Effetti degli errori nella dichiarazione di successione sull’imposta di successione

in tema d’imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non e’ fonte dell’obbligazione tributaria, sia in virtu’ dei principi costituzionali di capacita’ contributiva e buona amministrazione, nonche’ di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Alla correzione non osta ne’ l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, ne’ il Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 31, comma 3, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, ne’ l’eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell’onere della prova in giudizio.

 

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Sentenza 30 maggio 2018, n. 13595

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25364/2012 proposto da:

FONDAZIONE DOTT.SSA (OMISSIS) FONDAZIONE ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2012 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di BOLZANO, depositata il 19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti, chiede l’accoglimento e deposita copia delle cartoline;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fondazione dott.ssa (OMISSIS)- (OMISSIS) Fondazione Onlus, impugnava il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dall’Agenzia delle Entrate in data 27.3.2006 con la quale essa aveva chiesto la restituzione della differenza di quanto versato, a titolo di imposte ipotecarie e catastali, per complessivi Euro 22.751,00 in relazione alla dichiarazione di successione della signora (OMISSIS)- (OMISSIS). Sosteneva che, in seguito del riconoscimento legale della fondazione le imposte, in precedenza versate in misura proporzionale, erano dovute in misura fissa.

La Commissione tributaria di primo grado rigettata il ricorso.

La Fondazione proponeva appello. La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con al sentenza n. 18/1/12 emessa il 14.3.2012 respingeva l’appello.

La contribuente propone ricorso per Cassazione affidato a sei motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 1, e del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, articoli 1 e 10.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, articolo 17, comma 5, e dell’articolo 14 disp. gen..

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 42, comma 1, lettera d), e dell’articolo 14 disp. gen..

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 347 del 1990, articolo 1, comma 2, e articolo 10, comma 3, e del principio di capacita’ contributiva.

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 347 del 1990, articolo 1, comma 2, e articolo 10, comma 3, e del divieto di discriminazione.

6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 28, comma 6, in relazione all’articolo 27, comma 1, e articolo 29, e articolo 31, commi 1 e 2, del medesimo decreto.

7. I motivi 1, 4 e 5 possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.

Le censure sono fondate.

Il Decreto Legislativo n. 347 del 1990, comma 2, prevede che non sono soggette all’imposta le formalita’ eseguite nell’interesse dello Stato ne’ quelle relative ai trasferimenti di cui all’articolo 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

Il Decreto Legislativo n. 346 del 1990, articolo 3, comma 1, prevede che non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne’ quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalita’ di pubblica utilita’, nonche’ quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della L. 23 dicembre 1998, n. 461.

Sussiste, pertanto, il diritto al rimborso essendo incontestato che la fondazione abbia avuto riconoscimento legale.

8.1 motivi 2, 3 e 6 possono essere trattati congiuntamente, in quanto sono connessi.

Le censure sono fondate. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria di Bolzano il termine annuale per la dichiarazione di successione non e’ applicabile alla dichiarazione integrativa presentata dall’odierna ricorrente in data 13.11.2007 (la dichiarazione di successione era stata presentata in data 27.3.2006). Il Decreto Legislativo n. 346 del 1990, articolo 28, comma 6, non richiama l’articolo 31, con riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione di successione non essendo prevista alcuna comminatoria di decadenza e tenuto conto che la emendabilita’ e la retrattabilita’ della dichiarazione sono sottratte al termine fissato per la presentazione della denuncia medesima (Cass. 26080/2016).

Si consideri inoltre che, secondo l’orientamento conforme di questa Corte, in tema d’imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtu’ del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non e’ fonte dell’obbligazione tributaria, sia in virtu’ dei principi costituzionali di capacita’ contributiva e buona amministrazione, nonche’ di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Alla correzione non osta ne’ l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, ne’ il Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 31, comma 3, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, ne’ l’eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell’onere della prova in giudizio. (da ultimo Cass. 2229/2015).

L’evento da cui e’ sorto il diritto della ricorrente al rimborso dell’imposta ipotecaria e catastale, consistente nel riconoscimento legale della fondazione costituita su ultima volonta’ della defunta, e’ avvenuto dopo la presentazione della dichiarazione di successione effettuata in data 27.3.2006.

Il ricorso deve essere, conseguentemente accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento in punto di fatto, il processo puo’ essere deciso nel merito con l’accoglimento del ricorso della contribuente.

In considerazione della modifica, nel tempo della normativa in materia di imposta di successione e della evoluzione della giurisprudenza le spese del giudizio di merito devono essere compensate.

Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2900,00 oltre accessori.

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Avv. Umberto Davide

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