le disposizioni dell’art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 c.c., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall’art. 2230 c.c.; pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell’applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione – priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista – fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata.

Tribunale|Milano|Sezione 14|Civile|Sentenza|26 maggio 2021| n. 4542

Data udienza 24 settembre 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione XIV Sezione specializzata in materia di impresa A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni presidente rel.

dott. Stefano Tarantola giudice

dott. Pierluigi Perrotti giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 52635/2015 R.G. promossa da:

Ne. s.r.l. (C.F. (…)) in proprio e quale mandataria e capogruppo della Associazione Temporanea di Prestatori di Servizi denominata (…) Ne., in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. domiciliata Milano, Via (…), presso lo studio dell’avv. Fa.AN. che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Ni.BO.;

attrice

contro:

EX. S.p.A. in liquidazione (C.F. (…)), in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. domiciliata in Milano, via (…), presso lo studio dell’avv. Ma.ZO. che la rappresenta e difende;

convenuta

SOCIETÀ RE. ASSICURAZIONI, in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. domiciliata in Milano, via (…), presso lo studio dell’avv. Vi.PA. che la rappresenta e difende;

terza chiamata

(…) (UK) Limited – già (…) (EUROPE) COMPANY Limited – in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. domiciliata in Milano, via (…), presso lo studio degli avv.ti Da.MA. e Ka.TA. che la rappresentano e difendono;

terza chiamata

UN. S.p.A. in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. domiciliata in Milano, via (…), presso lo studio dell’avv. Vi.PA. che la rappresenta e difende;

terza chiamata

GE. S.p.A. in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. domiciliata in Milano, via (…), presso lo studio dell’avv. Da.CO. che la rappresenta e difende;

terza chiamata

Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l’azione ex 1669 cc)

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Ne. s.r.l., in proprio e quale mandataria e capogruppo della Associazione Temporanea di Prestatori di Servizi denominata (…) Ne. – costituita con Pr. s.p.a.., Bm. s.r.l. e con il Prof. Ing. Li.De. – ha convenuto in giudizio EX. S.p.A. (società oggi in liquidazione) per vedersi riconoscere i compensi maturati per le prestazioni svolte a favore della predetta società inerenti la progettazione del Palazzo Italia, del (…) e degli edifici che lo costituiscono e del c.d. (…) Ue, del coordinamento della sicurezza nella fase progettuale, nonché per i compensi dovuti con riguardo ad ulteriori e diverse attività commissionate delle convenuta.

In particolare la società attrice ha dedotto che:

– con bando pubblicato in dato 30.11.2012, EX. S.p.A. aveva indetto un concorso internazionale per la progettazione del (…) (composta dal Palazzo Italia e del (…)) da realizzarsi in relazione alla nota esposizione universale tenutasi a Milano;

– vincitrice di tale concorso era risultata l'(…) composta da Ne. s.r.l. (capogruppo/mandataria), Pr. S.p.A. Bp. s.r.l. e il Prof Arch. Li.De. (mandanti), che si costituiva a seguito di aggiudicazione in data 7.5.2014 (doc. 1 attr.) con contestuale conferimento di mandato speciale collettivo con rappresentanza a Ne. s.r.l.;

– con contratto del 18.6.2013 EX. S.p.A. e l'(…) (doc. 3 attr.) prevedevano lo svolgimento da parte di quest’ultima dell’attività di progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza del Palazzo Italia e del (…) e che in tale contratto erano previsti anche i criteri per la valutazione del compenso dovuto all'(…) per le eventuali modifiche e varianti richieste da EX. s.p.a.;

– aveva eseguito su richiesta di EX. S.p.A. una serie continua di modifiche e varianti a quanto oggetto di progettazione, con conseguenti plurime e ripetute attività di riprogettazione che avevano dato luogo ad un’opera ben diversa da quella originariamente prevista, nonché una serie di attività specialistiche (verifiche di evacuazione fumi; integrazioni pratiche VVFF; analisi fluidodinamiche della piazza (…) cui si affaccia Palazzo Italia; analisi fluidodinamiche della copertura) e aggiuntive (direzione artistica architettonica; elaborazione e aggiornamento del modello BIM; assistenza tecnica alla direzione lavori per le strutture e gli impianti; assistenza tecnica specialistica alla direzione lavori per la redazione della perizia di variante architettonica rispetto a quelle inizialmente pattuite) per le quali non aveva ottenuto la corresponsione di alcun compenso;

– che aveva altresì eseguito su richiesta di EX. S.p.A. la progettazione del fitting out del Padiglione UE facente parte del (…) UE quale nuovo ed autonomo incarico – non formalizzato per iscritto – e di non avere ottenuto nemmeno per tale attività il compenso dovuto.

Riferiva che tutta l’attività da essa prestata era stata oggetto di continue revisioni anche per effetto dei nuovi interventi di aumento delle superfici, di semplificazione delle opere da eseguire, di adeguamento dei progetti alle esigenze degli sponsor successivamente reperiti, di contenimento dei costi di realizzazione delle opere che avevano imposto ad essa un’attività di supporto continuativo e costante nei confronti della stazione appaltante ed alla direzione lavori, con necessità di fornire tempestive risposte alle varie richieste di revisione, modifica e variazione dei progetti e garantire una presenza costante in cantiere a supporto della direzione lavori.

In effetti le opere alla fine realizzate erano state diverse rispetto a quelle oggetto del progetto preliminare selezionato nell’ambito del concorso di progettazione indetto dalla committente, con ampliamenti significativi delle superfici originariamente previste (da 12.766 mq. a 14.820 mq. per Palazzo Italia; da 10.686 mq. a 13.776 mq. per il (…)).

Ha dunque parte attrice elencato gli interventi eseguiti calcolando i corrispettivi ancora dovuti così come indicati nelle domande svolte e riportate in epigrafe, con interessi ex art. 5, comma 1 e 2 d.lgvo 231/02 o comunque con interessi legali.

Si è costituita nel giudizio EX. s.p.a. – poi divenuta EX. S.p.A. in liquidazione – richiamando in via preliminare il contenuto degli obblighi incombenti sul progettista sia in relazione all’art. 1176 c.c. che della normativa in materia di lavori pubblici (art. 95 d.lgvo 163/06; D.P.R. 207/10) e l’oggetto e gli obbiettivi del concorso di progettazione di cui al bando pubblicato in data 20.11.2012 per la progettazione preliminare del (…) e del Palazzo Italia secondo quanto previsto nel Documento Preliminare alla Progettazione.

Ha sottolineato le linee secondo le quali la progettazione avrebbe dovuto svolgersi e cioè secondo vincoli rigorosi di costo, tempi ristretti per la realizzazione, alta capacità di riconversione, flessibilità funzionale e spaziale. Ha ripercorso il contenuto del contratto relativo all’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, la scansione di consegna dei vari elaborati, l’accettazione da parte del progettista di tutte le varianti al progetto rese indispensabili e specificate nel Programma di Variazioni progettuali allegato al contratto, l’assunzione di responsabilità da parte del progettista per errori, incompletezza o inesattezza della progettazione.

Ha contestato la prospettazione della parte attrice per l’asserita debenza di corrispettivi per funzioni invece già previste o per attività specialistiche che non potevano considerarsi aggiuntive rispetto all’oggetto del contratto. Le pretese varianti non erano che aggiustamenti dei progetti, rese necessarie per rimediare ad errori progettuali o agli scostamenti agli obbiettivi prefissati.

In via generale l'(…) aveva errato nel rendere più complessa la soluzione inizialmente ipotizzata, con conseguenze negative sui tempi di esecuzione e sui costi, profili rilevati solo nel corso dell’approfondimento della progettazione e nel contesto della effettiva esecuzione dei lavori (ad esempio complessità e molteplicità delle tipologie di pannelli da utilizzare per il cd. “nido”; inadeguatezza della progettazione dell’impatto acustico).

Ha poi elencato gli errori e le lacune che a suo giudizio avevano viziato il progetto preliminare in gara, la conseguente necessità di suddividere i lavori per l’esecuzione di Palazzo Italia in quattro interventi al fine di accelerare l’esecuzione, gli errori nello sviluppo della progettazione, nella definizione dei limiti di batteria, l’inattendibilità e l’errore in concreto della stima economica dell’intervento e nella fase esecutiva che hanno portato il costo effettivo complessivo di realizzazione del Palazzo Italia ad Euro 78.315.747,59 dai 29 milioni che costituivano il limite economico fissato in sede di Concorso. Inoltre i tempi di realizzazione non erano stati rispettati, si erano registrati errori di progetto dovuti al mancato rispetto della normativa di legge e delle prescrizioni regolamentari vigenti nonché nello sviluppo delle modifiche e variazioni apportate al progetto.

Se dunque tali elementi costituivano inadempimenti delle obbligazioni assunte dall'(…) e che dovevano portare al rigetto delle domande attrici, EX. S.p.A. in liquidazione chiedeva in via riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento di tutti i danni subiti, tra cui la differenza tra l’importo di Euro 40.000.000,00 – che costituiva il costo massimo preventivato per il complesso delle opere in questione – e quello complessivamente risultante dall’esecuzione dei medesimi (Euro 78.315.747,59), il maggior costo di esecuzione derivati dagli errori progettuali – tradottisi in riserve iscritte in contabilità dagli appaltatori – e quelli derivati dai ritardi accumulati che avevano indotto i concessionari a sospendere i pagamenti delle rate di canone pattuite.

Aggiungeva altresì le specifiche problematiche tecniche che avrebbero reso critica la prevista riconversione del Palazzo Italia rispetto all’obbiettivo già pianificato di riqualificare l’opera come “Vivaio dell’Innovazione” (mancato rispetto parametri urbanistici rispetto all’altezza massima del Palazzo Italia, per superamento della sagoma e degli arretramenti rispetto al lotto, l’inutilizzabilità di alcune superfici rispetto alla destinazione d’uso prevista, mancato raggiungimento delle prestazioni acustiche previste, mancato raggiungimento della classe energetica A +, ecc.). Ha concluso dunque la società convenuta come da conclusioni riportate in epigrafe.

2. All’udienza del 12.1.2016 il giudice – su istanza di parte attrice ed in relazione alla riconvenzionale svolta dalla società convenuta – autorizzava la chiamata in causa delle società assicuratrici Un. s.p.a., Ge. S.p.A. e (…) Company Europe Ltd. Le società terze chiamate si sono costituite nei termini di legge.

GE. S.p.A. ha rilevato che la polizza che avrebbe determinato la sua chiamata in causa era stata stipulata con la società Pr. S.p.A. mandante dell'(…), ma aveva ad oggetto l’ordinaria copertura assicurativa della responsabilità civile professionale per l’attività di tale impresa. Poiché Ne. s.r.l. nella sua qualità di mandataria dell'(…) aveva poteri rappresentativi solo rispetto ad operazioni e rapporti attivi e passivi “dipendenti dal contratto di appalto”, la polizza in questione non rientrava tra i titoli per i quali era stata conferita la rappresentanza alla mandataria con conseguente carenza di legittimazione attiva della chiamante.

Ha contestato inoltre anche il profilo di carenza di legittimazione passiva, rilevando che la polizza era limitata alla quota di responsabilità dell’assicurata ove partecipante ad (…) e che nell’atto di chiamata in causa nessuna allegazione vi era circa le specifiche responsabilità dei singoli partecipanti all'(…), escludendosi dalla garanzia ogni obbligo di risarcimento derivante da un mero vincolo di solidarietà, né in particolare per errori od omissioni imputabili a Pr. S.p.A. Ha rilevato poi che la copertura assicurativa dell’attività commissionata all'(…) era garantita in via esclusiva dalla polizza Un. S.p.A. del 28.10.2006 stipulata da Ne. s.r.l. in relazione all’art. 111 d.lvo 163/06, da ritenersi di carattere esclusivo ed omnicomprensivo per le stazioni appaltanti per i rischi derivanti da inadempimenti del progettista. Infine ha dedotto che sin dal 12.2.2015 Pr. S.p.A. aveva conoscenza di contestazioni di inadempimenti al contratto formalizzati dalla committente EX. S.p.A. senza tuttavia procedere a darne informazione alla compagnia assicuratrice secondo i termini contrattuali; inoltre non aveva dichiarato in sede di sottoscrizione della polizza l’esistenza della polizza Un. S.p.A. con conseguente inesistenza di alcun obbligo da parte di GE. S.p.A. di indennizzo ai sensi dell’art. 1892 c.c..

