quanto all’introduzione nel contratto di una clausola penale attribuente al concedente – per l’ipotesi dell’inadempimento dell’utilizzatore – l’intero importo del finanziamento e in piu’ la proprieta’ del bene, va osservato come questa Corte abbia gia’ avuto modo di affermarne la liceita’, con la precisazione che al fine di accertare se essa sia manifestamente eccessiva occorre valutare se nel caso concreto la pattuizione venga in tal modo a garantire al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, atteso che il risarcimento del danno al medesimo spettante deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto. A tale stregua, ove la liquidazione del bene non avvenga, non puo’ il concedente in concreto conseguire una locupletazione eludente il suindicato limite ai vantaggi perseguiti e legittimamente dal medesimo conseguibili in forza del contratto.

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|30 maggio 2019| n. 14755

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4271-2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA in persona del Presidente del C.d.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2921/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2018 dal Consigliere, Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/7/2016 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Milano 7/7/2016, di accoglimento della domanda nei confronti della medesima in origine dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. monitoriamente azionata di “pagamento dei canoni di leasing per piu’ mensilita’ a far data dal mese di (OMISSIS)”, in relazione “ai contratti di locazione finanziaria… aventi ad oggetto beni immobili”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 1218, 1334, 1453, 1456, 1590 e 1595 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso e/o contraddittorio esame” di fatto decisivo per il giudizio, e “motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria”, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia inteso applicare non gia’ l’articolo 1526 c.c. ma l'”articolo 15 delle condizioni generali di contratto”, invero “penalizzante per l’utilizzatore poiche’ mette il concedente nella condizione di disporre in via assoluta ed esclusiva della vendita del bene”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 1218 e 1456 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso e/o contraddittorio esame” di fatto decisivo per il giudizio e “motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria”, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia omesso di pronunziare in ordine alla “tolleranza di (OMISSIS)”, che “aveva comunque inciso sulla posizione soggettiva del debitore, cioe’ (OMISSIS), escludendone la colpa”.

Lamenta che la corte di merito “ha omesso di motivare e di spiegare quali fossero gli elementi atti ad escludere, nel caso in esame, qualsivoglia legame tra tolleranza ed elemento soggettivo (colpa)”.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 1526, 1322 e 1384, c.c., articolo 112 c.p.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso e/o contraddittorio esame” di fatto decisivo per il giudizio e “motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria”, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente “disatteso la natura di norma imperativa ed inderogabile pacificamente riconosciuta all’articolo 1526 c.c., espressamente ed erroneamente affermando la validita’ della clausola di cui all’articolo 15 dei contratti di leasing che si presenta, invece, in palese contrasto con detta norma”.

Lamenta che “nonostante l’affermata (da parte del giudice di seconde cure) natura inderogabile della norma di cui all’articolo 1526 c.c., l’ha sostanzialmente disapplicata ritenendo valide ed efficaci le clausole disciplinanti le conseguenze della risoluzione che si pongono in chiaro contrasto con detta norma”, laddove “le clausole di cui agli articoli 14 e 15 dei contratti di leasing sono nulle -anche se approvate per iscritto- per la sostanziale violazione dell’articolo 1526 c.c., non rispettando dette previsioni la disciplina inderogabile prevista dalla suddetta norma che impone la restituzione dei canoni gia’ versati e, a maggior ragione, l’impossibilita’ di chiedere quelli scaduti ed a scadere”.

Si duole che la clausola n. 15 “citata dei contratti di leasing si presenta, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, assolutamente insufficiente ed incongrua ad assicurare un riequilibrio delle posizioni del Concedente e dell’Utilizzatore”, essendo la relativa attuazione “rimessa alla piena ed esclusiva discrezionalita’ della concedente quanto a tempi, modalita’ e condizioni di vendita e quanto a tempi e modalita’ con cui il corrispettivo dovrebbe essere riversato in favore dell’utilizzatore”, laddove “quest’ultimo rimane privo di ogni sostanziale tutela, quanto ai suoi diritti sul bene, del quale per contro – una volta adempiuto all’integrale restituzione del finanziamento – dovrebbe avere il diritto di acquisire proprieta’ e disponibilita’”.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell’articolo 91 c.p.c., 1, 4, 5, 9 Tabella A Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, 1, 5, 6 della Tabella A Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “carenza assoluta” di motivazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia confermato la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure senza motivare in ordine al discostamento dai valori medi ivi indicati.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare alla clausola risolutiva espressa ex articolo 14 “dei contratti di leasing”, alla clausola ex articolo 15 “dei contratti di leasing”, al “contratto di locazione” e in particolare all'”articolo 7.4″, al “comportamento di (OMISSIS)”, alla “data di recapito delle citate missive” risultante “documentalmente dagli… allegati sub 7, 7 bis e 7 ter del fascicolo della fase monitoria di controparte”, all'”evento imprevedibile ed eccezionale (l’insolvenza di una Banca ( (OMISSIS))”, all'”espressa autorizzazione alla locazione concessa da (OMISSIS)”, al “comportamento colpevole in capo ad (OMISSIS)”, alla “pendenza di bonario componimento tra le parti”, alla “nota spese”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., l’articolo 15 “delle condizioni generali di contratto di leasing”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimita’ (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilita’ del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilita’ del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata sentenza rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

I requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c. vanno infatti indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilita’ del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilita’ del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Va per altro verso posto in rilievo come, al di la’ della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realta’ doglianze (anche) di vizio di motivazione al di la’ dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’illogicita’, l’insufficienza o la contraddittorieta’ della motivazione (es., pagg. 17 e 60 del ricorso) nonche’ l’omessa e a fortiori erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Senza sottacersi che, la’ dove si duole che la corte di merito abbia “posto a fondamento della pronunzia una circostanza di fatto errata”, la ricorrente in realta’ inammissibilmente prospetta un vizio revocatorio ex articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Quanto al merito, con particolare riferimento al 1 e al 3 motivo va anzitutto sottolineato come questa Corte abbia gia’ avuto modo di affermare che l’introduzione nell’ordinamento, tramite il Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, articolo 59, dell’articolo 72 quater L.F. non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e leasing traslativo, e le differenti conseguenze (nella specie, l’applicazione in via analogica dell’articolo 1526 c.c.) che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore (v. Cass., 29/4/2015, n. 8687).

Si e’ al riguardo altresi’ posto in rilievo che in ogni caso la norma di cui all’articolo 72 quater L.F. non disciplina la risoluzione del contratto di leasing bensi’ il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell’utilizzatore, essendo pertanto volta a regolare ipotesi del tutto diversa da quella disciplinata dalla norma sostanziale (la risoluzione per inadempimento), a tale stregua invero difettando l’eadem ratio legittimante l’interpretazione analogica (v. Cass., 18/6/2018, n. 15975).

L’applicabilita’ dell’articolo 72 quater L.F. in caso di risoluzione del contratto di leasing presuppone un difetto di disciplina che e’ invero proprio la presenza dell’articolo 1526 c.c. (norma generale rispetto all’articolo 72 quater L. Fall.) a smentire, rimanendo a tale stregua pertanto esclusa in radice la possibilita’ di farsi luogo al criterio all’analogia (v. Cass., 12/6/2018, n. 15202).

Si e’ nella giurisprudenza di legittimita’ altresi’ precisato che, trattandosi come nella specie di leasing traslativo, l’azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore, per inadempimento dell’utilizzatore assoggettato a concordato preventivo, e’ disciplinata dall’articolo 1526 c.c. dettato in tema di vendita con riserva della proprieta’ (v. Cass., 18/6/2018, n. 15975), sicche’, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse (solo) dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre che al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto (v. Cass., 20/9/2017, n. 21895).

Si e’ al riguardo ulteriormente osservato che in applicazione del disposto di cui all’articolo 1526 c.c., comma 2, con riferimento all’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l’irripetibilita’ dei canoni gia’ versati e la detrazione dalle somme dovute al concedente dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell’articolo 1526 c.c., comma 2, (v. Cass., 12/6/2018, n. 15202).

Orbene, nella fattispecie in esame e’ rimasto accertato che trattasi di ipotesi di leasing traslativo, in cui le parti hanno regolato (all’articolo 12 del contratto, indicato nell’impugnata sentenza) gli effetti della risoluzione anticipata dell’accordo prevedendo la detrazione dalle somme dovute dall’utilizzatore, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito.

Non si e’ pertanto fatta applicazione dell’articolo 72 quater L.F. ma di una clausola, integrante la fattispecie della clausola penale ammessa dall’articolo 1526 c.c., comma 2, ritenuta dalla corte di appello conforme alla ratio dell’articolo 1526 c.c..

