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Contratto quadro dichiarazione del cliente di avere una propensione rischio.
ai fini della valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonche’ delle omissioni in esse ravvisabili, non rileva che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un’esperienza “alta” con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un’elevata propensione al rischio, ne’ che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 24 maggio 2018, n. 12956
Data udienza 9 ottobre 2017
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), societa’ cooperativa – abbreviato (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso l’avv. (OMISSIS) (fax n. (OMISSIS), p.e.c. (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso (p.e.c. (OMISSIS); fax (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), dal quale sono rappresentate e difese, giusta procura speciale a margine del controricorso, unitamente agli avv.ti (OMISSIS) (fax (OMISSIS); p.e.c. (OMISSIS));
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 440/2012 della Corte di appello di Trieste, emessa il 2 maggio 2012 e depositata il 3 luglio 2012, n. R.G. 135/2010.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con atto di citazione del 3 febbraio 2006, hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, il (OMISSIS) per ottenere la dichiarazione di nullita’ di un contratto quadro del 1998 stipulato per la negoziazione di titoli, e comunque la dichiarazione di nullita’ o la risoluzione degli ordini di acquisto di obbligazioni argentine eseguiti da (OMISSIS) nel 1996 e nel 2000, rispettivamente per Euro 57.300,89 e 109.300,89. Hanno chiesto la condanna della banca alla restituzione delle somme investite con rivalutazione e interessi. Hanno imputato alla responsabilita’ del funzionario di (OMISSIS) il compimento delle due operazioni, eseguite senza un ordine scritto e senza una preventiva valutazione del profilo di rischio delle clienti nonche’ senza una adeguata informazione sulle caratteristiche del titolo e le possibilita’ di perdita del capitale investito. Hanno inoltre dedotto che la negoziazione era avvenuta fuori mercato e senza autorizzazione scritta, richiesta dallo stesso articolo 2 del contratto quadro. Hanno, constatato la mancata denuncia della situazione di conflitto di interesse della banca in quanto azionista dell’istituto detentore dei titoli.
2. Si e’ costituito il (OMISSIS) e ha contestato la domanda delle attrici rilevando che il rapporto era in corso da diversi anni, che in occasione del primo contratto quadro del 1992, le clienti si erano rifiutate di fornire informazioni sui loro obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio mentre nel modulo firmato in relazione al contratto quadro del 1998 avevano dichiarato intenti speculativi e elevata propensione al rischio.
3. Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 132/2009, ha accolto parzialmente la domanda relativamente al primo ordine di acquisto del 1996, rilevando l’assenza di forma scritta del contratto quadro del 1992, mentre in relazione al secondo ordine di acquisto del 2000 ha ritenuto l’operazione coerente al profilo delle investitrici delineato dalle loro stesse dichiarazioni rese nel modulo sottoscritto contestualmente alla stipulazione del contratto quadro.
4. Hanno proposto appello le sigg.re (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) censurando l’omessa valutazione della dedotta nullita’ del contratto quadro del 1998 per mancanza di forma scritta, essendo carente il requisito necessario della sottoscrizione di entrambe le parti, sia per la mancata sottoscrizione da parte di un rappresentante di (OMISSIS), sia per il tempestivo disconoscimento della loro sottoscrizione. Hanno contestato comunque la coerenza e adeguatezza del secondo ordine di acquisto del 19 gennaio 2000 rispetto al loro profilo di investitrici e hanno reiterato la richiesta di annullamento o risoluzione dell’ordine.
5. Si e’ costituito il (OMISSIS) e ha rilevato la novita’ della eccezione di nullita’ del contratto quadro del 1998. Ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
6. La Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 440/2012, ha ritenuto tardiva la eccezione di nullita’ del contratto quadro del 1998 ma ha dichiarato la risoluzione dell’ordine di acquisto del 26 gennaio 2000 a causa dell’inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 29 del regolamento CONSOB n. 11522/1998 che prevede, nel caso di segnalata inadeguatezza dell’operazione rispetto al profilo del cliente, di acquisire un ordine scritto contenente la volonta’ del cliente di disattendere le specifiche motivazioni poste a fondamento del rifiuto dell’intermediario di compiere l’operazione. La Corte di appello ha inoltre rilevato il mancato adempimento degli obblighi informativi concernenti la specifica operazione di acquisto in presenza di una normale propensione al rischio delle clienti emergente dai portafoglio titoli e di una alta rischiosita’ dell’acquisto di obbligazioni sovrane argentine all’epoca in cui fu effettuato.
7. Ricorre per cassazione il (OMISSIS) deducendo: a) violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 T.U.F, articolo 29 del regolamento CONSOB n. 11522/1998 e articolo 115 c.p.c.; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Erronea o assente valutazione della consulenza tecnica di ufficio e del documento n. 8 della produzione di parte attrice nel giudizio di primo grado.