Nel merito ha condiviso la contestazione della fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da EX. S.p.A. nei confronti dell'(…), avendo la prima accettato i progetti predisposti dall'(…), pagato i corrispettivi dovuti e svincolato la fideiussione ex art. 113 d.lvo 163/06 in conseguenza dell’intervenuta validazione dei progetti ad opera dell’organismo di verifica. In caso di accoglimento delle domande svolte nei suoi confronti da parte della chiamante in causa, ha chiesto che in sede di quantificazione dell’indennizzo dovuto il Tribunale tenesse conto della franchigia, del massimale di polizza, dell’inoperatività della polizza in caso di condanna in via solidale in favore di EX. S.p.A..

(…) COMPANY (EUROPE) Ltd – oggi (…) (UK) Ltd – si è costituita nel giudizio, rilevando che la polizza con essa sottoscritta da Bm. s.r.l., mandante dell'(…), non consentiva alla mandataria di far valere diritti spettanti invece al solo soggetto contraente con conseguente inammissibilità della domanda di manleva avanzata da Ne. s.r.l..

Nel merito ha contestato il fondamento delle domande risarcitorie svolte da EX. S.p.A. associandosi alle difese svolte da Ne. s.r.l. ed ha comunque rilevato che la chiamante in causa non aveva specificato quali errori ed inadempimenti fossero riconducibili all’attività svolta da Bm. s.r.l..

Ha contestato l’operatività della polizza risultando le pretese svolte da EX. S.p.A. riconducibili al rimborso di maggiori costi e dunque non riconducibili a danni causalmente derivanti da negligenze professionali e comunque ex art. 1892 c.c. non avendo l’assicurato informato la compagnia all’atto della sottoscrizione della polizza delle contestazioni all’epoca già ricevute da EX. S.p.A. Ha infine dedotto la necessità di provvedere alla ripartizione delle quote interne di responsabilità tra gli eventuali coobbligati, in proporzione della loro colpa effettiva; di determinare l’entità dell’indennizzo da essa eventualmente dovuto in relazione al massimale garantito, tenuto conto che la polizza deve operare a secondo rischio come da contratto.

Quanto alle terze chiamate UN. S.p.A. e RE. ASSICURAZIONI – in rapporto di coassicurazione per le polizze stipulate dall'(…) ex art. 111 d.lvo 163/06 – esse hanno sostenuto che le polizze sottoscritte non si estendevano alle domande riconvenzionali svolte nei confronti della società attrice in relazione alla tipologia di danni in esse indicati e comunque esse dovevano essere circoscritte alla sola quota parte pertinente all’assicurata, con esclusione di responsabilità solidale con altri soggetti (RUP; direzione lavori).

Nel merito hanno escluso qualsiasi responsabilità effettivamente riconducibile all’attività di (…). 3. In via preliminare appare necessario per un verso respingere le eccezioni svolte dalla società attrice di decadenza e prescrizione svolte nei confronti della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta EX. S.p.A. e, sotto altro profilo, delimitare l’ambito della presente causa in relazione alle preclusioni processuali intervenute.

Quanto al primo profilo, va rilevato che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che le disposizioni dell’art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 c.c., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall’art. 2230 c.c.; pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell’applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione – priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista – fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata (così Cass. SU 15781/05; v. anche Cass. 28575/13).

Quanto al secondo profilo, ritiene il Collegio che l’ambito di rilevanza delle eccezioni di inadempimento e della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno svolte da EX. S.p.A. debbano ritenersi necessariamente delimitate alle questioni sviluppate nella comparsa di costituzione della stessa, posto che nelle memorie istruttorie – ed in particolare nella memoria n. 2 del comma VI dell’art. 183 c.p.c. – sono stati tardivamente dedotti ulteriori profili di pretesi inadempimento e di danni che non possono essere pertanto compresi nell’indagine pertinente ai temi di causa (v. anche a tale proposito le contestazioni sotto tale profilo contenute nella memoria n. 3 depositata dalla società attrice).

4. Appare evidentemente necessario ripercorrere le fasi di sviluppo dell’attività di progettazione ed esecuzione delle opere riguardanti la realizzazione del (…), area costituita da vari manufatti e spazi aperti insistenti su quattro lotti affaccianti sul cd. (…) (uno degli assi perpendicolari lungo i quali si è sviluppata l’Esposizione Universale di Milano 2015) e del Palazzo Italia situato in un lotto contiguo.

4.1 In data 28.11.2012 EX. s.p.a. – a distanza di più di 4 anni dalla designazione da parte del Bureau International des Expositions (B.I.E.) della città di Milano a sede dell’Ex. (31.3.2008) e dalla costituzione di EX. S.p.A. (D.P.C.M. 22.10.2008) – bandiva il Concorso Internazionale di Progettazione, a procedura aperta, in un’unica fase, ai sensi degli artt. 99 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e 260 del D.P.R. 207/2010, per la “progettazione del (…)” (doc. 2 Nemesi). Ai fini della partecipazione al Concorso erano richiesti elaborati progettuali equivalenti alla redazione del progetto Preliminare, in base all’art. 99 del D.Lgs. 163/2006, al fine di ottimizzare le successive tempistiche di sviluppo progettuale e di verificare la fattibilità tecnica ed economica del progetto in tempistiche obbiettivamente ristrette (consegna elaborati progettuali fissata al 20.2.2013). L’oggetto e gli obiettivi del Concorso erano definiti nel Bando e specificati nell’allegato Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), che individuava i requisiti funzionali, tecnici ed economici richiesti dalla committente.

In estrema sintesi si evidenziava che il Palazzo Italia sarebbe stato un manufatto permanente, destinato a diventare – una volta concluso l’evento internazionale – uno spazio per la ricerca tecnologica, la formazione e l’educazione in campo scientifico. I manufatti che avrebbero costituito il (…), invece, sarebbero stati edifici temporanei, da smontare e riutilizzati in diversi spazi pubblici della città al termine dell’evento espositivo.

Va rilevato che il DPP caratterizzava il (…) ed i suoi obiettivi e i relativi requisiti tecnici e funzionali come di straordinario rilievo, da rappresentarsi mediante l’ideazione di un’architettura in divenire, di un contenitore ricco di “invenzione tecnologica”, rivolto a prefigurare il futuro in ragione della sua forte visione innovativa.

Del tutto evidente era l’esigenza da parte della committente di acquisire un progetto fortemente creativo ed innovativo che rappresentasse “l’espressione architettonica, emozionale e rappresentativa della cultura italiana e della contemporaneità” rivolta ad incarnare “i più alti valori istituzionali, di scambi internazionali, della politica e del senso civico di abitare il mondo, in un continuo confronto di idee e di relazioni interculturali…” (cfr. par. 2 del D.P.P., in doc. 2B Nemesi).

Come già detto, il Bando esigeva lo sviluppo di un Progetto Preliminare, avente cioè un livello di approfondimento progettuale molto più avanzato di un semplice concept – che invece sarebbe stato sviluppato successivamente all’incarico professionale – e richiedeva la definizione delle “caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare” (v. art. 93 del dlgs 163/2006).

Pertanto è evidente che la scelta come vincitore del progetto sviluppato dall'(…) era stata basata proprio sulla verifica dei suddetti requisiti, da sviluppare poi ulteriormente nelle fasi di avanzamento progettuale. Tale verifica era stata eseguita dalla Giuria con l’ausilio di una Commissione Istruttoria, che aveva proceduto alla stesura di relazioni in merito all’attività di indagine preliminare da essa svolta, verificando dunque la conformità dei progetti alle prescrizioni del Bando e del D.P.P. oltre alla congruenza della valutazione economica del costo dei lavori da progettare rispetto al progetto offerto.

E’ documentale che la Commissione Istruttoria nella scheda di valutazione del progetto del 19.3.2013 (doc. 53) affermava espressamente che “il dossier progettuale esaminato è formalmente completo e risponde alle prescrizioni di cui al punto 4.3. “Elaborati tecnici richiesti” del Bando di Gara…(…)” e che “in sintesi, il dossier di progetto risponde sostanzialmente alle prescrizioni del Bando e del D.P.P.” (v. doc. 53 Nemesi), pur evidenziando alcune incompletezze degli elaborati, valutazione poi conformemente ripresa dalla Giuria (v. verbale 3.4.2013, in doc. 53A Nemesi) e successivamente ribadita nel verbale della seduta del 12.4.2013 (doc. 53A Nemesi: il progetto dell'(…), primo classificato con punteggio 79,690, “interpreta con particolare cura espressiva ed autonoma interpretazione formale i contenuti del bando, declinando e condividendo con chiara ed esaustiva impronta architettonica il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” con le prefigurazioni introdotte dal concept…. Le scelte tecnologiche proposte in un’ottica di sostenibilità ambientale del manufatto risultano essere convincenti, sia per quanto riguarda la progettazione passiva del Palazzo Italia sia per la temporaneità e flessibilità dei manufatti che si affacciano sul (…)”).

In effetti il Bando di Concorso chiariva che il progetto che sarebbe stato vincitore, oltre al suo specifico valore sotto il profilo architettonico e aderente ai principi ispiratori del concept, avrebbe dovuto garantire specifici requisiti di fattibilità tecnica, tecnologica e di rapidità realizzativa, nonché una attitudine alla riconversione del Palazzo Italia, attribuendo a tali profili specifici punteggi. Rispetto al programma funzionale come definito nel DPP – in esso indicato come “dettagliato e vincolante delle funzioni che dovranno essere ospitate nel Palazzo Italia e nei manufatti che si affacciano sul (…)” – si specificava tra l’altro con chiarezza che “per svolgere in modo adeguato il programma ipotizzato, si è ritenuto necessario disporre di circa 12.800 mq di S.l.p. per il Palazzo Italia e 10.700 mq di S.l.p. per i manufatti del (…)… Nella fase progettuale non si dovrà superare la Superficie lorda di pavimento prevista, ma sarà possibile aumentare la Superficie netta utile ottimizzando e diminuendo, dove è possibile, la Superficie comune/ tecnica”.

Come si desume dalla decisione della Giuria di aggiudicare al progetto dell'(…) la vittoria del concorso, il Progetto Preliminare in questione doveva ritenersi rispondente alle funzionalità richieste dal D.P.P.

Anche il totale dei costi di Palazzo Italia e del (…), pari a Euro 39.909.925,63, rispondeva ai requisiti del Bando, sia complessivamente, sia relativamente ai due singoli interventi. E’ vero che la Commissione Istruttoria aveva svolto alcuni parziali rilievi (“Il costo complessivo dei due interventi (Palazzo Italia e (…)) rientra tra i parametri del bando, si sottolinea tuttavia i costi relativi al tamponamento esterno (pari al 28% del costo complessivo) appare sottostimato in relazione alla natura e complessità della lavorazioni. I costi parametri di tale lavorazione, inoltre, non sono stati adeguatamente giustificati…”: v. doc. 53 Nemesi) con particolare riferimento al tamponamento esterno ma evidentemente tale rilievo non è stato considerato come elemento di criticità in sede di aggiudicazione.

Peraltro può osservarsi – come ha evidenziato parte attrice – che prima della firma del Contratto del 19.06.2013, (…) aveva fatto presente che, nell’ambito delle attività di sviluppo del progetto definitivo, le valutazioni economiche dell’intervento erano superiori per circa 9 milioni di Euro rispetto al budget originario (v. report di riunione del 18.06.2013, in doc. 26B Nemesi), giustificando tale scostamento per il differente metodo di analisi, prima fatta tramite costi parametrici e successivamente tramite l’utilizzo del Prezziario del Comune di Milano anno 2013, per l’approfondimento di alcune soluzioni progettuali, e per alcuni interventi di adeguamento del progetto, in risposta a richieste della Stazione Appaltante. EX. S.p.A. era stata dunque posta a conoscenza dell’incremento dei costi del progetto antecedentemente alla firma del Contratto.

4.2 Per ciò che attiene alle successive vicende contrattuali si riporta quanto evidenziato dal CTU nella sua Relazione.

Con il contratto del 19.06.2013 EX. S.p.A. commissionava all'(…) le seguenti attività (Art. 1 c. 2):

a) l’affinamento del Progetto Preliminare presentato nella gara… da sottoporre all’approvazione della Stazione Appaltante ai fini dell’avvio della Conferenza dei Servizi;

b) la redazione di un avanzamento del Progetto Preliminare, adeguato in considerazione delle richieste della Stazione Appaltante contenute nell’Allegato (D) (di seguito indicato come Progetto Preliminare Adeguato);

c) la redazione del progetto definitivo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dagli articoli 24 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 (di seguito indicato come il Progetto Definitivo);

d) la redazione del progetto esecutivo del Palazzo Italia e del (…), secondo quanto previsto dal D.Lgs. e dagli articoli 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 (di seguito indicati come i Progetti Esecutivi e, singolarmente, il Progetto Esecutivo);

e) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.”.

