in tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 1915 c.c., comma 2.Affinché l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1915 c.c., comma 1 (ovvero ai fini della perdita integrale del diritto all’indennità), non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo.

Tribunale|Ancona|Civile|Sentenza|3 settembre 2021| n. 1038

Data udienza 1 settembre 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ANCONA

SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in II grado, iscritta al N. 2568 del Ruolo Generale dell’anno 2019, trattenuta in decisione alla udienza del 11/03/2021, scaduti in data 31/05/2021 i termini di cui agli artt. 190-352 c.p.c. e promossa da:

(…) (C.F. (…)) rappresentato e difeso dall’avv. Cr.Te. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito ad Ancona alla Via (…), giusta delega posta a margine dell’atto di citazione in appello notificato in data 15/04/2019 e depositato in data 17/04/2019;

– appellante –

CONTRO

(…) S.P.A. (P. IVA (…)), in persona del procuratore Dott. (…) giusta procura a rogito Notaio dott. (…) di (…), rappresentata e difesa dall’avv. An.Sq. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito ad Ancona al Viale (…), giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/09/2019;

– appellata –

OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 554/2018 emessa dal Giudice di Pace di Ancona in data 11/10/2018, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 15/10/2018 e non notificata: azione ex art. 1917 c.c.: decadenza ex artt. 1913-1915 c.c.”.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23/01/2018 (…) citava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Ancona la (…) s.p.a. chiedendo “previo accertamento dell’obbligo de quo da parte della società convenuta, contrariis rejectis, la condanna della (…) al pagamento della somma di Euro 1000,00 o di quella inferiore che sdarà accertata in corso di causa” (cfr. conclusioni rassegnate alla pag. 3 dell’atto di citazione).

In sintesi e per quanto ivi di interesse l’attore deduceva che aveva il diritto ex art. 1917 c.c di essere indennizzato dalla predetta compagnia in virtù della polizza n. (…) della somma di E. 1000,00 corrisposta alla sig.ra (…) in esecuzione della sentenza n. 99/2017 emessa sempre dal Giudice di Pace di Ancona (passata in giudicato) che lo aveva ritenuto (in contumacia) responsabile del sinistro avvenuto in data 17/10/2015 in località S. L. di (…) e quindi lo aveva condannato al risarcimento dei danni riportati dalla bicicletta di proprietà della (…) ma nell’occasione guidata dal (…) e quantificati in Euro 562,99 (oltre ad interessi e rivalutazione e spese di lite liquidate in Euro 330,00 per compenso, E. 43,00 per esborsi oltre ad accessori di legge).

Direttamente alla prima udienza del 19/03/2018 si costituiva in giudizio la (…) la quale in via preliminare:

– eccepiva la decadenza ex art. 62 delle Condizioni Generali di Assicurazione e ex artt. 1913-1915 c.c. in quanto il (…) aveva denunciato il sinistro in data 15/02/2016 ovvero a ben quattro mesi dall’evento che sarebbe avvenuto – secondo la stessa prospettazione attorea- in data 17/10/2015;

– eccepiva, altresì, la violazione da parte dell’assicurato dell’art. 63 delle condizioni generali del contratto di assicurazione avendo omesso di trasmettere l’atto di citazione entro il termine di 10 giorni previsto dalla citata disposizione e tutta la documentazione ivi prevista rilevando anche che il (…) era rimasto ingiustificatamente contumace nella causa intentata dalla (…).

Nel merito contestava sia la esistenza del sinistro secondo le modalità descritte in citazione con riguardo alle dichiarazioni rese dal (…) al (…) e con la precisazione della inopponibilità della sentenza n. 99/2017; contestava inoltre l’asserito pagamento alla predetta della somma liquidata in sentenza non essendone stata fornita la prova.

Sulla base delle predette contestazioni la convenuta rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: ” in via preliminare, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa l’intervenuta decadenza ex art. 62 CGA e artt. 1913 e 1915 c.c. e, per l’effetto, respingere ogni avanzata domanda di manleva; nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, respingere la domanda così come proposta dal sig. (…) perché infondata in fatto e in diritto, non provata e/o con qualsivoglia altra statuizione” (cfr. conclusioni di cui alla pag. 7 della relativa comparsa di costituzione).

