La clausola di esonero da responsabilità per guida in stato di ubriachezza dell’assicurato sebbene non è qualificabile come “clausola vessatoria”, deve comunque essere negoziata in modo chiaro e trasparente prima della emissione e consegna della polizza e delle allegate condizioni generali di contratto. Il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato, sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori. Tali doveri scaturiscono dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.; e la loro violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.. Qualora non vi sia prova che ciò sia avvenuto la clausola di esonero da responsabilità per guida in stato di ubriachezza dell’assicurato è nulla e inoperante, con rilevabilità anche d’ufficio e in qualunque tempo di tale nullità parziale del contratto assicurativo.

Tribunale|Firenze|Sezione 2|Civile|Sentenza|31 agosto 2021| n. 2148

Data udienza 26 agosto 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica

Giudice dott.ssa Susanna Zanda

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da

(…) nata (…) – CF (…) domiciliato/i presso F. S. VIA J. N. 71 – F.

ATTORE

Contro

(…) dom.to presso VIA (…) 1 50025 (…)

CONVENUTI

E contro

(…) LIMITED – società rappresentante, in regime di stabilimento, per la gestione dei sinistri in Italia della (…) LIMITED

CONVENUTA

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra (…) ha chiamato in giudizio (…) e la Compagnia di Assicurazioni della medesima (…) “(…) Limited”, per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in un incidente stradale verificatosi in Comune di Firenze il giorno 11.11.2016 alle ore 22,17; in particolare ha allegato che quel giorno si trovava alla guida del ciclomotore Honda 50 tg. (…) di proprietà di (…) e percorreva Via di (…), proveniente dal lato Via della S.; giunta quasi al centro dell’incrocio con Via del L., si vedeva improvvisamente tagliare la strada dall’auto Opel Tigra tg. (…) condotta dalla proprietaria (…) in accertato stato di grave ebbrezza; la (…), infatti, nell’immettersi nella Via di (…) con svolta a sinistra, ometteva di fermarsi al segnale di stop posto sulla via da lei percorsa; infatti, l’urto si verificava tra la parte anteriore del ciclomotore e la parte anteriore angolare sinistra dell’auto.

– La Polizia Municipale intervenuta per i rilievi aveva redatto il rapporto allegato alla citazione sub doc. 3, che confermava questa dinamica del sinistro e la colpa esclusiva della (…);

– A seguito dell’urto e della conseguente caduta a terra, la (…) riportava gravi lesioni personali che comportavano un lungo periodo di inabilità temporanea, con permanenza di significativi postumi permanenti, incidenti su qualsiasi attività lavorativa manuale, tenuto conto della scolarità, dei precedenti occupazionali e dell’età della lesa.

– Stragiudizialmente, la danneggiata aveva ricevuto la somma di Euro 80.000,00 trattenuta in conto del maggior danno insistendo in giudizio per il credito residuo, sulla base di una perizia di parte che indica i postumi per danni permanenti ai polsi e danni psichici nel 28% (perizia dott. (…)) e la inabilità temporanea di circa un anno suddivisa tra 75 e 50%.

Ha insistito anche sulla personalizzazione del danno in quanto i danni permanenti ai polsi e al rachide e spalla incidono in modo importante sulle attività della vita e sulla capacità lavorativa per il basso tasso di scolarità e occupazioni confacenti oltre che sulla sofferenza intrapsichica con ritiro sociale e umore depresso espresso anche dall’aumento ponderale.

