in tema di controversie in materia di società ed impugnazione della delibera assembleare, chi agisce per l’annullamento della stessa ha l’onere di allegare l’esistenza di vizi del procedimento o del contenuto della delibera impugnata che giustifichino la richiesta di annullamento della stessa. Con riguardo alla delibera che approvi il bilancio in particolare, l’attore ha l’onere di allegare le ragioni specifiche che inducano a ritenere che i bilanci approvati siano carenti dei presupposti di veridicità, chiarezza e correttezza e che potrebbero giustificarne la dichiarazione di nullità. Quindi, incombe sull’attore l’onere della prova relativo tanto alle ragioni che giustifichino in maniera specifica la eventuale dichiarazione di nullità della delibera di approvazione, quanto alle specifiche poste di bilancio che si assumano violative dei principi di veridicità, chiarezza e correttezza. Infatti, nell’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio, il socio deve assumere di avere subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio ed è, in particolare, onerato della indicazione di quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, spettando poi al giudice, nel giudizio sulla fondatezza della domanda, successivo al vaglio sulla sussistenza dell’interesse della parte all’impugnazione, esaminare le singole poste e verificarne la conformità ai precetti legali. È principio consolidato quello secondo cui è rilevabile la nullità del bilancio per violazione dei principi generali quando il contrasto con la relativa disciplina determina una divaricazione tra il risultato effettivo e quello che risulta dal bilancio materialmente redatto, a condizione che la violazione dei principi generali sia tale da compromettere effettivamente la sua funzione informativa, con reale pregiudizio per i soci e per i terzi. Ancora, in tema di impugnazione della deliberazione assunta da una società di capitali, l’onere di provare il vizio da cui deriva l’invalidità della stessa grava su chi la impugna.

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Tribunale|Bari|Civile|Sentenza|19 luglio 2022| n. 2921

Data udienza 27 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione specializzata in materia di Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Raffaella Simone Presidente

dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel.

dott. Michele De Palma Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7076 /2016 promossa da:

(…) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (…)

Attrice

Contro

(…) S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (…)

Convenuta

Ragioni di fatto e di diritto

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Con atto di citazione notificato il 02.05.2016 la (…) srl conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari la (…) srl in liquidazione.

L’odierna attrice, in qualità di socia della convenuta per la quota pari al 34% della proprietà delle quote sociali, assumeva la nullità/annullabilità della delibera di approvazione del bilancio finale di liquidazione alla data del 10.1.2016, così come redatto dal liquidatore (…) (nominata con delibera del 13.11.2012 con durata in carica a tempo indeterminato) e depositato presso il Registro Imprese, protocollo N. 8579/2016 del 03.02.2016, ed data iscrizione del 18.02.2016, perché asseritamente redatto in violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza.

Premessa la funzione del bilancio d’esercizio quale quella di offrire ai soci e ai terzi, alla fine di ciascun esercizio sociale, una informazione chiara, veritiera e corretta sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico della società, contestava la società attrice la corretta redazione del bilancio finale di liquidazione, difforme a quanto disposto dagli artt. 2423 – 2435-bis c.c.

Concludeva chiedendo di dichiarare nulla e/o annullata e/o invalida e/o inefficace la delibera assembleare di approvazione del bilancio finale della società (…) in liquidazione, depositato presso il registro delle imprese n. prot. 8579/2016 del 03.02.2016, poiché adottata in contrasto con norme imperative inderogabili dettate a tutela di un interesse generale. Vinte le spese di lite.

Con comparsa depositata il 18.05.2017 si costituiva in giudizio la convenuta (…) s.r.l., in persona del suo liquidatore e l.r., chiedendo il rigetto della domanda. Con ordinanza del 24.11.2020, ritenuto esistente un conflitto di interessi tra la società e il suo l.r., veniva invitata la parte interessata ad avanzare al Presidente di Sezione istanza di nomina di un curatore speciale della società convenuta. In data 21.10.2021, si costituiva il nominato curatore speciale della (…) srl in liquidazione, avv. (…), insistendo per l’integrale rigetto della domanda attorea.