Alla prima udienza venivano concessi i termini di cui all’art. 320 c.p.c.; alla successiva udienza del 06/04/2018 il Giudice di Pace rigettava le richieste istruttorie avanzate dalla difesa attorea e spediva la causa in decisione (cfr. verbale di udienza del 20/04/2014 e del 14/05/2018).

Con la sentenza n. 554/2018 del 15/10/2018 il Giudice di Pace di Ancona, in accoglimento dell’eccezione di decadenza sollevata dalla difesa della convenuta, rigettava la domanda attorea e condannava l’attore al pagamento delle spese di lite.

Il Giudice di Pace di Ancona ha respinto la domanda del sig. (…) motivando come di seguito: “La convenuta compagnia nel costituirsi in giudizio eccepiva la inoperatività della polizza per non aver il (…) denunciato il sinistro nel termine di tre giorni dall’evento così come previsto dall’art. 62 delle condizioni di polizza, ed infatti l’assicurato trasmetteva la denuncia il 15.01.16, pervenuta alla compagnia il 15.02.16 dopo quattro mesi dopo dal sinistro. Tale eccezione merita accoglimento. Del tutto singolare è poi la posizione assunta dal (…) che pur ricevendo un atto di citazione non si costituiva in giudizio chiedendo di chiamare in causa la (…) per essere manlevato in caso di soccombenza; chiedendo, oggi, alla propria compagnia di essere manlevato. Alla luce di quanto sopra rigetta la domanda attorea e le spese seguono la Soccombenza e vanno liquidate in dispositivo come da D.M. n. 55 del 2014 scaglione massimo da Euro 0,00 ad Euro 1.100,00” (cfr. sentenza in atti).

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15/04/2019 il sig. (…) ha proposto avverso la citata sentenza tempestivo appello chiedendone la integrale riforma e l’accoglimento della domanda originariamente avanzata nel giudizio di I grado (cfr. conclusioni rassegnate alla pag. 20 dell’atto di appello).

In sintesi e per quanto ivi di interesse la difesa del (…) – quali motivi di appello- ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 1915, 1917, 1932 e 2698 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. eccependo l’erroneità della decisione di prime cure per omesso accertamento e comunque per omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo (del dolo e/o della colpa) richiesti dagli artt. 1913-1915 c.c. per dichiarare la perdita all’indennizzo assicurativo da parte dell’assicurato (cfr. atto di appello).

Alla prima udienza del 25/07/2019 (tenuta dal Giudice dott.ssa (…) a cui originariamente la causa era stata assegnata) veniva dichiarata la contumacia della (…) e fissata per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 23/01/2020 (cfr. verbale di udienza).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/09/2019 si costituiva (tardivamente) in giudizio la (…) rassegando le seguenti e testuali conclusioni: “in via principale nel merito, respingere integralmente l’appello formulato dal Sig. (…) per le causali di cui in narrativa e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni suo capo in via subordinata nel merito, ferme le eccezioni sollevate, nella denegata ipotesi in cui sia rinvenuta una qualche responsabilità del Sig. (…) per il sinistro di cui è causa, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa l’intervenuta decadenza ex artt. 1913 e 1915 c.c. e/o ex art. 62 CGA e art. 63 CGA con ogni consequenziale statuizione. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente gradi di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa).

In assenza di ulteriore attività (revocata la dichiarazione di contumacia della appellata) la causa giungeva alla udienza del 11/03/2021 ove – fatte precisare le conclusioni- venivano assegnati i termini massimi di cui agli artt. 352-190 c.p.c. (entrambe le parti hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica).

All’esito la causa veniva trattenuta in decisione.

Orbene ciò sinteticamente – ma doverosamente riportato- e passando all’esame del merito della controversia questo Tribunale ritiene che la sentenza del Giudice di Pace ivi impugnata vada confermata stante la infondatezza della domanda avanzata dal sig. (…).

Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che si vanno ad esporre e che vanno ad integrare quelle della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Ancona.

In via preliminare va rilevato (sebbene la questione non sia stata sollevata dalla difesa di parte appellata) che l’appello è ammissibile non trovando applicazione nel caso di specie ex art. 113 II comma c.c. la norma di cui all’art. 339 comma 3 c.p.c. in quanto la causa – sebbene di valore non eccedente i millecento Euro- riguarda il rapporto derivante dal contratto di assicurazione concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c. (tale è infatti è il contratto di cui alla polizza n. (…); cfr. polizza e condizioni generali del contratto depositate dalla difesa di parte appellante). Orbene ciò precisato come sopra riportato il Giudice di Pace di Ancona ha ritenuto – accogliendo l’eccezione della (…)- che l’assicurato -non avendo rispettato il termine decadenziale stabilito dalle condizioni generali di assicurazione (art. 62) che avevano, di fatto, recepito il termine previsto dall’art. 1913 c.c- e avendovi provveduto a distanza di più di quattro mesi aveva perso il diritto all’indennizzo (cfr. sentenza in atti).

