In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, va considerato: che in caso di “vizio apparente”, che e’ quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando l’ordinaria diligenza, il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, equiparandosi in tal caso la possibilita’ di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilita’ dei vizi apparenti”. In altri termini, in caso di facile riconoscibilita’ del vizi, l’onere del compratore, quale risulta dall’articolo 1495 c.c., deve rapportarsi alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione.In proposito deve darsi continuita’ al seguente principio di diritto: l’individuazione della riconoscibilita’ dei vizi redibitori ex articolo 1495 c.c. quale dies a quo del termine di decadenza dell’azione di garanzia va effettuata tenendo conto della qualita’ delle parti e della natura della cosa medesima. Pertanto, con riguardo alla vendita di merci suscettibili di trasformazioni (capi di abbigliamento) nel rapporto tra imprenditori esperti del settore, va effettuata con riguardo alla data in cui l’acquirente e’ messo in condizione di verificare la merce stessa (che normalmente coincide con il giorno della consegna: articolo 1511 c.c.) e non con riguardo alla diversa data di consegna dalla merce al fine della trasformazione della stessa.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|1 agosto 2022| n. 23816

Data udienza 13 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22481/2017 R.G. proposto da:

(OMISSIS) srl, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv.to (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1240/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23 marzo 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ (OMISSIS) srl proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in data 3 maggio 2011 sul ricorso di (OMISSIS) s.r.l. per il pagamento di Euro 14.869,79 dovuto per la fornitura di merci.

Il Tribunale evidenziava che oggetto della causa era la fornitura di merce che la societa’ opponente aveva effettuato per la realizzazione di tre modelli di piumino per la collezione autunno inverno 2010-2011. L’opponente si era rivolta alla societa’ opposta ordinando l’11 ottobre 2010 la merce necessaria alla produzione dei suddetti piumini, concordando come termine di consegna la fine del mese di ottobre del 2010. Secondo l’opponente la merce era stata consegnata in ritardo rispetto ai patti e la stessa si caratterizzava per gravi vizi e difetti, tempestivamente denunciati con conseguenti danni consistenti nell’annullamento di ordini, nel sostenimento di esborsi per la riparazione e di pregiudizio all’immagine commerciale.

2. Il Tribunale di Monza accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la societa’ opponente al pagamento in favore della societa’ opposta della somma di Euro 6037,95.

3. La societa’ (OMISSIS) proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. (OMISSIS) si costituiva in appello chiedendo la conferma della sentenza.

5. La Corte d’Appello di Milano rigettava l’impugnazione. In particolare, quanto al primo motivo di appello evidenziava l’infondatezza della censura circa l’inammissibilita’ del deposito della memoria istruttoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 2, che secondo l’assunto dell’appellante era stata prodotta in copia trasmessa via telefax e non poteva considerarsi conforme all’originale, stante il difetto di sottoscrizione dell’avvocato ricevente previsto dalla L. n. 183 del 1993, articolo 1, eccezione reiterata all’udienza ex articolo 184 c.p.c. del 18 aprile 2012.

Secondo la Corte d’Appello, come rilevato dal giudice di primo grado nell’ordinanza del 3 maggio 2012 di ammissione delle prove, la memoria era da ritenersi ammissibile in quanto corredata da sottoscrizione del procuratore alle liti, come poteva evincersi dalla copia via telefax. Infatti, dagli atti di primo grado contenuti nel fascicolo di parte (OMISSIS) si rilevava che la suddetta memoria, depositata il 15 marzo 2012, era stata trasmessa via telefax dallo studio (OMISSIS) di Roma all’avvocato (OMISSIS) con studio in Monza che l’aveva doppiamente sottoscritta in originale, ponendo la propria firma non solo in calce alla memoria ma anche sotto la dichiarazione della conformita’ dell’atto ai sensi della L. n. 183 del 1993, articolo 1. L’avvocato (OMISSIS) di Monza era il difensore munito di delega congiunta e disgiunta con l’avvocato (OMISSIS) e, dunque, erano rispettati i requisiti di ammissibilita’ previsti dalla norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimita’.

Anche il secondo motivo d’appello con il quale la societa’ appellante lamentava l’erroneo rigetto dell’eccezione di intervenuta decadenza dalla garanzia dei vizi, poiche’ non tempestivamente denunciati, era infondato, cosi’ come il terzo motivo avente ad oggetto il profilo del ritardato inadempimento e della sussistenza dei vizi e difetti della merce.

