Tribunale Milano, Sezione 13 civile Sentenza 9 gennaio 2018, n. 91
Il contratto di noleggio è assimilabile alla locazione di un bene mobile. A tale fattispecie contrattuale va ricondotto anche il contratto di “nolo a caldo” intercorso tra le parti, che si caratterizza per la messa a disposizione del noleggiatore, unitamente all’attrezzatura, di un operatore specializzato. Si tratta dunque di un contratto a causa mista, in cui tuttavia il lavoro del dipendente ha carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del mezzo in cambio di un corrispettivo, per cui deve ritenersi prevalente la causa locatizia, con conseguente applicazione delle relative disposizioni normative.
Trova pertanto applicazione l’art. 1588 c.c., che addossa al conduttore la responsabilità per la perdita o il deterioramento della cosa locata, qualora non dimostri che il danno sia derivata da causa a lui non imputabile.
Tribunale Milano, Sezione 13 civile Sentenza 9 gennaio 2018, n. 91
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5078/2015 promossa da:
(…) SAS (C.F. (…)) con il patrocinio dell’avv. DO.GI. e dell’avv. CO.AN. ((…)) PIAZZA (…) LEGNANO; con elezione di domicilio in PIAZZA (…) 20025 LEGNANO presso l’avvocato suddetto
ATTORE
Contro
(…) S.R.L. (C.F. (…)), con il patrocinio degli avv.ti MA.AL. ((…)) VIA (…) 20122 MILANO e MA.AN. ((…)) VIA (…) 20100 MILANO; con elezione di domicilio in presso lo studio degli avvocati suddetti
CONVENUTO
(…) SPA (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. GANDINI ALBERTO e dell’avv. MEVIO TIZIANA ((…)) VIA MAZZINI, 69 23100 SONDRIO; elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 69 23100 SONDRIO presso il difensore avv. GANDINI ALBERTO
TERZO CHIAMATO
Società (…) soc. coop , con il patrocinio dell’avv. Emanuella Agostinelli ed elettivamente domiciliata presso il studio in Milano , corso Matteotti n. 3
TERZA CHIAMATA
Società (…) s.p.a., con il patrocinio dell’avv. Ca.De. ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, via (…)
TERZA CHIAMATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (…) S.a.s. ha agito a titolo contrattuale nei confronti della società (…) S.r.l., con la quale aveva stipulato un contratto di noleggio “a caldo” di una minipale da 20 q.li tg. (…) con benna miscelatrice e di una pala gommata da 42 q.li tg. (…) con fresa simex T450, proponendo domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 9.7.2014.
La domanda è fondata, avendo l’attrice compiutamente assolto all’onere probatorio, dando prova del contratto di noleggio intercorso tra le parti e dell’avvenuto danneggiamento dei beni noleggiati in costanza di contratto.
La società attrice ha noleggiato alla convenuta i beni indicati, mettendo a disposizione anche un proprio dipendente con la funzione di utilizzare il mezzo noleggiato.
La responsabilità per i danni è regolata dall’art. 7 del contratto di noleggio, che pone a carico del noleggiante la responsabilità per i danni cagionati al noleggiatore o ai terzi a cose o persone derivanti “unicamente dalla manovra e dal funzionamento del mezzo noleggiato, ed a questo limitato fine ha, tramite i propri ausiliari…. la gestione tecnica ed il controllo dell’attività svolta con il mezzo stesso”, escludendo espressamente la responsabilità del noleggiante per i danni “conseguenti ad ordini, istruzioni o direttive impartite dal noleggiatore a detto personale per l’impiego commerciale del mezzo noleggiato”.
Al momento del sinistro il mezzo di proprietà della società attrice era guidato da un suo dipendente, che tuttavia ha eseguito lo scavo seguendo le istruzioni che gli sono state fornite dalla società convenuta e più precisamente sulla base di una piantina consegnata all’autista, che indicava dettagliatamente le modalità di esecuzione dello scavo ed in particolare precisava le zone in cui lo scavo andava realizzato a mano e quelle in cui poteva venire effettuato con la macchina scavatrice oggetto di noleggio. A tali istruzioni il conducente della scavatrice si è diligentemente attenuto e l’incidente si è verificato a causa della presenza di un tubo superficiale e non segnalato di proprietà di (…) s.p.a., in una zona nella quale non vi era la prescrizione dello scavo a mano , che, urtato dalla macchina scavatrice, ne ha provocato l’incendio (cfr dep. (…), (…) e (…)).
