in tema di distanze legali, la norma contenuta nella L. 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 quinquies, lettera c), introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, articolo 17 secondo la quale, nelle nuove edificazioni a scopo residenziale, “la distanza dagli edifici vicini non puo’ essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire”, va osservata non solo nei casi in cui i Comuni siano sprovvisti di strumento urbanistico, ma anche quando negli stessi o nei regolamenti edilizi manchino norme specifiche che provvedano direttamente in materia di distanze.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 26 settembre 2018, n. 23010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 440-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3661/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore dei controricorrenti, che ha chiesto l’inammissibilita’, in subordine il rigetto del ricorso.

FATTO

Con sentenza non definitiva del 9 maggio 2003 il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e nella contumacia di (OMISSIS), in qualita’ di successore a titolo particolare della convenuta nel diritto controverso, condanno’ (OMISSIS) ad arretrare il corpo di fabbrica di sua proprieta’ alla distanza di m.6,83 dal fabbricato degli attori e, con la sentenza definitiva n.31/06 condanno’ la convenuta al pagamento in favore degli attori di 400,00 Euro all’anno dal gennaio 1976 e fino alla data di effettivo arretramento del fabbricato.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n.3661/12 pubblicata il 12 novembre 2012, confermo’ integralmente la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora interessa, affermo’ l’applicabilita’ della L. n. 1150 del 1942, articolo 41 quinquies vigente all’epoca in cui l’opera per cui e’ causa fu costruita: l’abrogazione della disposizione ad opera del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 138, comma 2 era dunque irrilevante atteso che la legittimita’ dell’opera doveva valutarsi con riferimento alla normativa in vigore all’epoca della sua costruzione.

In ogni caso, era risultato che la fabbrica della (OMISSIS) si trovava a distanza inferiore a quella disposta dall’articolo 873 c.c..

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi (OMISSIS), mentre (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.

(OMISSIS) non ha svolto, nel presente giudizio, attivita’ difensiva. In prossimita’ dell’odierna udienza sia la ricorrente che i contro ricorrenti hanno depositato memorie illustrative, ex articolo 378 codice di rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942, articolo 41 quinquies introdotto dalla L. n. 765 del 1967, articolo 17 nonche’ degli articoli 872 e 873 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), deducendo l’erroneita’ della sentenza impugnata, per aver ritenuto l’applicabilita’ della L. n. 1150 del 1942, articolo 41 quinquies nonostante all’epoca dei fatti il Comune di Ischia fosse dotato di PRG che non conteneva disposizioni in materia di distanze tra costruzioni.

Il motivo e’ infondato.

La Corte territoriale ha infatti affermato l’applicabilita’ della disposizione prevista dalla L. n. 1150 del 1942, articolo 41 quinquies quale disciplina vigente all’epoca in cui fu realizzato il fabbricato della ricorrente, risultando irrilevanti le successive modifiche legislative.

Tale statuizione e’ conforme a diritto.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza non definitiva n.6406/03, ha accertato che il fabbricato dell’odierna ricorrente fu realizzato quando il PRG del Comune di Ischia era stato “adottato” ma non ancora “approvato”.

Tale statuizione non e’ stata impugnata e risulta dunque passata in giudicato.

Orbene, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in materia urbanistica – poiche’ il piano regolatore generale edilizio si perfeziona, in quanto atto amministrativo complesso, solo dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi di controllo e la relativa pubblicazione, non essendo sufficiente la mera adozione dello stesso – prima del perfezionamento di questo “iter” tale strumento urbanistico non puo’ spiegare effetti integrativi del codice civile; ne consegue, in tal caso, che la disciplina delle distanze legali puo’ essere regolata dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41-quinquies, comma 1, lettera c), – che impone un distacco non inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire (Cass.11431/2009).

In ogni caso, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente lo stesso PRG, seppure non ancora approvato e dunque non ancora vigente, era privo di disposizioni in materia di distanze tra costruzioni.

Orbene, come questa Corte ha ripetutamente affermato, in tema di distanze legali, la norma contenuta nella L. 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 quinquies, lettera c), introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, articolo 17 secondo la quale, nelle nuove edificazioni a scopo residenziale, “la distanza dagli edifici vicini non puo’ essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire”, va osservata non solo nei casi in cui i Comuni siano sprovvisti di strumento urbanistico, ma anche quando negli stessi o nei regolamenti edilizi manchino norme specifiche che provvedano direttamente in materia di distanze (Cass. 20713/2013).

Il rigetto del primo motivo assorbe l’esame degli altri motivi, con i quali si lamenta la violazione degli articoli 872 ed 873 c.c., in relazione alla ulteriore ratio della condanna alla rimozione, resa in via meramente incidentale e subordinata dalla Corte territoriale.

Il ricorso va dunque rigettato e le spese, regolate secondo soccombenza si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in 5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.