la rilevanza del criterio dell’allusività nell’accertamento del carattere diffamatorio di uno scritto, con una formula che viene normalmente riferita come il rapporto di interazione tra testo e contesto, giacché l’evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi – oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata – anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio.

 

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Tribunale Torino, Sezione 4 civile Sentenza 9 giugno 2018, n. 2861

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile N.R.G. 7845/2016 promossa da:

(…), domiciliata in Genova, rappresentata e difesa dagli avv.ti (…) del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso lo studio (…) per delega in calce all’atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

(…) spa, in persona di suo legale rappresentante, con sede in Torino, rappresentata e difesa dagli avv.ti (…) è elettivamente domiciliata, come per delega in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni derivanti da diffamazione a mezzo stampa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI PER PARTE ATTRICE

“Accertata la natura diffamatoria dell’articolo redatto dal giornalista (…) e pubblicato sul quotidiano II Secolo XIX indicato in citazione dichiarare tenuto e condannare per i fatti oggetto della presente causa la società convenuta quale editore del prefato quotidiano al risarcimento di tutti i danni morali e materiali diretti ed indiretti subiti e subendi dalla dr.ssa (…) nella misura che risulterà in corso di causa o come meglio ritenuto anche in via equitativa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate. Vinte le spese e competenze di causa”.

PER PARTE CONVENUTA

“Respingere integralmente tutte le domande formulate dalla dott.ssa (…) nei confronti della (…) spa a mezzo dell’atto di citazione notificato in data 17.3.2016, siccome infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese”

MOTIVI DELLA DECISIONE

La dott.ssa (…), magistrato in servizio presso il Tribunale Penale di Genova, ha evocato in giudizio la società (…) spa, quale editrice del quotidiano Il Secolo XIX, dolendosi della pubblicazione sulla edizione del 28.12.2013 del predetto quotidiano di un articolo dal titolo “Il sequestro si riferiva ad un altro edificio nella stessa proprietà. SPOSINI SENZA TETTO PER ABUSO EDILIZIO, MA LA CASA E’ SBAGLIATA. Assolta coppia ospitata 3 anni fa dai famigliari” nella quale – argomentando di un “gigantesco malinteso”, di “errore avallato da tre magistrato” nominativamente indicati, tra cui quello della medesima attrice, di “calvario giudiziario che si protrae per tre anni” e che sarebbe stato risolto soltanto da provvedimento di giudice monocratico che avrebbe “accolto le rimostranze del difensore dell’imputato” – l’autore dell’articolo avrebbe fornito una narrazione completamente distorta della vicenda giudiziaria, che è invece ricostruita in termini approfonditi nel provvedimento del Tribunale del Riesame di cui essa attrice era stata estensrice. La difesa attorea ha lamentato l’inaudita superficialità e negligenza con cui è stato redatto l’articolo, deducendo che l’assenza di corrispondenza tra esposizione giornalistica e fatti realmente accaduti integrerebbero i presupposti di condotta illecita in quanto gravemente lesiva dell’immagine professionale, offerta ai lettori come quella di giudice superficiale, incapace, insensibile, minandone così i tratti di affidabilità ed etica professionale, ed ha concluso chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento a titolo di risarcimento danno non patrimoniale di somma ritenuta congrua anche in via equitativa.

Si è costituita la (…) spa, (abbreviabile (…) spa) i cui difensori hanno eccepito in via preliminare la nullità della citazione per aver l’attrice omesso di inserire nell’atto introduttivo indicazione alcuna in ordine all’esistenza dell’errore giudiziario descritto nell’articolo pubblicato; nel merito hanno insistito per la veridicità della notizia – in particolare ribadendo che il sequestro del villino di proprietà di tale signor (…) (coimputato nel procedimento del quale venne con l’articolo in esame data notizia) sarebbe stato disposto per reati di natura edilizia “la maggior parte dei quali “riguardava in realtà” un piccolo capanno che per malinteso non (venne) fatto oggetto dell’imputazione” – ed eccependo inoltre che nel pezzo giornalistico vennero rispettati anche i limiti di continenza espressiva ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.

