Secondo i noti principi in tema di riparto dell’onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto di inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte.

Tribunale|Roma|Sezione 6|Civile|Sentenza|6 marzo 2020| n. 5069

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE SESTA CIVILE

Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Manuela Sorrentino, all’udienza del 06/03/2020, all’esito della discussione orale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(ex art. 429 comma 1 c.p.c.)

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2723 del Registro Generale Affari Contenziosi dell’anno 2020, avente ad oggetto “intimazione di sfratto per morosità – uso diverso”, pendente

tra

Ma.Ca., Lu.Ca. ed El.Ca., in proprio ed in qualità di eredi della sig.ra An.Br., elettivamente domiciliati in via (…) 00193 Roma, presso e nello studio de BR.AL., che li rappresenta e difende per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio

attori

e

BO. S.R.L.S.

Convenuto contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. fatti controversi.

Con atto di citazione notificato in data 20.01.20 ex art. 143 c.p.c. la parte attrice in epigrafe intimava, alla Bo. srls, lo sfratto per morosità

dall’immobile in Roma via (…), meglio catastalmente indicato nell’intimazione, ed esponeva al tribunale:

o Di essere comproprietari del predetto immobile e di averlo concesso in locazione, per uso diverso dall’abitazione, alla società Bo. srls con contratto stipulato in data 9.03.15, debitamente registrato;

o che a termini di contratto il conduttore si era impegnato al versamento del corrispettivo annuale di Lire 36.000,00, in rate mensili anticipate di 3000,00 ciascuna dall’1.04.17;

o che con scrittura integrativa del 17.11.17 le parti riducevano il canone di locazione in Euro 2500,00 mensili ed Euro 30.000,00 annuali;

o che la convenuta intimata aveva omesso il versamento dei canoni di locazione dall’ottobre 2018 né aveva dato seguito alle diffide più volte rimessele dalla esponente.

Per tali ragioni l’intimante chiedeva la convalida dello sfratto e, in caso di opposizione, di emettere ordinanza di rilascio ex art. 665, pronunciando, nel merito, la risoluzione del contratto per inadempimento grave del conduttore con condanna al pagamento dei canoni insoluti; il tutto col favore delle spese di giudizio.

Nelle more del giudizio decedeva la sig. An.Br. e gli eredi, comproprietari, proseguivano il giudizio.

La notifica veniva effettuata prima presso l’immobile locato, poi presso la sede della società convenuta ed, infine, presso la residenza anagrafica della rappresentante legale, ove la stessa si rinveniva sconosciuta e, dopo la prima notifica negativa, veniva effettuata una nuova notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

Veniva pertanto disposto il mutamento del rito e disposta la notifica dell’ordinanza del 10.01.2020 che veniva effettuata ex art. 143 c.p.c. come prodotta in atti. Mutato il rito, e notificata l’ordinanza di

mutamento del rito il 22 gennaio 2020, sempre ai sensi dell’art. 143 c.p.c., parte attrice depositava la memoria integrativa ove coltivava le domande della fase sommaria e dava atto della persistenza della morosità.

La causa veniva decisa all’udienza odierna ed il giudice dava lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione.

La domanda di risoluzione è fondata atteso l’inadempimento di parte convenuta ed attesa la morosità complessiva ammontante alla data della notifica dell’intimazione ad Euro 30.000,00 complessive; il ricorrente ha dichiarato all’udienza odierna che la morosità persiste avendo la conduttrice continuato ad omettere il pagamento del dovuto, avendo maturato, alla data odierna, un morosità pari ad Euro 45.000,00 del cui pagamento non è stata fornita alcuna prova. Gli attori hanno assolto agli oneri di prova che gli incombevano ex art. 2697 c.c..

Secondo i noti principi in tema di riparto dell’onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto di inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo, Cass. 15659 del 2011: “”in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”; conf. Cass. n. 3373/2010; Cass. 9351/2007; Cass. 1743/2007; Cass. 20073/2004).

Nella fattispecie la parte attrice ha evaso l’onere di prova che gli incombeva producendo in giudizio il contratto stipulato in data 9.03.15 dove all’art.5 il conduttore si impegnava al pagamento del canone mensile di 3000,00 Euro da corrispondersi entro il giorno 6 di ogni mese, poi ridotto dal 2017 ad Euro 2500,00.

Segue pertanto la condanna di parte convenuta al pagamento delle somme intimate oltre ai canoni successivamente maturati sino al rilascio effettivo e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Va anche ordinato il rilascio dell’immobile e fissato al 15 marzo 2020 il termine per il rilascio ex art. 56 L. 392/78.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modificazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sez. VI, in persona del giudice dott.ssa Manuela Sorrentino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ma.Ca., Lu.Ca. ed El.Ca., in proprio ed in qualità di eredi della sig.ra An.Br., nei confronti di Bo. srls così provvede:

– accoglie la domanda e dichiara il contratto di locazione stipulato inter partes in data 9.03.15 e registrato il 16.03.15 relativo ad immobile sito in Roma, via (…) risolto per inadempimento grave del conduttore;

– condanna il convenuto al rilascio dell’immobile in favore della parte attrice e, letto l’art. 56 L. 392/78, fissa per l’esecuzione la data del 15 marzo 2020;

– condanna il convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente di Euro 45.000,00 a titolo di canoni di locazione non pagati sino al marzo 2020, oltre ai canoni maturati sino al rilascio effettivo, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

– condanna il convenuto al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in Euro 300,00 per esborsi ed Euro per onorari 3200,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).

Così deciso in Roma il 6 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020.

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Avv. Umberto Davide

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