Qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullita’, dell’annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso e’ quella di ripetizione di indebito oggettivo. Pertanto, non viola il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato il giudice che accolga le richieste restitutorie in conseguenza del rilievo di ufficio della nullita’ del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, dovendosi escludere che la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di ripetizione ed una specifica e differente causa di caducazione del contratto impedisca la condanna alla ripetizione dell’indebito.
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|30 maggio 2019| n. 14758
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1115-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) tutti eredi di (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS) SPA e per essa (OMISSIS) nella sua qualita’ di mandataria con rappresentanza che agisce in persona del Procuratore Speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti all’incidentale –
e contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA DITTA (OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 679/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 21/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Messina, con sentenza n. 679 del 21/11/2016, ha, per quanto ancora rileva in questa sede: accolto parzialmente l’impugnazione principale proposta da (OMISSIS) S.p.a. e rigettato l’incidentale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso sentenza del Tribunale di Patti, dichiarato la nullita’ del contratto misto stipulato il 23/12/1994 tra (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) s.r.l. con obbligo degli eredi del (OMISSIS) di restituire all’ (OMISSIS) S.p.a., quale cessionaria di (OMISSIS) S.p.a. l’importo ricevuto.
Avverso la sentenza della Corte territoriale (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono con quattro motivi, formulati ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 e ne chiedono la cassazione per ultrapetizione in relazione all’articolo 112 c.p.c., nonche’ con riferimento agli articoli 1422 e 2033, cui agli articoli 2744 e 2935 c.c. affermando che a seguito della dichiarazione di nullita’ per violazione del divieto di patto commissorio non era dovuta la restituzione della somma pagata per il bene e comunque il diritto alla restituzione della somma si sarebbe prescritto.
Si e’ difesa con controricorso (OMISSIS) S.p.a. che propone ricorso incidentale ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione articolo 2744 c.c..
Le (OMISSIS)- (OMISSIS) propongono controricorso al ricorso incidentale di (OMISSIS) S.p.a., di cui viene chiesta la dichiarazione di inammissibilita’ per violazione dell’articolo 366 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I quattro motivi del ricorso principale sono cosi’ formulati: violazione dell’articolo 112 c.p.c. e degli articoli 1422 e 2033 cod. civ. anche in relazione all’articolo 2935 c.c., in quanto la domanda di ripetizione dell’indebito sarebbe dovuta essere stata proposta dall’ (OMISSIS) S.p.a. (oggi (OMISSIS) S.p.a.) previa costituzione rituale dinanzi al Tribunale e con domanda riconvenzionale.
Il secondo mezzo e’ parimenti formulato in base all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli articoli 1422, 2033 e 2935 c.c. ed addebita alla sentenza gravata di avere pronunciato oltre la domanda, affermando che conseguenza della riscontrata nullita’ era l’obbligazione restitutoria.
Il terzo motivo e’ articolato sull’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 e censura la pronuncia d’appello in relazione agli articoli 1422 e 2033 e 2935 e 1362 c.c. per avere erroneamente interpretato il tenore delle domande formulate da (OMISSIS) in primo grado.
Infine, il quarto motivo e’ mosso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione agli articoli 1422 e 2033 e 2935 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente che la restituzione del bene oggetto del contratto dichiarato nullo costituisse ovvia conseguenza dell’inesistenza della causa solutoria.
I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Essi sono infondati.
La sentenza della Corte di Messina ha ritenuto, confermando la statuizione del Tribunale di batti, che tra il (OMISSIS), la (OMISSIS) S.p.a. (oggi (OMISSIS) S.p.a.) e la (OMISSIS) S.r.l., successivamente fallita, fosse intervenuto un negozio tendente ad eludere il divieto del patto commissorio, di cui all’at. 2744 c.c., con un’operazione di carattere sostanzialmente trilaterale nella quale alla vendita del bene immobile da parte del (OMISSIS) si affiancava un leasing finanziario da parte dell’ (OMISSIS) S.p.a., al fine di finanziarie il soggetto, la (OMISSIS) s.r.l. gravemente esposto con istituto di credito. A detta ricostruzione, ed alla dichiarazione di nullita’ dell’intera operazione, realizzata mediante contratti collegati, di vendita di immobile e di concessione in leasing finanziario, e’ conseguita correttamente l’affermazione di obbligo restitutorio, in quanto alla nullita’ consegue, per volonta’ di legge, l’obbligazione di restituire quanto ricevuto, dovendosi ritenere che il negozio nullo non abbia prodotto, sin dalla sua originaria stipulazione, alcun effetto.
La restituzione di quanto ricevuto in esecuzione di un contratto dichiarato nullo e’ conseguenza prevista dall’ordinamento in via generale, come affermato ripetutamente da questa Corte, senza che vi sia necessita’ di una specifica domanda di parte
(Cass. n. 00715 del 15/01/2018): “Qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullita’, dell’annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso e’ quella di ripetizione di indebito oggettivo. Pertanto, non viola il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato il giudice che accolga le richieste restitutorie in conseguenza del rilievo di ufficio della nullita’ del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, dovendosi escludere che la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di ripetizione ed una specifica e differente causa di caducazione del contratto impedisca la condanna alla ripetizione dell’indebito”
e, ancora (Cass. n. 02956 del 07/02/2011):
“Qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi – tanto nel caso di nullita’, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso e’ quella di ripetizione di indebito oggettivo; ne consegue che, ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d’ufficio, la nullita’ del medesimo, l’accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullita’ non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Con riferimento al richiamo, piu’ volte effettuato nell’ambito dei diversi, ma strettamente connessi, motivi di ricorso principale, alla decorrenza della prescrizione, deve ritenersi che (si veda, di recente Cass. n. 15669 del 15/07/2011: “L’accertata nullita’ del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, da’ luogo ad un’azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non gia’ dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullita’ del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso”.
Il ricorso principale delle (OMISSIS)- (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), e’, pertanto, rigettato.
Con il ricorso incidentale (OMISSIS) S.p.a. chiede che l’operazione complessivamente posta in essere sia qualificata quale contratto di sale and lease back o quale leasing finanziario e comunque sia confermata la statuizione concernente gli obblighi restitutori adottata dalla Corte di Messina.
Con riguardo al profilo qualificatorio dell’operazione non sussistono ragioni per mutare la motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale ampiamente dato conto delle circostanze fattuali per le quali riteneva essere stato posto in essere un collegamento negoziale elusivo del divieto di patto commissorio di cui all’articolo 2744 c.c..
In ogni caso il risultato avuto di mira con il ricorso incidentale e’ comunque stato conseguito dall’ (OMISSIS) S.p.a., avendo la Corte di appello affermato l’obbligo restitutorio del (OMISSIS) e per esso delle sue eredi.
Il ricorso incidentale di (OMISSIS) S.p.a. e’, pertanto, inammissibile.
Il ricorso principale e’ rigettato e quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
La statuizione di rigetto e quella di inammissibilita’ comporta che le spese di lite di questa fase del giudizio possano essere integralmente compensate tra le parti, dovendosi ritenere che esse siano entrambe soccombenti.
Sussistono i presupposti di legge di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater consistenti nel rigetto integrale o nella dichiarazione di integrale inammissibilita’ dell’impugnazione, affinche’ debba darsi atto del raddoppio del contributo unificato sia per la parte ricorrente principale che per l’incidentale.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.