attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile – che danno luogo a nullita’ rilevabile anche d’ufficio – e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (articolo 2479 ter c.c.): in tale ultimo ambito non puo’ esser sussunta la mancata convocazione di un socio, idonea, in tesi, a viziare la delibera, ma che, secondo la definizione data, non costituisce un diritto indisponibile, la cui area deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27736

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28074-2017 R.G. proposto da:

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO (OMISSIS);

– intimato –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 3524/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Firenze e disponga quanto necessario per la prosecuzione del giudizio avanti al giudice competente.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 2.11.2017, il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere della domanda con la quale le Societa’ (OMISSIS) a r.l. e (OMISSIS) a r.l. avevano chiesto la declaratoria di nullita’ o d’invalidita’ delle deliberazioni assunte dal Consorzio (OMISSIS) in data 19.12.2012, per esser la controversia, non attinente a diritti indisponibili, compromessa in arbitri, come da articolo 18 dello Statuto consortile. Le Societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto regolamento di competenza ed il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Il Consorzio (OMISSIS) non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, col quale le ricorrenti denunciano la nullita’ della clausola compromissoria in riferimento al Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 34, comma 2, e’ infondato.

2. La questione della validita’ della clausola dell’articolo 18 dello statuto del Consorzio ” (OMISSIS)” e’ stata piu’ volte fatta oggetto di esame da parte di questa Corte con le seguenti pronunce: n. 20106 del 2016; n. 10050 e n. 22233 del 2017, n. 3483 del 2018.

A differenza di quanto ritenuto dalla prima decisione, quelle successive hanno in concreto dichiarato – anche con riferimento alla questione specifica dell’applicabilita’ della norma del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 34 – la sussistenza della competenza arbitrale stabilita dall’articolo 18 dello Statuto del Consorzio.

In particolare, la menzionata pronuncia Cass. n. 22233 del 2017 ha stabilito che, “poiche’ la disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 5 del 2003, nel prevedere che la nomina di tutti gli arbitri debba essere devoluta, a pena di nullita’, a soggetto estraneo alla societa’ e’ testualmente riferita, in base al comma 1, alla clausola, compromissorie contenute “negli atti costitutivi delle societa’”, ne consegue che detta norma, a carattere dichiaratamente settoriale, risulta inapplicabile al caso” di consorzio che non ha adottato una forma societaria.

E ha di conseguenza dichiarato la competenza arbitrale in proposito.

Cio’ comporta che, a seguito di tale pronuncia, si e’ formato una preclusione sulla validita’ di detta clausola, che risulta prevalente su quella, antecedente, derivante dalla pronuncia dell’ordinanza n. 20106 del 2016 di questa Corte, invocata dalla societa’ ricorrente. E questo, come gia’ affermato con l’ordinanza n. 3483 del 2018, in ragione del principio, secondo il quale, le sentenze sulla giurisdizione e sulla competenza rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla Suprema Corte – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) hanno efficacia anche nei successivi processi tra le stesse parti.

4. Con i motivi secondo e terzo, si denuncia l’erroneo apprezzamento del Tribunale circa la ricorrenza di ipotesi involgenti diritti indisponibili, in riferimento: a) alla mancata convocazione della (OMISSIS) (comodataria di (OMISSIS)), che si afferma – contrariamente all’opinione del Consiglio di Amministrazione – legittimata a partecipare all’assemblea del 19.12.2012; b) alla violazione dei principi in materia di redazione dei bilanci.

5. I motivi sono infondato il secondo ed inammissibile il terzo. 6. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16625 del 2013, in tema di societa’ di capitali) ha condivisibilmente affermato che attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile – che danno luogo a nullita’ rilevabile anche d’ufficio – e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (articolo 2479 ter c.c.): in tale ultimo ambito non puo’ esser sussunta la mancata convocazione di un socio, idonea, in tesi, a viziare la delibera, ma che, secondo la definizione data, non costituisce un diritto indisponibile, la cui area deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass. n. 3772 del 2005; n. 18600 del 2011).

7. I principi invocati in tema d’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio delle societa’ per difetto dei requisiti di verita’, chiarezza e precisione, il carattere imperativo delle norme dirette a garantirne l’osservanza e la natura indisponibile dei relativi diritti (cfr. Cass. n. 20674 del 2016) non sono, invece, pertinenti avendo le ricorrenti del tutto omesso di considerare che il Tribunale ha espressamente escluso che, con la delibera impugnata, sia stato approvato il bilancio, essendosi, piuttosto, trattato di una “mera delibera di approvazione di singole e sopraggiunte spese inerenti l’esercizio in corso” e non essendo tale accertamento stato contestato in seno al ricorso (cfr. Cass. n. 10050 del 2017 cit. che ha affermato la compromettibilita’ di una delibera in tema di consuntivo annuale di spesa).

8. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attivita’ difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Collegio arbitrale previsto dall’articolo 18 dello Statuto del Consorzio. Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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Avv. Umberto Davide

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