in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il riparto dell’onere probatorio viene regolato dal seguente principio: mentre sull’acquirente incombe l’onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia, anche dell’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria.

 

Tribunale Gorizia, civile Sentenza 24 luglio 2018, n. 326

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GORIZIA

in persona del Giudice dr.ssa Francesca Ciocchiatti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle causa civile iscritta al n. 855/2013 di Ruolo Generale il vertente

tra

CO.SO. S.R.L. – rappresentata e difesa, per mandato a margine all’atto di citazione in opposizione dall’avv. BA.IT.

– parte attrice opponente –

e

AE. S.R.L. – rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall’avv. SA.SA.;

– parte convenuta opposta –

Oggetto: Vendita di cose mobili

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Con atto di citazione regolarmente notificato, la Co.So. S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125/2013, reso dal Tribunale di Gorizia il 20.3.2013 e notificato il 29.4.2013, con cui su istanza della AE. srl, è stato ingiunto alla concludente il pagamento della somma di Euro 22.800,00, oltre interessi, spese e competenze liquidati in Euro 700,00.

La Co.So. S.r.l. ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati dall’impianto fotovoltaico venduto dalla AE. srl.

Si costituiva la AE. S.r.l. che, preliminarmente, chiedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la condanna dell’opponente al pagamento della somma ingiunta di 22.800,00 Euro.

II) Da quanto dedotto dalle parti, nonché dai documenti versati in atti sono rimaste provate le seguenti circostanze:

– con contratto del 28.10.2010 la Co.So. S.r.l. ha ricevuto dalla AE. S.r.l. l’incarico in esclusiva di vendere in tutta la Sicilia i propri impianti fotovoltaici costituiti da Torri a concentrazione HCPV.

– con successivo contratto dell’1.3.2011, la società opponente ha acquistato dalla AE. S.r.l. una delle dette torri fotovoltaiche, da collocare a Siracusa su un terreno di proprietà del legale rappresentante della Co.So. srl; il prezzo previsto per l’acquisto della torre è stato di Euro 60.000,00 (iva esclusa), da corrispondersi con le seguenti modalità: – anticipo: 20% del totale; – saldo: 80% con fideiussione bancaria a presentazione della fattura così escutibile: 70% a dichiarazione del venditore di montaggio eseguito e 10% a verbale di collaudo eseguito.

Nel contratto di vendita è stato, inoltre, stabilito di porre: a carico del compratore le opere necessarie per le fondazioni e quelle necessarie per il corretto funzionamento e posizionamento della torre nonché le spese relative alle pratiche burocratiche ed amministrative; a carico del venditore le spese di trasporto, mentre le spese di installazione e di messa in funzione erano già comprese nel prezzo di vendita.

La Co.So. ha corrisposto quali acconti sul prezzo di vendita concordato la somma di Euro 43.200,00 con bonifici eseguiti in favore della AE. S.r.l. rispettivamente in data 11.4.2011 ed in data 17.5.2011.

III) Si deve poi valutare quanto lamentato dall’attrice opponente in merito al mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali poste a carico della parte opposta.

Tali doglianze riguardano la mancata installazione e messa in opera della torre, nonché alcune problematiche legate al malfunzionamento dell’impianto.

In ordine alla prima doglianza si deve ricordare che i testi sentiti nel corso della fase istruttoria hanno confermato le circostanze indicate nei capitoli di prova formulati da parte opponente e precisamente che la Co.So. S.r.l. ha dovuto provvedere direttamente all’installazione e alla messa in opera della torre provvedendo a proprie spese al noleggio di una gru da 25 T necessaria per l’installazione della torre, al pagamento dei compensi ad alcuni tecnici di supporto al montaggio della torre, al pagamento dei compensi ad altri tecnici intervenuti in loco per il collaudo e la messa in funzione dell’impianto (testi sig. Pi.Gi. e sig. Pi.Se.).

Pare, poi, necessario evidenziare che la prova testimoniale è stata assunta nella forme della prova delegata ai sensi dell’art. 203 c.p.c. e a tal proposito si richiama quanto stabilito da costante giurisprudenza, e precisamente che “Allorquando i mezzi di prova debbano assumersi fuori dalla circoscrizione del tribunale, ai sensi dell’art. 203 c.p.c., il termine fissato dal G.I. per la loro assunzione, ha carattere ordinatorio e, pertanto, l’istanza di proroga di tale termine va presentata prima della scadenza di esso termine, secondo quanto dispone l’art. 154 c.p.c.; con la conseguenza che il decorso del termine senza la previa presentazione di detta istanza, comporta la decadenza della parte istante interessata, dal diritto di fare assumere la prova che sia stata delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova. (Tribunale Modena, sez. I, 04/01/2016, n. 4).