Oltre alle suddette attività era stata commissionata a Nemesi anche la realizzazione di un plastico in scala 1:50 del Palazzo Italia, come si evince dall’art. 3 del contratto “Corrispettivi e termini di esecuzione”.

Le attività commissionate sarebbero dovute essere svolte secondo il cronoprogramma Allegato (A) al contratto. Alla data di stipula del contratto, le attività di cui alle lettere a) e b) erano già state svolte da (…) e pagate da EX. s.p.a.(vedi punti h) e i) delle premesse al contratto) per un importo complessivo di “Euro 276.345,33 (pari al 60% dell’importo di progettazione preliminare, stimato in Euro 460.575,55) lordi” secondo quanto previsto dall’art. 4.8.1 del Bando di concorso. Per le restanti attività di “progettazione definitiva ed esecutiva del (…)” e di “Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione” era previsto un importo di Euro 1.611.492,65 al netto di IVA (21%), Inarcassa (4%) e spese generali (24%) come riportato all’art. 3 commi 1 e 2 del contratto.

In base al cronoprogramma allegato al contratto, l’attività di Nemesi si sarebbe dovuta concludere il 30.08.2013 con la consegna del Progetto Esecutivo degli Edifici del (…).

Dai documenti agli atti risulta che l’attività di (…) per EX. S.p.A. si è svolta invece almeno sino al 16.01.2015, data di consegna del Progetto Esecutivo del Padiglione UE (attività extra contrattuale) ovvero sino al 27.04.2015 allorquando consegnava alla D.L. delle strutture “Note e integrazioni per DLS a relazione di calcolo strutture (…)”(Doc.044L Nemesi).

Il CTU ha quindi svolto un’analisi delle attività svolte dall’attrice a partire dalla pubblicazione del Bando di Concorso internazionale, come innanzi riferito.

Dopo l’aggiudicazione della Gara in favore dell’attrice, essa in data 13.05.2013 consegnava a EX. S.p.A. una prima versione del Progetto Preliminare, necessario per avviare la Conferenza dei Servizi. Tale progetto era costituito dalla documentazione presentata per il concorso integrata da ulteriore documentazione prodotta nei 24 giorni trascorsi dalla proclamazione del progetto vincitore. Nel cronoprogramma allegato al Progetto Preliminare si prevedeva il completamento dello stesso entro il 31.05.2013.

La progettazione preliminare prevista dal Bando – secondo il CTU – aveva ad oggetto il solo sviluppo del progetto presentato in fase di gara. Tuttavia, già nella fase di progettazione preliminare erano emerse da parte di EX. S.p.A. delle richieste di modifica al progetto vincitore del concorso, sul

quale erano già stati investiti da parte di (…) verosimilmente circa 100 giorni di lavoro (circa 82 giorni di lavoro per la preparazione del concorso e 24 giorni tra la proclamazione della Giuria e la presentazione della bozza).

Le richieste di modifica erano emerse dopo la presentazione da parte di (…) della prima versione del progetto preliminare del 13.05.2013 (“Progetto Preliminare Affinato”). Tali richieste si ritrovano nel documento denominato “Osservazioni al progetto preliminare proposto in fase di concorso” del 17.05.2013 (doc.3D Nemesi) e nei verbali di riunione tra (…) e EX. S.p.A. redatti tra il 23.05.2013 e il 30.05.2013. Tale documento del 17.5.2013 diverrà l’Allegato (D) al Contratto tra EX. S.p.A. e (…) (doc. 3 Nemesi).

Già in data 31.05.2015 – termine di scadenza per la presentazione del Progetto Preliminare Adeguato – (…) faceva tuttavia rilevare ad EX. S.p.A. “l’importanza di alcune delle indicazioni da voi fornite nel report, che hanno una ricaduta rilevante in termini progettuali” e che l’aggiornamento degli elaborati architettonici in funzione del termine del 31 maggio era stata eseguita nei limiti consentiti dai ristretti tempi “nel più elevato grado di approfondimento possibile rispetto alle valutazioni che effettuerà la Conferenza dei servizi” e che comunque non era stato “possibile aggiornare adeguatamente gli elaborati strutturali, impiantistici ed antincendio, che richiederanno una ulteriore messa a punto nei prossimi giorni” (v. e-mail scambiate tra le parti tra il 30 ed il 31.05.2013, in doc. 54 Nemesi).

Ha dato conto il CTU che le richieste di modifiche avanzate in tale contesto da EX. S.p.A. non potevano considerarsi di marginale rilievo.

Nelle “Osservazioni al progetto preliminare proposto in fase di concorso” si dava infatti espressamente conto di “interventi di revisione richiesti per il Progetto Preliminare presentato in fase di concorso considerati come necessari da parte della Stazione Appaltante’, ove – come ha affermato il CTU – nel linguaggio tecnico della progettazione, apportare degli “interventi di revisione” ad un progetto significa “modificare il progetto”. In effetti le osservazioni di EX. S.p.A. non erano limitate alla specificazione di alcuni “Principi generali” sotto forma di raccomandazioni di ordine generale (cap. 1 delle “Osservazioni al progetto preliminare proposto in fase di concorso”, in doc. 3D Nemesi) ma richiedevano anche delle modifiche sostanziali del progetto.

Peraltro alle richieste di modifiche riportate nel documento del 17.05.2013 si sarebbero poi aggiunte ulteriori richieste di modifiche e/o adeguamenti del progetto, già innanzi menzionate, che si sono susseguite fino al 30.05.2013.

Ha evidenziato il CTU che tali ulteriori richieste di modifiche riportate nei verbali citati erano di natura sostanziale, anche maggiormente incisive rispetto alle richieste svolte nell’ambito delle Osservazioni del 17.05.2013. Queste ultime, infatti, attenevano a richieste di modifiche al progetto di concorso, mentre nei verbali redatti tra il 23.05.2013 e il 30.05.2013 si discuteva di modifiche del “quadro esigenziale” e del “programma funzionale” di cui ai paragrafi 3 e 5 del D.P.P. (Documento Preliminare alla Progettazione, in doc. 2B Nemesi) ossia alle indicazioni alle quali il progetto di concorso si era conformato.

Come innanzi rilevato, alla data del 31.05.2013 il Progetto Preliminare presentato riportava (rispetto alla versione del 13.05.2013) solo un aggiornamento degli elaborati architettonici. Ma – ha osservato il CTU – il quadro era destinato a modificarsi rapidamente, tenuto conto che in data 10.06.2013 EX. S.p.A. aveva formulato nuove “Indicazioni per la progettazione definitiva – parte 1” e in data 12.06.2013 nuove “Indicazioni per la progettazione definitiva – parte 2”, nonché nuovi layout per le aree “Uffici del Palazzo Italia – giugno 2013” (v. docc. 040E, 040F e 040G Nemesi). In data 11.06.2013, (…) – ente deputato all’attività di verifica della conformità di ogni livello progettuale alla normativa vigente, al DPP e al precedente livello di progettazione ai sensi dell’art. 5 del Contratto del 19.6.2013 – procedeva intanto al rilascio del Rapporto di verifica del Progetto Preliminare presentato da Nemesi il 31.05.2013, formulando rilievi critici su diversi aspetti ma rimandando la risoluzione di tali rilievi alla successiva revisione del progetto definitivo.

Dai documenti relativi alle nuove “Indicazioni per la progettazione definitiva – parte 1” e in data 12.06.2013 delle ulteriori “Indicazioni per la progettazione definitiva – parte 2” di EX. S.p.A. si rileva che era stabilita per il 30.6.2013 una seconda presentazione del progetto alla Conferenza dei Servizi del progetto definitivo, mentre la stazione appaltante forniva indicazioni relative al “Programma funzionale di Palazzo Italia” nonché “indicazioni relative al programma funzionale degli spazi lungo il (…)” concludendo che dove non esattamente specificato “si lascia ai progettisti la facoltà di dimensionare e organizzare gli spazi come lo reputino opportuno” (Punto 1 delle “Indicazioni per la Progettazione Definitiva – Parte 2”, in doc.040F Nemesi).

Ha dunque osservato il CTU che da quanto rilevato dalla documentazione citata ad un mese dalla presentazione della prima versione del Progetto Preliminare lo sviluppo del progetto non era potuto progredire, essendo stati messi in discussione dei dati di progetto riportati nel D.P.P. rispetto ai quali il progetto di concorso era stato ritenuto e valutato “coerente”. Tali richieste di modifiche, già nella fase “preliminare” della progettazione, hanno certamente rallentato e reso più complesso il processo di progettazione, dal momento che hanno costretto i progettisti a “ri-progettare” il Padiglione (Palazzo Italia e (…)), anziché procedere con il regolare sviluppo che avrebbe dovuto prevedere il “normale” procedere del processo di redazione progettuale (progetto di concorso/progetto preliminare/progetto definitivo/progetto esecutivo).

Il nuovo progetto preliminare, che recepiva le indicazioni richieste da Expo del 17.05.2013 era definito all’art.1 c. 2 lettera b) del contratto tra EX. S.p.A. e (…) quale “Progetto Preliminare Adeguato”. La redazione di un “nuovo” progetto preliminare “adeguato” non era invece attività prevista dal bando di concorso, posto che l’art. 8 c.1 del contratto precisava che nessun maggior compenso era dovuto al Progettista per le variazioni ai progetti inserite nel Programma di varianti alla progettazione di cui all’Allegato (D) del contratto stesso. Il progettista aveva dunque accettato tutte le varianti al progetto rese indispensabili dal rispetto delle tempistiche inderogabili e delle esigenze funzionali dell’evento Ex., specificate nel Programma di variazioni progettuali di cui all’Allegato D, riconoscendo espressamente che non si trattava di variazioni sostanziali al progetto preliminare presentato nel Concorso ma la Stazione Appaltante si era a sua volta impegnata a non alterare ulteriori elementi sostanziali del progetto presentato, per come descritti nella Relazione illustrativa presentata in gara (v. art. 1, c. 5 Contratto, in doc. 3 Nemesi).

L’esame dell’ampia documentazione prodotta dalle parti ha portato il CTU a rilevare che le richieste di modifiche al progetto sono proseguite per tutto il periodo in cui è stata redatta la progettazione e in cui si è sviluppato il cantiere (anni 2013-2014).

Tali richieste provenivano da diverse parti, quali gli allestitori e i gestori/concessionari delle diverse porzioni degli edifici – che richiedevano modifiche alla conformazione e alla distribuzione degli spazi – gli appaltatori e gli “sponsor tecnici” che richiedevano modifiche alle soluzioni tecniche ed alle modalità esecutive degli edifici ed anche i diversi Enti pubblici che a loro volta chiedevano modifiche subordinate in parte anche alle modifiche che si apportavano agli edifici.

La documentazione in atti conferma tale andamento generale che ha investito quasi tutte le attività di progettazione e costruzione del (…), ed il CTU – a sostegno di tali rilievi – ha dato evidenza all’esito dell’istruttoria eseguita in data 31.10.2014 dall’ing. (…) (poi nominato quale nuovo RUP) al fine di verificare i procedimenti amministrativi in corso nonché nel medesimo tempo da (…) S.p.A. che aveva eseguito analoga verifica sulla fase esecutiva dei lavori, in relazione in particolare alle tempistiche di esecuzione (v. doc. 16 Expo).

Dalla relazione dell’ing. (…) – che si poneva nel contesto di un contenzioso con l’allora appaltatore principale (…) S.p.A. e dopo l’interruzione determinata dalle dimissioni del precedente RUP, oggetto di indagini giudiziarie – si evidenziavano le prime ipotesi in merito ai provvedimenti straordinari che avrebbero dovuto essere adottati in somma urgenza per recuperare i ritardi accumulati e riallineare i cronoprogrammi dei lavori per consentire la realizzazione delle opere entro la data prevista per l’apertura dell’esposizione. In tale prospettiva l’indicazione era quella di definire e adottare un piano operativo emergenziale rivolto ad attuare una ristrutturazione radicale dei contratti e degli appalti e, rispetto ai ai lavori ancora all’epoca da eseguirsi, della necessità di consolidare il quadro esigenziale degli utenti del (…) e del Palazzo Italia per definire i requisiti progettuali al dichiarato scopo di “evitare ulteriori modifiche per recepire istanze di terzi”.

Nella relazione di (…) S.p.A. allegata a tale documento erano indicate le condizioni procedurali necessarie per raggiungere l’obiettivo della ultimazione dei lavori nel termine previsto, tra cui la semplificazione dell’opera e l’azzeramento di ulteriori varianti. In tale documento erano indicate le specifiche criticità di cantiere di Palazzo Italia, così evidenziate (v. pag. 6 allegato al doc. 16 Expo):

– estrema complessità dell’opera;

– numerose indefinizioni progettuali;

– necessità di importanti sviluppi costruttivi;

– varianti richieste dalla committenza ed ancora in fase di definizione;

– necessità di successivi adeguamenti progettuali per tenere conto degli allestimenti;

– interferenze fra progettazione costruttiva e direzione lavori artistica.