Tale statuizione – sebbene sia da confermare -va integrata tenendo conto della giurisprudenza della Suprema Corte in punto di rilevanza del dolo/colpa in capo all’assicurato, ed in relazione alla ripartizione dell’onere della prova.

Al riguardo, si osserva che l’art. 1913 co 1 c.c. dispone che “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore … entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza”; il successivo art. 1915 co 1 c.c prevede che “l’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso … perde il diritto all’indennità” e, al secondo comma, che “se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.

La formulazione delle disposizioni richiamate impone di stabilire cosa debba intendersi per “inadempimento doloso” dell’obbligo di avviso.

In particolare, deve essere chiarito se “doloso” possa essere qualificato l’inadempimento volontario ovvero se per “doloso” debba essere inteso l’inadempimento dettato dal fine di recare pregiudizio all’assicuratore o di procurarsi un vantaggio in danno di questi.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “il problema non incide sulla questione relativa all’individuazione del soggetto tenuto all’onere della prova, perché quale delle due tesi si segua, è indubbio, in base ai principi generali, che l’onere di provare che l’inadempimento è doloso spetta all’assicuratore. Nel primo caso l’assicuratore dovrà provare che l’assicurato volontariamente non ha adempiuto all’obbligo di dare l’avviso, mentre nel secondo caso dovrà anche provare il fine fraudolento dell’assicurato” (cfr. Cass. 5435/2005).

E’ stato, inoltre, affermato il principio , condiviso da questo Tribunale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 1915 c.c., comma 2”.

Sul punto si rammenta che la S.C. è pacifica nell’affermare il seguente principio di diritto (fissato tra le altre da Cass. 2019 n. 28625, Cass. 2015 n. 13355; Cass. 2014 n. 17088, Cass. n. 5435 del 2005; Cass. n. 3094 del 1997. Nello stesso senso v. Cass. n. 4203/77): “affinché l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1915 c.c., comma 1 (ovvero ai fini della perdita integrale del diritto all’indennità), non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo”.

Al suddetto orientamento (che rimane maggioritario nonostante la sentenza della S.C. del 2019 n. 24210, richiamata dalla difesa dell’appellante nella comparsa conclusionale) questo Tribunale ritiene di dare continuità.

La decisione del Giudice di Pace, che ha omesso di esplicitare, le ragioni della sussistenza del dolo in capo al (…) necessario per la perdita totale dell’indennità, sebbene vada confermata deve essere effettivamente integrata alla luce dei suddetti principi e tenuto conto dei fatti così come emersi nel giudizio di I grado.

Infatti nel procedere al suddetto accertamento questo Tribunale ritiene che -nel caso di specie- il sig. (…) sia effettivamente decaduto dal diritto all’indennizzo così come ritenuto dal Giudice di Prime Cure in quanto vi è prova del fatto che l’assicurato abbia omesso di dare avviso del sinistro all’assicuratore nel termine indicato dall’art. 62 delle Condizioni Generali del contratto e dall’art. 1913 c.c. – la cui “ratio” risiede nell’esigenza di portare l’assicuratore in condizioni di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l’entità del danno, prima che possano disperdersi eventuali prove e indizi volontariamente- con la consapevolezza dell’indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo (il che è sufficiente ad integrare il dolo richiesto dall’art. 1915 c.c. comma I).

