La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo:

Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 5 gennaio 2017, n. 522

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antoni – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/07/2015 del TRIBUNALE di POTENZA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udito in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa PEZZULLO ROSA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. TOCCI STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 9.7.2015 il Tribunale di Potenza confermava la sentenza del locale Giudice di Pace, con la quale (OMISSIS) era stato ritenuto responsabile del reato di diffamazione nei confronti della ex moglie, (OMISSIS), definendola “mantenuta” nella causale dei vaglia postali, relativi alle somme alla stessa versate dall’imputato a titolo di mantenimento, anche per la figlia minore, e condannato alla pena di Euro 1.000.00 di multa, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per Euro 5.000,00.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, affidato a due motivi, con i quali lamenta:

– con il primo motivo, l’erronea applicazione dell’articolo 595 c.p. ed il vizio di motivazione, posto che i giudici di merito hanno presunto la conoscenza dell’offesa contenuta nel telegramma in base a “norme di comune esperienza”, laddove non si evince da alcun atto processuale che effettivamente qualcuno abbia letto la frase diffamatoria, se non i testi (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno appreso della frase della parte offesa; invero, in virtu’ delle attuali norme in materia di corrispondenza vige una rigida tutela della privacy, sicche’ non e’ affatto vero che l’operatore dell’Ufficio Postale possa leggere le comunicazioni del mittente; il sistema di spedizione attuale dei telegrammi comporta una riservatezza assoluta sui dati ivi contenuti, tanto e’ vero che il messaggio perviene al destinatario in busta chiusa; il reato in questione poi necessita pur sempre del dolo generico e vale a dire della coscienza e volonta’ del fatto materiale, ma l’elemento intenzionale non puo’ configurarsi con la mera spedizione di un plico sigillato, la cui apertura e successiva diffusione il (OMISSIS) non poteva immaginare, essendo convinto che il testo del telegramma non potesse essere letto da alcun operatore postale; il teste (OMISSIS), sentito all’udienza del 27/02/2014 dinanzi al Giudice di Pace di Potenza, ha dichiarato “di aver effettuato solo la trasmissione degli atti”, a riprova che non e’ possibile leggere il testo relativo alle comunicazioni del mittente, mentre gli altri due testi ascoltati in primo grado (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno riferito di aver appreso del contenuto diffamatorio dalla parte offesa;

– con il secondo motivo, l’inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 2043 e 1226 c.c. atteso che il Giudice dell’appello ha riconosciuto congruo il risarcimento del danno non patrimoniale come liquidato dal Giudice di Pace (Euro 5.000,00) “avuto riguardo al grado di offensivita’ della condotta e al nocumento psicologico patito dalla persona offesa”, laddove, la comunicazione dell’offesa all’addetto e alla parte non pare, invece, determinare un grado di offensivita’ elevato nella condotta del (OMISSIS).

3. Il ricorso e’ inammissibile, siccome manifestamente infondato.

3.1. Il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente censura la sussistenza dell’elemento della “comunicazione con piu’ persone”, caratterizzante il delitto di cui all’articolo 595 c.p., si presenta completamente destituito di fondamento, atteso che il giudice d’appello – nel ritenere che il termine “mantenuta”, utilizzato dall’imputato nella causa del vaglia postale, nel rivolgersi all’ex coniuge, risulta offensivo della reputazione della donna, riferendosi alla nozione comunemente accettata in ambito sociale di percettrice di reddito, in assenza di qualsivoglia prestazione lavorativa, da soggetti terzi – ha evidenziato correttamente come il contenuto del vaglia postale non resta riservato tra il mittente ed il destinatario, ma, per necessita’ operative del servizio postale (registrazione, trasmissione e comunicazione al destinatario), entra a far parte del patrimonio conoscitivo di piu’ persone addette all’ufficio incaricato. In tale contesto, dunque, risulta soddisfatto il requisito di cui all’articolo 595 c.p. che richiede, ai fini della configurabilita’ del reato di diffamazione, che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalita’ tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri (Cassazione Penale, Sentenza 5 agosto 2015, n. 34178), come nella fattispecie in esame. Invero in tema di diffamazione, deve presumersi la sussistenza del requisito della comunicazione con piu’ persone qualora l’espressione offensiva sia inserita in un documento (nella specie un vaglia postale) per sua natura destinato ad essere normalmente visionato appunto da piu’ persone (Sez. 5, n. 3963 del 06/07/2015).

2. Manifestamente infondato si presenta anche il secondo motivo di ricorso, atteso che il giudice d’appello, con ragionamento immune da vizi, ha ritenuto congruo il danno liquidato alla persona offesa, in relazione al nocumento psicologico dalla stessa patito. Tale valutazione, implicando una discrezionalita’ di merito, avrebbe potuto essere censurata nella misura in cui si fosse tradotta in una valutazione del tutto esorbitante al di fuori di ogni logica e del senso comune, elemento questo che senz’altro non si ravvisa nella fattispecie in esame.

3. Alla declaratoria di inammissibilita’ segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, trattandosi di causa di inammissibilita’ riconducibile a colpa del ricorrente al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

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