A tal fine erano espresse la conseguenti condizioni tecnico procedurali per raggiungere l’obiettivo e, in particolare:

– fornire una ricostruzione analitica del quadro dei bisogni;

– azzerare eventuali richieste di ulteriori modifiche;

– delegare alla progettazione di cantiere tutte le modifiche da introdurre per raggiungere l’obiettivo. Quanto al Progetto (…) l’indicazione era quella di mantenere il progetto di contratto senza accogliere le richieste dei concessionari (v. pag. 8 rel. (…) S.p.A. allegata, in doc. 16 Expo).

Ha dunque evidenziato il CTU sulla base della documentazione in atti e dell’esito conforme di tali verifiche eseguita a distanza di soli 6 mesi dall’apertura della manifestazione internazionale – che aveva rilevato uno stato di avanzamento di Palazzo Italia ancora al 15% e quello del (…) all’1% – che le misure previste per realizzare l’obbiettivo del rispetto dei tempi previsti per la conclusione delle opere convergevano nel senso di provvedere alla revisione degli aspetti progettuali, esecutivi, amministrativi, organizzativi e gestionali per consentire una “ricostruzione analitica del quadro dei bisogni” e “azzerare eventuali richieste di ulteriori modifiche”.

Dunque, ancora alla data del 30.10.2014 doveva essere definito il “quadro dei bisogni” che invece doveva già risultare definito nel Bando di concorso, posto che si riteneva a tale data ancora necessario “consolidare il quadro esigenziale degli utenti del (…) e del Palazzo Italia per definire i requisiti progettuali ed evitare ulteriori modifiche per recepire istanze di terzi”.

Ha dunque concluso il CTU che le numerose varianti richieste, emerse nel corso della progettazione e del cantiere, hanno certamente determinato la necessità di redigere numerose revisioni del progetto che sono state richieste da EX. S.p.A. ed effettuate da (…), sebbene non facessero parte degli impegni contrattuali assunti.

5. EX. S.p.A. ha sostenuto le sue contestazioni relative all’esistenza di errori e lacune progettuali imputabili a (…) – al fine di contestare la fondatezza delle domande di corresponsione di corrispettivi avanzata dall’attrice e di dare conto dell’esistenza di un proprio credito risarcitorio derivante da tali vizi – in primo luogo attraverso la produzione di alcuni documenti risalenti al periodo intercorso tra il 19.03.2013 (“Scheda di analisi della commissione istruttoria”, in doc.22 Expo) e il 12.02.2015 (lettera del RUP di EXPO, in doc. 5 Expo).

Tuttavia va rilevato che la relazione della “Commissione istruttoria” del 19.03.2013 – pur contenendo alcuni rilievi alla progettazione di (…) – era in realtà il documento già innanzi citato, sulla base del quale la Giuria del Concorso aveva decretato la vittoria del Progetto dell’attrice in sede di concorso.

Rispetto invece ai docc. da 1 a 5 depositati da EX. S.p.A. deve rilevarsi che i docc. 1, 2 e 3 riguardavano richieste di integrazioni di documenti, di per se stesse ininfluenti ove non risulti allegato un’eventuale e specifico inadempimento a dette richieste, da collocarsi dunque in una normale dialettica di svolgimento del rapporto tra le parti.

Quanto al doc. 5 del 12.2.2015 esso consiste in una contestazione attinente alle difficoltà esecutive che sarebbero derivate dalla lacunosità delle elaborazioni progettuali fornite da (…). Tuttavia le contestazioni risultano del tutto generiche ed apodittiche e in realtà riferibili – come si legge in chiusura della stessa comunicazione – ad “eventuali errori progettuali”, quindi in effetti ancora non accertati come tali dalla stessa stazione appaltante.

Tale affermazione riprenderebbe di fatto quanto già riportato dal medesimo RUP nella sua relazione del 31.10.2014, ove aveva anche prospettato la necessità di valutare se interrompere il rapporto con i progettisti di Nemesi preannunciando l’avvio di “un’istruttoria di verifica utile anche ad accertare l’eventuale presenza di errori progettuali’ (v. doc. 16 Expo, cit.). Tali generici rilievi in effetti non hanno mai portato alla formulazione di specifiche contestazioni a carico di (…) prima dell’avvio della presente causa.

A proposito di tale comunicazione il CTU ha poi osservato che;

– rispetto alla realizzazione del (…) – alla data del 31.10.2014 (secondo la relazione di (…) S.p.A. allegata al doc. 16 Expo) giunta alla percentuale dell’1% – l’obbiettiva semplicità del manufatto rendeva dubbia la sussistenza di “eventuali errori” nella progettazione ancora non emendati, mentre la documentazione in atti dimostrerebbe in realtà che le difficoltà del (…) erano da ricondurre principalmente alle numerose richieste di adattamento del progetto da parte dei concessionari degli spazi; inoltre l’appalto era stato affidato il 14.08.2014, ma al 30.10.2014 erano stati realizzati solo il 40% di scavi e fondazioni, mentre ancora numerosi aspetti erano da definire;

– per ciò che attiene al Palazzo Italia, la relazione di (…) S.p.A. citata evidenziava che i ritardi si concentravano principalmente nell’Appalto n. 2 dove al 30.10.2014 (doc.16 Expo) era in fase di completamento la sola struttura portante dell’edificio mentre dovevano praticamente essere ancora avviate tutte le altre lavorazioni. La copertura vetrata di cui all’Appalto 3 era già pronta e si attendeva che fosse pronta anche la struttura portante dell’edificio sulla quale installarla mentre i rivestimenti di cui all’Appalto 4 erano prodotti al 35%, ma nessun elemento è desumibile dagli atti al fine di stabilire se tale produzione fosse a quel tempo in piena attività o invece sospesa o rallentata per problemi logistici in attesa di poter iniziare ad installare i pannelli.

Con la lettera del 2.9.2014 (doc. 4 Expo) era stato comunicato all’attrice da EX. S.p.A. che l’impresa appaltatrice del lotto 2 ((…) S.c.a.r.l.) in data 29 agosto aveva imputato le difficoltà esecutive incontrate nella realizzazione delle opere principalmente ad importanti errori progettuali, in quanto il progetto sarebbe stato definito solo da un punto di vista descrittivo ma non anche ingegneristico. Ciò avrebbe comportato difficoltà realizzative dello stesso e la necessità di numerose modifiche al progetto.

Chiedeva dunque EX. S.p.A. alla progettista ragione del ritardo relativo alla consegna degli elaborati richiesti nonché le cause dei continui aggiornamenti del progetto. Dalla documentazione in atti il CTU ha potuto esaminare la risposta di (…) a EX. S.p.A. del 23.09.2014 – dalla quale peraltro si evinceva l’esistenza di un precedente carteggio non presente in atti – che rilevava di non avere elementi per fornire le risposte richieste in considerazione della estrema genericità con cui l’appaltatore aveva risposto alle richieste di giustificazioni rivolte ad esso da EX. S.p.A.

Il CTU ha rilevato dunque – in assenza di completi elementi su tale vicenda – di non poter esprimere una diretta valutazione in merito, ma ha osservato che dalla documentazione in atti la medesima impresa dopo un mese dalla contestazione svolta rispetto alla progettazione aveva firmato il Registro di Contabilità esplicitando n. 9 riserve (doc. 31 Expo) per un importo complessivo Euro 13.245.684,53 (oltre il 50% dell’importo di contratto) senza fare alcuna menzione ad eventuali errori nel progetto esecutivo redatto da (…), bensì problemi di cantierizzazione dovuti allo stato delle aree consegnate nonché alla mancata fornitura di energia elettrica e acqua e, principalmente, problemi correlati alle varianti richieste da EX. S.p.A..

Rimandando alla parte della Relazione del CTU la disamina di tali questioni (v. Relazione CTU da pag. 57 a pag. 63, da ritenersi qui riproposta), appare rilevante notare che nella riserva n. 2 si rilevava che dopo un mese dalla consegna in via d’urgenza all’appaltatore delle aree di cantiere il 27.02.2014, il Direttore dei lavori con Ordine di Servizio n. 1 aveva comunicato la necessità di EX. S.p.A. di apportare una modifica distributiva dell’edificio denominato “Palazzo Italia” costituita dalla trasformazione in spazi espositivi di locali originariamente destinati ad uso uffici; che in data 3.3.2014, la Committente aveva definito la modifica dell’intero sistema di rivestimento di facciata; che il 04.04.2014, Stahbau Pichler aveva fornito il modello geometrico della “Vela di Copertura” riportando le posizioni dei punti di interazione con le sottostanti strutture che avevano necessitato della rielaborazione del progetto strutturale; che il 30.06.2014, con OdS n. 5, il DL, tenuto conto delle variazioni dei carichi conseguenti alla modifica della destinazione dei locali e per il distacco del rivestimento di facciata, aveva ordinato all’impresa esecutrice di redigere e consegnare i disegni costruttivi di cantiere delle carpenterie metalliche in variante conformi alla redigenda perizia, completi di relazione di calcolo per la loro approvazione prima di dare inizio alle relative lavorazioni;

che l’impresa aveva fatto salva ogni ragione inerente l’impatto che avrebbero comportato le modifiche sulla programmazione temporale dei lavori e sul costo dell’appalto (la consegna dei disegni relativi alle strutture metalliche da realizzare in variante da piano 0 sino al piano +8, era intervenuta per lo sviluppo costruttivo solamente il giorno 30.06.2014);

che l’appaltatore aveva dovuto riprogrammare la forza lavoro dedicata alle opere strutturali e che comunque la necessità di attendere la definizione delle modifiche delle facciate ed impiantistiche oggetto della perizia di variante non aveva consentito di dare corso a queste attività secondo quanto programmato;

che l’appaltatore aveva svolto altre riserve in merito alle conseguenze rispetto a dette varianti per maggior costo di mano d’opera, per esecuzione opere edilizie diverse da quelle strutturali in tempi più ristretti, per la progettazione costruttiva di variante in corso d’opera. Ha evidenziato il CTU le controdeduzioni svolte dalla D.L., che riconducevano le varianti ad una limitata verifica solo puntuale del progetto strutturale ai fini dello sviluppo dei costruttivi redatti dall’appaltatore, ovvero, come nel caso della modifica del rivestimento di facciata in corrispondenza delle murature perimetrali in c.a., determinata anche al fine di facilitare la realizzazione di tali elementi in c.a. e quindi diminuire il tempo di posa.

A proposito dell’OdS n. 5 il D.L. affermava che esso era rivolto a sollecitare la consegna dei disegni costruttivi sulla base del progetto esecutivo di contratto come aggiornato con le modifiche strutturali di variante e le diverse soluzioni strutturali costruttive proposte dall’appaltatore per velocizzare la realizzazione. Secondo quanto affermato dal D.L. ciò che aveva influenzato in modo significativo lo sviluppo dei costruttivi strutturali era stata la scelta dell’appaltatore, condivisa con la Direzione dei Lavori, di utilizzare le unioni bullonate anziché le unioni saldate in opera, ciò a vantaggio dei tempi di realizzazione e in aderenza con quanto previsto nell’art. 8 comma 2 del contratto di appalto che prevedeva che l’appaltatore avrebbe potuto proporre varianti e modifiche tecniche ritenute utili a ridurre il tempo e/o il costo di realizzazione delle opere. Inoltre rilevante influenza sulle criticità relative alla tempistica programmata risulterebbe legata anche alla realizzazione dell’elevazione delle strutture dal piano interrato e la realizzazione del solaio piano terra (tipologia realizzativa diversa rispetto al progetto di appalto a seguito di richiesta di modifica dell’appaltatore).

