In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico – funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero.

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Tribunale Belluno, civile Sentenza 8 gennaio 2019, n. 31

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Travìa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1213/2015 promossa da:

(…) (C.F. (…) ) con il patrocinio dell’avv. PR.AD. e dell’avv. CA.GI. ((…)) Indirizzo Telematico; AR.ST. ((…)) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PR.AD.

contro

(…) (C.F. (…)) con il patrocinio dell’avv. MA.ER. e dell’avv. MA.VA. ((…)) Via (…) 32100 BELLUNO; elettivamente domiciliato in VIA (…) 32100 BELLUNO presso il difensore avv. MA.ER.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 3.9.15 parte attrice chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento della comunione immobiliare esistente fra le parti e che venisse disposta l’assegnazione di quanto di sua competenza, in natura o in alternativa, con liquidazione in denaro.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo che venisse dichiarato lo scioglimento della comunione immobiliare fra le parti e che venisse disposta a suo favore l’assegnazione in natura di quanto di competenza, considerando la proprietà maggioritaria dei beni in Pieve di Alpago, con assegnazione all’attrice dei beni in Comune di Farra d’Alpago, salvo conguaglio a suo favore.

Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo delle produzioni documentali e veniva espletata c.t.u. estimativa.

All’udienza del 9.10.18 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con riguardo alla domanda di rimborso pro quota della spese relative alla successione paterna e delle spese relative al condono (doc. 17 convenuto), deve rilevarsi la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice, per decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c.

E’ infondata la domanda di parte convenuta, relativa alle spese sostenute per l’assistenza alla madre, essendo tali prestazioni riconducibili alle obbligazioni naturali, prestate in esecuzione di doveri morali, per le quali, come prevede l’art. 2034 c.c., non è ammessa la ripetizione.

E’ parzialmente fondata la domanda di rimborso delle spese sostenute per il servizio funebre, pari ad Euro 1.950,00, che dovranno essere poste a carico della parte attrice per la quota di 1 /2 del 50% della suddetta somma (ossia per Euro 487,50), risultando essere stato effettuato il pagamento, non solo dal convenuto, ma anche da (…) (doc. 12 conv.).

E’ parimenti dovuto al convenuto il rimborso della somma di Euro 228,68, pari al 50 % delle spese sostenute dal medesimo per il pagamento delle imposte di successione.

Va pertanto accertato il credito di complessivi Euro (487,50 + 228,68 = ) 716,18 di parte convenuta nei confronti della parte attrice.

Non risultano, infine, provate le affermate spese per lavori eseguiti sull’immobile sito in P. d’A., non essendo stata prodotta alcuna documentazione relativa a tali affermate spese ed avendo il c.t.u. rilevato che non vi sono elementi per poter far risalire l’esecuzione delle migliorie e delle innovazioni apportate all’immobile ad un’epoca antecedente o successiva al 1983 (p. 22 e 23 della relazione)..

Quanto alla spesa sostenuta per l’acquisto della stufa, la domanda di rimborso pro quota della stessa, risulta essere tardiva, essendo stata avanzata soltanto con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c..

Quanto alla divisione della comunione immobiliare, il primo progetto proposto dal c.t.u. (p. 20 della relazione: “Si propone invece l’attribuzione alla Signora di un lotto divisionale comprendente il magazzino di 118,50mq commerciali (ex fabbricato rurale) e dei terreni agricoli circostanti con caratteristiche di produttività mantenendo quindi omogenea l’assegnazione”) risulta essere la soluzione più conforme al disposto di cui all’art. 720 c.c., evitando la necessità di apportare modifiche agli immobili (come previsto dal secondo progetto proposto dal c.t.u.) e consentendo la costituzione di due proprietà esclusive, l’una sull’edificio a destinazione residenziale, da assegnare al convenuto, e l’altra, sul magazzino ed i terreni agricoli circostanti, da assegnare all’attrice.

Come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. sez. II, sent. 15.12.16 n. 25888),

“In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico – funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero”.

La causa deve proseguire al fine di richiedere al c.t.u. la redazione della scheda necessaria per la assegnazione dei beni e la trascrizione della sentenza.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica,

non definitivamente pronunciando,

1. accerta il credito di Euro 716,18, oltre interessi dalla domanda al saldo, di parte convenuta nei confronti della parte attrice; rigetta, nel resto, la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;

2. dichiara lo scioglimento della comunione immobiliare esistente tra le parti;

3. dispone l’assegnazione a parte attrice dei beni indicati dal c.t.u. nel suo primo progetto divisionale, come precisati a p. 20 della relazione del c.t.u.;

4. dispone sulla prosecuzione del giudizio con separata ordinanza; spese al definitivo.

Così deciso in Belluno l’8 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria l’8 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.