Costituitasi la (…) in giudizio ha sostenuto che occorre partire dall’art. 2054 comma 2 c.c. che pone la presunzione di concorso di colpa della (…) e non è sufficiente che la (…) avesse la precedenza rispetto alla (…), obbligata ad arrestarsi col segnale di stop, per ritenere provata la responsabilità esclusiva della (…); al contrario sia l’art. 2054 c.c. sia le emergenze processuali portano a ritenere la sussistenza di concorso di colpa anzi di colpa esclusiva dell’attrice; infatti, nel verbale della polizia viene omesso di annotare che poco prima dell’incrocio vi fosse il limite di velocità di 30 km. Orari e dunque la (…) doveva procedere nell’incrocio a velocità ancor più moderata; ciò non era accaduto in quanto se avesse tenuto una tale prudente condotta avrebbe evitato l’urto; come emerge da pag. 24 della perizia (…) studio (…) prodotta dalla (…) come doc. 7, la velocità della (…) superava i 50 km. Orari, ed è quindi risultato vero quanto dichiarato immediatamente dalla (…) ovvero che la (…) era sopraggiunta all’improvviso nell’incrocio, per giunta con una patente scaduta da 5 anni e mai rinnovata, e in stato di alterazione psichica a causa di sostanze stupefacenti e alcoliche assunte prima di mettersi alla guida; per contro la (…) aveva integri 22 punti sulla patente, e non aveva all’attivo alcun sinistro tanto da trovarsi in classe assicurativa di merito n. 1; ha insistito sulla ctu cinematica chiedendo il risarcimento dei propri danni in Euro 2500,00.

La (…) inoltre ha osservato che la ctu ha evidenziato che le lesioni non hanno inciso sulla capacità lavorativa specifica della (…), e soprattutto ha evidenziato: “emergono tuttavia alcuni elementi che appare opportuno evidenziare, lasciando a chi di competenza ulteriori valutazioni in merito. Si segnale infatti come dalla documentazione emerga il rifiuto della stessa al consenso del prelievo degli esami amatici richiesti dalle forze dell’ordine all’accesso al porto soccorso, evidenziando inoltre per completezza come la sig.ra (…) al momento del sinistro era priva di valida patente di guida ed effettuava terapia di disfunzione con metadone, condizione de per sé in assoluto non ostativa alla idoneità alla guida, ma la cui valutazione è affidata ad apposite Commissioni mediche Locali” (cfr. pag. 24 CTU).

La (…) ha dunque allegato che le emergenze processuali consentono di ritenere l’esclusiva responsabilità della (…) e conseguente rigetto di tutte le sue domande; a tal fine non sarebbe di alcun ostacolo l’avvenuta liquidazione di Euro 80.000,00 da parte della sua assicuratrice (…) LIMITETED che aveva agito senza alcun dialogo col proprio assicurato, senza tener conto delle sue dichiarazioni rese nell’immediatezza ovvero che la (…) era sopraggiunta improvvisamente e senza tener conto del limite di velocità in quel contesto e del fatto che l’urto fosse avvenuto al centro dell’incrocio, quando già l’aveva impegnato la (…); inoltre la Compagnia liquidando erroneamente il danno non aveva tenuto conto della mancanza del titolo di guida dell’attrice e della sua alterazione psichica; dunque ha chiesto l’accertamento della responsabilità esclusiva della (…), il rigetto della domanda di condanna nei suoi confronti e anche il rigetto della domanda da parte di (…) Limited di rimborso delle somme spese in base alla presunta clausola di esonero di responsabilità della compagnia, in base all’art. 16 delle condizioni di polizza (esonero in caso di guida in stato di ebbrezza); tale clausola di esonero da responsabilità, infatti, era una clausola vessatoria che doveva essere specificamente negoziata e approvata per iscritto dalla (…) mentre non risulta approvata. D’altra parte la (…) non aveva mai avuto incidenti e dunque doveva essere messa specificamente al corrente di una tale clausola vessatoria. In ogni caso essendo la (…) anche “consumatore” aveva diritto ad una negoziazione chiara e trasparente del contratto prima della sottoscrizione, mentre ciò non era avvenuto. La clausola è dunque nulla inoperante con rilievo d’ufficio della nullità parziale del contratto assicurativo senza limiti di tempo.

Dunque ha chiesto il rigetto della domanda di rimborso formulata da (…) Limited circa le somme già spese senza alcun contatto con la (…) e in contrasto con le risultanze delle autorità, e su quelle eventualmente future in caso di condanna della (…) a risarcire una quota di danno alla (…), non sussistendo alcun esonero da responsabilità della compagnia per le ragioni già dette.