Ciò premesso si osserva che nella specie risulta accertato che:

– il sinistro, secondo l’assunto dell’assicurato, si era verificato il 17 Ottobre 2015, mentre era stato denunciato soltanto il 15/02/2016 (cfr. doc. n. 3 fasc. (…) dal quale emerge con certezza che la denuncia è pervenuta alla Assicurazione in data 15/02/2016 a nulla rilevando che la stessa è datata 15/01/2016);

– secondo l’art. 62 delle condizioni generali del contratto la denuncia avrebbe dovuto essere effettuata entro tre giorni dal sinistro così come previsto dall’art. 1913 c.c.;

– l’assicurato non ha dedotto alcunché per giustificare il ritardo nella denuncia del sinistro (vuoto assoluto di allegazione e prova; il (…) – infatti- pur avendo avuto consapevolezza – secondo la sua stessa prospettazione dei fatti- di aver cagionato un danno in data 17/10/2015 non ha mai spiegato – nel corso del giudizio di I grado- né dimostrato il perché abbia notiziato la (…) solamente nel febbraio del 2016; non ha neppure spiegato come mai non vi abbia provveduto neppure dopo aver ricevuto formale richiesta risarcitoria dalla sig.ra (…) in data 30/12/2015; infatti dall’atto di citazione notificato al (…) dalla sig.ra (…) – e prodotto dalla difesa del (…) sub doc. n. 1- emerge che la predetta per il tramite del suo avv. (…) inviava al (…) la lettera di richiesta danni in data 30/12/2015 indicata quale doc. n. 1 del citato atto di citazione. A ciò si aggiunga – a conferma della volontarietà del (…) di sottrarsi agli obblighi di polizza – il comportamento tenuto successivamente dal predetto il quale non solo rimaneva contumace nel giudizio promosso dalla (…) ma con la lettera del 01/06/2016 dichiarava testualmente “non capisco perché dovrei presentarmi davanti a un Giudice per una questione a cui dovreste pensare voi in base alla polizza stipulata”; inoltre il (…) non trasmetteva alla (…) l’atto di citazione che gli era stato notificato in data 24/05/2016 pur avendone l’obbligo secondo quanto previsto dall’art. 63 delle condizioni generali di polizza. La lettera datata 01/06/2016 non rea nessun allegato; inoltre risulta essere stata inviata tramite fax ad un numero – (…)- che il (…) – nonostante la contestazione della (…)- non ha mai dimostrato appartenere alla (…) o alla Agenzia alla quale era assegnato secondo quanto previsto dal citato articolo delle condizioni generali. Non risulta -quindi- dimostrato neppure l’invio alla (…) della sentenza n. 99 emessa dal Giudice di Pace in data 11/02/2017 in quanto il fax del 20/03/2017 è stato inviato sempre al predetto numero, diverso da quello con cui la (…) inviava il fax prodotto dalla difesa del (…) sub doc. n. 6. L’omesso invio dell’atto di citazione e della citata sentenza viene contestato al (…) con la lettera inviata dalla (…) all’avv. (…) in data 23/10/2017 in risposta alle lettera – inviata tramite pec- da quest’ultimo in data 11/10/2017 e mai contestata; cfr. doc. n. 6 fasc. att.).

Da quanto sopra deriva che -nel caso in esame- il dolo dell’assicurato (…) non si ricava in base al (solo) rilievo del mero ritardo (di quattro mesi) nell’adempimento dell’obbligo di avviso, ma in base all’accertamento dell’atteggiamento soggettivo dell’assicurato, connotato da volontà di non adempiere all’obbligo contrattuale e quindi qualificabile come doloso alla stregua della ricordata giurisprudenza della Suprema Corte.

Ne discende quindi la infondatezza dell’appello e la conferma della sentenza appellata (cfr. sul punto anche in motivazione Cass. 2020 n. 18044).

Le spese seguono la soccombenza dell’appellante e si liquidano ex D.M. n. 55 del 2014 (valori medi) come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa (per cui lo scaglione di riferimento è quello che va fino ad E. 1.100,00) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività l’importo della fase “trattazione/istruzione” non viene liquidato; cfr. anche nota spese depositata dalla difesa dell’appellata in allegato alla memoria di replica nella quale non viene richiesto l’importo relativo alla suddetta fase).

Poiché l’appello -proposto successivamente al 30 gennaio 2013- è integralmente respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata (come è noto il citato articolo dispone che quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis).

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 2568/2019, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

RIGETTA

L”appello proposto da (…) avverso la sentenza n. 554/2018 emessa dal Giudice di Pace di Ancona in data 11/10/2018 per le causali di cui in motivazione;

per l’effetto,

CONFERMA

Integralmente la sentenza ivi appellata;

CONDANNA

(…) al pagamento in favore della (…) s.p.a. delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in EUro 440,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’atto di appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Ancona l’1 settembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 3 settembre 2021.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza Vita)

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.