Nell’ipotesi in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilita’ civile, venga posto in circolazione con l’apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, trovera’ applicazione la garanzia del veicolo. Cio’ in quanto la finalita’ della targa prova non e’ quella di sostituire l’assicurazione del veicolo, con quella del titolare dell’officina, ma quella – differente – di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, percio’, non assicurati per la responsabilita’ civile, che si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche. Pertanto, il veicolo gia’ targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non puo’ esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima puo’ essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli gia’ targati e’ una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talche’ dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo gia’ targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrono i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|25 agosto 2020| n. 17665

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19582-2018 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SOC COOP, in persona del suo Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SAS, (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1361/2018 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Vicenza, (OMISSIS), (OMISSIS) s.a.s., (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro dell'(OMISSIS), verificatosi mentre l’attrice era trasportata all’interno dell’autovettura di proprieta’ di (OMISSIS), condotta da (OMISSIS), addetto all’autofficina della concessionaria Subaru di (OMISSIS), (OMISSIS) s.a.s., e assicurata con (OMISSIS) S.p.A.. Esponeva che il conducente si era posto alla guida dell’autovettura per verificare l’esistenza di un problema meccanico segnalatogli dal proprietario e aveva perso il controllo dell’auto. A seguito dell’impatto il conducente, (OMISSIS), decedeva, mentre l’attrice (OMISSIS) e il proprietario del veicolo, (OMISSIS), riportavano lesioni personali. Aggiungeva che il conducente, prima di porsi alla guida dell’autovettura, aveva prelevato e posto sulla parte posteriore dell’autovettura la “targa prova” di proprieta’ di (OMISSIS) e assicurata per la responsabilita’ civile con (OMISSIS) S.p.A.

2. Si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS) sostenendo che a causa dell’apposizione della “targa prova” avrebbe dovuto rispondere delle conseguenze del sinistro (OMISSIS) S.p.A, che garantiva per la responsabilita’ civile la predetta targa.

3. Si costituiva quest’ultima compagnia contestando i fatti e, in particolare, la circostanza che il conducente (OMISSIS) avesse effettivamente applicato la “targa prova”. In ogni caso, deduceva la responsabilita’ esclusiva di (OMISSIS), assicuratore dell’autovettura di proprieta’ di (OMISSIS).

4. Il Giudice di pace di Vicenza, con sentenza del 5 aprile 2010, condannava la (OMISSIS) s.a.s., proprietaria della targa prova, (OMISSIS) S.p.A., quale assicuratore della predetta targa, e rigettava le domande proposte, nei confronti di (OMISSIS), che garantiva il veicolo Subaru e nei confronti di (OMISSIS), per difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo.

5. Con atto di citazione del 15 settembre 2010, (OMISSIS) S.p.A. interponeva appello avverso tale sentenza deducendo che la “targa prova” non era stata rinvenuta nell’immediatezza del sinistro, ma in un secondo momento ed ai margini di una scarpata con conseguente esclusiva responsabilita’ dell’assicuratore dell’autovettura. Si costituiva, sia (OMISSIS), contestando l’impugnazione, sia (OMISSIS), che concludeva per il rigetto e, in subordine, per la condanna di (OMISSIS) a manlevarla e, sotto tale profilo, spiegava appello incidentale.

6. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 23 maggio 2018, in parziale accoglimento dell’appello, applicava sulla somma dovuta in linea capitale da (OMISSIS) S.p.A. gli interessi con decorrenza dal 14 giugno 2010 e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava (OMISSIS) a tenere indenne la (OMISSIS) s.a.s. anche della somma relativa alle spese di lite oggetto della condanna di primo grado, provvedendo sulle spese processuali.

7. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) S.p.A. affidandosi a un unico motivo. La (OMISSIS)Cattolica (OMISSIS)-Societa’ Cooperativa, resiste con controricorso.