La (…) LIMITED ha allegato un concorso di colpa dell’attrice evidenziando come fosse stata sanzionata dalle autorità intervenute, per violazione degli artt. 193, c. 1, 2 (guida senza copertura assicurativa) 126, c. 11 (guida con patente scaduta), 186, c. 7 (guida sotto l’influenza dell’alcol) e 187, c. 2, 3 e 4 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del Codice delle Strada.

L’attrice non aveva adottato una condotta di guida prudenziale imposta in prossimità di un’intersezione, specie in orario notturno e in presenza di fondo umido della strada, data la presenza di pioggia.

Tali circostanze rileverebbero ai fini di una corresponsabilità della stessa attrice nella causazione del sinistro.

Inoltre ha ribadito di aver già corrisposto in data 27.7.18 alla (…) la lauta somma di Euro 80.000,00 sulla base di un’offerta reale in atti, con cui si era mostrata persino generosa avendo stimato una IP superiore di un punto percentuale rispetto alla stima dello stesso ctu e presupponendo un concorso di colpa del 30% della (…) invece che il 50% di cui alla proposta conciliativa del GI.

Quanto al rapporto di garanzia ha sostenuto che la clausola di esonero della responsabilità per guida in stato di ebbrezza della propria assicurata non potesse valere come clausola avente natura vessatoria in quanto attinente piuttosto all’oggetto del contratto e al rischio assicurato ; ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, con cui ripetutamente era stato affermato che una siffatta clausola “poiché delimitativa del rischio garantito, attiene all’oggetto del contratto e, pertanto, non ha natura vessatoria ex art. 1341 c.c.” (in fattispecie analoga, Cass. civ., n. 12119/2020.

Quanto alla mancanza di trasparenza nella contrattazione di quella clausola di esonero, come sarebbe imposto dal codice al consumo, ha osservato che la (…) aveva specificamente compilato un questionario nel quale tra le altre cose le era stato chiesto di specificare se avesse fatto incidenti in stato di ebbrezza e lei aveva risposto: “zero incidenti”, quindi era messa in grado di sapere che in caso di guida in stato di ebbrezza la copertura assicurativa non avrebbe funzionato.

Ha dunque concluso per il rigetto della domanda attorea e per la condanna della (…) al rimborso della somma di Euro 80.000,00 già corrisposta alla danneggiata.

IL GIUDICE all’udienza del 1.12.2020 dopo la ctu ha formulato una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva un pari concorso di colpa dei due conducenti con calcolo del danno in base alla ctu medico legale nel frattempo svolta e senza personalizzazione, detraendo poi l’acconto di Euro 80.000,00 già versato.

La proposta non è stata accettata dalla parte attrice che riteneva di dover insistere sulla colpa esclusiva o quantomeno prevalente della (…) perché guidava in stato di ubriachezza e non aveva rispettato l’obbligo di arresto del mezzo al segnale di stop, insistendo anche sulla personalizzazione del danno non patrimoniale.

Quindi, la causa è stata istruita con ctu e documenti tra cui il verbale delle autorità intervenute dopo il sinistro e infine, all’udienza “cartolarizzata” del 28.1.2021, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini ordinari 60+20 per scambio di comparse conclusionali e repliche scritte.

MOTIVAZIONE

L’esito dell’istruttoria non ha consentito di superare quella presunzione di pari concorso di colpa, discendente, nel caso di urto tra veicoli, dall’art. 2054 comma 2 c.c..

Infatti, se è vero che al momento dell’urto è risultato che la (…) avesse un indice alcolemico non consentito e non si fosse arrestata al segnale di stop presente in quell’incrocio a T, è anche vero che la (…) non avrebbe proprio potuto guidare alcun veicolo e trovarsi in quell’incrocio a bordo del ciclomotore; il suo veicolo era di proprietà di terzi, non era assicurato, e la (…) non aveva alcuna abilitazione alla guida; è risultato infatti dalla cartella clinica di Careggi servizio tossicologia (pag. 55 di 184) che in data 14.11.2016 la (…) venne sottoposta a visita di controllo tossicologica quando era ricoverata a Careggi, risultando una “paziente nota alla nostra struttura per politossicodipendenza. Attualmente seguita dal Ser.D di via L. il (…). Dove assume 40 g. di metadone al giorno. Si consiglia di seguir controlli urinari per ricerca di sostanze stupefacienti 2 vv. a settimana”. Dalla stessa cartella risulta che la (…) riferì di prendere solo 25 mg di metadone e una compressa di Daparox al giorno (vd. cartella pag. 69 di 184).

