nel giudizio di risarcimento promosso dal cliente nei confronti dell’intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario infedele, l’intermediario assume la posizione di terzo rispetto al promotore autore dell’illecito, con la conseguenza che la quietanza rilasciata da quest’ultimo e relativa alla ricezione del denaro da parte del cliente deve considerarsi alla stregua della scrittura privata proveniente dal terzo ed è, dunque, priva dell’efficacia probatoria che ha la scrittura fra le parti secondo l’art. 2702 c.c., avendo una valenza meramente indiziaria e potendo essere liberamente contestata.

Tribunale Latina, Sezione 1 civile Sentenza 22 febbraio 2019, n. 479

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Paola Romana Lodolini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2705 R.G. cont. 2012

TRA

(…), C.F. (…),

elettivamente domiciliato in Minturno, Via (…), presso l’avv. Ma.Pe., dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all’atto di citazione

ATTORE

E

(…) SPA, P.I. (…),

elettivamente domiciliata in Latina, Via (…), presso l’avv. Ma.Pr., dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’avv. Di.Co., giusta procura apposta sull’atto passivo di citazione

CONVENUTA

NONCHÉ

(…), C.F. (…) – contumace

CHIAMATO IN CAUSA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L’attore ha dedotto di aver sottoscritto in data 07.11.2001, presso il suo domicilio in P. (L.), con la (…) SpA, contratto per il servizio di gestione patrimoniale individuale di portafoglio, versando contestualmente al promotore finanziario sig. (…), identificato con il codice nr. (…), la somma di Euro 140.000,00, nonché di avere sottoscritto, in data 11.7.2002, le proposte di assicurazione rispettivamente n. (…) e n. (…), versando allo stesso (…) l’ulteriore somma di Euro 60.000,00.

Ha aggiunto che a seguito di successivi accertamenti effettuati presso la Funzione Assistenza Clienti della (…), aveva ricevuto conferma dell’incasso delle suddette somme, per complessivi Euro 200.000,00, da parte del promotore finanziario, senza che le stesse fossero state versate nelle casse aziendali da parte del medesimo.

Tanto premesso, ha convenuto in giudizio la (…) SpA, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.

Quest’ultima, ritualmente costituita, ha contestato la domanda attrice, e ha convenuto in giudizio An.Di., proponendo nei suoi confronti domanda subordinata di manleva.

Tanto premesso, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 31, comma III, del D.Lgs. n. 58 del 1998, il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

Non sussistono contestazioni in ordine alla circostanza che il terzo chiamato An.Di. rivestisse la qualità di consulente finanziario per conto della società convenuta, né che lo stesso fosse abilitato all’offerta fuori sede.

La società convenuta contesta, per contro, l’effettiva consegna delle somme da parte dell’attore ad An.Di., e, conseguentemente, l’esistenza stessa del danno lamentato nell’atto di citazione, la cui ricorrenza è presupposto per l’insorgenza della responsabilità del soggetto abilitato all’intermediazione finanziaria.

A sostegno della propria prospettazione, secondo la quale egli avrebbe consegnato ad An.Di. il complessivo importo di Euro 200.000,00, l’attore ha in primo luogo depositato la quietanza, sottoscritta dal promotore, contenuta nei moduli con i quali sarebbero stati effettuati gli investimenti.

Tale quietanza è tuttavia inidonea a fornire prova del pagamento asseritamente effettuato dall’attore.

Ed invero, nel giudizio di risarcimento promosso dal cliente nei confronti dell’intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario infedele, l’intermediario assume la posizione di terzo rispetto al promotore autore dell’illecito, con la conseguenza che la quietanza rilasciata da quest’ultimo e relativa alla ricezione del denaro da parte del cliente deve considerarsi alla stregua della scrittura privata proveniente dal terzo ed è, dunque, priva dell’efficacia probatoria che ha la scrittura fra le parti secondo l’art. 2702 c.c., avendo una valenza meramente indiziaria e potendo essere liberamente contestata (Cass. n. 21737 del 27/10/2016).

Nel caso in esame, tenuto conto della mera valenza indiziaria delle quietanze di pagamento contenute nella modulistica depositata dall’attore, deve ritenersi che non sia stata fornita prova sufficiente dei pagamenti allegati nell’atto di citazione.

Quest’ultimo, infatti, assume di avere versato nelle mani del promotore finanziario, in occasione della sottoscrizione delle proposte di assicurazione n. (…) e n. (…) (allegate all’atto di citazione), la complessiva somma di Euro 60.000,00 (30.000,00 per ciascun contratto concluso).

Nelle proposte di assicurazione, la suddetta somma risulta pagata a mezzo “distinta di versamento n. (…)”.