Con gli atti introduttivi, e poi con le memorie depositate ai sensi dell’art. 183 c.p.c. le parti hanno prodotto in giudizio copia degli atti relativi al procedimento penale oggetto dell’articolo giornalistico in questione, ed in particolare del decreto 6.6.2011 del GIP che dispose il sequestro, del ricorso 21/6-7/7/2011 proposto al Tribunale del Riesame avverso il predetto sequestro con indicazione dei motivi per cui ne venne richiesta la revoca, dell’ordinanza 9.7.2011 di rigetto dell’istanza di revoca, e poi ancora copia del ricorso proposto in data 12.4.2013 al giudice del dibattimento con nuova richiesta di revoca del sequestro preventivo e della sentenza resa all’esito del dibattimento in data 5.11.2015.

Ritenuto che le circostanze dedotta a prova orale da parte convenuta fossero irrilevante ai fini della decisione in ordine alla condotta diffamatoria contestata, le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni, che hanno quindi formulato nei termini in epigrafe trascritti all’udienza del 30.1.2018 alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione.

La richiesta di risarcimento danni per illiceità e quindi lesività della condotta tenuta dall’autore dell’articolo, riconducibile alla società editrice della testata su cui il medesimo venne pubblicato, è fondata e va accolta per le ragioni che sono qui di seguito evidenziate.

1. Alcuni cenni e richiami giurisprudenziali in tema di danno da diffamazione a mezzo stampa

Prima di addivenire alla disamina circa la dedotta offensività del testo, si ritiene opportuno premettere un conciso richiamo all’inquadramento ed agli arresti giurisprudenziali in materia di reato di diffamazione a mezzo stampa, con particolare riferimento al contenuto ed ai limiti fissati dall’ordinamento per l’esercizio costituzionalmente garantito dei diritti di cronaca e di critica, previsti a tutela e presidio della libertà di informazione.

Affinché la divulgazione di notizie lesive dell’onore possa essere ritenuta lecita espressione del diritto di cronaca, ed escludersi quindi la responsabilità civile per diffamazione, secondo quanto costantemente ribadito nella giurisprudenza della Suprema Corte devono ricorrere nell’esercizio dell’attività giornalistica tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva; b) nella sussistenza di un interesse pubblico all’informazione (requisito riassunto nel concetto di “pertinenza”); c) nella forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire (elemento riassunto nel concetto di “continenza”). Criteri questi che – si ritiene per completezza evidenziare, soprattutto in periodo di cosiddette “fake news” ovvero notizie false (o altrimenti dette in linguaggio corrente “bufale”) – sono stati estesi recentemente anche a quella ormai pervasiva forma di diffusione di notizie costituita dalla pubblicazione di testi o immagini sul Web. ”

La circostanza che, nella specie, si controverta sul carattere diffamatorio di due “comunicati stampa” reperibili su un sito internet” – è stato rilevato in recente pronuncia di legittimità – “non esclude l’applicabilità dei principi sopra riportati, segnatamente elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa. Se è vero, infatti, che la diffamazione tramite internet è riconducibile all’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3, commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità – apparendo, anzi, per la sua peculiarità, quasi un tertium genus tra la stampa e, per l’appunto, gli altri mezzi di pubblicità (cfr. Cass. pen. 01 luglio 2008, n. 31392) – è pur vero che internet costituisce un mezzo di diffusione di notizie e idee (al pari, se non di più, di stampa, radio e televisione), di modo che il diritto di esprimere le proprie opinioni, riconosciuto a “tutti” dall’art. 21 Cost., da cui discendono i diritti di informazione e critica, può e deve essere esercitato – quale che sia, tra quelli indicati, il mezzo di diffusione – nell’ottica del necessario bilanciamento con l’altro diritto primario all’onore e alla reputazione e, quindi, nei limiti tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza, con le precisazioni sopra svolte con specifico riguardo alla critica, della verità obiettiva”. (così Cass. Sez. 3, n. 18174 del 25/08/2014).

Il vaglio del rispetto delle condizioni individuate dalle Sezioni Unite si presenta dunque decisivo – senza distinzione alcuna tra mezzi utilizzati per la diffusione della notizia – nel conflitto tra diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelato ed altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l’onore e la reputazione, anch’essi costituzionalmente protetti dagli art. 2 e 3 cost., dovendo l’esercizio del potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti – inteso come essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero – soggiacere ai limiti tesi alla tutela del diritto all’onore dei soggetti, persone fisiche e/o enti e formazioni sociali, coinvolti nel fatto oggetto della notizia pubblicata.