8. Il Procuratore generale deposita conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

9. Entrambe le compagnie di assicurazione depositano memorie ex articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si deduce la violazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articoli 1 e 18 dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione della stessa legge, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970 n. 973, oggi articolo 122 Codice delle assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209 del 2005), nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, articoli 1 e 2 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

2. La compagnia, con il secondo motivo di appello, aveva dedotto che l’impiego della targa di prova, non poteva considerarsi legittimo, nel caso di specie, in quanto la stessa avrebbe potuto essere utilizzata solo da un veicolo non ancora immatricolato.

Il Codice della strada consentirebbe la circolazione di veicoli non targati e quindi privi di carta di circolazione solo in casi eccezionali e cioe’ quelli in cui la circolazione sia necessaria per prove tecniche, costruttive o trasferimenti finalizzati all’acquisto.

In tali ipotesi, in luogo della carta di circolazione, e quindi della targa ordinaria, e’ possibile rilasciare una speciale autorizzazione amministrativa cui consegue una targa, denominata “targa prova”, che e’ alternativa a quella ordinaria.

In sostanza, la finalita’ della targa prova e’ quella di consentire la provvisoria circolazione di un veicolo non ancora immatricolato, e non quella di sostituire l’assicurazione di un mezzo gia’ esistente e gia’ immatricolato, con quella del professionista titolare della speciale autorizzazione amministrativa.

3. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001 esclude l’obbligo di ottenere una carta di circolazione, quando il veicolo circola per prove tecniche, sperimentali o costruttive. L’articolo 1, lettera A, B, C, D elenca una serie di soggetti cui tale autorizzazione puo’ essere rilasciata e l’inclusione tra tali soggetti delle “officine di riparazione”, va correttamente inteso con riferimento ai soggetti che operano solo su veicoli non ancora immatricolati.

4. Per tali ragioni la Corte di legittimita’ nel 2016 ha precisato che il citato Decreto del Presidente della Repubblica solleva i soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate dall’obbligo di munirsi della carta di circolazione dei veicoli, quando gli stessi circolano per le citate ragioni di prova tecnica, sperimentale o costruttiva, trasferimenti o ragioni di vendita o di allestimento.

Da cio’ si desume che la targa prova riguarda soltanto due categorie: i veicoli non ancora immatricolati e, quindi, privi di carta di circolazione, e i veicoli sui quali siamo stati applicati dispositivi di equipaggiamento che richiedano l’aggiornamento della carta di circolazione.

Anche l’ordinanza n. 19432 del 2010 della S.C, richiamata del giudice di appello, affermerebbe implicitamente che, in presenza di una targa ordinaria, non e’ possibile utilizzare la targa di prova.

Negli stessi termini, Cass. 22 novembre 2004 n. 21956 e la dottrina. Sulla base di tali elementi non sarebbe condivisibile il ragionamento del giudice di secondo grado, secondo cui la targa prova e’ collegata alla specifica qualificazione del titolare dell’autorizzazione, quale guidatore competente, incaricato di svolgere le attivita’ di prova, verifica e vendita indicate dalla norma.

Al contrario, la targa prova sarebbe riferibile ai veicoli e non agli utilizzatori dei veicoli, poiche’ in quest’ultimo caso sarebbe necessaria una diversa polizza di assicurazione per la responsabilita’ civile, derivante dall’esercizio delle attivita’ di costruttore, concessionario o commerciante di autoveicoli, come pure quella di autoriparatore. Dall’articolo 1 non sarebbe possibile evincere che la circolazione in prova di un veicolo pronto per essere commercializzato comporterebbe maggiori rischi rispetto ad una circolazione ordinaria.

5. Il ricorso e’ fondato.

6. E’ opportuno delineare il quadro normativo di riferimento, quello giurisprudenziale, le prassi applicative e le indicazioni ministeriali sul tema specifico oggetto del ricorso.

