Indice dei contenuti

in tema di fallimento, il regolamento di competenza di ufficio e’ esperibile, in applicazione analogica dell’articolo 45 c.p.c., in presenza di un conflitto di competenza sia reale positivo che meramente virtuale, attesa l’inderogabilita’ della previsione della L. Fall., articolo 9 e la conseguente rilevabilita’ di ufficio ed in ogni tempo della sua violazione, cui non osta l’eventuale avvenuta pronuncia, in uno dei due giudizi, della sentenza di fallimento, anche se divenuta cosa giudicata; ne’, in contrario, puo’ invocarsi la L. Fall., articolo 9 ter, che, nell’enunciare il principio della prevenzione quale criterio per l’individuazione del giudice innanzi al quale deve proseguire la procedura ove il fallimento sia stato dichiarato da piu’ tribunali, postula che questi ultimi siano tutti ugualmente competenti ex articolo 9, cit., sicche’ e’ inutilizzabile se quello pronunciatosi per primo abbia affermato la propria competenza in relazione ad una sede dell’impresa non corrispondente a quella principale.

 

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17447

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto di competenza, iscritto al n. 7864/2016 R.G., sollevato dal Tribunale di Milano con ordinanza del 22/03/2016 nel FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, dichiarato dal medesimo Tribunale con sentenza 18/03/2016, n. 213, nei confronti della sentenza del Tribunale di Marsala (OMISSIS) dichiarativa del fallimento della medesima societa’;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolto il regolamento indichi quale giudice competente il Tribunale di Milano.

RILEVATO

che:

il Tribunale di Milano, dopo aver dichiarato il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. con sentenza 18 marzo 2016, n. 213 su istanza del curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l. e su richiesta del Pubblico Ministero, ha sollevato davanti a questa Corte conflitto positivo di competenza nei confronti del Tribunale di Marsala, che aveva dichiarato il fallimento della medesima societa’ con sentenza 8 marzo 2016, n. 13;

il Tribunale remittente ritiene infatti che, in base agli atti acquisiti, la sede effettiva della societa’, legalmente sedente in (OMISSIS), sia invece in (OMISSIS) in quanto: a partire dal mese di luglio 2014 le assemblee dei soci si sono tenute a (OMISSIS); la societa’ e’ stata posta in liquidazione il 2 settembre 2014 e la residenza del liquidatore, presso la quale sono anche conservate le scritture contabili e i libri sociali, e’ in (OMISSIS); l’unica attivita’ imprenditoriale svolta dalla societa’ non e’ quella originaria, bensi’ l’attivita’ di incasso dei canoni di affitto dell’azienda locata a terzi e oggetto di procedura esecutiva;

il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c., chiedendo dichiararsi la competenza del tribunale di (OMISSIS);

il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini dell’esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte.

CONSIDERATO

che:

dagli atti di causa risulta confermata la tesi del Tribunale remittente, secondo cui, pur risultando la sede legale della societa’ fallita in (OMISSIS), la sede effettiva della stessa e’ in (OMISSIS), ove viene svolta dal liquidatore, nonche’ dai soci in sede di assemblea, l’attivita’ direttiva della medesima societa’ e che quest’ultima e’ del tutto inattiva in (OMISSIS);

in tema di fallimento, il regolamento di competenza di ufficio e’ esperibile, in applicazione analogica dell’articolo 45 c.p.c., in presenza di un conflitto di competenza sia reale positivo che meramente virtuale, attesa l’inderogabilita’ della previsione della L. Fall., articolo 9 e la conseguente rilevabilita’ di ufficio ed in ogni tempo della sua violazione, cui non osta l’eventuale avvenuta pronuncia, in uno dei due giudizi, della sentenza di fallimento, anche se divenuta cosa giudicata; ne’, in contrario, puo’ invocarsi la L. Fall., articolo 9 ter, che, nell’enunciare il principio della prevenzione quale criterio per l’individuazione del giudice innanzi al quale deve proseguire la procedura ove il fallimento sia stato dichiarato da piu’ tribunali, postula che questi ultimi siano tutti ugualmente competenti ex articolo 9, cit., sicche’ e’ inutilizzabile se quello pronunciatosi per primo abbia affermato la propria competenza in relazione ad una sede dell’impresa non corrispondente a quella principale (Cass. 19343/2016);

che pertanto il conflitto sollevato dal Tribunale di Milano va accolto, dichiarandosi la competenza di detto Tribunale sulla procedura fallimentare, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata dal Tribunale di Marsala;

non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano e cassa senza rinvio la sentenza del Tribunale di Marsala.

Motivazione semplificata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.