In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’articolo 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di facere che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativo della prescrizione, sancito dall’articolo 2936 c.c., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale di cui all’articolo 1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|20 giugno 2019| n. 16615

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8633/2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 490/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 16.3.2005 (OMISSIS) e (OMISSIS) evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Milano la societa’ (OMISSIS) S.p.a. (oggi S.r.l.), invocandone la condanna al risarcimento del danno a fronte dei vizi riscontrati nell’immobile sito in (OMISSIS) che la convenuta aveva venduto agli attori con contratto preliminare del 22.12.1994 e successivo rogito definitivo del 31.5.2015.

Gli attori allegavano che la societa’ convenuta si era impegnata ad eliminare i vizi con apposita pattuizione contenuta nell’articolo 5 del contratto preliminare; che i difetti erano poi stati eliminati a cura e spese del condominio dello stabile in cui si trovava l’appartamento di loro proprieta’; che il condominio aveva poi ripartito la spesa tra i vari condomini; che la quota di loro spettanza doveva essere posta a carico della societa’ convenuta in forza della richiamata clausola pattizia.

Si costituiva (OMISSIS) eccependo la nullita’ della citazione, la prescrizione e la decadenza dell’azione e comunque l’infondatezza della pretesa.

Con sentenza n. 10076/2008 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda condannando la societa’ convenuta al pagamento della somma di Euro 16.102,29 oltre interessi e rivalutazione.

Interponeva appello (OMISSIS) e gli appellati si costituivano resistendo al gravame. Con la sentenza oggi impugnata, n. 490/2014, la Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione valorizzando il fatto che la convenuta, con lettera del 22.12.1994 successiva al sopralluogo effettuato in contraddittorio, aveva riconosciuto l’esistenza dei vizi impegnandosi ad eliminarli, ribadendo poi detto obbligo in occasione della consegna dell’appartamento agli acquirenti.

In tal modo, secondo la Corte territoriale si era venuta a creare una nuova obbligazione soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) S.r.l. affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).

Ambo le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1490, 1494 e 1495 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la Corte di Appello non avrebbe considerato che il riconoscimento del vizio e l’impegno ad eliminarlo, non avendo effetto novativo rispetto all’originario rapporto contrattuale esistente tra le parti, non potevano aver modificato l’assetto di quest’ultimo.

Di conseguenza, ad avviso della societa’ ricorrente all’azione nascente dalla lettera di impegno continuavano ad applicarsi le prescrizioni in tema di decadenza e prescrizione dell’azione previste in relazione alla domanda per vizi fondata sul rapporto originario.

La censura e’ infondata.

Ed invero per costante insegnamento di questa Corte “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’articolo 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di facere che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina.

Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativo della prescrizione, sancito dall’articolo 2936 c.c., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale di cui all’articolo 1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012, Rv. 624018; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14005 del 06/06/2017, Rv. 644332).

Ne consegue che l’assenza di effetto novativo del patto che contiene il riconoscimento del vizio e l’impegno ad eliminarlo non comporta -come vorrebbe la societa’ ricorrente – l’automatica estensione del regime della prescrizione e decadenze previsto per l’originaria azione per vizi a quella, nuova, sorta direttamente da detta ulteriore pattuizione, ma mira al diverso effetto di conservare, accanto alla predetta nuova obbligazione, anche le garanzie nascenti dal rapporto originario.

Con l’ulteriore effetto che mentre queste ultime continuano ad essere soggette al regime loro proprio, ivi inclusi i termini di decadenza e prescrizione, al contrario l’azione ulteriore sorgente dalla nuova pattuizione e’ soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione.

Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1224 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la Corte di Appello avrebbe liquidato il danno invocato dagli odierni controricorrenti sulla base del riparto millesimale operato dal condominio dello stabile in cui e’ compreso l’appartamento compravenduto tra le parti, senza tener conto che detto riparto era relativo anche ad opere eseguite sulle parti comuni dell’edificio non aventi alcuna attinenza con i vizi che erano stati riconosciuti da (OMISSIS) e per i quali quest’ultima societa’ si era impegnata a provvedere all’eliminazione e senza considerare che in relazione a detti ulteriori vizi gli altri condomini dell’edificio non avevano spiegato domanda.

La societa’ ricorrente si duole inoltre del fatto che la Corte ambrosiana non le avrebbe consentito di contestare l’attinenza del danno lamentato dagli originari attori ai vizi che (OMISSIS) si era impegnata ad eliminare, non ammettendo la prova testimoniale che era stata dedotta sulla specifica circostanza. Infine, la ricorrente contesta che la Corte di Appello abbia riconosciuto sulla somma liquidata a titolo risarcitorio la rivalutazione monetaria, che invece non sarebbe spettata trattandosi di obbligazione pecuniaria.

La censura e’ infondata in tutte le sue articolazioni.

Si deve infatti osservare che gli originari attori avevano spiegato domanda risarcitoria in relazione a tutti i vizi della cosa venduta che (OMISSIS) si era impegnata ad eliminare, senza specificare tra i difetti attinenti all’appartamento e quelli interessanti invece le parti comuni dell’edificio, ed avevano chiesto di essere manlevati da ogni spesa sostenuta per l’eliminazione dei predetti inconvenienti.

Non appare rilevante il fatto che gli altri partecipanti al condominio in cui si trova l’appartamento degli odierni controricorrenti non abbiano spiegato domanda per i vizi di cui e’ causa, poiche’ ciascuno dei partecipanti all’ente di gestione agisce evidentemente nei limiti della propria quota millesimale e quindi limitatamente alla quota della spesa totale che viene posta a suo carico a seguito del riparto condominiale.

Ne’ e’ fondata la censura relativa al riconoscimento della rivalutazione monetaria, posto che il credito ha carattere risarcitorio e quindi non soggiace al principio nominalistico di cui all’articolo 1227 c.c..

Appare pertanto pienamente corretta la statuizione della Corte ambrosiana, che ha riconosciuto agli odierni controricorrenti la rivalutazione monetaria sul credito di valore derivante dall’accoglimento della domanda risarcitoria in concreto da essi proposta.

Infine, la doglianza appare addirittura inammissibile nella parte in cui la societa’ ricorrente lamenta la mancata ammissione delle proprie istanze istruttorie, posto che nel motivo non vengono neppure riprodotte le istanze di cui anzidetto, con conseguente difetto di specificita’ della censura.

Peraltro, e’ appena il caso di ribadire che la valutazione sull’ammissibilita’, la rilevanza e la decisivita’ delle istanze istruttorie spetta al giudice del merito, la cui valutazione non e’ utilmente censurabile in Cassazione.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiche’ il ricorso per cassazione e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.