l’imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo, contrariamente a quanto di regola avviene per l’imprenditore dichiarato fallito, non perde la capacità processuale attiva e passiva e può stare in giudizio personalmente, senza autorizzazione del giudice delegato, a meno che non intenda rinunciare alle liti o porre in essere alcuno degli atti indicati nel secondo comma dell’art. 167 del R.D. 16 marzo 1942.

Tribunale Milano, Sezione 3 civile Sentenza 12 marzo 2019, n. 2459

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21674/2016 promossa da:

(…) SRL (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MA.SI. e dell’avv. DE.GI. ((…)) VIA (…) 20121 MILANO; DO.AN. ((…)) VIA (…) MILANO; TA.AN. ((…)) VIA (…) 20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA (…) 20121 MILANO presso il difensore avv. MA.SI.

ATTRICE

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. AVVOCATURA STATO MILANO . e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO.

(…) S.P.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. GA.MA. e dell’avv. PE.RO. ((…)) VIA (…) 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA (…) 84125 SALERNO presso il difensore avv. GA.MA.

CONVENUTI

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24.05.2016, (…) s.r.l. ha convenuto in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico ed (…) s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), proponendo opposizione al ruolo n. 2016/003978 e alla cartella esattoriale n. (…) portante la somma di Euro 1.619.481,24 oltre oneri di riscossione e interessi moratori.

In particolare parte attrice lamentava:

– l’inesistenza della notifica del ruolo e della cartella esattoriale, per essere stata la cartella trasmessa a mezzo pec in assenza di attestazione di conformità;

– l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo di carattere straordinario operata dal Ministero senza indicazione degli specifici presupposti di cui all’art. 18 D.Lgs. n. 46 del 1999 e la carenza di motivazione;

– l’assenza di certezza ed esigibilità del titolo, essendo stato il provvedimento di revoca del Ministero impugnato dinanzi al Tribunale di Roma.

L’iscrizione a ruolo era avvenuta sulla base di un decreto di revoca di finanziamento agevolato, provvedimento notificato alla società in data 6.05.2015 (doc. 15 citazione).

Si costituiva la convenuta (…), contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al giudice il rigetto dell’opposizione.

Con ordinanza del 5.07.2016, il Giudice respingeva l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata.

All’udienza del 9.02.2017 si costituiva anche il Ministero dello Sviluppo Economico (già dichiarato contumace all’udienza del 22.09.2016), del pari contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.

All’udienza del 23.10.2018 le parti precisavano le conclusioni e con ordinanza resa fuori udienza in pari data il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Preliminarmente, sull’istanza di declaratoria di improcedibilità del giudizio ex art. 168 l.f. avanzata da parte opponente non può che richiamarsi quanto già disposto con ordinanza del 23.10.2018, confermandosene il rigetto, atteso il carattere non esecutivo bensì di cognizione del presente processo.

Deve, infatti, ribadirsi che l’art. 168 co. 1 L.F., si limita a disporre il divieto, nei confronti dei creditori aventi titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data di pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo e ciò al fine di proteggere il debitore da aggressioni di singoli creditori che possano ostacolare il tentativo di composizione della crisi ed a cristallizzare la garanzia patrimoniale;

che è pacifico che, in caso di esecuzione già iniziata, deve essere dichiarata l’improcedibilità della procedura esecutiva (cfr. Cass., 28 giugno 2002, n. 9488);

che nel caso di specie, si è in presenza di una opposizione a cartella esattoriale (assimilabile alla opposizione a precetto) ed alcuna azione esecutiva risulta intrapresa (l’esecuzione inizia con il pignoramento ex art. 491 c.p.c.;

che quindi l’art. 168 L.F. non consente certamente di dichiarare improcedibile il giudizio di opposizione a precetto instaurato dallo stesso debitore;

che il debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo conserva la legittimazione al compimento delle azioni a tutela del proprio patrimonio (secondo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1098 del 21/03/1977 “l’imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo, contrariamente a quanto di regola avviene per l’imprenditore dichiarato fallito, non perde la capacità processuale attiva e passiva e può stare in giudizio personalmente, senza autorizzazione del giudice delegato, a meno che non intenda rinunciare alle liti o porre in essere alcuno degli atti indicati nel secondo comma dell’art. 167 del R.D. 16 marzo 1942”);

che alcuna rinuncia alal presenze azione è stata avanzata dalla attrice, per cui non potendo il giudice disporre la improcedibilità deve necessariamente pronunciare sentenza.

