l’art 16 par.1 della direttiva 2008/48/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori …. deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del credito, include tutti i costi posti a carico del consumatore. Si ritiene, nello specifico, che la citata disposizione abbia concretizzato il diritto del consumatore a una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di equa riduzione, quella precisa di riduzione del costo totale del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare gli interessi e i costi.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Afragola dott.Margherita MORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA

Nella causa iscritta al n°3230/C del Ruolo Generale dell’anno 2018 avente ad oggetto :restituzione somme per estinzione anticipata di mutuoTRA….CF rappresentato e difeso dall’avv….in virtù di procura in calce all’atto di citazione e con lo stesso ele.te dom.to in arano di Napoli alla via-Attore-

E SANTANDER CONSUMER BANK in persona del legale rapp.pro tempore rappresentata e difesa dall’avv, ….e dall’avv….in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzionee con gli stessi elete.dom.to in Napoli alla piazza Piedigrotta,15.-convenuto-

CONCLUSIONI:come rassegnate alla udienza del 23.9.20e nelle rispettive comparse conclusionali che integralmente si richiamano

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Per i fatti si richiamano i rispettivi libelli; per lo svolgimento del giudizio i verbali di causa.

In breve ,assume l’attore di averestipulato con la società in intestazioneper il tramite della mandataria Unifin spa,un contratto di mutuo in data 6.6.13 rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione, di avere però richiesto l’estinzione anticipata del mutuo allorquando mancavano ancora 68 rate versando in un’unica soluzione alla scadenza della 52a rata, la somma necessaria in base ai conteggi effettuati dalla convenuta.

Assume di avere diritto alla restituzione dei costi residuinon maturati e incassati anticipatamente che non aveva ricevuto e che ammontano a complessivi euro 2199,12 per commissioni bancarie,commissioni di intermediazione e costi assicurativi al netto della somma di euro 639,88 ,già abbuonata in sede di conteggio estintivo e utilizzando il criterio del pro rata temporis.

Chiede che la convenuta sia condannata alla restituzione della predetta somma attesa la oggettiva difficoltà di distinguere i costi up front e quelli recurring con disapplicazione della clausola specifica con cui viene escluso o limitato il diritto del consumatore.

La convenuta contesta ogni addebito,assume in particolare,che i costi delle commissioni accessorie non siano dovuti poiché definiti e maturati all’atto del perfezionamento del contratto edeccepisce il proprio difetto di legittimazione passivaquanto alla richiesta di rimborso d ei ratei di premio assicurativo,non più dovuti.

Chiede rigettarsi la domanda.

Tanto premesso in fatto,in diritto si osserva quanto segue.

La disciplina di riferimento da applicare alla controversia in oggetto ,in tema di contratto di finanziamento e di estinzione anticipata,si rinviene nell’art.125sexiescomma 1°del Testo Unico Bancario(TUB 385/93) inserito dall’art.1deldlgs 141/10 (come mod.dal dlgs 218/10)che ha recepito l’art. 16della Direttiva Europea 2008/48,in virtù del quale il consumatore può rimborsare anticipatamente,in qualsiasi momento,in tutto o in parte,l’importo dovuto al finanziatore.

In tal caso,ha diritto a una riduzione del costo totale del credito,pari all’importodegli interessi dovuti e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

A regolare la materia è di recente intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell’11.9.19,che si richiama,nella causa C-383/18 (sentenza Lexitur) e che evidenziato il contesto normativo di riferimento del diritto dell’Unione,nel richiamare e interpretare l’art.16 par.1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeodel 23.4.08 (relativa ai contratti di credito ai consumatori) e che abroga la direttiva n° 87/102/CEE,ha enunciato in massima il seguente principio:

l’art 16 par.1 della direttiva 2008/48/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori …. deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso dirimborso anticipato del credito, include tutti i costi posti a carico del consumatore.

Ritiene,nello specifico,la Corte che la citata disposizione abbia concretizzato il diritto del consumatore a una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di equa riduzione, quella precisa di riduzione del costo totale del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare gli interessi e i costi.

L’obiettivo è quello di garantire una elevata protezione del consumatore e una tutela effettiva del suodiritto alla riduzione di costi totali del credito in caso di estinzione anticipata del contratto.

