il danno derivante dall’indisponibilita’ di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l’uso del veicolo (lucro cessante).

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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|10 settembre 2019| n. 22538

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23613-2017 proposto da:

(OMISSIS) SNC in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 675/2017 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 24/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Nel 2010, la (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS) e figli convenne in giudizio innanzi al Giudice di pace di Nola (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.a., per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, ivi incluso quello da fermo tecnico, occorsi in ragione di un sinistro stradale che vedeva coinvolti il veicolo di proprieta’ dell’attore e quello di proprieta’ della (OMISSIS), assicurata con la (OMISSIS).

Il Giudice di Pace di Nola, con sentenza n. 2813/2012, dichiaro’ l’inammissibilita’ della domanda attorea ritenendo prescritto il diritto al risarcimento in quanto, a seguito dell’estinzione del giudizio per mancata riassunzione, la prima lettera di messa in mora doveva ritenersi inefficace, cosi’ come la seconda lettera, spedita oltre il termine biennale di cui all’articolo 2947 c.c., comma 2.

2. La decisione e’ stata riformata dal Tribunale di Nola con la sentenza n. 657/2017, depositata il 24 marzo 2017.

Il giudice del gravame, esclusa la prescrizione del diritto risarcitorio, ha ritenuto responsabile del sinistro l’appellata (OMISSIS), con esclusione del concorso di colpa della (OMISSIS).

Rispetto alla definizione del quantum debeatur, il Tribunale ha proceduto ad una valutazione equitativa del danno, liquidato in Euro 200, escludendo altresi’ la fondatezza della richiesta liquidazione del danno da fermo tecnico, in assenza di adeguate prove.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di tre motivi, la (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS) e figli.

3.1. Le intimate (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) non svolgono attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la “violazione degli articoli 1223, 1226, 2056, 2059, 2043 e 2054 c.c.”, per il mancato riconoscimento del danno da sosta tecnica.

La sentenza impugnata, nel negare il risarcimento del suddetto danno, avrebbe aderito ad un orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimita’.

La giurisprudenza maggioritaria riterrebbe invece possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato.

Infatti, l’autoveicolo, anche durante la sosta forzata, sarebbe fonte di spesa per il proprietario (per tassa di circolazione e premio di assicurazione) e sarebbe altresi’ soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.

Il motivo e’ infondato.

In conformita’ al piu’ recente orientamento di questa Corte, va ribadito il principio secondo cui il danno derivante dall’indisponibilita’ di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l’uso del veicolo (lucro cessante) (Cass. 07/02/1996, n. 970; Cass. 19/11/1999, n. 12820; Cass. civ., 09/08/2011, n. 17135 Cass. 17/07/2015, n. 15089; Cass. 14/10/2015, n. 20620; Cass. civ., 08/01/2016, n. 124; Cass. civ., 31/05/2017, n. 13718).

Corretta, pertanto, appare la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato il capo di domanda relativo al danno da fermo tecnico, sul rilievo che parte attrice, cui spettava il relativo onere, non avesse dimostrato in alcun modo tale voce di danno e che la stessa non fosse suscettibile di liquidazione equitativa.

5. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la “violazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 28”.

Avrebbe errato il giudice del gravame nel liquidare le spese di lite relative al primo grado di giudizio sulla base del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, anziche’ sulla base di quelle del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

Secondo la giurisprudenza di legittimita’, la normativa vigente in materie di tariffe professionali dovrebbe applicarsi anche alle prestazioni professionali svoltesi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa e non ancora conclusesi prima di tale momento.

Nel caso di specie, nonostante il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza depositata nel 2012, la prestazione professionale non potrebbe dirsi conclusa in quel momento, essendo perdurata anche dopo l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, dal momento che la liquidazione anche delle spese di primo grado e’ intervenuta con la sentenza di appello, emessa nel 2017.

Il motivo e’ fondato.

Tanto il Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 41, che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 28, prevedono come criterio temporale di applicazione quello del momento della liquidazione dei compensi, stabilendo che le rispettive disposizioni si applichino per le liquidazioni avvenute successivamente alla corrispondente data di entrata in vigore.

Questa Corte ha gia’ chiarito che la liquidazione del compenso e’ unitaria sicche’ la disciplina vigente al momento della liquidazione trova applicazione anche quando la prestazione professionale si e’ in parte svolta nella vigenza di un precedente regolamento (Cass. S.U. 12 ottobre 2012, n. 17405, in riferimento ai rapporti tra il Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 e le abrogate tariffe professionali, con principio estensibile anche nella successione tra il Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 ed il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014).

In alcuni precedenti si e’ altresi’ affermato che qualora un grado di giudizio si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 (ma il principio e’ estensibile anche nella successione tra il Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 ed il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014) non operano i nuovi parametri, entrati in vigore dopo la sentenza; in tal caso la prestazione professionale deve ritenersi completata con la sentenza sia pure limitatamente a quel grado (Cass. 20 ottobre 2016 n. 21256; 11 febbraio 2016 n. 2748; 2 luglio 2015 n. 13628).

Deve tuttavia precisarsi, dando seguito al principio affermato, tra le piu’ recenti, da Cass., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19181,(cfr anche Cass. n. 30529 del 2017 e Cass. n. 17577 del 2018) che in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d’appello.

Tale interpretazione, oltre a rispondere alla lettera del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, e’ maggiormente aderente all’effettivo svolgersi del processo ed alla ratio della disciplina regolamentare, come gia’ individuata dalla Sezioni Unite nel citato arresto n. 17405 del 2012, laddove si e’ evidenziato che “alcuni degli elementi dei quali il D.M., articolo 4, impone di tenere conto nella liquidazione (complessita’ delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse essere riferito a singoli atti o a singole fasi anziche’ alla prestazione professionale nella sua interezza”.

In caso di riforma, dunque, la prestazione professionale deve ritenersi completata soltanto con la pronuncia della sentenza d’appello.

6. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 la “violazione degli articoli 1-11 e delle allegate tabelle parametri forensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014”.

Il Tribunale avrebbe errato nella liquidazione delle spese giudiziali del secondo grado, non avendo tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento delle tabelle parametri allegate al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, che prevedrebbero per la fase di studio della controversia – sicuramente realizzatosi nel caso di specie – l’importo di Euro 125 e per la fase introduttiva – corrispondente alla proposizione dell’appello – l’ulteriore importo di Euro 125.

Ne’ potrebbe ritenersi che il giudice di secondo grado abbia operato delle riduzioni in relazione ai normali importi per le accennate attivita’ difensive, non risultando nulla in tal senso dalla sentenza impugnata.

Il motivo e’ fondato.

Il Tribunale, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, ha liquidato i compensi per la fase dell’appello, in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 11/12/2017, n. 29594; Cass., Sez. VI -2 Ord., 30 marzo 2011, n. 7293), senza fornire alcuna motivazione per l’operata riduzione.

7. In conclusione, la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e terzo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida le spese del primo grado di giudizio in Euro 330.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e terzo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida le spese del primo grado di giudizio in Euro 330.

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Avv. Umberto Davide

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