Essendo lo scavo avvenuto sotto le direttive e nel rispetto delle istruzioni fornite dalla società convenuta, deve escludersi la responsabilità del noleggiante per i danni che si sono prodotti durante l’esecuzione dei lavori, in applicazione del disposto di cui all’art. 7 del contratto di noleggio.
Il contratto di noleggio è assimilabile alla locazione di un bene mobile. A tale fattispecie contrattuale va ricondotto anche il contratto di “nolo a caldo” intercorso tra le parti, che si caratterizza per la messa a disposizione del noleggiatore, unitamente all’attrezzatura, di un operatore specializzato. Si tratta dunque di un contratto a causa mista, in cui tuttavia il lavoro del dipendente ha carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del mezzo in cambio di un corrispettivo, per cui deve ritenersi prevalente la causa locatizia, con conseguente applicazione delle relative disposizioni normative.
Trova pertanto applicazione l’art. 1588 c.c., che addossa al conduttore la responsabilità per la perdita o il deterioramento della cosa locata, qualora non dimostri che il danno sia derivata da causa a lui non imputabile.
La società convenuta non ha fornito la prova liberatoria.
Ha negato la responsabilità assumendo: 1) che la piantina che indicava le modalità di esecuzione dello scavo era stata predisposta e fornita dalla società committente (…) s.p.a. e che lo scavo era stato eseguito rispettando scrupolosamente le istruzioni tecniche riportate nella piantina 2 ) che nel punto in cui si è verificato il sinistro la cartina non indicava la presenza di sottoservizi né prescriveva di procedere allo scavo a mano 3) che il tubo da cui è scaturito l’incendio si trovava in posizione irregolare, essendo collocato ad una profondità di meno di 17/20 cm dalla superficie, dovendo i tubi essere interrati a circa 80/100 cm dalla superficie, e la sua presenza non era segnalato.
Le circostanze sopra esposte, che sono state dimostrate dalle prove orali e dal verbale di constatazione del sinistro, non valgono ad escludere la responsabilità della società convenuta, che ha eseguito i lavori in forza di contratto di subappalto concluso con la società (…) s.p.a., essendo l’appaltatore responsabile dei danni cagionati nel corso dell’esecuzione dei lavori (cfr ex multis 1234/2016: L’autonomia dell’appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell’ipotesi di riferibilità dell’evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale “nudus minister” dello stesso”).
La società convenuta non è dunque liberata dalla responsabilità nei confronti della società attrice per il fatto di avere eseguito lo scavo secondo le istruzioni che le erano state fornite dalla società committente, essendo tali istruzioni necessarie all’esecuzione dei lavori di scavo ma non tali da comportare un’ingerenza nell’attività dell’appaltatore così cogente da escluderne totalmente l’autonomia e da ridurlo a mero esecutore, in assenza di ordini precisi impartiti in loco dalla società committente e di esecuzione dell’opera sotto il suo diretto controllo della stessa, condizioni queste ultime assenti nella fattispecie oggetto di causa.
Tuttavia le istruzioni fornite dalla committente circa la modalità di esecuzione dello scavo hanno comportato un’ingerenza sull’attività svolta dall’appaltatore, cui sono state impartite direttive specifiche circa l’esecuzione dei lavori di scavo, così da ridurne l’autonomia (Cass. 24008/2008), ed un legittimo affidamento di quest’ultimo a tali istruzioni, così da rendere configurabile un concorso della committente nella determinazione del sinistro.
La committente (…) s.p.a., che ha fornito alla convenuta una cartina contenente indicazioni errate, sulla base delle quali è stato eseguito lo scavo, e che sono state all’origine del sinistro, è responsabile in misura corrispondente al 50% dell’intero apporto causale. Infatti risulta provato: 1 ) che la piantina che indicava le modalità di esecuzione dello scavo era stata realizzata dalla committente , previa verifica tramite scansioni georadar delle presenza di tubazioni nel sottosuolo (cfr dep. (…), (…)) 2 ) che tale piantina era estremamente dettagliata e specificava le aree nelle quali lo scavo doveva essere eseguito a mano, riguardando tale prescrizione anche le aree per le quali le rilevazioni georadar fornivano dati incerti (dep. (…)) 3 ) che lo scavo era stato eseguito secondo le modalità indicate dalla piantina e che nel punto in cui è avvenuto l’incidente non era prescritto l’obbligo di eseguire lo scavo a mano 4) che la presenza del tubo superficiale che ha causato il sinistro non era segnalata nella piantina che è stata fornita alla appaltatrice né lo era nella planimetria rilasciata dal Comune (cfr dep. (…)), anch’essa consegnata alla società convenuta (dep. (…)) e dunque era sconosciuta sia alla committente che all’appaltatrice.
