Contratti prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica eccezione di inadempimento
l’eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 c.c., e’ riferibile a qualsiasi contratto con prestazioni corrispettive, e dunque anche i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ove il sinallagma, alla cui tutela e’ predisposto il rimedio di cui all’articolo 1460 c.c., va considerato separatamente per la consegna di ogni singola partita, si’ da garantire costantemente l’equilibrio sinallagmatico tra prestazione e controprestazione. Sono contratti ad esecuzione continuata o periodica quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti e cioe’ quelli in cui l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi in corrispondenza reciproca nel tempo (Cass. 12/12/1990, n. 11810; Cass. n. 1824 del 1980). In questo tipo di contratti, ciascuna prestazione gia’ eseguita costituisce un adempimento integrale e completo, cui deve conseguire una controprestazione corrispondente, senza possibilita’ di sollevare un’eccezione di inadempimento, sino al punto di escludere addirittura un “interesse alla risoluzione” per le prestazioni gia’ eseguite (articolo 1458 c.c., comma 1). Tale principio e’ stato esteso, dopo un’iniziale diverso orientamento (Cass. n. 1107 del 09/05/1964), anche ai contratti con consegne ripartite, in cui l’oggetto del contratto, diversamente dai contratti ad esecuzione continuata o periodica, e’ essenzialmente unitario.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9644
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15793-2015 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing. PAOLO VASTO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4473/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA.
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato il 17/3/2009 la societa’ (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Milano la societa’ (OMISSIS) s.r.l. per sentire accertare il proprio credito di 4200,00, oltre interessi, in ragione di un contratto di mandato stipulato in data 7/11/2006 attraverso il quale la prima (mandataria) si era assunta l’incarico di recuperare un credito della seconda (mandante) in Romania, per l’espletamento del quale era stato pattuito il versamento, in via anticipata e forfetaria, da parte della seconda (mandante) dell’importo di Euro 8500,00 oltre Iva, che era stato corrisposto solo in parte. La societa’ convenuta si costituiva per resistere alla domanda in ragione dell’inadempienza della controparte al contratto di mandato, ai sensi dell’articolo 1460 c.c., e in via riconvenzionale chiedeva l’accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento della mandataria e il risarcimento del danno patrimoniale, indicato in un importo di Euro 5.000,00. Il giudice di prime cure, dopo aver espletato istruttoria per testi sul punto, rilevava la fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata ai sensi dell’articolo 1460 c.c., dalla mandante e respingeva la domanda attorea; respingeva altresi’ la domanda riconvenzionale sull’assunto che non fosse stato in concreto provato il pregiudizio conseguente all’inadempimento della mandataria e su cui si fondava la pretesa risarcitoria di Euro 5000.
2. La Corte d’appello, investita della questione dalla mandataria (OMISSIS) s.r.l. rimasta soccombente, riprendeva le argomentazioni in fatto del giudice di primo grado, e con sentenza n. 4473/2014 depositata il 11/12/2014 confermava la sentenza del tribunale di Milano numero 15.331-2013 di rigetto della pretesa della mandataria.
3. Con ricorso notificato per via telematica il 9 giugno 2015, (OMISSIS) S.r.l. chiede alla Corte di cassazione l’annullamento della sentenza n. 4473/2014, depositata il 11/12/2014, pronunciata dalla Corte di appello di Milano,con la quale e’ stata respinta l’impugnazione avverso la sentenza. La contro ricorrente non e’ comparsa nonostante la regolarita’ della notifica telematica, munita di specifica attestazione di ricezione della relata da parte del procuratore della ricorrente. Il ricorso e’ affidato a due motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. La Corte d’appello, nel rigettare la pretesa e nel riconoscere il diritto della mandante ad avvalersi della tutela di cui all’articolo 1460 c.c. ha ritenuto:
1) che la franchigia, pari a Euro 8500 da anticipare oltre la percentuale del 25% sul credito recuperato fosse parte del corrispettivo fisso convenuto, 2) che non potesse sostenersi che l’importo de quo fosse da corrispondersi per l’intero anche nell’ipotesi di mancato adempimento della prestazione, 3) che in caso di eccezione di inadempimento grava sul debitore fornire la prova dell’esatto adempimento della propria prestazione, 4) che la societa’ mandataria, al contrario, non aveva provato il proprio adempimento 5) che, pertanto, il rifiuto di adempiere da parte della mandante corrispondesse a buona fede ex articolo 1375 c.c..