Ribadito che “la veridicità dei fatti riportati, la pertinenza della notizia e la continenza di questa costituiscono canoni comparativi per l’accertamento intorno alla sussistenza del diritto di cronaca e di critica e, dunque, intorno alla liceità o meno dell’espressione giornalistica utilizzata”, la Suprema Corte ha avuto parvero modo di osservare come “non ogni inesattezza conferisce di per sé stessa carattere diffamatorio all’articolo giornalistico, essendo pur sempre necessario che il giudice accerti se la discrasia tra realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell’articolo abbiano effettivamente la capacità di offendere l’altrui reputazione” (così Cassazione civile sez. III 19 novembre 2010 n. 23468).

Sono dunque ammissibili, per i Giudici di legittimità, marginali distonie tra notizia e realtà fattuale, che possono di per sé anche essere non offensive, ma viene comunque costantemente ribadito in sede di legittimità che primo ed ineliminabile condizione per valutare la legittimità di espressioni che possono atteggiarsi come potenzialmente offensive di valori della persona costituzionalmente tutelati è pur sempre la veridicità sostanziale dei fatti che sono riferiti. “Soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia dello stesso” – è stato sottolineato ancora in recente pronuncia (che ha confermato la sussistenza dell’illecito in pubblicazione giornalistica di notizia che già nei precedenti gradi del giudizi si era rivelata non vera) – “soddisfa l’interesse pubblico all’informazione, che è la ratio dell’art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione, riportando l’azione nell’ambito dell’operatività dell’art. 51 cod. pen. E rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza”.

E ciò proprio perché “il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l’onore e la reputazione, anch’essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost..” (così in motivazione Cass. Sez. 3 n. 14822 del 4.9.12), e che vengono lesi dalla divulgazione di notizie false o comunque distorte.

L’esigenza di rigorosa attinenza e conformità delle notizie propalate alla realtà dei fatti, che come detto costituisce il primo fondamentale presupposto per verificare la legittimità della stessa soprattutto quando collida con esigenze di tutela dell’immagine ed onorabilità dei protagonisti ivi menzionati, non viene attenuata per i Giudici di legittimità neppure in funzione dell’esercizio del diritto di critica, e quindi in presenza di opinioni che su tali fatti trovino fondamento.

Constatato come la ricostruzione giornalistica di fatti noti possa ben essere funzionale anche solo a proporre un’opinione personale dell’autore, è stato rilevato come “anche in ragione di siffatta commistione il controllo del giudice sul rispetto dei limiti nell’esercizio del diritto di critica richiede, da un lato, il riferimento al parametro di veridicità della cronaca – per stabilire se l’articolista abbia assunto una corretta premessa per le sue valutazioni – e dall’altro implica quello della continenza ed interesse sul metro delle valutazioni che sono il fine dell’articolo. Se è vero, infatti, che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti – continuano i Giudici di legittimità nelle motivazioni di altra pronuncia sopra già richiamata – “ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, resta fermo che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (ancora Cass. 18174/2014 cit.).

La pronuncia qui sopra ancora richiamata si ritiene particolarmente pertinente – ed utile all’individuazione di criteri orientativi per la decisione sulla vicenda in esame – in quel passaggio della motivazione che si fa carico di evidenziare “la rilevanza del criterio dell’allusività nell’accertamento del carattere diffamatorio di uno scritto, con una formula che viene normalmente riferita come il rapporto di interazione tra testo e contesto, giacché l’evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi – oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata – anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio (cfr. Cass. pen. 26 marzo 1998, n. 9839)”. Ancora con richiamo ad altro principio affermato dalla Suprema Corte con specifico riguardo questa volta a notizie di cronaca giudiziaria – tipologia questa che viene in considerazione nel caso di specie – la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che è lecita la pubblicazione laddove “la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario è fedele al contenuto del provvedimento stesso”, dovendo tale verifica essere condotta con riferimento “agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale” (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5657 del 09/03/2010, Rv. 611819).

