il principio della prevenzione si applica anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex articolo 873 c.c. e tuttavia non imponga (come nel caso al vaglio) una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all’intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicche’ il preveniente conserva la facolta’ di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla meta’ di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facolta’ di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli articoli 874, 875 e 877 c.c.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|9 settembre 2019| n. 22447

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13417-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente e c/ricorrente al ric. incidentale –

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 552/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, riformando integralmente quella di primo grado, rigetto’ la domanda con la quale (OMISSIS) aveva chiesto condannarsi gli appellanti (OMISSIS) e (OMISSIS) alla demolizione della sopraelevazione costruita a meno di cinque metri dal confine, in violazione del regolamento locale;

ritenuto che avverso la statuizione d’appello ricorre (OMISSIS) con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che gli intimati, i quali resistono con controricorso, avanzano, a loro volta, ricorso incidentale sulla base di un solo motivo, avverso il quale la ricorrente principale controdeduce;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli articoli 35 e 36 del regolamento edilizio del Comune di Cassano Jonio e delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., in relazione agli articoli 872 e 873 c.c. e all’articolo 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:

– la sopraelevazione distava dal confine 3,35 m. e l’articolo 46 del regolamento locale fissava “la distanza delle costruzioni dai confini in base alla distanza minima di metri 10 che deve intercorrere fra le pareti finestrate di fabbricati antistanti”, con la conseguenza che “la distanza minima delle costruzioni dai confini di proprieta’ non puo’ essere inferiore a 5 metri”, non potendo operare il principio della prevenzione, pur ove “i regolamenti edilizi prevedano una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prescritta dal codice civile senza un riferimento esplicito al confine”;

ritenuto che con il secondo motivo la (OMISSIS) prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c., con conseguente nullita’ “della sentenza o del procedimento”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, assumendo che:

– la (OMISSIS) aveva chiesto la rimessione in pristino, anche tenendo conto del fatto che la controparte aveva violato il divieto di costruire a distanza inferiore ai 5 metri dal confine nascente da privata pattuizione (atti pubblici del 12/11/1980 e del 28/10/1976) e la Corte locale aveva omesso di pronunciarsi sul punto;

considerato che il primo motivo e’ manifestamente destituito di giuridico fondamento per le ragioni di cui appresso:

– non e’ dubbio che il regolamento locale, come riporta la sentenza, stabiliva distanza minima tra fabbricati, nulla prevedendo con riferimento alla distanza dal confine;

– poiche’ i due fabbricati frontistanti risultavano posti alla distanza di m. 15,60 la norma regolamentare risultava essere stata rispettata;

– devesi, infatti, ribadire che il principio della prevenzione si applica anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex articolo 873 c.c. e tuttavia non imponga (come nel caso al vaglio) una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all’intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicche’ il preveniente conserva la facolta’ di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla meta’ di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facolta’ di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli articoli 874, 875 e 877 c.c. (S.U., n. 10318, 19/5/2016, Rv. 639677);

considerato che il secondo motivo e’ inammissibile:

– questa Corte ha pi’u’ volte chiarito che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado; tuttavia, se la domanda non viene riproposta in appello in nessuna delle difese, essa non puo’ essere ripresa in considerazione nel corso del successivo giudizio di cassazione (Sez. 3, n. 18721, 09/12/2003, Rv. 56872);

– poiche’ non consta che la ricorrente, vincitrice in primo grado, abbia riproposto in appello la domanda con la quale aveva chiesto la demolizione dell’avverso manufatto perche’ costruito in violazione di patto negoziale, la doglianza non e’ scrutinabile;

ritenuto che con il motivo incidentale viene prospettata violazione e o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, articolo 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, lamentandosi che il Giudice di secondo grado, capovolto l’epilogo, aveva rideterminato le spese del primo grado, ponendole, unitamente a quelle dell’appello, a carico della (OMISSIS), tuttavia, rideterminando quelle di primo grado, senza fornire spiegazione di sorta, in misura minore rispetto a quanto statuito dal Tribunale;

considerato che la doglianza e’ inammissibile: non viene indicata alcuna violazione di legge nella parametrazione; nel resto trattasi di scelta lasciata alla insindacabile discrezione del giudice del merito, il quale compie la propria valutazione conoscendo le attivita’ compiute nella loro quantita’ e qualita’;

considerato che l’esposta inammissibilita’ del merito della doglianza riveste il carattere di ragione piu’ liquida (S.U., n. 9936, 8/5/2014), cosi’ esonerando la Corte dalla verifica della tempestivita’, contestata dalla ricorrente, del ricorso incidentale, che investe il capo autonomo delle spese (Sez. 2, n. 20126, 18/9/2006; Sez. 5, n. 26507, 12/12/2011);

considerato che tenuto conto della parziale soccombenza le spese del giudizio di legittimita’ debbono porsi a carico della ricorrente (OMISSIS) solo per la meta’, compensandosi il residuo e che le stesse, cosi’ ridotte, possono liquidarsi nella misura, stimata congrua, di cui in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ svolte;

considerato che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e, compensate le spese legali del giudizio di legittimita’ per la meta’, condanna la ricorrente principale al pagamento del residuo in favore dei controricorrenti, che, cosi’ ridotte, liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.