Orbene come riferisce il ctu a pag. 24 il metadone di per sé non sarebbe ostativo “in astratto” al rilascio della patente, ma occorre che una commissione medica speciale valuti, dopo l’effettuazione di una batteria di tests, se la paziente possa effettivamente avere l’autorizzazione alla guida e comunque si tratterebbe di un’autorizzazione temporanea di durata massima di un anno; qui la (…) non aveva questa specifica autorizzazione a guidare e ciononostante si era messa pericolosamente alla guida del ciclomotore, senza assicurazione, in orario notturno, con fondo stradale bagnato, e nemmeno osservando gli obblighi di prudenza richiesti allorquando si affronta un incrocio, anche avendo diritto di precedenza; la (…) infatti avrebbe dovuto moderare ulteriormente la velocità guardando da tutte le parti da cui avrebbero potuto provenire dei veicoli, ed evitare quindi di immettersi sconsideratamente nell’incrocio nel quale si immetteva anche la (…).

La (…) non ha, infatti, dimostrato di aver tenuto una velocità consona allo stato dei luoghi tanto più che si trovava in stato soggettivo di alterazione psichica per assunzione di metadone e Daparox (come da lei stessa dichiarato a Careggi).

A questi elementi si aggiunge il fatto di non poco rilievo che la (…) si rifiutò di sottoporsi all’alcooltest che avrebbe rilevato la mera presenza di alcool, ciò che lascia presumere che avesse anche assunto in orario notturno anche dell’alcool in aggiunta alle sostanze psicotrope che certamente già assumeva (vd. cartella di Careggi tossicologia da cui emerge che assumeva Metadone e Daparox); dunque assumeva tali farmaci ed inoltre aveva anche assunto alcool, poi si era messa alla guida di un veicolo non assicurato, del tutto priva di autorizzazione alla guida, la notte in orario quindi di buio e con fondo stradale bagnato dalla pioggia di quel momento, affrontando in siffatte condizioni un incrocio, ad una velocità non adeguata come dimostra il fatto di non aver per nulla percepito la presenza della (…) nello stesso incrocio.

Nessun segno di frenata o di manovre di evitamento furono rinvenute sull’asfalto dalle autorità, cosicché è possibile presumere che la velocità tenuta dalla (…) non fosse affatto adeguata sia allo stato dei luoghi e sia soprattutto alla sua condizione personale di soggetto alterato psichicamente dalle sostanze assunte, sia dal fatto grave di circolare senza patente, per giunta a bordo di veicolo non assicurato.

Non vi è chi non veda la gravità di tali manchevolezze della (…) che ora richiede danni maggiori rispetto alla somma di Euro 80.000,00 già incassata prima della causa; quindi tali manchevolezze non consentono di ritenere superata la presunzione di pari concorso di cui al 2054 comma 2 c.c..

Nemmeno può dirsi che la colpa del sinistro sia tutta della (…), perché la (…) dal canto suo risultò avere un tasso alcolemico superiore alla norma sia quando venne impiegato l’etilometro mobile a bordo dell’auto delle autorità, sia quando vennero poi rifatti gli accertamenti in caserma dove venne portata la (…); inoltre la convenuta (…) aveva impegnato l’incrocio nonostante lo stop le imponesse l’arresto del mezzo in attesa della totale liberazione dell’area, con possibilità di ripartenza solo con campo interamente libero; ciò non avvenne nel caso di specie, dato che il suo veicolo venne a collidere con quello della (…); e quand’anche quest’ultima fosse sopraggiunta all’improvviso, ben avrebbe potuto essere avvistata dalla (…) se si fosse trovata in un normale stato psicofisico e senza alterazioni alcoliche; infatti, i verbalizzanti scrivono che entrambe le conducenti potevano avvistarsi reciprocamente per tempo, stante l’ assenza di ingombri e visto che la linea di stop posta su via D. L. stava ben oltre l’ingombro dell’ultimo edificio della stessa via e non furono rinvenute auto in sosta irregolare in quell’incrocio.

