di provare, come sarebbe stato suo onere a fronte delle precise contestazioni del ricorrente (cfr. tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 3696 del 14/03/2001), la genuinità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti, contratto il cui elemento caratterizzante è costituito oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall’obbligo del datore di lavoro di garantire una effettiva formazione sul lavoro, finalizzata al conseguimento, da parte dell’apprendista, di una particolare qualifica professionale.
Sulla centralità ed essenzialità dell’elemento formativo la Suprema Corte ha più volte avuto modo di soffermarsi.
Testualmente è stato sostenuto come “nel contratto di apprendistato, rispetto all’attività lavorativa, la formazione assume un ruolo assolutamente preminente, ponendosi essa quale strumento per la realizzazione di finalità considerate già di alto valore sociale dalla Costituzione (art. 35 comma 2); il che spiega quelle norme miranti, da una parte, a rendere effettiva quella finalità ( così quelle norme che disciplinano specificamente la formazione professionale dell’apprendista) e, dall’altra, a compensare gli oneri affrontati dal datore di lavoro connessi all’attività di addestramento, attraverso una serie di vantaggi (di varia natura, dalle agevolazioni contributive alla non computabilità degli apprendisti nell’organico dell’azienda, ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale prevista per l’applicabilità di determinate tutele od obblighi a carico del datore, ecc.)” (così Cass Sez. L, Sentenza n. 6787del11/05/2002 in motivazione).
La suddetta violazione contrattuale, appare di rilevante entità, poiché incide su un elemento essenziale del contratto, e cioè sulla stessa causa formativa e comporta, dunque l’accertamento dell’esistenza ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con diritto all’inquadramento nel liv. V CCNL.
Di accertamento e non di conversione si tratta sia perché stante la nullità della causa mista sopravvive la causa propria del contratto di lavoro subordinato ( lavoro in cambio di retribuzione) sia perché le modalità di svolgimento del rapporto sono quelle tipiche della subordinazione.
Ne consegue il diritto alle differenze retributive calcolate come da conteggio in atti.
Indennità di preavviso
E’ documentato in atti il mancato pagamento delle retribuzioni relative a tre mensilità consecutive, ammesso da parte datoriale nella lettera datata 12 giugno 2015 in atti (doc. 4 ric.).
E’ pur vero che nella suddetta lettera la società datrice afferma che il lavoratore avrebbe accettato la dilazione, ma la circostanza, decisamente contestata dal ricorrente non risulta provata dalla convenuta, rimasta come si è detto, contumace.
Tale inadempimento datoriale costituisce giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c. (cfr. Cass. 5146/98; Cass. 845/1999).
Ne consegue il diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento dell’indennità di preavviso e la restituzione della somma trattenuta a tale titolo dalla datrice nell’ultima busta paga, e così complessivamente Euro 2981,28 (1445,64 x2).
Elemento perequativo
Dalle buste paga in atti emerge il pagamento della indicata voce retributiva in misura ridotta rispetto a quanto dovuto sulla base del CCNL prodotto.
La differenze è determinata in Euro 101,05 come da conteggio sindacale (cfr. doc. 11).
Su tutte le somme devono essere calcolati i rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
– accerta la nullità del contratto di apprendistato e la costituzione tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 5 settembre 2011, cessazione all’8 giugno 2015 e diritto all’inquadramento nella cat V CCNL Metalmeccanici industria;
– condanna parte convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro8217,74 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal di del dovuto al saldo;
– condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 3.500 oltre iva e cpa.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Firenze il 6 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2018.