Ha evidenziato il CTU, quanto al riferimento agli errori nel progetto di contratto che sarebbero stati lamentati dall’impresa appaltatrice, le valutazioni svolte da (…) S.p.A. nella relazione del 10.12.2014 (doc.17 Expo): “Riguardo a Palazzo Italia sono emerse le seguenti criticità:

1) Criticità relative all’avanzamento dei lavori ed alla suddivisione delle attività in più appalti: La realizzazione affidata attraverso più appalti ha ridotto la “responsabilità di risultato” in carico alle imprese esecutrici. Ciò significa che ciascuno rincorre le proprie scadenze anche a prezzo di lavorazioni eseguite in modo sommario, spesso a scapito dell’appalto successivo. In particolare emerge una sostanziale conflittualità fra le attività di (…) e gli appalti complementari (…) e (…) che segnalano con frequenza quasi giornaliera ritardi o errate esecuzioni delle opere a carico di… (…) che, a termini di contratto, dovrebbe svolgere attività di coordinamento degli altri appalti, svolge tale attività in modo parziale e inefficace. Si può prevedere che, con la prossima entrata in cantiere anche dell’appaltatore degli allestimenti (ATI (…)/(…)), questa difficoltà non possa che aumentare …

2) Criticità relative a imprecisioni/errori progettuali: L’estrema complessità del manufatto ed i tempi brevissimi per lo sviluppo della progettazione definitiva/esecutiva non hanno consentito la redazione di un progetto completo che potesse essere con semplicità portato alla fase realizzativa. Si evidenziano pertanto frequenti punti ove non è stata definita con chiarezza la modalità di ingegnerizzazione di opere che spesso si limitano alla “dichiarazione di intenti”. Si rilevava altresì che l’appaltatore era riuscito a mettere in campo un gruppo di progettazione di dimensioni limitate che quindi sviluppava la progettazione costruttiva con tempi non congruenti con le esigenze di cantiere e segnalava la necessità di intervenire su (…) per un potenziamento sostanziale di questo team. Parallelamente il team di progettazione MM avrebbe dovuto fornire le linee guida per lo sviluppo della progettazione supplendo, ove necessario, le mancanze del progetto esecutivo.

Nella relazione (…) S.p.A. del 30.10.2014 (doc. 16 Expo) era indicato, tra gli interventi necessari per poter completare l’opera nei tempi previsti, anche che l’impresa appaltatrice procedesse con il “Potenziamento della struttura tecnica di cantiere (anche con sostituzione di personale inadeguato)”.

Ha altresì rilevato il CTU che lo stesso appaltatore dopo aver apposto le riserve al SAL n. 1 del 29.09.2014, in data 6.10.2014 in seguito all’autosospensione del Responsabile del procedimento ing. Antonio (…) aveva avanzato ulteriori contestazioni denunciando insufficienze del progetto, extra costi, difficoltà esecutive nella realizzazione di lavori non contrattualizzati, con esposizione economica straordinaria, sollecitando la definizione di una perizia di variante e del relativo atto aggiuntivo. A tale comunicazione il Commissiario Generale di Palazzo Italia aveva replicato in data 9.10.2014, trasmettendo all’Impresa la relazione della Direzione Lavori e del Politecnico di Milano, che respingevano motivatamente le contestazioni relative alla presenza di errori progettuali e ribadito gli obblighi assunti dall’appaltatore con la sottoscrizione del contratto.

6. Il CTU ha esaminato specificamente la questione relativa alla suddivisione in 4 distinti appalti della realizzazione del Palazzo Italia, addebitata da EX. S.p.A. al mancato adeguamento del progetto alle indicazioni contenute nell’allegato D al Contratto del 19.6.2013.

In realtà la suddivisione in quattro distinti interventi era nata da una scelta di EX. S.p.A. deliberata dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 3.09.2013 e 20.09.2013 (docc. 64 e 64A Nemesi). In particolare nella seduta del 3.9.2013 l’Ing. (…) aveva illustrato la Proposta di scorporo delle opere di scavo, fondazione, muri perimetrali; delle opere di realizzazione della pelle esterna; della vela di copertura.

In particolare le opere relative alla vela di copertura e alla “pelle esterna” dovevano ritenersi ad altissima specializzazione da affidarsi previo esperimento di una procedura negoziata, tecnicamente scorporabili dall’opera principale e con possibilità di esecuzione immediata. In particolare nel verbale si legge che “l’Ing. (…) sottolinea ancora che l’affidamento diretto delle opere specialistiche, con relativo scorporo dalla gara per la realizzazione del manufatto, costituisce l’unica modalità per garantire il rispetto dei tempi di realizzazione del Palazzo Italia, perché nell’ipotesi alternativa … nessuna delle tre opere …potrebbe iniziare prima dei primi mesi del 2014”.

Ha rilevato il CTU che tale scelta, pertanto, è stata basata sull’assunto che si trattasse di opere che richiedevano “altissima specializzazione” e che, nell’ipotesi di affidamento con procedura negoziata, si sarebbero potute avviare in anticipo rispetto ai tempi previsti per l’espletamento della gara d’appalto. La necessità di “altissima specializzazione” era giustificata dalla “complessità della soluzione progettuale” che era stata già proposta in sede di concorso da (…) e che dunque era risalente al 20.02.2013. Proprio tale soluzione progettuale era stata dichiarata vincitrice del concorso, perché “risponde in maniera apprezzabile alle richieste del D.P.P. e sviluppa in maniera eccellente il concept, pur interpretandolo in modo originale”.

Non vi sono dunque elementi atti a sostenere che la necessità di suddivisione fosse dovuta ad un eventuale “mancato adeguamento progettuale alle indicazioni fornite nell’allegato D del contratto”, come dedotto da EX. S.p.A. posto che peraltro le indicazioni dell’Allegato D risalivano al 17.05.2015 ed erano, pertanto, successive al progetto di concorso (del 20.02.2013) che già conteneva le soluzioni progettuali di cui sopra.

7. La questione relativa alle criticità poste dai cosiddetti “limiti di batteria” investe i “punti di contatto” tra le opere eseguite da ciascun appaltatore, laddove cioè si definiscono le opera assegnate rispettivamente ad essi.

Le contestazioni svolte da EX. S.p.A. richiamano carenze progettuali che avrebbero determinato conseguenze nella definizione dei limiti di batteria.

In particolare la questione riguarderebbe la definizione dei cosiddetti “tappi” di chiusura tra strutture e vetrate di copertura e l’attribuzione della loro realizzazione ad (…) S.p.A. o a (…), che in concreto ha provveduto poi ad eseguire tale lavorazione.

A tale proposito il CTU ha evidenziato la Disposizione di Servizio n. 1 del 18.02.2015 del RUP (doc. 44A Nemesi) alla quale è allegata un una lettera di (…) S.p.A. del 5.02.2015 così formulata: “Con nota del 30.1.2051 indirizzata ad (…), il Direttore dei Lavori preso atto della impossibilità da parte di (…) di realizzare le strutture di sostegno dei tappi di chiusura della vela zona ristorante (prospetti E, F, G, H, I) e della chiusura vela zona auditorum contrattualmente a loro carico, segnala che al fine di evitare ulteriori ritardi si vede costretta ad affidare a (…) la realizzazione di tali strutture addebitandone i costi ad (…), La DL ribadisce nella nota che i manufatti in oggetto risultano contrattualmente a carico di (…) ancorché la stessa affermi il contrario”.

La contestazione deve ritenersi dunque priva di fondamento e, in ogni caso, la questione non pare aver avuto specifiche ed effettive conseguenze in termini di maggiori costi.

8. Il Palazzo Italia in base agli “Obiettivi e requisiti tecnici” di cui al Par..6 del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) sarebbe dovuto essere progettato in modo tale da consentirne la “Facilità di riconversione nel Post Expo” (paragrafo 6.1.1. DPP, in doc. 2B Nemesi).

Era previsto che l’edificio sarebbe divenuto il “Vivaio dell’Innovazione” uno spazio per la ricerca tecnologica, la formazione e l’educazione in campo scientifico e il DPP forniva in proposito alcune indicazioni generali (“Il progetto del Palazzo Italia dovrà prevedere, sin dalla fase ideativa, un elevato grado di flessibilità funzionale, impiantistica e strutturale, valutando l’uso di soluzioni costruttive aperte (partizioni interne, finiture, impianti.) adattabili o facilmente rimuovibili che permettano di ridurre al minimo l’intervento di riconversione nel post-Expo.

Tale intervento coinvolgerà necessariamente l’organizzazione spaziale e delle funzioni e potrà prevedere eventuali modifiche agli impianti e alle reti, pur contenendo al minimo gli interventi sugli elementi strutturali del manufatto. La proposta progettuale dovrà quindi dare evidenza delle scelte progettuali e costruttive volte a garantire facilità, rapidità ed economicità dell’intervento di riconversione nel post-Expo”). Tale documento forniva altresì specifiche disposizioni in riferimento ad alcune “dotazioni e conformazioni” di cui avrebbe dovuto disporre l’edificio, quali:

– soluzioni strutturali che agevolano l’adeguamento necessario nella seconda fase di conversione dell’edificio;

– solai e sovrastruttura di separazione fra i vari piani, realizzati in modo da garantire l’assoluta impossibilità di travasi di liquidi o di sostanze da un piano a quello sottostante in occasione di sversamenti, allagamenti o altro;

– formazione di almeno un cavedio (2 m x 5 m circa) dal piano interrato fino alla copertura;

– formazione di un piano terra e primo di 2.000 mq di superficie netta utile minima;

– altezza minima dell’interpiano al piano interrato, pari a 4,50 m.;

– altezza minima dell’interpiano al piano terra, pari a 7,50 m;

– altezza minima dell’interpiano al piano primo, pari a 5,50 m;

– accesso indipendente e diretto al piano interrato, classe di carico 4 (carrabile pesante).

Ha rilevato il CTU che tali elementi erano oggetto di uno specifico capitolo della relazione illustrativa da parte del progettista e l’attitudine alla “riconversione funzionale e durabilità di Palazzo Italia” era uno degli elementi di valutazione dei progetti di concorso da parte della Giuria, tanto che ad essa era destinato uno specifico punteggio.

EX. S.p.A. ha prodotto una relazione di (…) S.p.A. del 14.02.2017 (doc. 56 Expo, eseguita dunque in corso di causa) dal titolo “Differenze rispetto al documento preliminare alla progettazione (DPP)” all’interno della quale risultano alcune osservazioni critiche pertinenti alla riconversione dell’edificio Palazzo Italia, per le quali tuttavia si formulava una mera ipotesi circa il fatto che esse “potrebbero generare dei costi nella riconversione dell’edificio di Palazzo Italia”. Ha rilevato il CTU che in effetti in tale documento solo due dei punti critici risulterebbero effettivamente riferibili a presunte difficoltà di riconversione del Palazzo Italia.

Si tratterebbe del punto 2 che riguarda il mancato rispetto dei parametri urbanistici del DPP con superamento dell’altezza massima prevista e il punto 10, che però richiama le indicazioni generali innanzi citate in punto solai e sovrastruttura di separazione tra i vari piani e la formazione di un cavedio, limitandosi a concludere genericamente che molte delle soluzioni progettuali proposte nel loro complesso non avrebbero rappresentato una scelta costruttiva rispondente alle esigenze proprie della successiva riconversione dell’edificio.

In effetti il giudizio negativo del CTU rispetto alla rilevanza di tali contestazioni deve essere condiviso. Quanto al mancato rispetto dei parametri relativi all’altezza massima prevista le spese esposte risulterebbero relative agli oneri di sanatoria edilizia ed urbanistica, dunque non pertinenti ad un ambito di riconversione dell’edificio bensì alla completa definizione del suo assetto autorizzativo ed urbanistico originario e strutturale.

Peraltro va notato che la rimodulazione dell’altezza del Palazzo Italia era stata oggetto di discussione nelle riunioni del 23.5.2013 e successive – volte a formulare modifiche al Progetto Preliminare Adeguato – su richieste in tal senso provenienti da EX. S.p.A. Quanto alle altre contestazioni la loro genericità è del tutto evidente, tenuto conto che i maggiori costi di riconversione che la società convenuta ha esposto a titolo risarcitorio non attengono ad opere pertinenti a tali rilievi.

Si deve osservare, infine, che i costi di “riconversione” non erano stati stabiliti a priori e, pertanto, mancando il dato di riferimento non sarebbe possibile allo stato attuale determinare quali possano essere ritenuti i costi “maggiori”.

In conclusione, si deve, pertanto, ritenere che non sia possibile individuare dei “maggiori oneri di riconversione di Palazzo Italia” riconducibili a Nemesi. D’altra parte la riconversione – pure correttamente progettata e prevista – avrebbe comunque comportato dei costi, ma la mancata previsione dei medesimi e la genericità di alcune indicazioni del DPP non consentono di verificare quale effettivo scostamento si possa anche solo presumere rispetto a spese che allo stato appaiono ancora oggetto di mere ipotesi.

9. (…) ha sostenuto di avere svolto nel corso del cantiere le attività di “direzione artistica” e di “assistenza tecnica” che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del contratto non erano ricomprese tra le attività commissionate.

