Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito ai sensi della L. Fall., articolo 147, questi non e’ legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della societa’, in relazione al quale la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato “erga omnes”, e dunque anche nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili, potendo la sua opposizione avere ad oggetto solo le condizioni che attengono alla sussistenza del vincolo sociale, e, quindi, alla sua personale fallibilita’. In realta’, tale delimitazione del giudizio di reclamo da parte del socio dichiarato fallito in estensione L. Fall., ex articolo 147, consegue all’evidente rilievo che le contestazioni relative al fallimento della societa’ possono essere prospettate e fatte valere nel giudizio di impugnazione del fallimento sociale, per cui, ove venga dichiarato, come nel caso, il fallimento del socio in estensione del fallimento sociale, e divenuta definitiva la dichiarazione di fallimento della societa’, il socio potra’ opporsi all’estensione facendo valere l’eventuale estraneita’ al rapporto sociale, ma non gia’ contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della societa’.

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|5 maggio 2022| n. 14179

Data udienza 22 febbraio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9971/2016 r.g. proposto da:

(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) e Condominio (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore rag. (OMISSIS), tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con la quale elettivamente domiciliano in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

– controricorrenti –

contro

FALLIMENTO DI (OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), in liquidazione, FALLIMENTO DI (OMISSIS), AVV. (OMISSIS), AVV. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, depositata in data 29.2.2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/2/2022 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 29/2014, depositata in data 10.10.2014, il Tribunale di Matera dichiaro’ il fallimento della societa’ (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) in liquidazione e dei soci illimitatamente responsabili (OMISSIS) (rectius, (OMISSIS)) e (OMISSIS).

2. La Corte di appello di Potenza, investita del reclamo L. Fall., ex articolo 18, proposto dalla societa’ fallita e dai soci illimitatamente responsabili avverso la sopra indicata sentenza, dichiaro’, in parziale accoglimento del reclamo, con sentenza n. 131/2015 (depositata in data 20.3.2015), la nullita’ della predetta sentenza n. 29/2014 emessa dal Tribunale di Matera, limitatamente al capo relativo alla dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili (OMISSIS) (rectius, (OMISSIS)) e (OMISSIS), nei cui confronti non risultavano notificati i ricorsi per fallimento ed il decreto di convocazione per la fase prefallimentare, con rimessione della causa innanzi al Tribunale di Matera relativamente alla posizione dei predetti soci.

3. Con successiva sentenza n. 443/2015, depositata in data 29.7.2015, il Tribunale di Matera, sul presupposto della necessaria estensione del fallimento della societa’ gia’ dichiarato anche ai soci illimitatamente responsabili sulla base del solo disposto normativo di cui alla L. Fall., articolo 147, dichiaro’ il fallimento di (OMISSIS) (rectius, (OMISSIS)) e (OMISSIS), quali soci illimitatamente responsabili della predetta societa’ (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) in liquidazione.

4. Proposto gravame nei confronti della sentenza n. 443/2015 emessa dal Tribunale di Matera sul rilievo della mancanza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento della societa’ in liquidazione e dei soci illimitatamente responsabili, e cio’ con particolare riferimento al profilo della insussistenza dello stato di insolvenza, la Corte di appello di Potenza, con la sentenza qui di nuovo impugnata, ha rigettato il predetto reclamo, proposto da (OMISSIS), confermando la sentenza dichiarativa del fallimento sociale. La corte del merito ha ritenuto che i motivi di reclamo presentassero evidenti profili di inammissibilita’, posto che – in ordine al contestato stato di insolvenza della societa’ – era passato in giudicato l’accertamento del Tribunale di Matera la cui sentenza n. 29/2014 era stata confermata dalla Corte di appello di Potenza con la successiva sentenza n. 131/2015; ha inoltre evidenziato che, secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimita’, il socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito in estensione a norma della L. Fall., articolo 147, non puo’ discutere, in sede di reclamo, sul fondamento o meno dei presupposti del fallimento della societa’ da cui e’ dipeso il proprio fallimento personale, ma solo delle condizioni attinenti alla esistenza del vincolo sociale, e dunque alla sua personale fallibilita’, facendo, cioe’, valere la sua eventuale estraneita’ alla compagine sociale; ha evidenziato che la dichiarazione di fallimento della societa’, una volta divenuta irrevocabile, fa stato erga omnes, e dunque anche nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili, accertandone con forza di giudicato l’insolvenza e dunque i fatti e le condizioni che ne hanno conclamato la sussistenza; ha osservato che il reclamante non aveva dedotto, a sostegno del gravame, una propria eventuale estraneita’ alla compagine sociale, ma al contrario — e inammissibilmente – solo l’insussistenza dei presupposti del fallimento della societa’ da cui era dipeso il proprio fallimento personale.

2. La sentenza, pubblicata il 29.2.2016, e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui (OMISSIS), (OMISSIS) e Condominio (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.