2. Il difetto delle condizioni di veridicità della notizia Procedendo allora a lineare disamina della vicenda attraverso la mera ma attenta lettura degli atti del procedimento che è balzato agli onori della cronaca locale nei termini ed in ragione dell’articolo di stampa esposti in narrativa, è possibile pervenire senza eccessiva difficoltà alla sicura conclusione che in realtà non vi fu alcuna “confusione tra casa e capanno edificati sullo stesso terreno” da parte dell’autorità giudiziaria che con molteplici provvedimenti intervenne – come invece con cotanta enfasi ha preteso di concludere l’autore dell’articolo – e che non è neppur vero che un quarto giudice (quello del dibattimento, dopo il PM. Il GIP ed il Tribunale del riesame) dopo ben tre anni abbia “accolto le rimostranze del difensore dell’imputato” ed “assolto la coppia” (così nel titolo) accorgendosi dell’errore e rimediandovi anche con l’accoglimento della istanza di dissequestro. La ricostruzione errata della vicenda – nei termini che sono stati ancora qui prospettati dalla difesa della convenuta, a difesa della liceità della condotta dell’estensore dell’articolo e quindi della propria decisione di pubblicare il pezzo – ricalca ed anzi coincide in sostanza con quella riportata nell’istanza che venne presentata al giudice del dibattimento in data 12.4.2013 dal (nuovo) difensore del (…) (subentrato al precedente difensore avvocato (…), che aveva assistito l’imputato avanti al Tribunale del Riesame), il cui operato è anzi espressamente richiamato nell’articolo in questione. In tale atto di parte si legge che il GIP avrebbe disposto il sequestro desumendo il fumus commissi delicti dei reati di cui all’imputazione (artt. 44 lett. a) e b), 72 e 73 DPR 380/2001) in relazione al (solo) manufatto agricolo “dotato di elementi di arredo chiaramente diretti ad uso diverso da quello agricolo previsto”, mentre il periculum in mora sarebbe stato riferito al manufatto in cemento armato “realizzato in spregio delle norme che avrebbero imposto la redazione di un progetto”, per modo che “l’utilizzo di tale manufatto avverrebbe in assenza del certificato di abitabilità”; e che il Tribunale del Riesame avrebbe perseverato nell’errore “di confondere il manufatto agricolo con il manufatto in cemento armato, valutando il fumus commissi delicti della misura in concreto applicata al manufatto in cemento armato a partire dalla non perfetta coincidenza con quanto autorizzato del manufatto agricolo, che nulla ha a che vedere coi medesimi”.

A ribadire l’asserito errore sull’oggetto degli abusi edilizi il predetto difensore riassuntivamente concludeva l’istanza di cui sopra – presentata nell’aprile 2013 (e quindi quasi due anni dopo le vicende processuali delle quali dà conto l’articolo) sostenendo che sia il fumus commissi delicti che il periculum in mora sarebbero stati correlati dal GIP e (per quel che qui rileva) anche dal Tribunale del Riesame “ad un manufatto agricolo che, oltre ad essere estraneo al capo di imputazione ed al sequestro (???), è stato persino oggetto di sanatoria”. Tale suggestiva ed intrigante prospettazione difensiva ha del tutto verosimilmente condizionato anche la lettura e la ricostruzione della vicenda operata dal giornalista che ha sottoscritto il pezzo, il quale fu probabilmente condizionato anche dal fatto che l’esito di tale istanza fu il dissequestro del bene. Se avesse letto i provvedimenti menzionati dal difensore – nonché quello di dissequestro emesso dal giudice del dibattimento (e la peraltro succinta motivazione, resa a verbale dell’udienza 18.4.2013 – doc. 6 di parte convenuta) -con la diligenza dovuta e le verifiche richieste ad ogni operatore dell’informazione – e dunque anche all’autore dell’articolo che, anche per i toni utilizzati e per il riferimento esplicito a presunti “clamorosi errori giudiziari”, pare aver voluto assumere in questo caso il ruolo di paladino di ignari cittadini vessati da disfunzioni del sistema giudiziario – il giornalista avrebbe tuttavia potuto ed invero dovuto rendersi agevolmente conto che siffatta prospettazione era del tutto infondata, che il decreto di sequestro era stato invece emesso per violazioni edilizie che afferivano ad entrambi i manufatti “edificati sullo stesso terreno”, vale a dire:

– sia il manufatto agricolo menzionato nel capo A) dell’imputazione (permesso di costruzione 3086/2006), rispetto al quale era stata contestata realizzazione di modifiche “in difformità dal predetto permesso di costruzione, con diverso dimensionamento dei locali interni ed elementi di arredo chiaramente diretti ad un uso diverso da quello previsto per un manufatto agricolo”, in violazione dell’art. 44 lett. A del DPR 380/01;

– e sia anche l’edificio abitativo oggetto “dell’intervento di risanamento con incremento superficiario in zona sismica di fabbricato unifamiliare esistente”, di cui alla denuncia delle opere 18233 del 29.10.10 (allegato 7 del documento 9 di parte convenuta), per il quale, nonostante fossero previste anche opere in cemento armato, era stata segnalata dalla P.G. (CNR Polizia Municipale 13.11.10) in esito a secondo sopralluogo la mancanza in cantiere e la mancata presentazione del relativo progetto strutturale, in violazione degli artt. 71 e 72 DPR 380/01.