Per quanto attiene all’attività di “Direzione artistica”, EX. S.p.A. ha invece sostenuto che tale incarico sarebbe stato affidato con “il Decreto n. 8/2013 dal Commissario Generale del (…) … all’Arch. (…)” (doc. 61 Expo). Nel decreto del 30.12.2013 si stabiliva che l’arch. (…) “in qualità di Consulente Artistico del Commissario svolgerà le seguenti mansioni:

– supervisionare i contenuti artistici del (…) ed il rispetto del concept da lui ideato e definito;

– supervisionare l’immagine coordinata ed i contenuti del (…);

– partecipare a definire e supervisionare il piano editoriale, la programmazione e lo svolgimento degli eventi relativi al (…);

– supervisionare l’attività e gli allestimenti delle istituzioni e dei soggetti privati espositori;

– collaborare con gli autori del progetto del (…) per la corretta implementazione del concept definito nel bando di gara;

– collaborare con i progettisti degli allestimenti interni del (…);

– collaborare con i professionisti e gli operatori degli allestimenti espositivi per le produzioni scenografiche relative al (…)”.

Ha rilevato il CTU che, sulla base del testo di tale decreto, l’arch. (…) era stato incaricato per attività del tutto estranee a quelle di “Direzione artistica” per la costruzione del (…). Il Padiglione da costruire, infatti, costituiva il “contenitore” degli eventi e degli allestimenti (ossia dei “contenuti artistici del (…)”) e, comunque, costituiva un’opera edilizia ben distinta dagli allestimenti che doveva contenere. A questi ultimi, invece, si limitavano le attività affidate all’arch. (…).

Non risulta, dunque, provato che Expo avesse incaricato altri professionisti della “Direzione Artistica” per la costruzione dell’opere edilizia (…).

Invece ritiene il CTU che una “Direzione Artistica” deve essere stata necessariamente svolta da qualcuno dal momento che il progetto nel corso della costruzione ha subito successive modifiche e che tali modifiche dovevano necessariamente essere “coordinate”.

La stessa relazione di (…) S.p.A. sullo stato di fatto al 30.10.2013 (doc.16 Expo), alla pag.6, riportava che tra le “Criticità di cantiere di Palazzo Italia” erano state le “Interferenze fra progettazione costruttiva (pertinente agli appaltatori: nota dell’estensore) e direzione lavori artistica”. Non risulta, tuttavia, che fosse presente nella fase di costruzione del Padiglione una figura tecnica, diversa da (…), che fosse stata incaricata di “coordinare” le modifiche al progetto che progressivamente venivano richieste da più parti.

L’esame della documentazione in atti – secondo il CTU – ha consentito di rilevare che la maggior parte degli elaborati di progetto non erano stati prodotti da (…) al fine di “completare” o “approfondire” aspetti progettuali già definiti, ma sono stati di volta in volta introdotti al fine di comprendere le modifiche richieste sia da EX. S.p.A. (che in qualità di committente riportava le diverse esigenze degli utilizzatori/allestitori) sia dagli appaltatori e dai “partner tecnici”. È certo che doveva essere stata svolta un’attività di raccolta e coordinamento dei molteplici desiderata avanzati dai numerosi utilizzatori/allestitori, i quali dovevano essere tradotti in modifiche progettuali.

10. EX. S.p.A. ha sostenuto altresì di aver affidato l’incarico di assistenza tecnica alla D.L. al Prof. (…) del Politecnico di Milano, come dimostrerebbe l'”Accordo di cooperazione e ricerca tra Expo e Politecnico di Milano” sottoscritto il 5.05.2014 (doc. 59 Expo).

Il CTU ha assegnato tuttavia rilievo preminente nel confermare il ruolo rivendicato dall’attrice – a prescindere dal ruolo svolto dal Prof. (…) nell’ambito del processo edilizio in esame – alla numerosa documentazione agli atti relativa a verbali di riunione e coordinamento con le D.L. (generale, strutturale e impiantistica), all’invio di documentazione e scambio di comunicazioni e-mail o lettere (docc. 044C, 044G, 044L, 040-0402T Nemesi), alla presenza quasi costante nel corso del cantiere (sia sui luoghi che dalla propria sede) di personale della BMS-BMZ, società facenti parte dell'(…) e che si occupavano delle strutture e degli impianti.

11. Diverse valutazioni devono essere svolte in relazione ai compensi richiesti da (…) per la progettazione del cd. fitting out relativo alla struttura architettonica assegnata all’UE negli spazi del (…) di cui all’addendum del Contratto di partecipazione del 17.9.2014.

E’ pacifico che tale intervento – e cioè la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo del completamento della struttura dallo stato di rustico a tutte le finiture, impianti ed allestimenti – sia stato realizzato da (…), posto che nella sua comparsa di costituzione ciò è stato espressamente riconosciuto da EX. S.p.A. che non ha sollevato alcun rilievo o contestazione al riguardo limitandosi ad affermare che l’affidamento era stato rimesso alle più ampie valutazioni che all’epoca erano in corso circa eventuali accordi transattivi afferenti alle opere realizzate per il (…). Peraltro successivamente EX. S.p.A. in memorie successive ha svolto contestazioni rispetto a tale questione, palesemente tardive ed inammissibili.

Di conseguenza tale incarico e la sua esecuzione devono essere confermati dal Collegio per gli importi richiesti da (…), anch’essi non contestati tempestivamente da EX. S.p.A..

12. Ritiene il Collegio, all’esito dell’esposizione delle risultanze ricavate dagli atti di causa, di dover dare positivo rilievo alle conclusioni cui il CTU è giunto per ciò che attiene alle indagini svolte in ordine alle varianti oggetto di progettazione di cui parte attrice ha chiesto il riconoscimento di corrispettivi (v. per l’elencazione il doc. 8 Nemesi) quali opere extracontratto.

Premesso che l’effettiva esecuzione di tali varianti da parte di (…) non è stata oggetto in sé di contestazione da parte di EX. S.p.A. il complesso della documentazione esaminata e il particolare contesto in cui si è svolta l’attività di realizzazione del (…) – e della parallela attività di progettazione eseguita in corso d’opera – consente di respingere come priva di fondamento o comunque non assistita da prove sufficienti la tesi sostenuta da EX. S.p.A. che ha eccepito rispetto alle domande di pagamento dei corrispettivi ritenuti dovuti dall’attrice l’inadempimento di (…) ai suoi doveri di diligenza e di buona esecuzione degli incarichi di progettazione ad essa assegnati a seguito della vincita del Bando di concorso del 2012. La non corretta esecuzione dell’incarico di progettazione avrebbe determinato la necessità di dare luogo a tutte le varianti di cui l’attrice ha chiesto i compensi, in ragione degli errori progettuali, delle carenze e dei ritardi attribuibili in via esclusiva ed assorbente alla responsabilità della stessa (…).

Tale tesi non ha trovato conferme dalle analisi svolte sulla documentazione prodotta, così come sommariamente evidenziato nelle precedenti ricostruzioni delle questioni sollevate dalla convenuta. Deve concordarsi con il CTU in merito alla necessità di contestualizzazione dell’opera di progettazione del (…) nell’ambito dell’attività di realizzazione di un progetto complesso, affidato alla contemporanea attività di più appaltori presenti sul medesimo cantiere non efficacemente coordinati rispetto alle prestazioni affidate a ciascuno di essi nella suddivisione in 4 appalti, nella pletora di richieste di adattamenti e varianti che provenivano sia dalla stessa convenuta che da tutti i soggetti (sponsor, concessionari, espositori ecc.) interessati ad occupare gli spazi espositivi previsti e ad adattarli alle loro esigenze.

Di tale difficile contesto gli elementi innanzi richiamati risultano del tutto chiari e rendono di scarsa rilevanza i richiami svolti dalla convenuta a presunti errori progettuali.

In effetti dalla ricostruzione innanzi eseguita – sia pure sommariamente, attesa la complessità delle opere eseguite – si evidenzia che i rilievi pure a suo tempo esposti e imputabili alla progettazione iniziale che aveva determinato la vincita del Progetto di (…) nel concorso potevano ritenersi del tutto superabili, ancorché riferiti alla complessità di un’opera che era comunque ben nota alla stazione appaltante e che – per la sua originalità sia stilistica che tecnica – aveva riscontrato un chiaro successo rispetto agli altri progetti proprio perché incarnava quelle istanze di innovazione e di apertura al futuro che il Bando di concorso – e il DPP – avevano posto quale obbiettivo strategico della progettazione e dell’immagine del (…).

Se dunque le esigenze di semplificazione di alcuni aspetti del progetto potevano ritenersi giustificabili nella fase successiva della predisposizione dei progetti preliminari e di quello definitivo senza che tali esigenze potessero essere intese come volte a rimediare ad “errori progettuali” – posto che l’assegnazione della vittoria a tale progetto era stata preceduta dalle valutazioni tecniche e di conformità al bando ed al DPP svolte dalla Giuria e dalla Commissione tecnica, che pertanto dovrebbero essere considerati, se fosse vera la tesi di EX. S.p.A. gli effettivi originari responsabili di una scelta inopportuna e tecnicamente non rispondente ai criteri di gara – in realtà l’esame dei documenti prodotti in causa ha dato conto sia di interventi rilevanti da parte della Stazione appaltante nel richiedere modificazioni sostanziali del progetto vincitore che delle molteplici richieste di varianti provenienti da soggetti espositori, sponsor e concessionari degli spazi interni agli edifici in questione.

La rilevanza di tali interventi è stata evidenziata dal CTU e innanzi sommariamente riassunta. D’altra parte la convenuta EX. S.p.A. anche nei suoi scritti conclusionali non hai mai affrontato direttamente tale prospettazione che individuava negli interventi richiesti anche subito dopo il documento del 17.5.2013 – poi indicato come allegato D del contratto 19.6.2013 – varianti che per la parte preponderante non trovavano fondamento nella necessità di superare omissioni od incompletezze progettuali originarie. Né peraltro parte convenuta ha dato alcuna giustificazione al fatto storico dedotto da parte attrice – non smentito o contestato in sé – riguardo agli ampliamenti significativi delle superfici originariamente previste nel bando di concorso ed ottemperate nel progetto vincitore da 12.766 mq. a 14.820 mq. per Palazzo Italia e da 10.686 mq. a 13.776 mq. per il (…), ampliamenti evidentemente non riconducibili ad errori progettuali ma piuttosto ad interventi richiesti dalla stazione appaltante (o da altri soggetti diversi dalla progettista).

Il fatto che tutti i livelli di progettazione e le varianti siano stati sempre positivamente valutati dall’organismo di controllo, dai RUP e approvati anche dall’AD di EX. s.p.a. – fino allo svincolo della fideiussione prestata da (…) – e che sino al deposito della comparsa di costituzione della convenuta nella presente causa non fossero state svolte contestazioni specifiche all’operato della progettista risultano circostanze indiziarie di un certo rilievo rispetto alla sostanziale inesistenza di vizi effettivi nella progettazione, idonei a determinare le rilevanti pretese risarcitorie svolte dalla convenuta.

Non si vuole qui negare che siano emersi nella documentazione prodotta in atti riscontri di inadeguatezze ed incompletezze progettuali su alcuni aspetti degli edifici e degli impianti, ma tali rilievi nella loro maggior parte risalgono tuttavia ai periodi iniziali dei rapporti tra le parti e rispetto alla rilevanza dei quali – ai fini di contestazione di inadempimenti o a fini risarcitori – nulla è possibile argomentare o per il superamento di essi determinato dal susseguirsi delle varianti e modifiche progettuali via via richieste o per l’effettivo progressivo adeguamento degli strumenti di progetto posto in essere da (…) a seguito di tali sollecitazioni.

Elemento di un certo sostanziale rilievo al fine di verificare lo stato delle opere sei mesi prima della data di inizio della manifestazione risulta la relazione svolta alla data del 30.10.2014 da (…) S.p.A. (doc. 16 Expo, cit.), incaricata di dare corso alla verifica sulla fase esecutiva dei lavori successivamente all’autosospensione del precedente RUP a seguito di indagini giudiziarie. In effetti in tale relazione – svolta da soggetto che avrebbe assunto un ruolo importante nella successiva fase di realizzazione delle opere e che presumibilmente aveva interesse nel momento in cui era in procinto di intervenire nel cantiere ad illustrare con la maggiore precisione possibile l’effettivo stato dei lavori – in primo luogo si evidenziava una situazione di arretratezza dello stato dei lavori che non coinvolgeva solo Palazzo Italia e il (…) ma anche altre importanti opere (…) il cui livello di esecuzione era addirittura inferiore a quello del (…), circostanza che di per sé dovrebbe far riflettere in ordine all’esistenza di problematiche più generali che investivano tutta l’attività di esecuzione e di direzione dell’attività realizzativa del sito espositivo in tutte le sue componenti.

Nel suo elaborato (…) S.p.A. indicava le condizioni necessarie per raggiungere l’obbiettivo della realizzazione delle opere nel limitato tempo residuo rispetto all’apertura della manifestazione, individuate nella revisione del procedimento, nelle semplificazioni dell’opera, nell’azzeramento di ulteriori varianti e nell’adesione da parte degli appaltatori a riallineamenti temporali con vincolo di risultato.