Dunque va applicato il pari concorso di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c. non essendo emerso che alcuna delle due condotte avesse avuto maggior efficienza causale rispetto all’altra.

Sul quantum soccorre la ctu del dott. (…) che ha stimato l’IP nella misura del 25% e l’inabilità temporanea in misura pari a 60 gg di ITA, 90 giorni di ITP al 75%, e 90 gg di ITP al 50%. Spese riconosciute solo con riguardo alla perizia F. allegata alla citazione di cui in fattura prodotta in atti pe Euro 2440,00.

Quindi applicando le tabelle meneghine ultime, 2021 si ottiene in base all’età (anni 51: nata 7.10.65, data del fatto 11.11.2016):

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021

Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni

Percentuale di invalidità permanente 25%

Punto danno biologico Euro 3.793,33

Incremento per sofferenza soggettiva (+ 41%) Euro 1.555,27

Punto danno non patrimoniale Euro 5.348,60

Punto base I.T.T. Euro 120,00

Giorni di invalidità temporanea totale 60

Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90

Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90

Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0

Danno biologico risarcibile Euro 71.125,00

Danno non patrimoniale risarcibile Euro 100.286,00

Con personalizzazione massima (max 34% del danno biologico) Euro 124.469,00

Invalidità temporanea totale Euro 7.200,00

Invalidità temporanea parziale al 75% Euro 8.100,00

Invalidità temporanea parziale al 50% Euro 5.400,00

Totale danno biologico temporaneo Euro 20.700,00

Spese mediche Euro 2.440,00

TOTALE GENERALE: Euro 123.426,00

Totale con personalizzazione massima Euro 147.609,00

PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO

Il ctu riferisce inoltre: con riferimento al compimento delle attività della vita quotidiana, si ritiene attendibile un disagio nelle attività a maggior impegno degli arti superiori in ragione della residua limitazione algo-disfunzionale alla spalla e ai polsi con associata ipostenia, non risultando invece in relazione ai postumi del sinistro ripercussioni nello svolgimento nel tempo libero di attività sportive, lavorative, ludiche, relazionali specificamente praticate dalla Sig.ra (…) la quale è inoccupata e riferisce di non praticare sport e non avere hobby particolari.

Attualmente a seguito dell’evento traumatico esita limitazione algo-disfunzionale alla spalla destra in arto dominante in esito alla frattura omerale trattata conservativamente, permangono altresì i postumi della frattura bilaterale di polso con residuo pregiudizio estetico correlato agli esiti cicatriziali e limitazione algo-disfunzionale alla articolarità di polso, riduzione della stenia ad entrambe le mani cui concorre a sinistra il deficit estensorio al I dito in esito della lesione del tendine estensore lungo del pollice. Permangono inoltre gli esiti del trauma cranico-facciale con frattura della parete dell’orbita mediale sinistra con associato dolore, pregiudizio estetico nonché riferiti disturbi dell’equilibrio, cefalea e miodesopsie all’occhio sinistro. Esitano infine i postumi del trauma policontusivo e distorsivo del rachide con associato impegno algo-disfunzionale.

Ebbene i trattamenti conservative chirurgici sofferti nell’immediatezza del fatto e la sintomatologia algica su più distretti accertata in ctu associata permanentemente ai postumi invalidanti, consente di liquidare un danno maggiore rispetto all’ordinario, già incluso nelle tabelle meneghine in rapporto a quel dato barème medico accertato (il 25%); infatti deve nel caso di specie, in rapporto a tale politraumatismo ritenersi provato un maggior danno esistenziale relazionale e morale rispetto a quello che risulta apprezzato nel valore del punto tabellare; sul danno morale si noti che recentemente la Corte di Cassazione indica la necessità di considerare le sofferenze morali soggettive sia del momento del fatto e del periodo successivo di stabilizzazione dei postumi e ancora apprezzando il danno morale in termini di sofferenza soggettiva anche dopo la stabilizzazione dei postumi: cass. Ordinanza n. 7126 del 12/03/2021 ribadendo la necessità di tener conto degli elementi specializzanti del caso considerato: Sent. 7597/2021).