5. Con il primo motivo la mandataria ricorrente deduce la violazione e o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 1460 c.c., comma 1, nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 1460 c.c., comma 2 e articolo 1375 c.c.,ovvero l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
6. Le censure meritano una trattazione unitaria in quanto logicamente collegate.
7. Preliminarmente deve rilevarsi che i motivi attinenti all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per come sono stati dedotti, sono entrambi inammissibili poiche’ si tratta di un’ impugnazione avverso una sentenza di conferma del giudizio del primo grado emessa a conclusione di un procedimento d’appello instaurato con atto di citazione notificato in data 30 maggio 2014, al quale deve pertanto applicarsi il nuovo disposto di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, in base al quale tale motivo non puo’ essere dedotto avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado. Piu’ precisamente, ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, non e’ applicabile la regola generale di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, e pertanto il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, al caso di “doppia pronuncia conforme” – avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016). Sicche’ il sindacato di legittimita’ del provvedimento impugnato e’ possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014). Pertanto, una volta rilevato che la decisione ha confermato, in fatto, l’iter argomentativo e probatorio della sentenza di primo grado, in mancanza di specifiche deduzioni con riguardo alla non conciliabilita’ logica tra le due decisioni o alla diversa valutazione dei fatti in esse rilevabili, i motivi dedotti sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono inammissibili.
8. Con riguardo al primo motivo di censura attinente alla violazione o alla erronea interpretazione dell’articolo 1460 c.c., la societa’ ricorrente deduce che tale norma regola le ipotesi in cui le prestazioni debbano essere eseguite contemporaneamente, e non le prestazioni con tempistiche differenti, o per contratto o perche’ connaturate al tipo di prestazioni da effettuarsi, citando in proposito (Cass, Sezione lavoro, sentenza n. 307-96). In tale caso la Corte d’appello non avrebbe considerato che alla societa’ mandataria spetta la percentuale sul recupero del 25% sul ricavato, con una franchigia pari a Euro 8500 da anticiparsi alla sottoscrizione del contratto, e che per l’espletamento del mandato il mandatario ha diritto a ricevere comunque tale somma stabilita in via forfetaria e anticipata. Pertanto la Corte d’appello avrebbe omesso di dare rilievo giuridico alla circostanza della non contemporaneita’ delle prestazioni dovute dalle parti in giudizio, ovvero al significato letterale delle parole utilizzate nel contratto, in violazione dell’articolo 1460 c.c., comma 1. Tale somma infatti aveva la funzione di coprire le spese per l’operazione volta recupero del credito da effettuarsi in Romania, in ragione delle difficolta’ delle operazioni da compiersi in Romania, e pertanto la parte residua dell’importo fisso pattuito poteva essere ricompresa nell’eccezione di inadempimento. A motivo della seconda censura la ricorrente deduce che il rifiuto di pagamento della fattura per la somma da anticipare a titolo di franchigia non fosse conforme a buona fede, come deducibile dalla corrispondenza intercorsa tra i dirigenti delle due societa’, dalla quale si desume che il mancato pagamento fungesse da garanzia nell’eventualita’ di completo fallimento dell’operazione di recupero del credito.