Dalla distinta di pagamento n. (…) 05, pure depositata dall’attore, risulta che il suddetto pagamento sarebbe avvenuto, quanto ad Euro 54.000,00, in contanti, attraverso la consegna di 540 banconote da 100 Euro ciascuna; quanto agli ulteriori Euro 6.000,00, attraverso la consegna di tre assegni di tre diversi istituti di credito, dei quali non è stato indicato il numero, e del cui addebito su propri conti correnti l’attore non ha fornito alcuna dimostrazione.

(…) nulla deduce, peraltro, in ordine alle ragioni per le quali egli sarebbe stato in possesso di un così rilevante importo in contanti, né fornisce prova di movimentazioni bancarie relative al suddetto importo.

Quanto all’ulteriore importo, ancor più rilevante, di Euro 140.000,00, e relativo al contratto per il servizio di gestione individuale di portafogli n. (…) del 7.11.2001, l’attore ha depositato una disposizione di conferimento nella quale risultano inserite le seguenti clausole: “Con riferimento al contratto di gestione patrimoniale sopra indicato conferisco il mio patrimonio, pari a Euro 140.000,00 … pertanto, saranno complessivamente addebitati Euro sul conto corrente n. intestato a (…) presso B.(…) SpA, a favore del conto corrente n. (…) intestato a (…) SpA presso B.(…) SpA sede di (…), via (…)”.

Tuttavia, anche con riferimento a tale importo, a fronte dell’espressa contestazione della società convenuta con riferimento al pagamento effettuato, l’attore nulla ha dimostrato – né, prima ancora allegato – in ordine alle modalità del versamento dell’importo di Euro 140.000,00 in favore del promotore finanziario, non avendo fornito alcuna documentazione (bancaria o di altro genere, ad eccezione della quietanza attestante il versamento, sottoscritta da An.Di.) attestante il pagamento di tale rilevante somma (e neppure il prelievo da conti allo stesso riconducibili).

La prova per testi espletata nel presente giudizio (peraltro limitata al versamento della somma di Euro 60.000,00) è inidonea a fornire dimostrazione delle allegazioni contenute nell’atto di citazione.

La suddetta prova deve innanzitutto ritenersi inammissibile, con conseguente revoca, sul punto, dell’ordinanza di ammissione del 20.9.2013, in quanto in contrasto con il disposto del combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c., non sussistendo alcuno degli elementi previsti dall’art. 2721 comma II c.c. per derogare al limite previsto dal primo comma della medesima disposizione. L’inammissibilità della prova è stata tempestivamente eccepita dalla società convenuta nella terza memoria depositata ai sensi dell’art. 183 comma VI c.p.c..

A ciò si aggiunga che la teste (…), figlia dell’attore, non aveva diretta conoscenza delle circostanze capitolate, e che le dichiarazioni dell’altro teste escusso, genero dell’attore e pertanto allo stesso legato da stretto rapporto di affinità (con conseguente scarsa attendibilità del medesimo), appaiono del tutto insufficienti, in assenza di ulteriori elementi, a fornire prova del pagamento della somma di Euro 60.000,00.

Non può, infine, condividersi la tesi dell’attore, secondo il quale la società convenuta avrebbe riconosciuto la condotta appropriativa del promotore finanziario.

Ed invero, dalla disamina della corrispondenza intercorsa tra le parti, depositata dall’attore, si evince chiaramente che la (…) ha subordinato la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda alla disamina della documentazione richiesta a (…) (cfr. missive del 18.11.2009 e del 24.6.2010), senza effettuare alcun riconoscimento delle ragioni di quest’ultimo.

A fronte dell’inconsistenza degli elementi istruttori a sostegno della tesi attorea, neppure la circostanza che l’interrogatorio formale non sia stato reso dal legale rappresentante della società convenuta (in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte, di cui alle sentenze n. 7162 del 1990; n. 12843 del 1998 e n. 15195 del 24/11/2000) può assurgere ad elemento a sostegno delle tesi dell’attore.

Ed invero, anche qualora volesse assimilarsi l’interrogatorio reso dal procuratore speciale della società alla mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società convenuta, deve in ogni caso rilevarsi che la possibilità, per il giudice, di ritenere ammessi i fatti dedotti dall’interrogatorio presuppone (ex art. 232 comma I c.p.c.) la sussistenza di altri elementi di prova, da valutare congiuntamente alla mancata risposta.

Nel caso in esame, la già rilevata assoluta insufficienza degli elementi di prova forniti dall’attore impedisce di attribuire qualsivoglia rilevanza alla mancata risposta all’interrogatorio formale.

La domanda dell’attore deve pertanto essere integralmente rigettata, mentre non deve essere presa in esame la domanda subordinata di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del terzo.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00, ai valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia), seguono la soccombenza dell’attore nei confronti della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

rigetta la domanda attrice;

condanna l’attore alla rifusione delle spese di lite in favore della (…) SPA, che liquida in Euro 5.635,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Latina il 20 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.