7. Ai sensi dell’articolo 127 Cod. Ass., comma 1 il certificato di assicurazione che le imprese devono rilasciare deve indicare: a) la denominazione e sede dell’assicuratore; b) il nome o la denominazione ed il domicilio o la sede del contraente; c) il tipo del veicolo; d) i dati della targa o, se non prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore; e) il periodo di assicurazione; f) il numero del contratto di assicurazione.

8. Il contenuto del certificato di assicurazione e’ previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, articolo 9 il cui comma 2 stabilisce che il certificato relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, articolo 63 (oggi Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001), deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d) del precedente comma, i dati della targa di prova.

9. Nella vigenza della L. n. 990 del 1969 la giurisprudenza di questa Corte aveva affermato che “in base al combinato disposto della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 1 (il quale stabilisce, con una norma di carattere generale e senza eccezioni, l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilita’ civile per i veicoli a motore senza guida di rotaie in circolazione su strade di uso pubblico (o su aree a queste equiparate) e dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione alla legge stessa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 (il quale stabilisce che i veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita debbono contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d, i dati della targa prova), anche i veicoli circolanti in prova sono soggetti all’obbligo assicurativo, che e’ adempiuto mediante la stipulazione di una polizza sulla targa prova, la quale assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa (trasferibile, ai sensi dell’articolo 66 C.d.S., comma 5 da veicolo a veicolo)” (Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8009; in senso conforme Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1992 n. 2332).

10. la L. n. 990 del 1969, articolo 1 e’ stato, poi, abrogato dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, ma il suo contenuto e’ stato recepito dall’articolo 122 Cod. Ass.; il Decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970, articolo 9 e’ tuttora in vigore.

11. L’articolo 2 citato Decreto del Presidente della Repubblica prevede che il veicolo – ove ne sussistano i presupposti – puo’ circolare su strada a condizione che esponga posteriormente la targa di prova.

12. Il Regolamento non disciplina l’obbligo di copertura assicurativa del veicolo che circoli con targa di prova, ma deve darsi continuita’ all’orientamento precedente riguardo alla necessita’ che il veicolo sia assicurato per la responsabilita’ civile, in considerazione del fatto che e’ immutato il dato normativo alla luce del quale questa Corte aveva affermato che anche i veicoli circolanti in prova debbono essere assicurati per la responsabilita’ civile.

13. E l’assicuratore sara’ obbligato a risarcire i danni subiti dai terzi anche qualora “l’incidente da cui sia derivato il danno si sia verificato ad opera di veicolo circolante con targa di prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica (o della dimostrazione per la vendita) poiche’ tale irregolarita’ rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, non incidendo sulla esistenza del rapporto assicurativo, ne’ costituendo una eccezione opponibile al terzo danneggiato che agisca direttamente nei confronti dell’assicuratore, salva la rivalsa di questo verso l’assicurato a norma della L. n. 990 del 1969, articolo 18, comma 2” (Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8009).

14. La circolazione con targa di prova e’ attualmente disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli” e dall’articolo 98 C.d.S. (parzialmente abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, articolo 4). L’articolo 254 reg. att. C.d.S. (che disciplinava peraltro la circolazione con targa di prova) e’ stato abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 24 novembre 2001, n. 474.

15. Tale ultimo decreto prevede che possano circolare su strada, senza carta di circolazione, i soli veicoli che vengano autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Le categorie di soggetti che possono essere autorizzati sono quattro:

– i costruttori di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, i concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attivita’ di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonche’ gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

– i costruttori di carrozzerie e di pneumatici;

– i costruttori di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione (ai sensi dell’articolo 236 reg. att. C.d.S., Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

– gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

16. L’autorizzazione alla circolazione di prova, in base al D.R.P. del 2001, articolo 1, comma 4 viene rilasciata per un solo anno, ed e’ utilizzabile per la circolazione di un unico veicolo per volta, e va tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo e’ presente il titolare dell’autorizzazione medesima, oppure un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione. Il veicolo, munito dell’autorizzazione, espone posteriormente una targa che e’ trasferibile da veicolo a veicolo.

17. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, regolamenta la messa su strada dei veicoli con l’obbligo dell’effettiva realizzazione delle finalita’ previste dalla legge, che sono quelle concernenti: prove tecniche, prove costruttive, prove sperimentali, trasferimenti, dimostrazioni, allestimenti, pubblicita’.

18. Sulla vettura impegnata nella circolazione temporanea, possono essere trasportati eventuali lavoratori dipendenti, impegnati in operazioni di prova, qualora l’autorizzazione sia stata richiesta per scopi tecnici. Se l’autorizzazione concerne la messa in strada di un’auto nuova, sono ammessi a bordo anche gli eventuali acquirenti.

19. L’autorizzazione deve essere accompagnata da una polizza assicurativa RCA. Entrambi i documenti non devono essere scaduti (l’autorizzazione alla targa prova e il contratto di assicurazione: Cass. n. 27046 del 25 ottobre 2018, secondo cui la circolazione di un veicolo con targa prova scaduta rende priva di effetti la copertura per la responsabilita’ civile sulla stessa targa prova, ancora vigente).

20. il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, articolo 9 (reg. esec. L. 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) prevede, infatti, che il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di dimostrazione per la vendita, deve contenere, in sostituzione dei dati della targa di riconoscimento, quelli della targa prova.

21. Pertanto, il certificato di assicurazione afferente ai veicoli che circolano per dimostrazione finalizzata alla vendita, e’ strettamente correlato alla targa di prova, e ne riporta i dati.

22. La questione centrale posta dalla societa’ ricorrente riguarda la possibilita’ di utilizzare una targa prova su veicoli gia’ immatricolati, secondo una prassi impiegata da concessionarie d’auto o meccanici, per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita.

23. La tematica e’ stata recentemente oggetto di una Nota del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno (Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3) del 30 maggio 2018, in risposta a quesiti posti da Prefetture e Associazioni di categoria, con cui si chiedeva se fosse possibile utilizzare una targa prova su veicoli gia’ immatricolati, da concessionarie d’auto o meccanici per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita.

24. Con un primo parere del 30 marzo 2018, il Ministero dell’Interno, esaminando la richiesta della Prefettura di Arezzo, riguardo alla possibilita’ di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati e, quindi targati, ma sprovvisti di copertura assicurativa per la responsabilita’ civile, ha desunto da alcune pronunzie della Corte di legittimita’ il principio secondo cui la circolazione in prova puo’ avvenire, nei limiti e per i casi previsti dalla legge, “con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli articoli 93, 110 e 114 C.d.S.”.

25. Poiche’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001 aveva ridisegnato la disciplina del rilascio della targa prova con l’obbligo di munire di carta di circolazione i veicoli che circolano su strada per prove tecniche e dimostrative, la finalita’ dell’istituto – secondo il Ministero- era quella di consentire a tali veicoli di circolare, ma solo per le specifiche esigenze indicate dalla norma, senza necessariamente essere immatricolati.

26. La circostanza che tra i soggetti che potevano richiedere l’autorizzazione alla circolazione di prova erano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, secondo la nota in oggetto, non implicava affatto che il titolo autorizzativo in esame potesse anche servire per la circolazione di veicoli immatricolati, ma non revisionati, privi di assicurazione RCA. Si faceva il caso di un veicolo commerciale nuovo, il cui allestimento venga modificato prima dell’immatricolazione, con la necessita’ per l’officina di provare su strada il veicolo durante i lavori di allestimento.

27. Aggiunge il Ministero che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione, non puo’ circolare, anche se dotato di targa prova (richiamando Cass. n. 26074 del 20 novembre 2013). Principio che sara’ ribadito negli stessi termini da Cass. n. 16310 del 2016. Da tale ultima pronunzia il Direttore generale del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno desumeva che la circolazione in prova “puo’ avvenire, per le specifiche modalita’ e ad opera dei soggetti indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica n…. con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione”.