In particolare, l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto dato che …i costi e la lororipartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includereun certo margine di profitto.Inoltre ,limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti,più elevati al momento della conclusione del contratto di credito…

Va aggiunta la seguente ulteriore considerazione.Premesso che la decisione ha già ispirato le linee orientative sia della Banca d’Italia che dell’ABF(4.12.19 e 11,12,19),si rileva che nel caso di specie,non si pone alcun problema di diretta applicazione della direttiva e si evidenzia piuttosto la necessità di una corretta interpretazione del Dirittodell’Unione in senso conforme alla direttiva secondo l’interpretazioneofferta dalla Corte di Giustizia.

In linea di principio ,l’attività interpretativa a cui è chiamato il giudice del merito non consiste nella disapplicazione dell’art.125 del TUB perchè le sue disposizioni normative siano incompatibili con il dirittocomunitario atteso che come detto,trattasi di una norma nazionale di recepimento della direttiva europea con diretta operatività nei rapporti tra clienti e banca.

Il giudice di pace come giudice comune europeo, è obbligato a recepire le decisioni della Cortedi Giustizia che hanno efficacia extraprocessuale vincolante e retroattiva anche sui rapporti sorti prima purchè non siano coperti da giudicato salvo che la Corte stessa non ne limiti l’applicabilità ed è l’unica autorità giudiziaria deputata alla interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale che può e deve essere applicata ai rapporti giuridici sorti e costituiti primadella sentenza intepretativa della Corte di Giustizia (si richiama in proposito cass civ n° 2468 dell’8.2.16).

In conclusione, il diritto interno deve essere interpretato in conformità con il diritto unionale e l’obbligo di conformità riguarda anche le direttive che disciplinano i rapporti tra privati.

Nel caso che ne occupa, la causa deve essere risolta conformemente alla decisione della Corte considerato che la pronuncia chiarisce come debba essere interpretato il diritto interno e in particolare l’art.125 sexies.

Ne consegue che il giudizio può essere definito alla luce della sentenza interpretativa della Cortedi Giustizia e la questione risolta.

Nelcontratto di finanziamento in esame (peraltro, scritto con caratteri che richiedono uno sforzo visivo),all’art.3 sono indicati i costi posti a carico del cedente consistenti in:

lett.a e b)- commissionidi Unifinin qualità di mandataria del finanziatore per il perfezionamento elagestione del finanziamento;

lett.c)-provvigioni per l’intermediario;

lett.d)-imposte e tasse;

lett.e)-spese per le comunicazioni periodiche;

lett.f)-spese di incasso quota

e lett.g e h )-costi relativi al premio assicurativo.

Dei predetti costi quelli di cui alle lett.a,b,c,g,h, ammontano a euro 5.010 per tutta la durata delcontratto,da ammortizzare pro rata nella misura di euro 41,75 ,per ognuna delle120 rate da euro 250 ciascuna.

Il credito residuo vantato dall’attore per la estinzione anticipata del mutuo ammonta a euro 2.199,12 detratta la somma già corrisposta (senza distinzioni di sortatra costi up front e recurring ) e detratta la somma di euro 1.020 dovuta quale residuo importo per 68 rate, relativo al premio assicurativo non maturato avendo l’attore espressamente accettato la predetta disposizione contrattuale e tenuto conto che non si rinviene, a tale proposito, nessuna particolare posizione di svantaggio contrattuale o di sfavore del consumatore a cui il rimborso è stato comunque offerto e che potrà richiederlo direttamente alla compagnia di assicurazione .

Peraltro,sui relativi importi la convenuta non ha sollevato alcuna contestazione I predetti costiconsiderati non rimborsabili perché interamente a carico del cliente in quanto ritenuti maturati interamente all’atto del perfezionamento del contratto,alla luce della predetta decisionevanno di contra,rimborsati e la relativa clausola contrattuale deve essere considerata abusiva perché in contrasto con il diritto sovranazionale, come recepito nella disposizione indicata, alla luce della sentenza interpretativa richiamata.

Sono dovuti gli interessi legali dal 31.12.17T. enuto conto della novità e importanza della questione trattata e altresì che l’attore non ha comunque,consentito alla convenuta quantomeno di far provvedere alla restituzione del premio assicurativo residuo,si ritiene di compensare le spese del giudizio.

P.Q.M

Il giudice di Pace di Afragola definitivamentepronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:

1-In parziale accoglimento della domanda ,condanna la convenuta societàSantander Consumer Bank sa in persona del l.r.p.t a restituire all’attore della somma di euro 1.179,12 con gli interessi legali a far data dal 31.12.17

2-Compensa le spese del giudizio La presente sentenza è esecutiva ex lege

Così deciso,2.10.2020

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