Quest’ultima, per quanto si sia attenuta alle indicazioni fornite dalla committente e sebbene la presenza della tubazione che ha provocato l’incidente non fosse prevedibile – essendo stata collocata irregolarmente ad una profondità di 17/20 cm dalla superficie anziché ai 90 prescritti dalla legge – né visibile, in quanto coperta da manto stradale, né fosse segnalata, non è esente da responsabilità, essendo impresa specializzata nell’esecuzione di lavori di scavo (cfr contratto di appalto) e direttamente responsabile dell’esecuzione di tali lavori in forza del contratto di appalto ( art. 5 del contratto “L’impresa …. è totalmente responsabile di ogni infortunio o danno causato dal proprio personale a dipendenti o beni della società, nonché a terzi e/o cose in genere intendendosi perciò la società indenne e sollevata al riguardo da ogni responsabilità”). Inoltre la piantina fornita dalla committente indicava la presenza di sottoservizi in area prossima a quella in cui è avvenuto l’incidente, con la prescrizione dell’obbligo di eseguire lo scavo a mano nell’area del civico 2 ed in altre due aree prossime al civico 4, all’altezza del quale si è verificata la rottura della tubazione del gas. Tale essendo lo stato dei luoghi segnalato dalla planimetria fornita dalla committente ed avendo i testimoni riferito che il cordolo del marciapiede, in corrispondenza del passaggio della tubazione di (…) interessata dal sinistro era stato tagliato e sagomato a livello della strada per consentire il passaggio del tubo, così evidenziando un’anomalia sospetta, norme di prudenza e diligenza avrebbero richiesto l’esecuzione dello scavo con particolare cura nell’area interessata dal sinistro.
Di nessun rilievo invece appaiono le contestazioni sollevate della terza chiamata (…) s.p.a. in ordine alla responsabilità della società (…) per avere collocato la propria tubazione in posizione irregolare, non essendo stata chiamata in causa la società (…) e non valendo tali contestazioni ad escludere la responsabilità della terza chiamata.
Per quanto sopra espresso, stima il Tribunale che la convenuta e la terza chiamata abbiano concorso in eguale misura alla determinazione del sinistro.
Il C.T.U. ha quantificato i danni ai beni noleggiati nella somma di Euro 26.500,00 iva esclusa, corrispondente al valore ante sinistro della pala meccanica, andata completamente distrutta a seguito del sinistro, ed in quella di Euro 5.794,74 iva esclusa, per i costi sostenuti dalla società attrice per la riparazione della fresa.
La società attrice ha chiesto anche il rimborso della spesa sostenuta per il noleggio di macchinari analoghi, che ha fornito alla convenuta per ultimare i lavori, offrendo prova scritta di avere sostenuto una spesa di Euro 5.812,80 ( cfr fatture 6,7 e 8 ). La voce di danno è stata contestata per trattarsi di danno che non costituisce conseguenza immediata e diretta dell’incidente. La contestazione è fondata. Infatti, per quanto risulti provato che la società convenuta, successivamente all’incidente, abbia noleggiato dalla società attrice per circa 10 giorni una macchina con caratteristiche analoghe (dep. testimone (…) ), tale spesa non è correlata con le obbligazioni assunte con il contratto di noleggio, al contrario la distruzione dei beni noleggiati per fatto e colpa del noleggiatore escludeva ogni obbligo per la società noleggiante di fornire beni analoghi. Inoltre il danno non risulta dimostrato in quanto le fatture prodotte dalla società attrice sono relative a spese di noleggio per macchinari diversi da quelli oggetto del contratto intercorso tra le parti e per periodi più lungi rispetto a quelli cui ha fatto riferimento il testimone ( giorni 15 in totale con riferimento alle fatture sub. doc. 6 7 e 8), l’ultimo dei quali è di molto successivo al verificarsi del sinistro (cfr fattura sub. (…) dal 2.9.al 12.9).
Pertanto il danno ammonta ad Euro 32.294,74, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi con decorrenza dal sinistro al saldo. Non è dovuto il rimborso dell’Iva, non costituendo tale imposta un costo per la società attrice, che recupera il tributo con l’istituto della compensazione dei crediti Iva.