28. Tre mesi dopo tale netta presa di posizione, con nota del 30 maggio 2018, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, rilevava che la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrispondeva alle finalita’ del dettato normativo che “secondo la previsione dell’articolo 98 C.d.S., come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, doveva essere solo quella di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, percio’, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione”. Evidenziava, pero’, la complessita’ della questione e la diversa posizione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Tale ente, infatti, con precedente “nota prot. 4699/M363 del 4.2.2004, si era mostrato possibilista nel riconoscere l’utilizzabilita’ della targa prova anche su veicoli immatricolati”.

29. Nella stessa nota del maggio 2018, il Ministero dell’Interno faceva presente che “la questione era stata, percio’, oggetto di analisi congiunta tra i due Dicasteri interessati ed ha trovato un costruttivo confronto nell’ambito del tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si e’ convenuta la necessita’ di sottoporre la problematica al parere del Consiglio di Stato per valutare la legittimita’ della prassi sopraindicata”. Parere che, nelle more, non e’ intervenuto.

30. Da ultimo, in data 14 febbraio 2019 e’ stato assegnato alla IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni) l’esame di un disegno di legge (A.C. n. 1365) di iniziativa parlamentare, titolato “Disposizioni in materia di circolazione di prova dei veicoli”. La proposta di legge di modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ha ad oggetto il “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”, che ha sostituito la disciplina della circolazione di prova in precedenza contenuta nell’articolo 98 C.d.S..

31. L’articolo 1 della proposta di legge prevede, per quello che qui interessa, l’utilizzabilita’ dell’autorizzazione alla circolazione di prova per i veicoli gia’ immatricolati, anche se privi della copertura assicurativa ed alle condizioni indicate nel succitato D.P.R., at. 1, comma 4.

32. Questa Corte, come si e’ detto, ha affrontato il tema della compatibilita’ della targa prova con l’immatricolazione dei veicoli, nella decisione menzionata nelle note ministeriali (Cass. Sez. 2, n. 16310 del 04/08/2016 – Rv. 640997 – 01) affermando che in tema di circolazione stradale, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, articolo 1 nel prevedere che la circolazione con targa di prova, individualmente autorizzata, possa avvenire in deroga al disposto di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 78, 93, 110 e 114 non include l’ipotesi di cui all’articolo 80 Decreto Legislativo cit., sicche’ non e’ consentita la circolazione, neppure in prova, di un veicolo non presentato per la revisione.

33. La Corte, in quel caso, ha esaminato il problema solo incidentalmente. Si trattava, infatti, di una opposizione davanti al Giudice di Pace relativa alla contestazione della contravvenzione di cui all’articolo 80 C.d.S., comma 14, perche’ l’opponente circolava con un autocarro con targa di prova, privo della prescritta revisione.

34. Secondo i ricorrenti, la disciplina della circolazione con targa di prova conterrebbe una deroga al disposto dell’articolo 80 C.d.s., comma 14, che sanziona “chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione”. Tesi disattesa dalla Corte secondo cui, al contrario, “l’esegesi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, articolo 1 consente dunque di concludere che la circolazione in prova puo’ avvenire in deroga al disposto degli articoli 78, 93, 110 e 114 C.d.s.; non in deroga al disposto dell’articolo 80 C.d.s., il quale vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione”.

35. Da tale decisione e’ stata tratta la considerazione (menzionata nella nota del Ministero dell’Interno del 30 marzo 2018) secondo cui l’apposizione della targa di prova non contiene una deroga all’articolo 80 C.d.S., per quanto riguarda l’obbligo di revisione periodica, se il veicolo e’ gia’ stato immatricolato. Pertanto, la targa di prova sarebbe utilizzabile solo se il veicolo non e’ ancora stato immatricolato, mentre per l’auto che abbia gia’ una targa ordinaria la circolazione su strada e’ consentita solo se il veicolo e’ anche in regola con la revisione periodica e se e’ coperto da assicurazione, diversa dall’assicurazione della targa di prova.