La Corte d’Appello evidenziava che la merce oggetto di contestazione consisteva in fibbie e bottoni di plastica. Tale merce era stata acquistata con ordine trasmesso da (OMISSIS) ad (OMISSIS) e prevedeva la consegna a mezzo spedizione. La societa’ incaricata da (OMISSIS) per la realizzazione dei capi di abbigliamento con l’utilizzo di prodotti acquistati dalla (OMISSIS) aveva sede in (OMISSIS), di conseguenza la merce, non appena consegnata alla (OMISSIS), era stata spedita in (OMISSIS) ancora imballata negli scatoloni, sicche’ i vizi e i difetti della merce dovevano considerarsi da un lato vizi occulti e dall’altro tempestivamente denunciati dalla scoperta degli stessi.

Tali vizi consistevano, per i bottoni, in differenze del colore rispetto a quanto ordinato e, per le fibbie, nella inidoneita’ per dimensione e mancanza delle viti di giuntura e della molla interna. Infatti, trattandosi di elevato quantitativo di prodotto consegnato imballato e pronto per essere nuovamente spedito in (OMISSIS), i vizi erano stati scoperti solo al momento dell’arrivo della merce presso la ditta che doveva confezionare i piumini. Infine, quanto all’erronea attribuzione di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione il termine di intervenuta pattuizione per la consegna della merce era effettivamente relativo solo alle cerniere lampo e non specificamente ai bottoni e alle fibbie. Tuttavia, la valutazione del Tribunale in ordine alla necessita’ della celerita’ della consegna del prodotto, data l’esigenza commerciale della controparte, doveva trovare conferma in quanto congruamente motivata anche sulla base delle dichiarazioni rese non solo dai testi ma anche dal legale rappresentante della societa’ appellante.

6. La societa’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

7. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 1993, articolo 1.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe censurabile in quanto le motivazioni, addotte dalla Corte d’Appello a sostegno del rigetto dell’eccezione di inammissibilita’ della memoria istruttoria depositata il 13 aprile 2012 avanzata nel giudizio di merito dalla societa’ ricorrente, sarebbero fondate sulla violazione ed errata applicazione del disposto della L. n. 183 del 1993, articolo 1. Tale ultima norma, infatti, prevede che la copia fotoprodotta il cui originale sia dichiarato conforme all’atto trasmesso da parte dell’avvocato procuratore e trasmittente sia sottoscritto dall’avvocato procuratore ricevente. Nella specie mancherebbe la sottoscrizione dell’avvocato ricevente (OMISSIS). La memoria, infatti, sarebbe stata sottoscritta soltanto dall’avvocato (OMISSIS) mentre difetterebbe della sottoscrizione dell’avvocato (OMISSIS). Dunque, non avendo l’avvocato (OMISSIS) sottoscritto la memoria istruttoria non sarebbe soddisfatto il requisito previsto dalla norma citata.

1.2 Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile.

La sentenza ha ammesso la memoria affermando espressamente che la stessa era stata trasmessa via telefax dallo studio (OMISSIS) di Roma all’avvocato (OMISSIS) con studio in Monza che l’aveva doppiamente sottoscritta in originale, ponendo la propria firma non solo in calce alla memoria ma anche sotto la dichiarazione della conformita’ dell’atto ai sensi della L. n. 183 del 1993, articolo 1. L’avvocato (OMISSIS) di Monza era il difensore munito di delega congiunta e disgiunta con l’avvocato (OMISSIS) e, dunque, erano rispettati i requisiti di ammissibilita’ previsti dalla norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimita’.

Ne consegue che quello prospettato dal ricorrente e’ un vizio di mera percezione che deve essere fatto valere con lo strumento della revocazione. Infatti, la parte, in un caso come quello prospettato, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, in quanto l’errore dedotto dipende da una falsa percezione della realta’, ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’apposizione sulla memoria trasmessa via telefax della firma da parte dell’avvocato ricevente (OMISSIS)), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato e che in nessun modo coinvolga l’attivita’ valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettivita’ (Sez. 2, Ord. n. 20113 del 2020).

Peraltro, non puo’ sottacersi che l’eventuale mancanza di firma dell’avv. (OMISSIS) sulla memoria non avrebbe comportato necessariamente l’inammissibilita’ della stessa, dovendosi comunque verificare la conformita’ della copia all’originale ex articolo 2719 c.c., (Sez. 5, Ord. n. 12737 del 2018;

Sez. L, Sent. n. 7521 del 2010).

2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1495 e 1511 c.p.c..

La censura attiene al rigetto dell’eccezione preliminare di intervenuta decadenza della societa’ opponente dalla garanzia ex articolo 1495 c.c., e, in particolare, quanto alla qualificazione di vizi occulti con riferimento alla merce consegnata. I difetti lamentati dalla societa’ opponente consistevano nella pretesa diversa colorazione dei bottoni, nonche’ nell’inidoneita’ delle fibbie per le dimensioni e per la completa mancanza delle giunture e della molla interna. Tali vizi dovrebbero essere qualificati come vizi apparenti essendo facilmente riconoscibili utilizzando la normale diligenza.