Che le irregolarità edilizie riguardassero non solo “il capanno agricolo” bensì entrambi i due manufatti che l’articolo di giornale in esame indicò invece essere stati erroneamente confusi tra loro nei provvedimenti giudiziari è circostanza che venne dunque ben esplicitata nel decreto di sequestro del GIP, e che non fu del resto in alcun modo contestato neppure dal difensore del (…) nel ricorso avverso detto decreto, ove vennero infatti sviluppate distinte difese relativamente alle due violazioni contestate separatamente per i due manufatti, ed in particolare:

– quanto al capanno ad uso agricolo, la modestia dell’abuso contestato, che avrebbe dovuto indurre il GIP ad escludere il periculum;

– quanto alle parti costruttive in cemento armato riferite all’edificio, una serie di ragioni che il (primo) difensore addusse a giustificazione dell’assenza di progetto esecutivo (tra cui il deposito del medesimo il giorno appena successivo al primo sopralluogo, l’abbandono del cantiere da parte dell’impresa incaricata, la richiesta di chiarimenti ed integrazioni da parte della Provincia di Genova) le quali presupponevano tutte la consapevolezza dell’indagato circa della sussistenza anche di tale diversa violazione, conseguente “anche per il semplice ritardo” (pag. 13 del ricorso, doc. 3 di parte attrice), e che motivavano altresì “l’impegno, in caso di dissequestro, a chiedere ed ottenere per le opere collaudate il certificato di agibilità”.

L’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro depositata il 9.7.2011 -di cui risulta estensrice l’odierna parte attrice – diede diligentemente conto in premessa delle violazioni contestate con riferimento ai due diversi manufatti, quello agricolo e quello in cemento armato (si veda pagina 2 del provvedimento), nonché dei motivi per cui doveva ritenersi ancora sussistente il periculum – ravvisati nella mancanza, ancora alla data di quella decisione, del certificato di collaudo statico della struttura condizionante il rilascio del certificato di agibilità, e quindi del pericolo di commissione da parte dell’indagato di altri reati, quali quello di utilizzo del manufatto in violazione dell’art. 75 DPR 380/01 – ragioni questa tra le altre per cui il Collegio ritenne di dover confermare il sequestro rigettando l’istanza di riesame.

Tali essendo le motivazioni del provvedimento di sequestro e di quello del riesame con conferma dello stesso, il contenuto dell’articolo si presenta totalmente destituito di veridicità, sensazionalistico ed anzi al confine del fantasioso in relazione al passaggio centrale della notizia, laddove venne strombazzato ai quattro venti che “chi ha firmato quel sequestro ha sbagliato tutto, e confuso la casa con un capanno edificato sullo stesso terreno”, per poi riferire che l’imputato si doleva del fatto che la modesta ed unica violazione di cui pure l’articolista riconosce essere stata contestata, relativa al capanno agricolo, “non giustificherebbe il sequestro dell’altra casa, quella che sta ristrutturando” (?), e rammaricarsi infine che l’asserito predetto errore sull’oggetto delle violazioni e quindi del sequestro anche di detto edificio sarebbe stato fortunatamente ma ahimè soltanto alla fine riconosciuto dal giudice del dibattimento.

Proprio la conclusione del procedimento colora di grottesco la vicenda giornalistica qui esaminata, e si ritiene ne conferma la potenzialità offensiva dell’onore e della rispettabilità professionale non solo dell’odierna attrice ma anche di tutti coloro che parteciparono della vicenda nelle loro funzioni requirenti e giudicanti, e quindi in definitiva dell’ordinamento giudiziario nel suo complesso. Il proprietario delle costruzioni ed imputato (…), così come gli altri coimputati a vario titolo coinvolti nella medesima vicenda, vennero infatti non già mandati assolti dai reati loro contestati – come pure sarebbe stato logico in caso si fosse effettivamente verificato “il clamoroso errore giudiziario” – ma, con sentenza, depositata il 20.12.13 (dunque solo qualche giorno prima della pubblicazione dell’articolo di giornale), vennero prosciolti dalle imputazioni relative all’edificio uso abitazione – quello cioè che secondo l’autore non avrebbe mai dovuto essere sottoposto a sequestro, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. – per intervenuta prescrizione di detti reati, e per il reato contestato in relazione al capanno agricolo “per intervenuta sanatoria”.

