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la societa’ concessionaria puo’ domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformita’ all’originale.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18762

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10162/2017 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 890/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Presidente relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

RILEVATO

che:

Con decreto dep. il 22/3/2017, comunicato in pari data, il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione proposta da (OMISSIS) spa per ottenere l’ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) srl del maggiore importo richiesto, rispetto a quanto gia’ ammesso.

Il Tribunale ha ritenuto di non potere ammettere il credito, non essendo stata provata la notifica di alcun atto impugnabile alla fallita in bonis ovvero al curatore; nella specie, infatti, non era stata provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento in relazione ai crediti tributari fatti valere, ed (OMISSIS) aveva preteso il pagamento sulla base dei cd. estratti di ruolo, non contenenti alcuna pretesa impositiva, ed anzi si trattava di semplici estratti riepilogativi delle cartelle, riportanti il numero della cartella e la data della presunta notifica della cartella stessa.

Ricorre (OMISSIS) sulla base di un unico motivo.

Si difende con controricorso il Fallimento.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso, da reputarsi ammissibile, attesa la individuazione della questione di diritto posta, va accolto, in conformita’ ai principi gia’ affermati da questa Corte. Va a riguardo richiamata, tra le altre, la pronuncia 11142/2015, che ha cosi’ argomentato: “la cartella esattoriale non e’ altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dalla corte territoriale, l’estratto di ruolo e’ una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perche’ contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entita’ delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo gia’ riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutivita’ del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25 e Decreto Ministeriale n. 321 del 1999, articoli 1 e 6).

L’estratto del ruolo non e’ quindi una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma e’ la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (nel senso che l’estratto di ruolo non sia altro che una riproduzione parziale del ruolo v. gia’ Cass. n. 724 del 2010)”.

E la recente pronuncia 31190/2017 ha specificamente affermato che la societa’ concessionaria puo’ domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformita’ all’originale.

Resta salva la necessita’, di fronte a contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 88, comma 2, allorche’ sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (v. tra le tante, le pronunce 23110/2016 e 26296/2017).

Va conseguentemente accolto il ricorso e, cassata la pronuncia impugnata, la causa va rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, a cui si demanda anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.