All’udienza del 10.02.2022, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Preliminarmente, va precisato che nella comparsa conclusionale, l’attrice deduceva e rilevava profili di asserita responsabilità della liquidatrice, (…), assumendo la (…) srl che, a seguito della messa in liquidazione della (…) srl avvenuta nel 2012, la nominata liquidatrice non avesse provveduto alla convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e che solo nell’anno 2015, la liquidatrice aveva convocato l’assemblea per discutere la richiesta di rifinanziamento da parte dei soci e cancellazione della società dal registro delle imprese.

Circostanze in fatto e allegazioni nuove rispetto a quanto dedotto in citazione e nella memoria n. 1 ex art. 183 cpc.

Orbene, come è ormai noto, petitum e causa petendi vengono cristallizzati negli atti introduttivi del giudizio, ed al più attraverso le precisazioni che il codice di procedura consente di esplicitare nella memoria autorizzata ex art. 183 co. 6 n. 1 e così delimitando l’oggetto della lite e della cognizione rimessa al Tribunale: ulteriori domane ed ampliamenti del petitum successivi sono tardivi e come tali inammissibili.

Nella specie, l’attrice soltanto nella comparsa conclusionale sollevava questione di responsabilità della liquidatrice, senza che negli scritti precedenti avesse mai dedotto alcunché in merito: l’atto introduttivo del giudizio, infatti, verteva esclusivamente sulla richiesta di nullità e/o annullabilità della delibera assembleare relativa al bilancio finale della (…) srl in liquidazione, perché redatto in violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza.

In definitiva, le doglianze articolate in comparsa conclusionale e attinenti ad eventuali profili di responsabilità della liquidatrice non possono trovare ingresso ed essere oggetto di delibazione: ciò perché le comparse conclusionali sono finalizzate all’illustrazione ed al riassunto delle domande, delle eccezioni e delle difese già proposte nel corso del giudizio e pertanto non possono contenere eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum (Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, n.11547; Tribunale Bari sez. III, 06/02/2019, n.532; Tribunale Teramo sez. I, 04/04/2022, n.344).

Orbene, individuato così il thema decidendum, è opportuno precisare che in tema di controversie in materia di società ed impugnazione della delibera assembleare, chi agisce per l’annullamento della stessa ha l’onere di allegare l’esistenza di vizi del procedimento o del contenuto della delibera impugnata che giustifichino la richiesta di annullamento della stessa. Con riguardo alla delibera che approvi il bilancio in particolare, l’attore ha l’onere di allegare le ragioni specifiche che inducano a ritenere che i bilanci approvati siano carenti dei presupposti di veridicità, chiarezza e correttezza e che potrebbero giustificarne la dichiarazione di nullità (Tribunale Roma, 23/01/2017, n.1090).

Quindi, incombe sull’attore l’onere della prova relativo tanto alle ragioni che giustifichino in maniera specifica la eventuale dichiarazione di nullità della delibera di approvazione, quanto alle specifiche poste di bilancio che si assumano violative dei principi di veridicità, chiarezza e correttezza.

Infatti, nell’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio, il socio deve assumere di avere subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio ed è, in particolare, onerato della indicazione di quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, spettando poi al giudice, nel giudizio sulla fondatezza della domanda, successivo al vaglio sulla sussistenza dell’interesse della parte all’impugnazione, esaminare le singole poste e verificarne la conformità ai precetti legali (Cassazione civile sez. I, 01/04/2015, n.6616). È principio consolidato quello secondo cui è rilevabile la nullità del bilancio per violazione dei principi generali quando il contrasto con la relativa disciplina determina una divaricazione tra il risultato effettivo e quello che risulta dal bilancio materialmente redatto, a condizione che la violazione dei principi generali sia tale da compromettere effettivamente la sua funzione informativa, con reale pregiudizio per i soci e per i terzi. Ancora, in tema di impugnazione della deliberazione assunta da una società di capitali, l’onere di provare il vizio da cui deriva l’invalidità della stessa grava su chi la impugna (Cassazione civile sez. I, 19/02/2018, n.3946).

