In conclusione deve essere disposta la richiesta rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali che pure dev’essere autorizzato, ma che non costituisce più presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso. La recente sentenza della Consulta, n. 180 del 13 luglio 2017, ha ribadito in proposito come un’interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consenta di escludere la necessità del prerequisito dell’intervento chirurgico di normoconformazione, sottolineando tuttavia quella di un accertamento rigoroso della serietà e univocità dell’intento, nonché di un’effettiva transizione dell’identità di genere, comunque emersa (anche in difetto dell’adeguamento anatomico dei caratteri sessuali primari) in esito al percorso seguito dalla persona interessata verso il superamento della corrispondenza del sesso attribuito nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito.

Tribunale|Sassari|Sezione 2|Civile|Sentenza|23 aprile 2021| n. 403

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Stefania Deiana Presidente relatore

Paola Irene Calastri Giudice

Lorenza Manca Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211/2021 promossa da:

AN.FR. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MA.BE. presso cui è elettivamente domiciliata

Oggetto: adeguamento sesso

CONCLUSIONI

La ricorrente ha concluso come da atto introduttivo

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 26 gennaio 2021 An.Fr. esponeva di aver maturato, da tempo, una netta inclinazione maschile, avendo sofferto sin dall’infanzia di una manifesta incongruenza di genere, sfociata nel tempo in un desiderio di liberarsi delle caratteristiche biologiche del sesso di appartenenza per assumere quelle del genere maschile, al quale sentiva di appartenere.

Condizione che, sin da quando era bambina e poi con l’inizio della pubertà, le aveva creato difficoltà anche nelle relazioni interpersonali, impedendole di vivere la propria adolescenza con serenità. Assumeva inoltre di aver intrapreso, col sostegno dei suoi familiari, un proficuo percorso psicoterapico attraverso il quale aveva maturato la convinzione della sua appartenenza al sesso maschile ed aveva quindi iniziato un processo diretto alla modificazione delle proprie caratteristiche fisiche, si da adeguarle al genere maschile, attraverso la sottoposizione ad una terapia endocrinologica.

Consolidata, dunque, la piena consapevolezza della divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, pregiudizievole per il suo equilibrio psicofisico oltre che per la sua vita di relazione, e ritenendo anche necessario al completamento dell’intrapreso percorso di transizione accedere ad un mutamento dei suoi caratteri sessuali, tale da adattarli alla sua effettiva personalità, chiedeva a questo Tribunale di disporre la rettificazione del sesso anagrafico negli atti dello stato civile, nonché di essere autorizzata all’adeguamento anatomico del sesso mediante ricorso ad un trattamento medico chirurgico.

La causa, istruita con la produzione di documenti e con l’interrogatorio libero dell’attrice, all’udienza del 15 aprile 2021 era rimessa al collegio per la decisione sulle riferite conclusioni conformi dell’istante e del Pubblico Ministero intervenuto che chiedeva l’accoglimento della domanda.

La domanda è fondata e dev’essere accolta.

In esito all’istruttoria espletata sono emerse infatti le condizioni che consentono di autorizzare il sollecitato trattamento medico-chirurgico, nonché l’adeguamento dei registri dello stato civile.

L’attrice Fr.An., sentita anche personalmente dal giudice designato, ha, invero, ribadito e sottolineato la propria condizione, diagnosticata come di “disforia di genere” (si vedano le relazioni specialistiche allegate sub 4 e 6), originata dal non sentirsi a proprio agio in un corpo connotato da caratteristiche sessuali femminili.

Ha riferito, in particolare, di vivere detta condizione di rifiuto della propria identità sessuale apparente sin dall’infanzia e di aver progressivamente maturato nel corso degli anni la scelta, avvertita ormai come definitiva e coerente col percorso terapeutico intrapreso, di sottoporsi ad un intervento diretto al mutamento dei suoi caratteri da femminili a maschili:

“Già da piccolino ho iniziato ad avere dei problemi. Mia madre mi vestiva come una bambina ed io piangevo perché non stavo bene con me stesso. Man mano che crescevo questa sofferenza diventava sempre più grande. Ero trattato come una bambina ma sentivo di essere un maschio. Il periodo in cui ho più sofferto è stato quello dell’adolescenza, non riuscivo nemmeno ad andare al mare, perché dovevo mostrare le mie fattezze femminili che non accettavo (…) da adulto… ho finalmente intrapreso il percorso di transizione anche fisica verso il sesso maschile, che per me è stato liberatorio. Non vedo l’ora di cambiare il mio corpo e di diventare anche nel mio aspetto maschio. La mia famiglia ha accettato tale mia scelta e l’ha condivisa anche più di quanto pensassi, perché hanno visto la mia sofferenza ed hanno seguito l’evoluzione delle mie scelte” (così l’audizione dell’interessata).