36. Piu’ di recente questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 10868 del 07/05/2018 – Rv. 648828 – 01) ha affermato che “la circolazione di prova, regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, articolo 1 e’ consentita ai veicoli che, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, siano privi della carta di circolazione, dovendo pertanto escludersi che la norma si applichi ai veicoli che abbiano subito modifiche costruttive o funzionali, senza avere superato la visita e la prova prescritte dall’articolo 78 C.d.S.”.

37. In quel caso i ricorrenti avevano sostenuto che “cio’ che conta, perche’ sia legittima la circolazione senza carta di circolazione, e’ che la circolazione sia avvenuta per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento (articolo 98 C.d.s.)”, ad opera di soggetto munito dell’autorizzazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, articolo 1.

38. La Corte ha, invece, ribadito quanto affermato due anni prima e cioe’ che “in tema di circolazione stradale, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, articolo 1 nel prevedere che la circolazione con targa di prova, individualmente autorizzata, possa avvenire in deroga al disposto di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 78, 93, 110 e 114 non include l’ipotesi di cui all’articolo 80 Decreto Legislativo cit., sicche’ non e’ consentita la circolazione, neppure in prova, di un veicolo non presentato per la revisione” (Cass. n. 16310/2016; conf. Cass. n. 19432/2010).

39. Da tale affermazione il decidente ha dedotto l’importante principio secondo cui “la circolazione di prova e’ consentita a veicoli che non incontrerebbero, al fine di poter circolare su strada, altro impedimento che non sia quello della mancanza della carta di circolazione”.

40. In quel caso, invece, l’impedimento sussisteva, perche’ si pretendeva di legittimare la circolazione a fini di prova di un veicolo allestito per competizioni sportive, oltre l’ambito in cui tale circolazione e’ consentita ai sensi dell’articolo 9 C.d.S., comma 4 bis, e questo sebbene l’articolo 78 C.d.s. preveda che i veicoli che abbiano subito modifiche delle caratteristiche costruttive, per poter circolare, “devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri” (comma 1).

41. In definitiva, la targa prova costituisce una deroga e, sostanzialmente “sana”, la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione, ma non “sana”, ne’ la mancanza di revisione (decisione del 2016), ne’ l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione e’ consentita (decisione del 2018). In entrambi i casi, il presupposto e’ che non ci sia la carta di circolazione.

42. L’obbligo di assicurazione per la responsabilita’ civile e’, poi, previsto dall’articolo 193 per i veicoli a motore che vengano “posti in circolazione sulla strada”. La norma – a rigore – non fa riferimento specifico al momento dell’immatricolazione, ma l’articolo 93 C.d.S. prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbano essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

43. La targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto e’ gia’ in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non e’ funzionale allo scopo.

44. Il fatto che fra i soggetti abilitati a ricevere un’autorizzazione provvisoria vi siano anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, si spiega con la circostanza che il legislatore ha inserito anche tali soggetti, in quanto potrebbero avere l’esigenza di svolgere una delle suddette attivita’, su un veicolo non munito di carta di circolazione e, in tal caso, potrebbero impiegare l’autorizzazione provvisoria richiesta e far circolare – eccezionalmente – tale veicolo con la targa prova oppure, come nella esemplificazione contenuta nella nota ministeriale del 30 marzo 2018, nel caso di veicolo commerciale nuovo, il cui allestimento venga modificato prima dell’immatricolazione, per cui, per l’officina si presenti la necessita’ di testare su strada il veicolo, durante i lavori di trasformazione.

45. Desumere dall’inserimento di tale categoria, quindi, la conclusione che l’autorizzazione provvisoria e’ necessaria per permettere ai riparatori di circolare con un veicolo che, di per se’ stesso, puo’ liberamente circolare, essendo munito della carta di cui all’articolo 93 C.d.S., appare in contrasto con la finalita’ della targa prova.