A ciò si aggiunge che ctu ha anche riferito che i danni accertati determinano cenestesi lavorativa qualora la (…) tornasse alla sua occupazione di segretaria presso studi legali svolta anni prima del sinistro o anche svolgendo l’attività manuale di collaboratrice domestica (occupazione occasionale più recente).

Se ciò non è indice di danno patrimoniale perdita capacità lavorativa specifica può essere apprezzato in termini di personalizzazione del danno non patrimoniale sulla capacità generica (personalizzazione del danno non patrimoniale).

Il ctu riferisce anche del passo leggermente claudicante, e del disagio psichico che tutto ciò ha determinato e che si è tradotto in aumento ponderale (altezza 160 cm. e peso 104 chili) con il riferito ritiro sociale; tutto ciò risulta del tutto attendibile, sia per il politraumatismo accertato e le conseguenze fisiche che ne sono derivate, sia anche per la condizione di particolare fragilità in cui versava di per sé la danneggiata al momento del fatto, come dimostrato dalla sua storia personale, cui si fa cenno nella documentazione sanitaria reparto tossicologia; ciò consente di attribuire la massima personalizzazione del danno, anche avuto riguardo alla necessità di sottoporsi a cruenti interventi chirurgici di osteosintesi all’arto superiore.

Dunque si parte dalla somma di Euro 147.609,00 e si detrae però il 50% per concorso di colpa del danneggiato ottenendosi Euro 73.804,50, a fronte di Euro 80.000,00 già versato alla (…) dalla compagnia assicuratrice nel 2018 (due anni dopo il sinistro ma prima del giudizio).

La domanda della (…) di pagamento di ulteriori somme oltre quelle già percepite prima del giudizio non può dunque trovare accoglimento essendo stata soddisfatta di tutte le sue ragioni di credito prima del giudizio, infondatamente sostenendo l’assenza di sue colpe nel sinistro.

SULLA DOMANDA DI GARANZIA

In questo giudizio la compagnia assicuratrice ha proposto nei confronti della sua assicurata (…), domanda di rimborso della somma congrua di Euro 80.000,00 già corrisposta alla (…) nel 2018; infatti, è stata allegata la clausola di esonero da responsabilità di cui all’art. 16 lettera d) – del Fascicolo Informativo di riferimento del contratto di polizza n. (…), per guida in stato di ebbrezza dell’assicurata (…); la (…) tuttavia ha replicato che tale esonero non sussiste perché detta clausola non venne negoziata specificamente né sottoscritta come clausola vessatoria.

Anche sotto un profilo della tutela del consumatore era mancata l’osservanza di doveri informativi e di trasparenza che devono guidare l’operato delle compagnie assicuratrici nella fase precedente la conclusione del contratto (fase delle trattative).

Orbene, se da un lato si può concordare con la giurisprudenza della suprema corte sulla natura non vessatoria della clausola di esonero da responsabilità per guida in stato di ubriachezza dell’assicurato, come tale non richiedente doppia sottoscrizione in contratto, dall’altro, tuttavia, deve ammettersi che la (…) Limited non abbia né allegato né provato di avere informato adeguatamente la (…), prima dell’emissione della polizza e della consegna del fascicolo informativo contenente le clausole generali, circa il completo contenuto di questo contratto e in particolare non ha provato di averla informata e di aver negoziato l’esclusione di questa garanzia; questo contenuto del contratto non risulta effettivamente negoziato con trasparenza e con assolvimento dei doveri di buona fede e di informazione precontrattuali, tanto più che si trattava di un aspetto sfavorevole (per la (…)) del contenuto del contratto; qui risultano non osservati dall’assicuratrice, nell’importantissima fase delle trattative negoziali, i doveri di buona fede, informazione e trasparenza di cui agli artt. 1175 c.c. dettato per tutte le obbligazioni anche unilaterali, poi ribadito dall’art. 1375 c.c. per i contratti, e ancor più valorizzato nel caso di “consumatori” di prodotti o servizi dove esiste una parte più forte che predispone un testo contrattuale complesso dotato di condizioni generali allegate e semplicemente richiamate, le quali non risulta siano state messe a disposizione della (…) prima dell’emissione della polizza, e ben spiegate sul punto che interessa.