Applicato il principio di diritto dell’estensione automatica della domanda dell’attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato (cfr ex multis da Cass. 24294/2016 “nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l’atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia “impropria”, in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell’evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall’altro, va privilegiata l’effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno. In tal caso, si verifica l’estensione automatica della domanda dell’attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato”) la società convenuta e la terza chiamata (…) s.p.a. vanno condannate in via solidale al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice con ripartizione interna dell’onere risarcitorio nella misura del 50% ciascuno.
Operano entrambe le polizze assicurative.
Quanto al contratto assicurativo intercorso tra la società convenuta e la società (…) la compagnia ha eccepito l’inoperatività della polizza in ragione dell’esclusione prevista dall’art. R16 lett. d (rubricato “danni esclusi dalla garanzia R.C.T.”), che esclude la copertura per i danni “alle cose che l’assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo”. La contestazione è infondata in quanto, trattandosi di “nolo a caldo”, i macchinari noleggiati non si trovavano nella detenzione del noleggiatore, bensì dell’operaio specializzato della società noleggiatrice incaricato di condurre tali mezzi e che operava alla guida della scavatrice quanto è avvenuto l’incidente. Tanto meno opera l’esclusione di cui al punto R16 lettera g ) che esclude dalla copertura assicurativa i danni “alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori”, posto che il danno riguarda il macchinario utilizzato per l’esecuzione dei lavori mentre l’esclusione prevista dalla polizza attiene ai beni presenti nell’ambito di esecuzione dei lavori ma estranei alle opere, come risulta chiaro dal tenore della franchigia di cui all’art. 1 delle “condizioni particolari di responsabilità civile (cfr p. 15 del contratto di assicurazione).
Dunque deve trovare accoglimento la domanda di manleva proposta dalla società convenuta, limitatamente al 50% dei danni riferibili a responsabilità della (…) S.r.l. ed al netto della franchigia contrattuale ( art. 22 della polizza assicurativa).
La società (…) s.p.a., che assicura la terza chiamata (…) s.p.a., ha contestato l’operatività della polizza, invocando l’art. 1 delle condizioni generali che, nel prevedere la copertura assicurativa per i danni provocati involontariamente a terzi, esclude che i subappaltatori siano considerati terzi. L’eccezione è infondata in quanto i danni in relazione ai quali è stata invocata la garanzia assicurativa non sono danni subiti dal subappaltatore – società (…) s.r.l. – bensì dalla società attrice con la quale quest’ultima ha stipulato un contratto di noleggio. La franchigia contrattuale non trova applicazione, essendo prevista per i danni a condutture ed impianti sotterranei (punto V p. 4 del contratto di assicurazione) Di conseguenza deve accogliersi la domanda di manleva per la quota del 50% dei danni imputabili alla terza chiamata (…) s.p.a.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali sostenute dalla società attrice vanno poste a carico solidale della società (…) s.r.l. e della (…) s.p.a. con ripartizione interna dell’onere in proporzione della metà a carico di ciascuna delle parti.
Con lo stesso criterio vanno ripartite le spese di C.T.U., come liquidate dal giudice, e quelle del C.T.P.
Per lo stesso principio, vanno poste a carico delle rispettive compagnie di assicurazioni le spese processuali sostenute dalla convenuta (…) s.r.l. e dalla (…) s.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
respinta ogni altra domanda ed eccezione, condanna la convenuta (…) s.r.l., in solido con la società (…) s.p.a., a pagare alla società attrice (…) s.a.s., a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 32.294,74, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi ponderati con decorrenza dal sinistro fino al saldo, con ripartizione interna dell’onere risarcitorio in misura corrispondente al 50% per ciascuna delle parti;
accoglie le domande di manleva proposte nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazioni, condannando la società la società (…) soc. coop. e la società (…) s.p.a. a tenere manlevate ed indenni rispettivamente la società (…) s.r.l. e la società (…) s.p.a. da tutto quanto le stesse sono tenute a pagare alla società attrice in forza delle presente sentenza;
condanna la convenuta (…) S.r.l. e la terza chiamata (…) S.p.A., in solido tra loro, a rifondere le spese processuali sostenute dalla società attrice, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 567,00 per spese, oltre al rimborso forfetario per spese generali ed agli accessori legge;
pone a carico della convenuta e della terza chiamata in solido le spese di C.T.U., come liquidate dal giudice e quelle del C.T.P. di parte attrice, liquidate in Euro 742,00;
condanna la società (…) a rifondere le spese processuali sostenute dalla convenuta (…) S.r.l., che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario per spese generali ed agli accessori di legge;
condanna la società (…) s.p.a. a pagare le spese processuali sostenute dalla società (…) s.p.a., che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Milano il 3 gennaio 2018.
Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2018.