Va anche premesso che le deliberazioni della s.r.l. possono essere impugnate quando sono invalide, dovendosi distinguere tra “nullità” e “annullabilità” delle delibere: nello specifico, sono annullabili le deliberazioni assunte in violazione di regole legali e di norme statutarie, mentre sono nulle le deliberazioni adottate in mancanza di convocazione, in mancanza di un verbale regolarmente redatto, oltre che con un oggetto impossibile o illecito. Così riassunti i principi in materia, si osserva:

in primo luogo, le doglianze sollevate dalla attrice e relative ad asserite violazione delle norme in tema di redazione del bilancio, ove ritenute fondate, rilevano quali profili di annullabilità della delibera e non certo di nullità;

l’attrice impugna la delibera assembleare di approvazione del bilancio finale di liquidazione omettendo, tuttavia, di indicare in maniera specifica e puntuale le singole poste del bilancio che ne avrebbero comportato l’irregolarità, limitandosi ad enunciare il contenuto giuridico dei principi generali. In realtà, l’attrice individua tre operazioni, non contabili bensì negoziali, e assumendo che queste abbiano minato i principi di veridicità, chiarezza e correttezza del bilancio.

Nello specifico, fa riferimento alle tre operazioni commerciali (affitto di ramo d’azienda, compravendita di attrezzature, contratto preliminare di locazione) tutte compiute nell’anno 2013: in primo luogo, trattasi di poste di bilancio iscritte in quello redatto nel 2013 laddove la delibera impugnata è quella relativa al bilancio finale di liquidazione, depositato nel 2016 e relativo all’esercizio dell’anno 2015. Ora, seppur riguardanti rapporti commerciali degli anni 2012, 2013 e 2014, sono operazioni collegate al bilancio impugnato, in quanto lo stesso avrebbe dovuto rappresentare lo stato finale dell’attività di liquidazione della Società convenuta, posta in essere dal 2012 al 2015, e, avente ad oggetto proprio tali rapporti. Tuttavia, sulle operazioni citate ed indicate dal liquidatore nella relazione al bilancio finale, parte attrice omette di precisare in che cosa consistano i lamentati vizi del bilancio impugnato e, soprattutto, quali effetti rilevanti sul piano della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica-finanziaria della società. In materia, è utile rammentare il dlgs. 18/08/2015 n. 139 in attuazione della IV Direttiva del 2013 che, in tema di bilancio in modifica all’art. 2423, ha aggiunto il comma che così statuisce “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta…”. Dunque l’irregolarità che non altera la rappresentazione economica finanziaria non costituisce di fatto in termini formali e sostanziali una irregolarità. Ugualmente rilevante la precisazione contenuto nel “nuovo” art. 2423 bis ovvero che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”. Il che significa che nella valutazione delle poste al criterio della prudenza, in una prospettiva di continuità, occorre affiancare la considerazione dei profili sostanziali e non formali dell’operazione o del contratto.

In ultimo, le doglianze sollevate attengono più alla opportunità e convenienza economica di quelle operazioni negoziali indicate ed a eventuali profili di responsabilità del liquidatore nel suo operare ma non alla non corretta indicazione nel bilancio di operazioni e del loro risultato complessivo finale.

Ciò posto, non potendosi individuare in maniera specifica e puntuale le ragioni che dovrebbero portare ad una dichiarazione di annullabilità e/o invalidità della delibera assembleare di cui trattasi, non solo in termini di mancata individuazione delle poste non corrente ma anche in termini di errata valutazione o presentazione delle voci rilevanti, la domanda non può essere ritenuta meritevole di accoglimento.

Alla stregua delle argomentazioni svolte, la domanda attorea deve essere rigettata. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, valore indeterminabile complessità bassa, esclusa la fase istruttoria considerata la natura solo documentale della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari sezione specializzata in materia di imprese in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 02.05.2016 da (…) srl, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di (…) srl in liquidazione, in persona del curatore speciale, così provvede:

1. RIGETTA la domanda

2. CONDANNA la (…) srl, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di (…) srl in liquidazione, che liquida in Euro.5500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%

Così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.