in caso di inadempimento del contratto preliminare di vendita, la parte non inadempiente puo’ scegliere tra due diverse possibilita’ di riparazione del danno, rappresentate dalla caparra, in caso di recesso, ovvero dal risarcimento dei danni, secondo i criteri ordinari in caso di richiesta di risoluzione del contratto. Tali rimedi sono tra loro alternativi e non cumulabili.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3849

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25227-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2085/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2017 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il Tribunale di Lecco, con sentenza del 17.8.2012 pronuncio’ il trasferimento in favore di (OMISSIS) della proprieta’ dell’immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita stipulato da costui con (OMISSIS), subordinando il trasferimento al pagamento, da parte di (OMISSIS), del saldo prezzo di 132.000,00 Euro, entro il termine di 60 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza.

Verificatosi il passaggio in giudicato della sentenza senza che il pagamento fosse avvenuto, il (OMISSIS) convenne in giudizio lo (OMISSIS) innanzi al Tribunale di Lecco per sentir accertare il mancato pagamento e per l’effetto dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento esclusivamente imputabile allo (OMISSIS), autorizzando, per l’effetto, il ricorrente a trattenere, a titolo di risarcimento dei danni, la caparra confirmatoria ricevuta dal promissario acquirente ai sensi dell’articolo 1385 c.c.;

in subordine chiese dichiararsi l’inefficacia del trasferimento del diritto di proprieta’ ex articolo 2932 c.c., per mancato avveramento della condizione sospensiva.

Lo (OMISSIS), costituitosi, chiese il rigetto delle domande attoree ad eccezione di quella, subordinata, avente ad oggetto l’accertamento del mancato avveramento della condizione sospensiva e conseguente inefficacia del trasferimento del bene; in via riconvenzionale, chiese la condanna dell’attore alla restituzione della caparra versata maggiorata di interessi.

Il Tribunale di Lecco, con ordinanza ex articolo 702 bis c.p.c., accerto’ il mancato avveramento della condizione sospensiva e conseguente inefficacia del trasferimento immobiliare, condannando il (OMISSIS) a restituire la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, oltre ad interessi.

La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la risoluzione del rapporto, costituitosi tra le parti in virtu’ della sentenza ex articolo 2932 c.c. del Tribunale di Lecco, per inadempimento di (OMISSIS), ed ha affermato il diritto di (OMISSIS) alla restituzione della somma di 35.328,42 Euro, da questi versata a titolo di caparra, oltre ad interessi legali.

Avverso detta sentenza la proposto ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi, lo (OMISSIS).

Il (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

In prossimita’ dell’odierna adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

RITENUTO IN DIRITTO

Il primo, articolato, motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., sotto due distinti profili:

– si lamenta il vizio di ultra-petizione della sentenza impugnata, in quanto, a fronte della domanda di recesso, esercitata nel giudizio di appello dal (OMISSIS), la Corte aveva pronunciato al risoluzione del contratto ex articolo 1453 c.c.;

la Corte d’appello aveva inoltre omesso di pronunciarsi sull’eccezione dell’odierno ricorrente, il quale aveva chiesto di dichiararsi inammissibile la domanda di recesso, in quanto formulata per la prima volta in appello. Il motivo e’ fondato.

Conviene premettere che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in caso di inadempimento del contratto preliminare di vendita, la parte non inadempiente puo’ scegliere tra due diverse possibilita’ di riparazione del danno, rappresentate dalla caparra, in caso di recesso, ovvero dal risarcimento dei danni, secondo i criteri ordinari in caso di richiesta di risoluzione del contratto (Cass. 4164/2015).

Tali rimedi sono tra loro alternativi e non cumulabili (Cass. 18850/2004). Orbene, nel caso di specie, la Corte d’Appello, a fronte della domanda di recesso dal contratto preliminare ex articolo 1385 c.c., proposta in sede di gravame dall’odierno resistente, ha pronunciato la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e ss. c.c., violando cosi’ il principio di corrispondenza tra il “chiesto ed il pronunciato”.

Sussiste infatti disomogeneita’ tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed incompatibilita’ strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e conseguente condanna al risarcimento dei danni (Cass. SS.UU. n. 553/2009).

Non risulta, inoltre, che la Corte si sia pronunciata sull’eccezione di inammissibilita’ ex articolo 345 c.p.c. dell’atto di impugnazione dell’ odierno resistente, per mutamento della originaria domanda di risoluzione per inadempimento in quella di recesso, inammissibilita’ che era stata ritualmente sollevata nel giudizio di appello dall’odierno ricorrente. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l’esame degli altri. In accoglimento del ricorso va dunque dichiarata la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. e rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie respinge il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

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Avv. Umberto Davide

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