Evidenziava altresì che il team di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza aveva necessità di un sostanziale potenziamento, da integrarsi con un gruppo di progettisti di cantiere che, in collaborazione con i progettisti degli appaltatori, avrebbero dovuto procedere alle necessarie semplificazioni al progetto.

Le condizioni che (…) S.p.A. riteneva di prefigurare al fine di determinare le condizioni necessarie per recuperare la speditezza dei lavori da eseguire per il (…) consistevano per il Palazzo Italia nella necessità di procedere ad una ricostruzione analitica del quadro dei bisogni, nella necessità di azzerare eventuali richieste di ulteriori modifiche e di delegare alla progettazione di cantiere tutte le modifiche da introdurre per raggiungere l’obiettivo; quanto al (…) richiamava la necessità di mantenere il progetto di contratto senza accogliere le richieste dei concessionari.

Rilevante appare altresì in tale contesto il ruolo critico svolto fino a quel momento dagli appaltatori, anche in ragione del contesto in cui operavano. Numerosi e gravi risultano i rilievi svolti da (…) S.p.A. laddove nell’ambito delle criticità di cantiere interessanti Palazzo Italia segnalava le interferenze connesse alla molteplicità degli appalti, gli spazi di lavoro estremamente ristretti condizionanti negativamente le lavorazioni e la produzione, il mancato avvio della realizzazione degli impianti, le problematiche economiche degli appaltatori in relazione alle differenze fra progetto di appalto e quanto realizzato, i rallentamenti nelle procedura di autorizzazione subappalti, i ritardi nella realizzazione delle strutture che si riverberavano negativamente sugli appalti successivi (vela e rivestimento esterno).

In effetti nel complesso delle attività di realizzazione del (…) un ruolo estremamente importante è stato evidentemente svolto dagli appaltatori, la cui attività si è sviluppata di pari passo ai continui aggiornamenti che venivano richiesti ai progettisti da più fronti. Nel corso degli accertamenti tecnici svolti in corso di causa tale ruolo si è riproposto più volte come in apparenza fortemente incidente in senso negativo sulle problematiche inerenti all’esecuzione delle opere ma la mancanza di elementi documentali maggiormente attinenti alle attività da essi svolte ha evidentemente impedito che l’indagine fosse sviluppata in maniera adeguata anche su tale versante. Ciò avrebbe invece consentito di verificare in maniera esaustiva ed effettiva le (plurime) cause che hanno influenzato lo sviluppo della realizzazione dei progetti, i quali hanno registrato significative modificazioni nel corso di tale attività e conseguentemente di costi, anche in relazione ai ristretti tempi imposti che pure trovavano probabilmente vizio originario nell’abnorme ritardo con il quale la società convenuta aveva proceduto ad indire il Concorso Internazionale di Progettazione.

Sta di fatto che al 30.10.2014 (…) S.p.A. evidenziava che ancora a tale data mancava “una ricostruzione analitica del quadro dei bisogni” – addebitabile alla stazione appaltante, anche probabilmente per una incapacità di gestione dei complessi rapporti tra tutti i vari soggetti (appaltatori, sponsor tecnici, concessionari, espositori ecc.) – e che condizione necessaria (ed unica per il (…), per il quale affermava chiaramente la necessità di “Mantenere il progetto di contratto senza accogliere richieste dei concessionari”) per dare impulso positivo all’esecuzione delle opere era quella di azzerare tutte le ulteriori richieste di modifiche e varianti.

Il successivo aggiornamento redatto da (…) S.p.A. alla data del 9.12.2014 (relazione del 10.12.2014, in doc. 17 Expo) indicava ancora le criticità relative alle opere del Palazzo Italia e del (…), dovute nella maggior parte dei casi a “varianti” di progetto per “Sponsorizzazioni ipotizzate ma non concluse’, allo “Stato di avanzamento degli affidamenti ai Global Partner tecnologici”, nonché a problemi correlati ad approvazioni e autorizzazioni.

Quanto alle questioni relative alla progettazione ed a eventuali errori/imprecisazioni progettuali, rilevava che “l’estrema complessità del manufatto ed i tempi brevissimi per lo sviluppo della progettazione definitiva/esecutiva non hanno consentito la redazione di un progetto completo che potesse essere con semplicità portato alla fase realizzativa”.

Ha rilevato peraltro il CTU che rispetto alla documentazione in atti in effetti all’epoca non era (ancora) per nulla chiaro quale avrebbe dovuto essere il progetto definito e concluso che si sarebbe potuto/dovuto sviluppare a livello di progettazione “definitiva” e poi “esecutiva”, tra le tante versioni e varianti richieste da EX. S.p.A. e dagli appaltatori che, in base all’art. 8 comma 2 del Contratto 19.06.2013 potevano “proporre le varianti o le modifiche tecniche che ritenga(no) utili a ridurre il tempo e/o il costo di realizzazione delle Opere”.

Da ultimo può essere altresì rilevato che EX. S.p.A. ha proceduto a concludere accordi transattivi con alcune delle imprese appaltatrici. In tali atti transattivi le cause delle problematiche insorte con tali imprese sono state attribuite dalle parti di tali accordi alle significative varianti intervenute in corso d’opera, in parte dipese da terzi (a seguito del venir meno di rapporti con alcuni concessionari di spazi espositivi e di alcuni sponsor), che avevano profondamente inciso sui tempi e sulle modalità di esecuzione dei lavori; si dava conto della ristrettezza dei tempi esecutivi e delle oggettive difficoltà dovute alle interferenze con gli esecutori dei paralleli appalti in corso;

si dava altresì conto della peculiarità dell’opera – di cui non esisteva un esemplare simile al mondo sia per disegno sia per materiale – sicché era stato difficoltoso intendere con esattezza la congruità delle valutazioni economiche esposte dalle imprese appaltataci, dell’atipicità della procedura attuata per le varianti in corso d’opera e delle particolari difficoltà esecutive che dette varianti avevano comportato per gli appaltatori; del generale anomalo andamento che aveva caratterizzato la fase realizzativa durante tutto il periodo dell’appalto, dovuto alle modifiche introdotte, alla ritardata e frammentata consegna delle aree di cantiere e alla sovrapposizione di maestranze di tutti gli appaltatori impegnati nella costruzione del Palazzo Italia; che gli appaltatori erano peraltro a conoscenza delle difficoltà costruttive e realizzative dell’opera fin dalla formulazione delle loro offerte.

Quanto finora esposto induce dunque il Collegio a concordare con le valutazioni espresse dal CTU, il quale in sostanza ha sinteticamente dato conto della situazione operativa eccezionalmente complessa in cui tutti i soggetti hanno operato, per l’elevatissimo numero di parti coinvolte e del conseguente rilievo esponenziale delle necessarie relazioni interdipendenti tra tutti i soggetti, estremamente difficili da governare nel ristretto spazio fisico e temporale disponibile.

La documentazione in atti è apparsa carente e non sufficiente per un verso a dimostrare le contestazioni sollevate da EX. S.p.A. nonché le pretese risarcitone formulate – anche in relazione al nesso di causalità con le specifiche poste risarcitorie dedotte – posto che la complessità delle relazioni intercorse tra le numerose parti e la loro parziale indeterminatezza non consente di individuare con la necessaria attendibilità e univocità relazioni di diretta responsabilità o evidenza di inadempimenti a carico di (…) come formulati dalla società convenuta, isolabili da tale intreccio di rapporti e di fatti in quanto autonomamente idonei di per se stessi a determinare le conseguenze negative dedotte dalla società convenuta.

Deve ribadirsi che il (…), per tutte le numerose specifiche richieste dal Bando di concorso, non poteva che essere un “manufatto complesso” e la sua concreta realizzazione – di per sé di non facile esecuzione anche sulla base del progetto originario – è stata ulteriormente resa complessa dai numerosi interventi modificativi richiesti nel corso dello svolgimento delle fasi esecutive con obbiettiva necessità di procedere contestualmente con le attività di cantiere in corso alla predisposizione di disegni esecutivi ulteriori in tempi brevissimi.

Di fatto – come attestato dal CTU – le peculiari condizioni di operatività hanno impedito la realizzazione preventiva di un progetto esecutivo unitario che nella normalità dei casi avrebbe potuto costituire l’effettiva guida per l’esecuzione delle successive opere. EX. S.p.A. nei suoi scritti conclusionali ha svolto critiche alle risultanze della relazione peritale, rilevando sostanzialmente che essa non avrebbe proceduto in nessun modo ad esaminare la documentazione prodotta in atti al fine di accertare se le contestazioni da essa svolte fossero o meno fondate e rivelatrici di errori ed inadeguatezze progettuali.

Rileva il Collegio che tali scritti si pongono obbiettivamente in un rapporto di sostanziale non rispondenza alle numerose tematiche e valutazioni che sono state ampiamente sviluppate nel corso della consulenza tecnica d’ufficio e che hanno giustificato – per la loro coerenza e per la loro corretta analisi nell’ambito di una valutazione compelssiva dell’intera operazione coinvolgente la realizzazione del (…) all’interno del più ampio contesto realizzativo della manifestazione internazionale – la condivisione da parte del Collegio delle conclusioni specifiche e generali rispetto all’andamento dello sviluppo progettuale ed esecutivo pertinente alle opere affidate alla progettazione di (…).

La lettura della comparsa conclusionale depositata da EX. S.p.A. dimostra infatti che pressoché tutti i temi approfonditi dal CTU non sono stati in effetti affrontati e discussi dalla società convenuta – con particolare riferimento a tutti gli elementi esposti circa la natura delle varianti richieste, alla provenienza di esse, alla non riconducibilità delle medesime per larga parte alle pur presenti indeterminatezze di alcune parti, alla situazione connessa al susseguirsi di richieste di modifiche provenienti da più parti (e, almeno fino all’ottobre 2014, non coordinate e disciplinate adeguatamente dalla DL e dal RUP), alla criticità dei ristrettissimi tempi concessi per le rielaborazioni progettuali necessarie, all’effettiva riconducibilità di gran parte delle problematiche insorte in fase realizzativa all’attività dei vari appaltatori come peraltro riconosciuto dalla stessa EX. S.p.A. negli atti transattivi con essi intercorsi ecc. – e di fatto tale prospettazione si è tradotta in una sostanziale e mera ripresa sia delle contestazioni svolte in comparsa di costituzione che di quelle (inammissibili) formulate successivamente e tardivamente.

Non pare dunque che il Collegio possa avviarsi ad un esame di tali contestazioni – in gran parte peraltro già affrontate specificamente in sede di CTU – prescindendo dalle valutazioni innanzi svolte sul complesso delle circostanze pertinenti allo svolgimento delle opere in questione e che hanno portato a ritenere le contestazioni e le richieste risarcitorie obbiettivamente prive di fondamento o comunque non sufficiente provate.

Né sussistono pertanto – per gli stessi motivi – i presupposti per dare luogo ad ipotetici approfondimenti tecnici, che comunque non modificherebbero il quadro già emerso rispetto alla indeterminabilità sia degli effettivi errori di progettazione che delle eventuali responsabilità per inadeguatezze progettuali rese di fatto non rilevanti in ragione del caotico sviluppo delle varie fasi esecutive del progetto cui la stessa convenuta sembra aver in qualche modo contribuito. 13. Ritiene altresì il Collegio di dover aderire anche alle domande di pagamento dei corrispettivi per attività aggiuntive rispetto a quelle previste nel Contratto del 19.6.2013, relative all’attività di direzione artistica e per l’assistenza tecnica alla direzione lavori.

Le indicazioni in tal senso valutabili sono già state innanzi esposte sia in relazione all’attività di direzione artistica – certamente necessaria in relazione all’esigenza di coordinare le varianti richieste alla particolare concezione e forma degli edifici in questione, attività di norma affidate alla responsabilità del progettista per motivi del tutto intuibili di coerenza del concept originario con le modifiche proposte – che rispetto all’attività di assistenza tecnica per la quale, come già innanzi osservato, risultano presenti riscontri documentali pertinenti.

14. Quanto alla liquidazione degli importi corrispondenti a tali attività si fa presente quanto segue. (…) in corso di causa rispetto alle opere progettate o ri-progettate ha ridimensionato le proprie richieste nella somma di Euro 3.852.690,79, mentre secondo il CTP di Expo il valore delle prestazioni calcolate da Nemesi in base al valore delle opere riprogettate ammonterebbe a Euro 882.168.54 che, decurtato in base a determinate percentuali per tenere conto delle contestate “carenze progettuali”, ammonterebbe a Euro 824.531,83.