Del pari, va disattesa l’istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa di definizione con sentenza passata in giudicato del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, stante l’assenza del necessario rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.

Venendo alla disamina del merito dell’opposizione, in primo luogo si osserva che la contestazione inerente la notifica a mezzo pec di un documento privo di attestazione di conformità è da qualificare propriamente quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non quale opposizione ex art. 615 c.p.c. come invece ritenuto dall’attrice: trattasi infatti di profilo di irregolarità o nullità della notifica, certamente non di inesistenza della stessa. C

iò premesso, si deve rilevare l’inammissibilità della domanda, in quanto tardivamente azionata; si osserva infatti che la cartella di pagamento è stata notificata in data 24.03.2016, laddove l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 24.05.2016: dunque, ben oltre il termine decadenziale di 20 giorni.

Ad abundantiam si rileva, in ogni caso, la infondatezza della doglianza.

E’ notorio, difatti, che la cartella esattoriale allegata al messaggio pec non è una copia, bensì l’originale stesso della cartella, che viene generato in via informatica dall’agente della riscossione ed allegato al messaggio che viene notificato a mezzo pec.

Che quello che viene ad essere formato sia il documento originale e non una mera copia è stato precisato, in diverse occasioni, dalla Suprema Corte

“La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice (Cass. Civile Sent. Sez. 3 Num. 12888 Anno 2015).

In quanto originale, il documento non necessita di alcuna attestazione di conformità.

Quanto alla censura attinente l’iscrizione al ruolo straordinario, si osserva, come dedotto da (…), che l’ingente somma richiesta in pagamento integra il presupposto del fondato pericolo per la riscossione che consente l’iscrizione al ruolo straordinario ai sensi dell’art. 11 D.P.R. n. 602 del 1973.

Sulla ulteriore contestazione circa il difetto di motivazione della cartella, si osserva che secondo l’orientamento della Suprema Corte

“La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione. Tale motivazione può essere assolta “per relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010).

Nel caso di specie, nella cartella è stato chiaramente individuato il motivo per il quale detta cartella veniva emanata con indicazione dell’Ente impositore e del provvedimento di recupero del contributo, che veniva specificamente indicato e che la stessa parte, nel suo atto di opposizione, ha dimostrato di conoscere.

Quanto alle contestazioni attinenti il provvedimento di revoca del finanziamento agevolato, si osserva che al giudice dell’opposizione all’esecuzione compete la sola verifica in ordine all’esistenza, permanenza e validità del titolo esecutivo, costituito nel caso di specie dall’avvenuta iscrizione a ruolo; esula pertanto dall’ambito del sindacato consentito a questo giudice la verifica in ordine alla sussistenza di eventuali profili di illegittimità dell’atto (nel caso di specie il decreto di revoca) sul cui presupposto è avvenuta l’iscrizione a ruolo.

Competente a decidere su dette questioni è il giudice dinanzi al quale la revoca è stata impugnata;

allo stato, attesa la intervenuta pronuncia del Tribunale di Roma del 9.08.2018, con la quale sono state rigettate le doglianze di (…) s.r.l. in ordine alla pretesa illegittimità del decreto di revoca del finanziamento agevolato da parte del Ministero, non può che confermarsi l’esistenza e la permanenza del titolo esecutivo.

La avvenuta impugnazione dello stesso non influisce in alcun modo sul giudizio in questione, posto che, trattandosi di un giudizio allo stato degli atti, al giudice spetta solo ed esclusivamente il compito di verificare la sussistenza del titolo alla data di emanazione della cartella e la intervenuta non caducazione dello stesso alla data della decisione.

L’opposizione va pertanto respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all’attività difensiva effettivamente espletata da ciascuna delle convenute e in particolare con esclusione di compensi per la fase istruttoria per entrambe le opposte, essendo la causa di natura documentale e non avendo le parti redatto le memorie difensive di cui all’art. 183, co. 6 c.p.c..

Le spese si liquidano in via equitativa in assenza di nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

– rigetta l’opposizione al ruolo n. 2016/003978 e alla cartella esattoriale n. (…) avanzata da (…) s.r.l. contro il Ministero dello Sviluppo Economico ed Agenzia delle Entrate Riscossione;

– condanna l’opponente a rifondere le convenute delle spese di lite, che si liquidano: a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione in complessivi Euro 4.000,00 oltre 15% spese generali ed oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. antistatario Ma.Ga.; a favore del Ministero dello Sviluppo Economico in complessivi Euro 11.000,00 oltre 15% spese generali ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano l’11 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.