Questa informativa e trasparenza nella fase della negoziazione del rischio assicurato non è certamente soddisfatta, come pretenderebbe la compagnia in questo giudizio, dalle domande proposte dalla compagnia assicuratrice alla (…), allorquando le inviò un questionario dove la (…) rispondeva a specifiche domande personali tra cui appunto se avesse fatto in passato incidenti in stato di ebbrezza; come scrive condivisibilmente il tribunale di Potenza nella sentenza del 20 marzo 2020, la compagnia deve assolvere al suo dovere di informativa del consumatore, non già formulando domande ma fornendo informazioni; quindi la mera compilazione del questionario da parte della (…) in cui, tra le tante domande personali le veniva chiesto anche se avesse fatto incidenti in stato di ebbrezza, non è certamente giudicabile come assolvimento da parte della compagnia assicuratrice, dell’obbligo di fornire informazioni sul contenuto del contratto e sul rischio assicurato e in particolare sull’esclusione di garanzia in caso di guida in stato di ebbrezza; si noti che il questionario potrebbe avere la duplice valenza anche di essere finalizzato a calibrare meglio il premio assicurativo e non invece a definire il contenuto del contratto con totale esclusione della copertura in caso di guida in stato di ebbrezza.

Dunque, la (…) Limited non ha provato di aver assolto i suoi doveri di trasparenza e di informativa nella negoziazione dell’oggetto del contratto e in particolare nel negoziare l’esclusione della copertura assicurativa in caso di coinvolgimento della (…) in un sinistro in stato di ebbrezza.

Risultano quindi violate alcune importanti norme del codice civile ossia gli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c. che, prima ed indipendentemente dal reg. Isvap 35/2010 e dalla circolare Isvap n. 260/1995, già imponevano all’assicuratore prima della stipula del contratto, di fornire informazioni esaustive, utili, chiare.

Il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato, sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori. Tali doveri scaturiscono dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.; e la loro violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.. (Corte di Cass. sez. III, 24/04/2015, n. 8412).

Concludendo l’esclusione della garanzia se anche per la giurisprudenza citata da (…) LIMITED non è qualificabile come “clausola vessatoria”, deve ritenersi che doveva comunque essere negoziata in modo chiaro e trasparente prima della emissione e consegna della polizza e delle allegate condizioni generali di contratto.

Non vi è prova che ciò sia avvenuto e dunque la clausola di esonero invocata dalla compagnia assicuratrice è nulla e inoperante, con rilevabilità anche d’ufficio e in qualunque tempo di tale nullità parziale del contratto assicurativo.

Le spese legali vanno integralmente compensate tra le parti, risultate tutte reciprocamente soccombenti e le spese di ctu vanno suddivide un terzo per ciascuna parte.

P.Q.M.

Il tribunale

con sentenza che definisce il giudizio

Applicato un pari concorso di colpa nella causazione del sinistro ex art. 2054 comma 2 c.c., rigetta la domanda della (…) di liquidazione di somme ulteriori rispetto a quanto già liquidato stragiudizialmente in data 27.7.2018 (Euro 80.000,00);

rigetta la domanda di rimborso (formulata dalla (…) LIMITED) delle somme corrisposte alla (…) prima del giudizio.

Rigetta ogni altra domanda.

Compensa integralmente le spese legali tra le parti e dispone che le spese di ctu siano suddivise un terzo su ciascuna parte.

Così deciso in Firenze il 26 agosto 2021.

Depositata in Cancelleria il 31 agosto 2021.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.