Nel caso di specie il termine per l’assunzione della prova era fissato per il 31.07.2015 e la richiesta di proroga è stata avanzata da parte attrice soltanto all’udienza del 30.09.2015, risultando così la parte decaduta dalla prova testimoniale.

Relativamente, invece, all’eccepita nullità dell’intera prova testimoniale assunta nelle forme sopra indicate, si deve rilevare che parte convenuta ha dichiarato di ritenere valida quella assunta nonostante la mancata notifica dell’ordinanza di fissazione dell’udienza assunta dal giudice delegato per l’espletamento della prova.

Ritiene questo Giudice che la prova debba pertanto ritenersi valida atteso che la notifica della fissazione dell’udienza è posta a tutela del principio del contraddittorio.

Sul punto, pertanto, ritiene questo Giudice che le circostanze dedotte da parte opponente abbiano trovato conferma e che sia rimasto provato che la società acquirente ha dovuto provvedere personalmente all’installazione dell’impianto sostenendo le spese meglio indicate nell’atto introduttivo e per le quali ha chiesto la condanna della parte venditrice.

In ordine ai lamentati vizi, merita ricordare che in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il riparto dell’onere probatorio viene regolato dal seguente principio; “mentre sull’acquirente incombe l’onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia, anche dell’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria” (cfr. Cass. n. 13695 del 12/06/2007).

Nel caso di specie, pertanto si dovrà verificare, non avendo l’opposta svolto eccezione di prescrizione e decadenza, se parte opponente ha fornito adeguata prova sul punto.

A tal proposito si richiamano le dichiarazioni dei testi innanzi citati: sulla base di esse si può ritenere accertato provata la sussistenza dei vizi lamentati e rispetto ai quali l’opponente provveduto ad effettuare alcuni interventi (sostituzione inverter, celle e inseguitore) debitamente autorizzata dal venditore.

Sulla base di quanto sopra dedotto risulta quindi provato che l’attrice ha sostenuto per l’installazione e la messa in opera della torre spese per un ammontare complessivo di 3.500,00 Euro , nonché Euro 2.440,00 per gli interventi autorizzati dall’opposta successivamente alla messa in funzione del bene.

A diversa conclusioni si deve, invece, giungere in merito alle poste di danno e per le quali l’opponente ha chiesto il risarcimento.

A tal proposito deve essere richiamato quanto previsto dal contratto sottoscritto dalle parti in data 01.03.2011: al punto 6.5, infatti, si stabilisce che “Il venditore non sarà in alcun caso responsabile per perdite di profitti, danni particolari, fortuiti, indiretti o conseguenti, dovuti a qualsiasi titolo”.

Attesa l’ampiezza di tale clausola contrattuale di deve concludere che i danni lamentati da parte opponente, e di cui ha chiesto la liquidazione, debbano legittimamente rientrare nell’esclusione sopra riportata, dovendosi quindi rigettare al domanda sul punto.

IV) Conseguentemente, riconosciuta la spettanza in favore di parte opponente della somma di Euro 5.940,00 ed operata la compensazione con quanto ancora pacificamente da quest’ultima dovuto in favore di controparte, e a titolo di corrispettivo, parte attrice dovrà essere condannata al pagamento in favore di parte convenuta di Euro 16.860,00, oltre interessi di mora ex art. D.Lvo 231 del 2002 dalla data delle fatture al saldo.

Atteso il parziale accoglimento dell’opposizione il decreto ingiuntivo n. 125/2013 emesso dal Tribunale di Gorizia in data 20.03.2013 deve essere revocato.

Le spese, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell’opponente in ragione del principio per cui nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l’opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l’onere delle spese è regolato in base all’esito finale del giudizio; ne consegue che l’accoglimento parziale dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell’ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 855/2013 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie in parte l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2. accerta un credito in favore di parte attrice pari ad Euro 5.940,00, ed operata la compensazione con quanto ancora dovuto da parte attrice in favore di parte convenuta (Euro 22.800,00),

3. condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, della somma di Euro 16.860,00, oltre interessi di mora ex art. D.Lvo 231 del 2002 dalla data delle fatture al saldo.;

4. rigetta la ulteriori domande riconvenzionali;

5. condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.835,00 per compensi, oltre spese forfetarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Gorizia il 17 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.