In tema di fusione per incorporazione, l’art. 2504-bis c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità.

Tribunale Milano, Sezione 3 civile Sentenza 8 gennaio 2019, n. 108

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39292/2017 promossa da:

(…) S.P.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BA.LI. elettivamente domiciliato in VIA (…) 20122 MILANO presso il difensore avv. BA.LI.

ATTRICE

contro

(…) ed altri, tutti con il patrocinio dell’avv. DI.CL. e dell’avv. CE.FR. ((…)) VIA (…) 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA (…) 20122 MILANO presso il difensore avv. DI.CL.

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BU.CL., elettivamente domiciliato in VIA (…) 20122 MILANO presso il difensore avv. BU.CL.

CONVENUTI

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 615 la società (…) s.p.a., premesso che in data 28.6.2017 le era stato notificato titolo esecutivo ed atto di precetto recante la richiesta di pagamento di Euro 30.542,45 a titolo di spese liquidate dal Tribunale di Milano con sentenza n. 13066/2015;

che detto titolo era inesistente nei suoi confronti, non avendo mai preso parte al giudizio;

che, in particolare, dinanzi al Tribunale di Milano si era tenuto il giudizio RG 4660/2010 avente ad oggetto la richiesta di revisione delle tabelle millesimali dell’immobile sito in M., via (…); che il processo veniva radicato da alcuni condomini nei confronti di altri;

che era stata citata la società (…) s.r.l.;

che la detta società, peraltro, in data antecedente alla notifica, 18.12.2009, si era fusa per incorporazione nei confronti della (…);

che pertanto la notifica era da ritenersi nulla;

che inoltre la condomina (…) risulta sulla base del precetto domiciliata presso lo studio dell’avv.to Cl.Bu.; che l’atto di precetto non risultava però sottoscritto né dalla (…), né dall’avv.to Bullo; che si era pertanto in presenza di atto nullo per mancanza di sottoscrizione.

Nel giudizio così radicato si costituivano i precettanti.

Con riferimento alla dedotta nullità del precetto della parte (…) rilevavano che la nullità non può mai essere pronunciata quando l’atto ha raggiunto il suo scopo;

che in particolare dagli atti del giudizio che aveva poi portato al titolo esecutivo emergeva la procura della (…) all’avv.to Bullo;

che anche a voler ritenere la nullità dell’atto, la detta nullità non poteva però colpire il precetto inviato dagli altri condomini precettanti ex art. 159, comma 2, c.p.c.;

con riferimento alla dedotta inesistenza della notifica della citazione introduttiva, rilevavano che la nuova formulazione dell’art. 2504 bis c.p.c. prevede che la società risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori;

che conseguentemente, la società fusa non viene estinta, attuandosi, al contrario, l’unificazione mediante integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione.

Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 23.10.2018 con concessione alle parti di termini ridotti per il deposito di conclusionali e repliche.

Deve preliminarmente disporsi la espunzione della memoria di replica depositata dalla società opponente, posto che nella detta memoria la parte non replica in alcun modo alle deduzioni svolte dalle controparti in sede di conclusionale, deducendo, al contrario, in ordine alla avvenuta cessazione del contendere per integrale pagamento del dovuto a seguito di ordinanza di assegnazione in giudizio esecutivo presso terzi.

Posto che il pagamento, prodotto dalla parte con detta memoria, sarebbe avvenuto in data 28.10.2018, ben poteva la parte dedurre la circostanza in sede di comparsa conclusionale, al fine di stimolare il contraddittorio con la controparte;

Della detta memoria, pertanto non si terrà conto.

Nel merito si osserva.

Le contestazioni svolte dalla (…) sono due:

la prima legata alla posizione (…), che non ha sottoscritto il precetto né con il proprio legale né personalmente.