Deve concludersi al termine della disamina degli atti raffrontata al contenuto dell’articolo di giornale per cui è causa che se di clamoroso errore deve parlarsi, questo è da ricercarsi nelle modalità con cui venne data la notizia, che pare frutto quantomeno di superficialità del giornalista estensore del pezzo pubblicato, e che per le locuzioni usate oltre che per l’erroneità della notizia tale pubblicazione abbia effettivamente leso l’immagine ed onorabilità del magistrato odierna parte attrice.

3. La quantificazione del danno

Ritenuto per le ragioni sopra evidenziate l’illegittimità dell’articolo pubblicato, lesivo perché come detto riportante notizie in modo del tutto difforme al vero della onorabilità e reputazione professionale della dott.ssa (…), e venendo alla quantificazione del danno subito dalla medesima, deve in primo luogo rilevarsi come la migliore più recente giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, afferma che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale non è necessario che il fatto configuri, se pur astrattamente, un reato, essendo invece sufficiente che il danno derivi dalla lesione di diritti della persona di rango costituzionale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26972/2008; Corte Costituzionale, 11 luglio 2003, n. 233).

Per la concreta quantificazione del danno, che trattandosi di lesione di diritto della personalità non può che essere in primo luogo di natura non patrimoniale, criteri utilizzabili indicati nelle molteplici pronunce anche di merito intervenute in materia sono costituiti dalla gravità del fatto, considerata sia sotto il profilo oggettivo (gravità del fatto falsamente attribuito alla parte lesa) sia sotto il profilo soggettivo (personalità del soggetto offeso e incidenza dell’accusa sullo stesso), dalla natura e diffusione del mezzo di informazione, considerando sotto tale profilo anche l’eco suscitato dall’offesa in quanto ripresa da altre testate di elevata diffusione.

Quanto sopra complessivamente considerato, tenendo conto anche dei valori medi dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti da pronunce rese in recente arco temporale in analoghe fattispecie – cioè di diffamazione a mezzo stampa in danno di personalità di pubblico rilievo – (si vedano Trib. Milano n. 945/2013, Trib. Milano 3388/2013, Trib. Milano 7220/2013, Trib. Milano 12745/2013, Trib. Milano 1558/2013 Trib. Milano 19056/2013; Trib. Milano Sez. I, Sent., 15/04/2015), in via prudenziale ed equitativa, si ritiene congruo liquidare il risarcimento del danno in Euro 30.000,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al pagamento.

La decisione sulle spese giudiziali va assunta facendo applicazione della regola della soccombenza, non ravvisandosi nella vicenda processuale in esame ragioni per discostarsene: parte convenuta (…) spa va pertanto condannata a rimborsare all’attrice dott.ssa (…) le spese nella misura che – tenuto conto dei criteri indicati nella tariffa professionale, sulla base del credito come qui quantificato in applicazione del cd. criterio del decisum, (cfr. Cass. S.U. 19014/07), e vista anche la notula prodotta – sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando,

in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, condanna la convenuta (…) spa al pagamento in favore dell’attrice (…) della somma di Euro 30.000,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo;

condanna inoltre la predetta convenuta a corrispondere a parte attrice, a titolo di rimborso per spese giudiziali, l’importo che – tenuto conto dei criteri indicati nella tariffa professionale sulla base del credito risarcitorio liquidato in applicazione del cd. criterio del decisum (cfr. Cass. S.U. 19014/07), vista anche la nota spese – liquida in Euro 8.300,00 per compenso professionale (di cui Euro 2.430,00 per la fase si studio, Euro 1.720.00 per la fase introduttiva, Euro 4.150,00 per la fase decisionale) ed Euro 555,00 per esposti, oltre rimborso forfetario 15%, Iva e CPA e successive occorrende come per legge.

Così deciso in Torino, il 6 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.