Il richiamo all’articolo 72 quater e’ stato quindi dalla corte di merito operato quale mero argomento a sostegno dell’operata ricostruzione, e non quale norma da applicare al caso.

Orbene, vale al riguardo sintomaticamente osservare che la L. n. 124, articolo 1, commi 136-139, (legge annuale per la concorrenza e il mercato 2018), disciplinando le locazioni finanziarie -indicate come comprensive dei leasing immobiliari (comma 137) -, nel disporre la detrazione, dal ricavato dalla collocazione del bene a valori di mercato, delle spese, oltre che del residuo credito in linea capitale e del prezzo di opzione d’acquisto, prevede invero una disposizione del tutto analoga.

Deve per altro verso sottolinearsi che, al di la’ di mere ipotetiche congetture (come tali irrilevanti: cfr. Cass., 15/3/2018, n. 6387), la censura mossa dalla ricorrente nella specie in realta’ si sostanzia nella mera riproposizione della non accolta tesi dell’essere nella specie preferibile la diversa soluzione dell’applicazione dell’articolo 1526 c.c..

Senza sottacersi che non risultano al riguardo dalla medesima invero nemmeno indicati quali criteri legali d’interpretazione ex articolo 1362 c.c. ss., assuma dalla corte di merito essere stati nella specie invero violati per poter pervenire all’asseritamente erronea interpretazione della clausola contrattuale in argomento.

A tale stregua la ricorrente viola il principio affermato da questa Corte in base al quale l’interpretazione del contratto, nonche’ giusta il combinato disposto di cui all’articolo 1324 c.c., articoli 1362 c.c. ss. degli atti unilaterali (v., Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 6/5/2015, n. 9006), riservata al giudice del merito, e’ in sede di legittimita’ censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296).

Il sindacato di legittimita’ puo’ avere cioe’ ad oggetto non gia’ la ricostruzione della volonta’ delle parti ma solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495).

Si e’ al riguardo posto in rilievo come risponda ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ (pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso: v. Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758) che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento e’ rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate.

Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’articolo 1363 c.c., giacche’ per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non gia’ in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di piu’ clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).

Pur assumendo l’elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volonta’ delle parti, il giudice deve a tal fine necessariamente riguardare tale criterio alla stregua degli ulteriori criteri legali di interpretazione, e in particolare di quelli (quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non gia’ oggettiva, del contratto: v. Cass., 6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016; Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass., 12/6/2018, n. 15186; Cass., 19/3/2018, n. 6675. V. altresi’ Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell’interpretazione funzionale ex articolo 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex articolo 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295).

Il primo di tali criteri (articolo 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta (cfr. Cass., 13/11/2018, n. 29016).

L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex articolo 1366 c.c. quale criterio d’interpretazione del contratto (fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarieta’ contrattuale”) si specifica in particolare nel significato di lealta’, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628).

A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha gia’ avuto modo di porre in rilievo (v. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882), assume dunque fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale (v. Cass., 22/11/2016, n. 23701), con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale (articolo 1372 c.c.).

Per altro verso, quanto all’introduzione nel contratto di una clausola penale attribuente al concedente – per l’ipotesi dell’inadempimento dell’utilizzatore – l’intero importo del finanziamento e in piu’ la proprieta’ del bene, va osservato come questa Corte abbia gia’ avuto modo di affermarne la liceita’, con la precisazione che al fine di accertare se essa sia manifestamente eccessiva occorre valutare se nel caso concreto la pattuizione venga in tal modo a garantire al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, atteso che il risarcimento del danno al medesimo spettante deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto (cfr. Cass., 7/1/2014, n. 888. In termini generali sulla possibilita’ di esercitare d’ufficio i poteri ex articolo 1384 c.c. cfr., da ultimo, Cass., 25/10/2017, n. 25334).

A tale stregua, ove la liquidazione del bene non avvenga, non puo’ il concedente in concreto conseguire una locupletazione eludente il suindicato limite ai vantaggi perseguiti e legittimamente dal medesimo conseguibili in forza del contratto (cfr. Cass., 12/06/2018, n. 15202, ove si sottolinea che la clausola non recante indicazioni in ordine alla collocazione del bene a prezzi di mercato va comunque in tali termini intesa, alla stregua del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex articolo 1375 c.c.).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare la’ dove ha osservato che “Nel caso di specie il verificarsi di indebiti guadagni in favore della concedente, insito in ipotesi di clausole contrattuali regolanti il cumulo di utilita’, canoni e residuo valore del bene… e’ stato espressamente escluso dalla clausola pattizia n. 12 delle condizioni generali di contratto inter partes, con la quale le parti, disciplinando le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, hanno previsto, a fronte del diritto della societa’ di leasing di conseguire, oltre alla restituzione del bene ed al pagamento dei canoni insoluti, il risarcimento dei danni predeterminati in misura pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione d’acquisto finale, l’obbligo in capo alla concedente di decurtare dal proprio residuo credito il valore ricavato dalla vendita dell’immobile, con cio’ attuando un riequilibrio delle contrapposte prestazioni”.