FALLIMENTO DI (OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) in liquidazione, FALLIMENTO DI (OMISSIS), AVV. (OMISSIS), AVV. (OMISSIS), intimati, non hanno svolto difese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 147, anche in relazione alla L. Fall., articoli 5, 15, 16 e 18 e dell’articolo 111 Cost., per la violazione dei principi regolatori del giusto processo e, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si evidenzia da parte del ricorrente che la corte di appello non avrebbe adeguatamente valorizzato il vulnus procedimentale, pregiudizievole dei suoi diritti di difesa, occasionato dalla prima sentenza del Tribunale di Matera con il quale era stato dichiarato il fallimento dei soci e della societa’, sebbene i soci (OMISSIS) e (OMISSIS) non fossero stati coinvolti nella fase prefallimentare e che il giudice d’appello non avrebbe considerato che – se il socio pretermesso (perche’ non convocato in giudizio) avesse potuto partecipare alla fase della discussione sulla fallibilita’ della societa’ – avrebbe potuto evitare anche il suo fallimento personale opponendo l’insussistenza del presupposto oggettivo di fallibilita’ in capo alla societa’.

2. Con il secondo motivo si solleva questione di legittimita’ costituzionale della L. Fall., articolo 147, commi 1 e 3, per violazione dell’articolo 24 Cost., nella parte in cui non sarebbe consentito al socio illimitatamente responsabile di esercitare pienamente ed estesamente il diritto di difesa allorquando, attinto dalla sentenza di fallimento per estensione, dichiarata nulla dalla corte territoriale per la sua omessa convocazione, non potrebbe opporre innanzi al tribunale del rinvio le difese che attengono alla fallibilita’ della societa’ per la insussistenza dei presupposti oggettivi, e soggettivi della stessa.

3. Il ricorso e’ infondato.

3.1 Il primo motivo – per come articolato – e’, in parte, inammissibile e, per altra parte, infondato.

Le censure non colgono infatti la ratio decidendi del provvedimento impugnato, e cioe’ che l’accertamento dell’insolvenza della societa’ era ormai passato in giudicato perche’ la sentenza dichiarativa del fallimento sociale, emessa dal Tribunale di Matera con la decisione n. 29/2014, era stata confermata dalla Corte di appello di Potenza con la successiva sentenza n. 131/2015.

E’ stato gia’ affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in un caso sovrapponibile a quello oggi qui di nuovo in esame (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7769 del 27/03/2017), che “il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito ai sensi della L. Fall., articolo 147, non e’ legittimato, in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento in estensione, a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della societa’. Invero, la sentenza dichiarativa di fallimento precedentemente pronunciata nei confronti della societa’ fa stato “erga omnes” e, quindi, anche nei confronti del socio occulto o di fatto della societa’ di persone che, nella qualita’ di “interessato”, aveva la facolta’ di proporre reclamo, quale titolare di una posizione giuridica che poteva ricevere pregiudizio dalla pronuncia del fallimento sociale”.

E’ principio consolidato, affermato anche nella pronuncia di questa Corte n. 17098/2013, che nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito ai sensi della L. Fall., articolo 147, questi non e’ legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della societa’, in relazione al quale la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato “erga omnes”, e dunque anche nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili, potendo la sua opposizione avere ad oggetto solo le condizioni che attengono alla sussistenza del vincolo sociale, e, quindi, alla sua personale fallibilita’ (e cfr. anche la successiva pronuncia Cass., n. 17765/2016). In realta’, tale delimitazione del giudizio di reclamo da parte del socio dichiarato fallito in estensione L. Fall., ex articolo 147, consegue all’evidente rilievo che le contestazioni relative al fallimento della societa’ possono essere prospettate e fatte valere nel giudizio di impugnazione del fallimento sociale, per cui, ove venga dichiarato, come nel caso, il fallimento del socio in estensione del fallimento sociale, e divenuta definitiva la dichiarazione di fallimento della societa’, il socio potra’ opporsi all’estensione facendo valere l’eventuale estraneita’ al rapporto sociale, ma non gia’ contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della societa’ (cfr. sempre Cass. n. 7769/2017, cit. supra).

Ne’ in tal modo si determina una compressione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, posto che nell’ordinamento e’ assicurata la possibilita’ di difendersi anche al socio di societa’ di persone, essendo a questi riconosciuta la facolta’ del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della societa’, L. Fall., ex articolo 18, quale “interessato”, in quanto titolare di posizione giuridica che puo’ ricevere pregiudizio dalla pronuncia del fallimento sociale.

3.2 Quest’ultima considerazione supera e rende manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale agitata dal ricorrente nel secondo motivo, posto che al socio illimitatamente responsabile di societa’ di persone dichiarato fallito e’ consentito – come gia’ sopra rilevato – proporre reclamo L. Fall., ex articolo 18, quale “interessato”, al fallimento sociale e in tale sede contestare i presupposti dal fallimento da cui deriva in estensione anche il suo fallimento personale.

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

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