8. Si difendono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
9. Le parti depositano memorie difensive.
RITENUTO
che:
10. Il ricorso e’ infondato. Quanto alla prima deduzione, relativa alla violazione e falsa applicazione di legge non puo’ non richiamarsi l’ampia giurisprudenza di legittimita’ successiva e conforme a quella citata dalla Corte di appello triestina (Cass. civ. nn. 17430 del 25 giugno 2008; 22147 del 29 ottobre 2010).
In particolare deve segnalarsi la sentenza della Cass. civ. sez. 1 n. 12544 del 18 maggio 2017 secondo cui, in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d’informazione che gravano sull’intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l’accertamento del nesso di causalita’ del danno subito dall’investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l’indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un’operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell’investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di “default” dell’emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno.
E appare altresi’, specificamente rilevante, fra le altre pronunce piu’ recenti, la ordinanza di Cass. civ. sez. 1 n. 20167 del 31 agosto 2017, secondo cui, gli obblighi di comportamento sanciti dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (e’ il caso dell’obbligo d’informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi).
Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all’intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalita’ nella cura dell’interesse del cliente, assumono infatti rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore.
11. In tema di operazioni ad alto rischio la giurisprudenza di legittimita’ ha fissato dei limiti rigorosi, sia oggettivi che soggettivi, all’esonero di responsabilita’ dell’intermediario che non fornisca una informazione specifica e adeguata.
Qualora, infatti, l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest’ultimo non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non e’ configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi lo stesso informato della rischiosita’ dei titoli acquistati (Cass. civ. sez. 1, n. 9892 del 13 maggio 2016).
E’ configurabile la responsabilita’ dell’intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine, ancorche’ vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso, atteso che la professionalita’ del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone comunque di valutare l’adeguatezza dell’operazione (Cass. civ. sez. 1 n. 7922 del 17 aprile 2015 e n. 1376 del 26 gennaio 2016).
L’intermediario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articoli 1 e 21 e degli articoli 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, anche quando il cliente gli affidi il solo incarico di eseguire degli ordini, e non anche quello di consulenza, in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare, e di gestione del portafoglio dei titoli stessi, e’ tenuto comunque a fornire adeguate informazioni sia sulle operazioni in se’, sia quanto alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio.
Pertanto, ai fini della valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonche’ delle omissioni in esse ravvisabili, non rileva che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un’esperienza “alta” con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un’elevata propensione al rischio, ne’ che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale (Cass. civ. sez. 1 n. 18702 del 23 settembre 2016).
12. Deve rilevarsi l’infondatezza anche della seconda censura alla decisione della Corte di appello, relativa alla erronea e assente valutazione della c.t.u. e del documento n. 8 della produzione di parte attrice nel giudizio di primo grado, perche’ la Corte di appello ha preso in esame la consulenza, sia per valutare autonomamente l’adeguatezza dell’operazione di acquisto dei bond argentini, sia per confrontare i dati emergenti dalla c.t.u. (valutazione negativa del consulente sull’adeguatezza dell’operazione in se’, ricognizione del portafoglio titoli e della percentuale di investimenti ad alto rischio) con la dichiarazione testimoniale del sig. (OMISSIS), funzionario di (OMISSIS), che, all’epoca, espresse una valutazione negativa sull’operazione, sia con riferimento al “rischio paese” che con riferimento alla composizione del portafoglio delle investitrici e alla quota di rischio che esso veniva ad assumere in conseguenza dell’acquisto. In considerazione di questa ricognizione la Corte di appello ha ritenuto l’operazione inadeguata per tipologia, frequenza e dimensione.
La Banca ricorrente non condivide questo giudizio della Corte di appello, che tuttavia costituisce una valutazione di merito scevra da vizi motivazionali, e si appella a una considerazione del consulente che ha corretto il giudizio sull’adeguatezza nella prospettiva di una ricognizione dell’operazione nel contesto dei pregressi investimenti del risparmiatore. Si tratta pero’ di una considerazione che non puo’ essere rilevante per escludere la responsabilita’ dell’intermediario il quale, alla stregua della giurisprudenza citata, e’ tenuto, nei confronti del cliente non professionale, alla valutazione di adeguatezza di ogni singola operazione senza che possa esimerlo da tale obbligo, e da quello sancito specificamente dall’articolo 29 del regolamento Consob n. 11522/1998, il precedente comportamento del cliente che ha gia’ operato in precedenza su titoli dello stesso tipo.
13. Va pertanto respinto il ricorso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 7.200 Euro, di cui 200 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 bis.