Si è già dato conto, in sede di ordinanza del 5.2.2018, che qui si riporta, della circostanza che la (…) non potrà agire in via esecutiva a mezzo del precetto, alla stessa in alcun modo riferibile, essendosi rilevato: “che non sembra applicabile la giurisprudenza citata dalle parti convenute, che presuppone pur sempre una riferibilità dell’atto al legale munito di mandato, mentre in questo caso detta indicazione risulta assente; conseguentemente, sotto detto profilo, la opposizione sembra fondata, atteso che la mancata firma sia della parte sia del suo difensore non sembra soddisfare i requisiti di cui all’art. 480, il quale, nel suo ultimo comma, rinvia all’art. 125 c.p.c.;

che peraltro trattandosi di vizio di natura formale e non sostanziale non sembra possibile affermare la sospensione della efficacia esecutiva del titolo nei confronti della (…), che paralizzerebbe ogni sua attività esecutiva, pur in assenza di sua attività o colpa, atteso che si è in presenza di semplice atto inviato da terzi a suo nome, al quale la stessa è stata estranea, e dovendo affermarsi la mera impossibilità per la medesima di poter procedere a procedura esecutiva basandosi su di un titolo da lei non notificato e di un precetto dalla stessa non sottoscritto, circostanza che consente comunque, alla stessa e al proprio legale, di inviare altro valido precetto a suo nome, ovvero di intervenire nel processo esecutivo ove promosso dagli altri precettanti (cfr. ordinanza di questo giudice del 5.2.2018).

Va pertanto dichiarata la nullità del precetto relativamente alla posizione (…).

Quanto alla fusione della (…) nella odierna opponente, si osserva.

La (…) dà atto, depositando atto di fusione e visura camerale, che la fusione delle due società è avvenuta in data 18.12.2009; che la società, come da visura camerale, risulta cancellata in data 24.12.2009.

La notifica dell’atto di citazione risulta effettuata in data 24.6.2010 presso la sede della società (…) e ricevuta da soggetto al servizio del destinatario, senza che questi abbia dedotto alcunché in punto estinzione della società.

La Suprema Corte, anche di recente, ha evidenziato che

“In tema di fusione per incorporazione, l’art. 2504-bis c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12119 del 16/05/2017).

Se ne ricava, pertanto, che la notifica a società che, seppur cancellata dal registro imprese, non si è estinta, tanto che riceve le notifiche senza dedurre alcunché, risulta correttamente effettuata.

La sentenza n. 13066/2015 odierno titolo esecutivo, costituisce, pacificamente, titolo nei confronti della società V.I. s.r.l. cui la domanda veniva correttamente notificata.

La Suprema Corte ha poi precisato che:

“A seguito della nuova formulazione dell’art. 2504 bis cod. civ., introdotta per effetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2004), in base al cui primo comma la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico (allo stesso modo di quanto avviene con la trasformazione), senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo, con la conseguenza che essa, implicando ora anche la continuità nei rapporti processuali, non comporta più, a norma degli artt. 110, 299 e 300 cod. proc. civ., interruzione del processo in cui sia parte una società partecipante, per l’appunto, ad una fusione. (Sez. 3, Sentenza n. 14526 del 23/06/2006).

Posto pertanto che la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, non v’è dubbio che la sentenza resa nei confronti della (…) s.r.l. fa stato anche nei confronti della società che alla stessa è subentrata, tanto più che trattandosi di sentenza afferente a rapporti condominiali, la società incorporante è tenuta ad adempiere alle risultanze della decisione medesima, essendo sicuramente i beni immobili confluiti nella sua disponibilità per effetto della fusione.

Nello stesso atto di precetto si dà atto che le somme vengono richieste alla (…) s.p.a. quale società incorporante della precedente (…) s.r.l.

L’opposizione per tale motivo va pertanto respinta.

Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Conseguentemente, le spese debbono essere rifuse in favore dei precettanti con la sola esclusione della (…), non precettante, nei cui confronti le spese non possono che essere compensate.

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Simona Caterbi, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando;

accerta e dichiara la nullità del precetto relativamente alla posizione di (…), per assenza di sottoscrizione.

Respinge nel resto l’opposizione avanzata da (…) s.p.a.

Condanna la società opponente (…) s.p.a. alla rifusione, in favore di parte opposta (con la eccezione d (…)) delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.000,00 per compenso oltre al contributo forfetario spese generali del 15,00% ed oltre Iva e CPA come per legge.

Compensa le spese fra la (…) e (…).

Così deciso in Milano l’8 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria l’8 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

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