La serietà di tale scelta trova inoltre conferma nelle relazioni mediche in atti e, in particolare, nelle valutazioni effettuate dagli specialisti del Centro di Salute mentale che hanno avuto in cura la Fr.An., dove si dà conto di come sia radicato e profondo il suo desiderio di adeguare i propri caratteri sessuali, in esito ad un sentimento che progressivamente si è strutturato in tal senso e che non appare frutto di alterazioni del volere o della sfera razionale o cognitiva dell’interessata.

Deve infatti ritenersi che le patologie di cui l’odierna istante soffre, diagnosticate in termini di disturbo bipolare di tipo I e disturbo borderline di personalità, appaiono adeguatamente curate e compensate in esito ai costanti controlli clinici cui ella si sottopone ed all’assunzione regolare della terapia farmacologica, diretta anche alla stabilizzazione del tono dell’umore:

“Attualmente la signora Fr. presenta un buon compenso psicopatologico a carico della sfera affettiva, del pensiero, del comportamento e della senso – percezione” (v. relazione del CSM in data 9 ottobre 2020). Anche la relazione dello specialista endocrinologo che cura la terapia ormonale diretta all’adeguamento dei caratteri sessuali dà conto del miglioramento della condizione di disforia di genere a seguito della costante somministrazione dei farmaci.

Tutte le richiamate relazioni confermano dunque come, anche in seguito al percorso psicologico, la Fr.An., il cui aspetto ed i cui modi appaiono già francamente maschili, sia pronta ad affrontare la transizione verso un completo adeguamento delle sue caratteristiche fisiche a quelle sentite come proprie, anche attraverso il relativo trattamento chirurgico, necessario a consentirle quel superamento della condizione biologica femminile subita come difforme dal suo essere.

Allo stato, e tenuto conto della condizione di adeguata compensazione delle segnalate patologie da cui è affetta l’istante, non emergono dalle relazioni in atti e dall’audizione dell’interessata alterazioni nelle capacità razionali di critica e di valutazione che inducano a dubitare della consapevolezza della sua scelta, peraltro in linea con un modo di vivere e di rapportarsi anche in ambito sociale e familiare ormai consueto, e pertanto la domanda dev’essere accolta, non apparendo necessarie ulteriori indagini.

Resta, evidentemente, impregiudicata la necessità di verificare, con riferimento al momento dell’intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali e della manifestazione del necessario consenso informato, la persistente consapevolezza e l’integra volontà della Fr.An. di sottoporvisi.

Il tribunale, in esito alle richiamate risultanze istruttorie e tenuto conto degli esiti del percorso psicoterapico intrapreso dalla Fr., non può che riconoscere come l’esigenza manifestata dall’attrice corrisponda ad un consolidato, reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.

L’auspicato adeguamento dei caratteri sessuali, dal tipo femminile a quello maschile, deve pertanto ritenersi rispondente ad un effettivo bisogno della persona, diretto ad assicurarle il pieno conseguimento della propria identità, ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164.

In conclusione deve essere disposta la richiesta rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali che pure dev’essere autorizzato, ma che non costituisce più presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso (Cass. Civ. sentenza n. 15138/2015 e Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 5 novembre 2015).

La recente sentenza della Consulta, n. 180 del 13 luglio 2017, ha ribadito in proposito come un’interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consenta di escludere la necessità del prerequisito dell’intervento chirurgico di normoconformazione, sottolineando tuttavia quella di un accertamento rigoroso della serietà e univocità dell’intento, nonché di un’effettiva transizione dell’identità di genere, comunque emersa (anche in difetto dell’adeguamento anatomico dei caratteri sessuali primari) in esito al percorso seguito dalla persona interessata verso il superamento della corrispondenza del sesso attribuito nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito.

Nulla per le spese, avuto riguardo alla natura della causa.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dispone che l’Ufficiale dello Stato civile del comune di Porto Torres rettifichi l’attribuzione di sesso nei confronti di Fr.An., nata (…), C.F. (…), residente in Porto Torres alla Via (…), da femminile a maschile, con cambiamento del nome da An. a Da., adeguando in tal senso il relativo registro dello stato civile.

Autorizza l’attrice a procedere all’adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medicochirurgico secondo quanto precisato in parte motiva. Nulla per le spese.

Così deciso in Sassari il 23 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2021.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.