Dunque, secondo il ricorrente, il termine di decadenza dalla garanzia ex art- 1495 c.c., in conformita’ al prevalente indirizzo di legittimita’, deve farsi decorrere dal momento in cui era possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi, la conoscenza degli stessi e, nella specie, trattandosi di vendita di cose mobili, dalla data della consegna della merce.

La consegna era avvenuta il 16-24 novembre 2010 per i bottoni e il 1 dicembre 2010 per le fibbie. La controparte invece aveva sollevato le proprie doglianze in merito alla asserita non provata sussistenza dei vizi e difetti solo in data 22 dicembre 2010.

2.1 Il secondo motivo di ricorso e’ fondato.

Da quanto emerge dagli atti, i vizi che la societa’ (OMISSIS) ha denunciato alla societa’ (OMISSIS) e che poi ha fatto valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non possono ritenersi vizi occulti, essendo facilmente riscontrabili con un semplice esame della merce. Ne consegue che il dies a quo degli otto giorni per la denuncia ex articolo 1495 c.c., decorreva dalla data di consegna. Il fatto che la societa’ acquirente aveva lasciato la merce imballata per rispedirla in (OMISSIS) dove la medesima merce doveva essere utilizzata per la produzione dei piumini non puo’ essere motivo idoneo a procrastinare il termine per la denuncia ex articolo 1495 c.c., in quanto il vizio poteva gia’ essere facilmente individuato con l’ordinaria diligenza mediante l’ispezione anche di un solo campione del prodotto.

Il Collegio intende ribadire che: “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, va considerato: che in caso di “vizio apparente”, che e’ quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando l’ordinaria diligenza, il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, equiparandosi in tal caso la possibilita’ di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilita’ dei vizi apparenti” (Sez. 2, Sent. n. 7202 del 1994). In altri termini, in caso di facile riconoscibilita’ del vizi, l’onere del compratore, quale risulta dall’articolo 1495 c.c., deve rapportarsi alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione.

In proposito deve darsi continuita’ al seguente principio di diritto: l’individuazione della riconoscibilita’ dei vizi redibitori ex articolo 1495 c.c. quale dies a quo del termine di decadenza dell’azione di garanzia va effettuata tenendo conto della qualita’ delle parti e della natura della cosa medesima. Pertanto, con riguardo alla vendita di merci suscettibili di trasformazioni (capi di abbigliamento) nel rapporto tra imprenditori esperti del settore, va effettuata con riguardo alla data in cui l’acquirente e’ messo in condizione di verificare la merce stessa (che normalmente coincide con il giorno della consegna: articolo 1511 c.c.) e non con riguardo alla diversa data di consegna dalla merce al fine della trasformazione della stessa (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10498 del 1996).

3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

La censura attiene alla ritenuta responsabilita’ per il ritardo nell’adempimento della ricorrente. La tesi esposta con il motivo in esame attiene al fatto che l’ordine delle merci era stato ricevuto soltanto in data 28 ottobre 2010, dopo che la societa’ (OMISSIS) era stata informata delle quotazioni della merce, dei tempi di produzione e di consegna di tutti gli articoli richiesti, ovviamente con la conferma dell’ordine. Ne consegue che non puo’ dirsi provato che tra le parti sia stata concordata la consegna della merce per la fine del mese di ottobre 2010, quando l’ordine era stato effettuato solo il 28 ottobre 2010.

3.1 Il terzo motivo di ricorso e’ fondato.

La Corte d’Appello non ha motivato in alcun modo sulla circostanza dedotta dalla Societa’ (OMISSIS) circa il fatto che l’ordine della merce si era perfezionato solo in data 28 ottobre 2010. Peraltro, la sentenza sul punto e’ anche contraddittoria perche’ la Corte d’Appello, dopo aver affermato che il termine pattuito per la consegna, genericamente individuato nella fine di ottobre (doc. 5 del fascicolo di (OMISSIS)), era relativo solo alle cerniere lampo, ha poi ritenuto che il suddetto termine fosse riferito anche alla restante merce (fermacorda, bottoni in plastica, occhielli in ottone, bottoni a pressione e fibbie) sulla base di esigenze commerciali di celerita’ che, se pure certamente sussistenti, presupponevano comunque il perfezionarsi dell’ordine. Sulla dedotta circostanza, pertanto, la Corte d’Appello ha omesso ogni considerazione, dovendo invece spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto non rilevante il fatto che l’ordine della merce si era perfezionato il 28 ottobre dopo l’interlocuzione tra le parti avvenuta il 20 ottobre.

4. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, e che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, e che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.