Per quanto attiene alle attività svolte “in economia”, ossia quantificate in funzione delle ore che (…) avrebbe impiegato per svolgerle, parte attrice – sulla base di un costo orario di Euro /ora 60,00 oltre spese 24% e sconto 20% come da contratto – ha indicato in corso di causa l’importo di Euro 504.963,84. Per quanto attiene all’attività di “Direzione Artistica”, (…) ha valutato alla fine le stesse in Euro 504.963,84, e cioè nella misura pari al 40% del valore della “Direzione Lavori”. Per quanto attiene alle attività svolte in collaborazione con professionisti o società esterne al raggruppamento, Nemesi riporta i costi sostenuti incrementati del 24% per spese per un totale di Euro 126.153,26.

Per quanto attiene all’attività di progettazione “fitting out” del Padiglione EU (…) ha confermato il costo di Euro 109.556,71.

Il CTU ha espresso le sue osservazioni alle richieste formulate da (…) ed al criteri da essa applicati (v. a tale proposito le pagg. da 72 a 74 della Relazione CTU, da intendersi qui riprese) ed ha formulato la sua proposta nei seguenti termini.

Sulla premessa di un richiamo generale quale criterio di valutazione al DM 4 aprile 2001, ha preso le mosse dagli importi di contratto ottenuti “applicando un ribasso sulla tariffa pari al 20% … da intendersi al netto di IVA, Inarcassa e spese generali e pertanto dovrà essere corrisposto aggiungendo il 21% per IVA, il 4% per il contributo Inarcassa, e il 24% come spese generali forfettarie” (art. 3 comma 2 Contratto 19.6.2013).

La “tariffa” alla quale si riferisce il contratto corrisponde all’importo previsto all’art. 4.8.2 del Bando di concorso desunto “con riferimento al DM 4.4.2001”, desunto sulla base di una spesa prevista di Euro 40.000.000,00.

Come emerso nel corso della CTU sulla base dei documenti prodotti dalle parti il costo a consuntivo delle opere eseguite nell’ambito dei quattro appalti principali di cui alla progettazione di (…) era incrementato di Euro 18.368.173,38. Applicando su quest’ultimo importo la stessa “percentuale di incidenza” della parcella rispetto al valore delle opere risultanti dal contratto (4,9956%) il CTU ha ottenuto un valore per le ulteriori attività di progettazione svolte da (…) pari ad Euro 917.605,46.

Per quanto attiene, invece, a tutte le ulteriori attività professionali svolte (Direzione Artistica, assistenze tecniche, attività specialistiche) e per il fatto di aver dovuto svolgere le proprie attività in condizioni eccezionali, di ridotta produttività e di conseguenti maggiori costi, ha ritenuto il CTU di poter riconoscere in favore di (…) un importo parametrizzato (secondo le percentuali di incidenza sopra indicata) all’importo di Euro 14.086.609,94 riconosciuto da EX. S.p.A. agli altri appaltatori per “maggiori costi” conseguenti alla situazione eccezionale del cantiere. Pertanto è possibile riconoscere a Nemesi l’importo ulteriore di Euro 703.714,51.

Va poi riconosciuto in favore di (…) l’importo di Euro 109.556,71 per la progettazione “fitting out” del Padiglione dell’Unione Europea.

Ha dunque ritenuto il CTU complessivamente riconoscibile a (…), per le opere extracontratto svolte nell’ambito del cantiere Expo per la costruzione del (…) (Palazzo Italia e (…)) l’importo di Euro 1.621.319,97 oltre all’importo di Euro 109.556,71 per la progettazione del Padiglione dell’Unione Europea. Detti importi sono da considerare al netto del contributo Inarcassa (4%) e dell’IVA (22%).

Ritiene il Collegio di poter aderire a tale ipotesi di quantificazione dei corrispettivi dovuti a (…), nonostante i rilievi critici svolti dall’attrice nei suoi scritti conclusivi nella parte relativa a tal profilo della controversia.

In effetti nelle sue risposte alle osservazioni delle parti alla bozza di relazione trasmessa dal CTU, l’attrice aveva già formulato i suoi rilievi critici ai parametri adottati dal CTU per procedere a detta quantificazione, sostanzialmente riprese nei suoi scritti conclusivi.

In sintesi – rimandando per completezza alle osservazioni del CTU alle pagg. da 77 a 79 della Relazione definitiva – secondo parte attrice l’importo riconosciuto per per le attività di progettazione svolte da (…) sarebbe ridotto e non corrispondente all’effettivo impegno progettuale, risultando tralasciate tra le attività di progettazione di (…) interventi che non hanno determinato incrementi di costo dell’opera e di varianti che non sono poi confluite nel progetto esecutivo finale.

Ha osservato invece il CTU che – se si aderisse alla valutazione proposta dall’attrice che ha considerato oltre alla progettazione delle opere da contratto (per un importo di Euro 40.000.000,00) ulteriore progettazione di opere per Euro 65.912.466,63 – si dovrebbe ritenere che (…), nell’ambito dello stesso appalto abbia progettato opere per Euro 115.912.466,63. Invece, sebbene vi siano state diverse varianti al progetto iniziale, la maggiore parte di tali varianti sono subentrate nel corso della progettazione di contratto e non alla fine di questa ed in sostituzione di (ovvero incluse in) elaborati di progetto che avrebbe dovuto, comunque, predisporre in ottemperanza al contratto. Tale circostanza non implica che tali varianti non abbiano comportato per (…) un maggior lavoro ma non appare giustificabile una stima del valore della sola “ulteriore” progettazione svolta da Nemesi pari a circa Euro 3,9 mln, ossia quasi il doppio del valore della progettazione di contratto pari a circa Euro 2 mln.

15. La soccombenza di EX. S.p.A. rispetto alle domande da essa svolte in via riconvenzionale nei confronti di (…) oltre al rimborso delle spese in favore di quest’ultima determina altresì la verifica della posizione delle terze chiamate in relazione alla corretta evocazione delle stesse nella controversia ai fini della regolazione delle spese processuali sostenute dalle società assicuratrici.

Invero, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati in garanzia dalla convenuta (in riconvenzionale) deve essere posto a carico dell’attrice in riconvenzionale qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute da quest’ultima e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che essa non abbia proposto nei confronti dei terzi alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa della chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (così da ultimo Cass. 31889/19).

Se dunque secondo il principio di soccombenza EX. S.p.A. risulterebbe onerata – oltre che del rimborso delle spese processuali in favore di (…) – anche del pagamento delle spese sostenute dalle società assicuratrici chiamate in causa a fronte della domanda di risarcimento danni risultata poi infondata, tuttavia deve essere verificato se dette chiamate in causa siano state eseguite legittimamente tenuto conto delle eccezioni svolte da ciascuna delle società assicuratrici che nel costituirsi nel presente giudizio hanno svolto eccezioni sotto tale profilo.

In primo luogo viene in considerazione la posizione della terza chiamata UN. S.p.A. che – a seguito di fusione con (…) s.p.a. – risulta obbligata in favore dell'(…) e dei suoi singoli componenti in forza della polizza sottoscritta in data 28.10.2013 ai sensi dell’art. 111 d.lvo 163/06 e dell’art. 10 comma 1 del Contratto 19.6.2013 stipulato con EX. S.p.A. da Nemesi per la responsabilità civile professionale propria del progettista con specifico riferimento alla redazione del progetto esecutivo/definitivo relativo alla progettazione del (…).

La polizza n. (…) è stata stipulata in coassicurazione diretta con quote del 50% con RE. ASSICURAZIONE, anch’essa chiamata in causa. Tale polizza faceva esplicito riferimento anche a maggiori costi per varianti sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell’assicurato o dei professioni sti di cui si è avvalso.

La sola Ne. s.r.l. era poi titolare di ulteriori polizze contratte con UN. S.p.A. (…) (UK) Ltd è stata chiamata in causa in relazione alle polizze PI-(…) e -(…) stipulate dalla Bm. s.r.l., facente parte dell'(…) e citata in giudizio da quest’ultima in forza della rappresentanza processuale anche verso terzi ad essa attribuita dalla sua posizione di capogruppo mandataria. In effetti nell’atto costitutivo dell'(…) è previsto che “la capogruppo mandataria Ne. s.r.l. “c) rappresenta in via esclusiva, ed anche in sede processuale, le mandanti nei confronti della Committente nonché dei terzi, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto d’appalto fino all’estinzione di ogni rapporto.” (art. 3 punto c, in doc. 1 Nemesi).

Ciò evidentemente si estende anche alla chiamata in causa di GE. S.p.A. quale assicuratrice della Pr. S.p.A. facente parte dell'(…).

Ritiene pertanto il Collegio che per i motivi innanzi indicati le chiamate in causa delle società assicuratrici in questione non potessero ritenersi viziate da arbitrarietà.

Le relative spese processuali venendo dunque addebitate a EX. S.p.A. in liquidazione.

16. Rispetto al rapporto processuale instauratosi tra (…) ed (…) S.p.A. in liquidazione, il principio di soccombenza indirizza senza dubbio alcuno nella condanna di quest’ultima al rimborso delle spese processuali sostenute dalla prima.

Il valore di riferimento della relativa liquidazione deve necessariamente essere riferito all’entità della domanda riconvenzionale svolta da EX. S.p.A. in liquidazione come formulata nella sua comparsa di costituzione in giudizio, integralmente respinta, oltre che dell’importo effettivamente riconosciuto ad (…) in relazione ai corrispettivi richiesti. Deve dunque procedersi alla liquidazione dei compensi dovuti – tenuto conto della nota spese depositata da parte attrice – nella misura di Euro 280.000,00 cui devono aggiungersi il rimborso spese generali e gli oneri di legge, oltre ad Euro 3.399,00 per spese.

A carico di EX. S.p.A. in liquidazione devono essere poste a carico anche le spese della Consulenza Tecnica d’Ufficio nella misura di quanto liquidato in corso di causa nonché il rimborso delle spese dei consulenti tecnici di parte di (…) nel limite di quanto liquidato in favore del CTU.

Quanto alle terze chiamate, ritiene il Collegio che il valore della causa per esse non possa eccedere i massimali delle polizze rispettivamente stipulate. A tal fine dunque si stima equo liquidare per ciascuna di esse l’importo di Euro 40.000,00 cui devono aggiungersi il rimborso spese generali e gli oneri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1) in parziale accoglimento delle domande svolte da Ne. s.r.l. – in proprio e quale mandataria e capogruppo della Associazione Temporanea di Prestatori di Servizi denominata (…) Ne. costituita con Pr. s.p.a.., Bm. s.r.l. e con il Prof. Ing. Li.De. – nei confronti di EX. S.p.A. in liquidazione condanna parte convenuta:

a) al pagamento in favore di parte attrice del corrispettivo dovuto per le varianti e modifiche progettuali eseguite e come specificate nel doc. 8 di parte attrice per l’importo di Euro 917.605,46 oltre contributo Inarcassa (4%) e Iva (22%), nonché a interessi ex art. 5, comma 1 e 2 del D.Lgs. 9.10.02 n. 231 a far tempo dalla notifica dell’atto di citazione;

b) al pagamento in favore di parte attrice del corrispettivo dovuto per l’espletamento di attività aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste (in particolare per direzione artistica architettonica, assistenza tecnica e attività specialistiche) per l’importo di Euro 703.714,51 oltre contributo Inarcassa (4%) e Iva (22%), nonché a interessi ex art. 5, comma 1 e 2 del D.Lgs. 9.10.02 n. 231 a far tempo dalla notifica dell’atto di citazione;

c) al pagamento in favore di parte attrice del corrispettivo dovuto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo del c.d. fitting out del Padiglione UE per l’importo di Euro 109.556,71 oltre contributo Inarcassa (4%) e Iva (22%), nonché a interessi ex art. 5, comma 1 e 2 del D.Lgs. 9.10.02 n. 231 a far tempo dalla notifica dell’atto di citazione;

2) respinge le altre domande nonché le domande svolte in via riconvenzionale da EX. in liquidazione con le conseguenti domande di manleva nei confronti delle terze chiamate;

3) condanna la convenuta EX. S.p.A. in liquidazione al rimborso delle spese del giudizio e di CTU sostenute da parte attrice, liquidate in Euro 280.000,00 per compensi ed Euro 3.399,00 per spese oltre rimborso spese generali ed oneri di legge;

4) condanna la convenuta ed attrice in via riconvenzionale EX. S.p.A. in liquidazione al rimborso delle spese sostenute dalle terze chiamate, liquidate per ciascuna di esse in Euro 40.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed oneri di legge;

5) condanna EX. S.p.A. in liquidazione al rimborso delle spese di Consulenza Tecnica d’Ufficio nella misura di quanto liquidato in corso di causa nonché al rimborso delle spese dei consulenti tecnici di parte di Ne. s.r.l. nel limite di quanto liquidato in favore del CTU.

Così deciso in Milano il 24 settembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2021.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.