9. Osserva la Corte che l’eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 c.c., e’ riferibile a qualsiasi contratto con prestazioni corrispettive, e dunque anche i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ove il sinallagma, alla cui tutela e’ predisposto il rimedio di cui all’articolo 1460 c.c., va considerato separatamente per la consegna di ogni singola partita, si’ da garantire costantemente l’equilibrio sinallagmatico tra prestazione e controprestazione. Sono contratti ad esecuzione continuata o periodica quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti e cioe’ quelli in cui l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi in corrispondenza reciproca nel tempo (Cass. 12/12/1990, n. 11810; Cass. n. 1824 del 1980). In questo tipo di contratti, ciascuna prestazione gia’ eseguita costituisce un adempimento integrale e completo, cui deve conseguire una controprestazione corrispondente, senza possibilita’ di sollevare un’eccezione di inadempimento, sino al punto di escludere addirittura un “interesse alla risoluzione” per le prestazioni gia’ eseguite (articolo 1458 c.c., comma 1). Tale principio e’ stato esteso, dopo un’iniziale diverso orientamento (Cass. n. 1107 del 09/05/1964), anche ai contratti con consegne ripartite, in cui l’oggetto del contratto, diversamente dai contratti ad esecuzione continuata o periodica, e’ essenzialmente unitario (Cass. 28/10/1991, n. 11469). Tale orientamento si basa sempre sul rilievo che, ove la prestazione sia economicamente scindibile, l’eccezione “inadimplenti non est adimplendum”, di cui all’articolo 1460 c.c., e’ in grado di paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla parte della prestazione non eseguita, ma non gia’ quella relativa alla parte di prestazione eseguita, che non sia stata restituita ne’ offerta in restituzione e che anzi sia stata utilizzata: stante l’equilibrio tra ogni singola prestazione e controprestazione, e’ in questo ambito che va esaminato lo squilibrio sinallagmatico ai fini della somministrazione dei relativi strumenti di tutela. Pertanto per il contratto a esecuzione differita nel tempo vale il principio in base al quale nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto del rapporto di causalita’ e proporzionalita’ esistente tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico – sociale del contratto. (Cass. 06/09/2002, n. 12978). L’adattamento di tale principio generale alla peculiarita’ dei contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, comporta che, per tali tipi di contratto, l’eccezione di inadempimento puo’ essere utilmente fatta valere solo allorche’ attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento rispetto alla controprestazione richiesta all’eccipiente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7550 del 2012).
10. Nella fattispecie in esame la Corte di appello ha ritenuto che nel contratto di mandato in esame, a fronte del constatato inadempimento della mandataria – consistente in una sostanziale inerzia nell’attivarsi a espletare il servizio richiesto – ricorresse l’ipotesi di cui all’articolo 1460 c.c., relativamente alle prestazioni non effettuate in un contratto con prestazioni continuate e differite nel tempo, volto al raggiungimento di uno scopo che sarebbe stato ulteriormente compensato in proporzione al risultato ottenuto. Il giudice del merito, con ragionamento ineccepibile e privo di incongruenze logiche ha valutato che col termine “franchigia” non dovesse intendersi una quota comunque dovuta anche in caso di inadempimento e, pertanto, ha coerentemente disatteso la parte di pretesa non onorata in ragione dell’eccepita e contestuale contestazione di inadempimento della controprestazione. D’altra parte, la mandataria ha omesso di dedurre e provare che tale parte di corrispettivo andasse a coprire le spese sostenute sino ad allora, limitandosi a indicare che il termine “franchigia” dovesse intendersi come parte del corrispettivo comunque dovuto a copertura dei servizi resi, e in ogni caso non ha dimostrato che sino ad allora il contratto era stato esattamente adempiuto.
11. Alla luce dei suesposti principi di diritto, pertanto, deve ritenersi che i giudici di merito abbiano fatto buon governo della facolta’ di autotutela concessa al creditore dalla norma di cui all’articolo 1460 c.c., applicabile anche nel caso di prestazioni ad esecuzione differita, riferibile pertanto anche al caso di mancato pagamento di una parte della quota di corrispettivo fisso, da versarsi in via anticipata, non interamente versata in ragione del constatato inadempimento della controparte. Il primo motivo e’ pertanto infondato.
12. Quanto al secondo motivo, la ricorrente non mette sotto critica specifica la valutazione in concreto operata dal giudice sulla corrispondenza a buona fede ex articolo 1375 c.c., dell’eccezione d’inadempimento di cui si e’ avvalsa la mandante in via di autotutela, laddove nella pronuncia impugnata si rileva che il mancato pagamento della controprestazione, richiesta dalla mandataria a saldo del compenso fisso pattuito, si giustificava in relazione a un concreto e rilevante inadempimento di quest’ultima, e che dunque il rifiuto di adempimento della mandante era conforme ai canoni di buona fede e correttezza contrattuale. Difatti la censura della ricorrente, sotto questo profilo, appare astratta e non attinente all’onere probatorio sull’esatto adempimento gravante sulla mandataria. Del resto, il rifiuto di adempimento e’ stato valutato come contestuale e proporzionato all’inadempimento riscontrato. Il motivo e’ dunque infondato.
13. Alla luce di quanto sopra, il ricorso e’ rigettato,con ogni conseguenza in ordine al raddoppio del contributo unificato; non si provvede sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso;
2. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.