46. L’apposizione di quest’ultima per la circolazione di un veicolo munito di carta di circolazione realizza un risultato inutile per duplicazione di polizze per cui si dovrebbe escludere l’operativita’ della ordinaria assicurazione per la responsabilita’ civile. Inoltre, la tesi che qui si contrasta potrebbe costituire profilo meritevole, solo ipotizzando che, l’utilizzo di un veicolo gia’ immatricolato, ma con targa prova, presenti un contenuto di pericolosita’, rispetto alla circolazione ordinaria, tale da rendere del tutto sproporzionato l’elemento del rischio assicurato. In sostanza, si dovrebbe sostenere che l’assicuratore per la responsabilita’ civile obbligatoria ordinaria non avrebbe garantito quel veicolo se avesse conosciuto l’utilizzo dello stesso anche per “prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento”.

47. Ma tale problema non si pone, per siffatto assicuratore obbligatorio, nel momento in cui si afferma il piu’ lineare principio per cui la targa prova e la relativa specifica assicurazione (diversa dalla r.c.) non operano nel caso di veicolo cui sia stata rilasciata la carta di circolazione, a seguito di regolare immatricolazione.

48. Tale veicolo, pertanto, godra’ della normale polizza assicurativa della quale e’ titolare il suo proprietario. Polizza che opera, normalmente, quale che sia il conducente del veicolo assicurato e le cui eventuali limitazioni soggettive, che dovessero essere previste nel contratto di assicurazione – ad esempio, per soggetti inferiori ad una certa eta’ o con una anzianita’ di abilitazione alla guida ridotta – non potrebbero mai escludere il diritto del terzo danneggiato all’indennizzo. Senza contare che, notoriamente, fra i soggetti comunque autorizzati dall’assicuratore a condurre il veicolo, anche nel caso di limitazioni contrattuali, vi sono proprio i riparatori.

49. La disciplina normativa consente, quindi, di concludere che la circolazione dei veicoli sprovvisti della carta di circolazione, cioe’ senza targa, e’ comunque consentita, quando sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita. In queste ipotesi, in luogo della carta di circolazione, il veicolo necessita, per circolare, di una specifica autorizzazione ministeriale, che puo’ essere attribuita unicamente a determinate categorie (titolari di officine, concessionari, costruttori eccetera) e che consente il rilascio della “targa prova”. La finalita’ della norma e’ quella di permettere anche all’esercente l’officina di riparazione di eseguire prove su strada al fine di verificare l’efficacia degli interventi da lui effettuati.

50. Oltre al problema dell’ambito di operativita’ della targa prova, di cui si e’ detto, la controversia pone la questione della operativita’ della garanzia assicurativa. Per quanto si e’ detto in premessa, anche i veicoli circolanti con targa prova sono soggetti all’obbligo di assicurazione, atteso che l’articolo 122 Codice delle assicurazioni non prevede alcuna eccezione. L’assicurazione della responsabilita’ civile per la circolazione con targa prova e’ stipulata, non dal proprietario del veicolo, ma dal titolare dell’autorizzazione a circola con la suddetta targa. In questo caso la polizza copre il rischio dei danni, con la particolarita’ che non si riferiscono a quelli causati da un determinato veicolo, ma seguono la targa e, cioe’, coprono i danni che potrebbero essere determinati da tutti veicoli sui quali e’ apposta, di volta in volta, la targa prova; cio’ in quanto la garanzia riguarda tale documento e non il veicolo.

51. Nell’ipotesi in esame, in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilita’ civile, venga posto in circolazione con l’apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, trovera’ applicazione la garanzia del veicolo. Cio’ in quanto la finalita’ della targa prova non e’ quella di sostituire l’assicurazione del veicolo, con quella del titolare dell’officina, ma quella – differente – di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, percio’, non assicurati per la responsabilita’ civile, che si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche.

52. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, il veicolo gia’ targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non puo’ esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima puo’ essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli gia’ targati e’ una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talche’ dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo gia’ targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrono i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova. A tali accertamenti provvedera’ il giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Vicenza in persona di diverso magistrato.

Si da’ atto del presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.