Nella parte in cui ha sottolineato che “il ricavato della vendita del bene immobile, una volta avvenuta, integrera’… posta a credito dell’utilizzatore da detrarre dal residuo credito di (OMISSIS) spa, con restituzione dell’eventuale eccedenza tra debito e prezzo di vendita, cosi’ determinando nel caso di specie l’insussistenza di alcuna ingiusta locupletazione del concedente in danno dell’utilizzatore”.

La’ dove ha quindi ravvisato “la clausola di cui all’articolo 12 del contratto inter partes disciplinante gli effetti economici della risoluzione del contratto non… in contrasto con la norma dell’articolo 1526 c.c., che prevede, in caso di risoluzione del contratto con riserva di proprieta’, l’obbligo del concedente di restituire le rate riscosse e la ricezione di un equo compenso per l’utilizzo del bene, oltre al risarcimento del danno per il suo deprezzamento, e con i principi fissati dalla Suprema Corte in relazione a quanto dovuto a termini del citato articolo”.

Ancora, nella parte in cui ha posto in rilevo che “la giurisprudenza della Corte di Cassazione… sul tema dell’applicazione analogica al contratto di leasing traslativo della disciplina dettata dall’articolo 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprieta’, che prevede, da un lato, la restituzione dei canoni riscossi da parte del venditore, dall’altro, il suo diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno, ha costantemente affermato il principio di diritto che l’equo compenso deve comprendere la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilita’ come nuovo, il logoramento per l’uso”.

La’ dove ha altresi’ precisato che “quanto al risarcimento del danno, pure dovuto in tal caso, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che se il contratto ne ha previsto la liquidazione attraverso clausola penale, ove richiesto, il giudice, nell’esercizio del potere di valutazione e di riduzione dell’ammontare di tale clausola, deve tener conto del guadagno che il concedente si attendeva dal contratto se l’utilizzatore avesse adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del canone, utile che, rapportato al tempo in cui il capitale e’ stato impegnato, non deve essere percio’ inferiore a quello atteso dall’esecuzione dell’operazione economica come progettata”.

Nella parte in cui ha ulteriormente osservato non essere nella specie “il regolamento pattizio… difforme da quanto stabilito dal nuovo testo dell’articolo 72 L.F. sul tema delle conseguenze dello scioglimento del contratto di leasing in costanza di fallimento, a mente del quale e’ stato sancito il diritto della concedente alla riconsegna del bene con l’obbligo di restituzione alla curatela della differenza tra la somma ricavata dalla vendita del bene ed il suo credito”.

La’ dove ha “infine rilevato che lo stesso articolo 1526 c.c., comma 2, prevede la possibilita’ che le parti convengano che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennita’, salva la riduzione dell’indennita’ “secondo le circostanze””.

Nella parte in cui ha quindi concluso che “in virtu’ della previsione contrattuale di riconoscimento in favore dell’utilizzatore delle somme ricavate dalla vendita o dalla riallocazione del bene oggetto di leasing, non puo’ che riconoscersi la congruita’ del riconoscimento del diritto del concedente di trattenere quanto incassato stabilito dall’articolo 12 dei contratti di leasing dedotti in giudizio, tale da non determinare alcuna necessita’ di applicazione sostitutiva dell’articolo 1526 c.c.”.

Emerge evidente, a tale stregua, come la ricorrente inammissibilmente prospetti in realta’ una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimita’, nonche’ una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimita’ riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Senza infine sottacersi, da un canto, che secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non puo’ infatti imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacche’ ne’ l’una ne’ l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensi’ di quelle ritenute di per se’ sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Per altro verso, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni (plausibili), non e’ consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra (v. Cass., 2/5/2006, n. 10131; Cass., 25/10/2006, n. 22899).

All’inammissibilita’ e infondatezza dei motivi, assorbita ogni altra e diversa questione, consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.